LA PROGRAMMAZIONE DELL ASSISTENZA SOCIALE E I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE A cura di Amedeo Di Filippo Dirigente del Comune di Perugia
1) MODELLO ORGANIZZATIVO 2) PROGRAMMAZIONE SOCIALE 3) LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE
MODELLO ORGANIZZATIVO L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Legge fondamentale che ha introdotto i principi fondamentali al fine di: - assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali - promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità,, non discriminazione e diritti di cittadinanza - prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità,, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di d reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
MODELLO ORGANIZZATIVO Per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998: per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
L.R. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) i) Art. 3 (Il Comune) 1. è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia di politiche sociali, promuove sul proprio territorio l attivazione l ed il raccordo delle risorse pubbliche e private, aventi o non aventi finalità di profitto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di promozione e e protezione sociale attraverso interventi, attività e servizi sociali radicati nel territorio e organizzati in favore della comunità. 2. Il Comune esercita le funzioni amministrative in forma associata ata tramite gli Ambiti territoriali integrati (ATI)
L.R. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) i) Art. 5 (La Provincia) a) gestisce la formazione professionale secondo i piani per la formazione e l aggiornamento l del personale addetto all attivit attività sociale secondo le indicazioni del Piano sociale regionale; b) concorre alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale mediante la raccolta di dati con particolare riferimento alle aree sociali strettamente connesse con il sistema dei servizi sociali,, quali la formazione, l occupazione l e l inserimento l lavorativo delle fasce deboli; c) collabora con la Regione per la implementazione di un sistema di documentazione delle conoscenze e delle esperienze attinenti le attività di cui alle lettere a) e b).
L.R. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) i) Art. 6 (La Regione) 1. esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica dell attuazione a livello territoriale. Disciplina l integrazione l degli interventi sociali e provvede all integrazione socio sanitaria nonché al coordinamento delle politiche dell istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche sociali abitative. 2. in particolare: a) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale, del Fondo nazionale per le politiche sociali e degli altri Fondi nazionali del settore sociale; b) effettua il controllo delle risorse di cui alla lett. a); c) vigila sulla effettiva realizzazione dei LIVEAS; d) verifica l attuazione l del Piano sociale regionale con riferimento agli obiettivi, alle priorità,, allo stato dei servizi, alla qualità degli interventi ed ai progetti sperimentali e dei Piani sociali di zona; e) adotta atti di indirizzo e di coordinamento nella materia oggetto della presente legge
L.R. 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale) Art. 17 (Ambiti territoriali ottimali) 1. Le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali,, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito provinciale e o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità,, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo o ad un unico organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale Integrato (A.T.I.) per la gestione di funzioni e servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso di quelli riferiti alle seguenti materie: a) sanità b) integrazione socio-sanitaria sanitaria c) rifiuti d) ciclo idrico integrato e) turismo
L.R. 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale) Art. 18 (Natura e funzioni dell A.T.I.) L A.T.I. è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali,, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite o delegate. Agli A.T.I. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali ed in particolare di quelle le ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte e I del TUEL.
L.R. 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale) Art. 21 (Organi dell A.T.I.) a) Presidente eletto tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, ha la rappresentanza dell ente, ente, convoca e presiede l Assemblea l di Ambito, promuove e coordina l attivitl attività dell ente, ente, svolge tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal regolamento; b) Assemblea di Ambito,, composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l A.T.I. l e rappresenta l organo l di governo dello stesso, esercita tutti i poteri che le sono attribuiti dallo Statuto, elegge egge il Presidente con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell A.T.I.
L.R. n. 26/2009 Art. 4 1. Gli ATI esercitano le funzioni in materia di politiche sociali. a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l accesso l delle prestazioni e ne verifica il raggiungimento b) provvede al riequilibrio dell offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l assegnazione di apposite risorse c) provvede al rilascio dell accreditamento e istituisce l elenco l delle strutture accreditate d) garantisce l unitarietl unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l operativitl operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzate nelle Zone sociali 5. L ATI L definisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per il funzionamento delle Zone sociali.
PROGRAMMAZIONE SOCIALE L. 328/2000 Art. 3 Princìpi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali 1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse,, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.
PROGRAMMAZIONE La programmazione è un processo decisionale finalizzato a scegliere priorità,, fissare obiettivi in un contesto di alternative possibili, in scenari organizzativi con la presenza di diversi soggetti e attori. I principi che regolano la programmazione sociale sono: - coordinamento e integrazione con gli interventi delle altre aree di welfare (sanità,, istruzione, formazione, inserimento lavorativo, casa) - concertazione e cooperazione fra i diversi livelli istituzionali e fra questi e i soggetti sociali (terzo settore, privato sociale, sistema delle famiglie)
PROGRAMMAZIONE La programmazione strategica costituisce il quadro di riferimento per le politiche sociali e fornisce i parametri progettuali per gli interventi degli enti locali sul territorio mediante il Piano Sociale Regionale, gli Atti di indirizzo e coordinamento e i Regolamenti regionali La programmazione attuativa è lo sviluppo sul territorio delle politiche e dei servizi sociali mediante i Piani di Zona da parte dei Comuni associati nelle zone sociali
L.R. 26/2009 Art. 8 (Piano Sociale Regionale) 1. Il PSR è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, ivi, le priorità sociali, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione. 4. Il PSR in particolare definisce: a) dotazione essenziale ed unitaria del sistema di offerta dei servizi sociali territoriali b) tipologie di servizio con particolare riferimento ai servizi sociali innovativi c) indirizzi per l organizzazione l del sistema regionale dei servizi sociali d) modalità di verifica sullo stato dei servizi e la qualità degli interventi (indicatori) e) standard di figura e di percorso formativo per gli operatori f) ulteriori LIVEAS
PSR Il PSR è l Atto di indirizzo che fornisce alle Autonomie Locali i parametri progettuali di riferimento e i principi regolativi per la pianificazione sociale. All interno di questo quadro programmatorio complessivo s intende s consolidare la programmazione locale intesa come spazio di autonomia dei territori, aderendo alle peculiarità ed alle differenze dei diversi contesti e aprendo a percorsi di sviluppo coerenti con la definizione di priorità,, obiettivi generali e sistemi integrati di servizi territoriali quanto più omogenei a scala regionale.
L.R. 26/2009 Art. 9 (Indirizzi per la predisposizione dei Piani sociali di zona) Ciascun ATI, sulla base della rilevazione dei bisogni effettuata dalle Zone sociali, adotta un atto di indirizzo, con particolare riferimento ai servizi sociali interzonali, contenente indicazioni al fine di garantire la necessaria omogeneità nella definizione dei Piani sociali di zona e nell offerta dei servizi, equità nella distribuzione territoriale delle risorse e il raccordo con le altre politiche locali.
L.R. 26/2009 Art. 10 1. Il Piano sociale di zona è elaborato dall Ufficio di piano ed è adottato dalla Conferenza di zona. 2. Ha durata triennale e viene trasmesso entro trenta giorni dalla la sua adozione all ATI competente per territorio per la verifica di coerenza con l atto l di indirizzo e della relativa copertura economica. 4. Il PSZ indica, in particolare: a) stato di attuazione del precedente Piano b) obiettivi da raggiungere nel triennio successivo c) risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare d) determinazione delle quote di risorse di cui alla lett. c) poste a carico dei singoli comuni e) modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali
PSR Il PSZ è strumento della programmazione attuativa col compito di leggere il territorio socialmente inteso, coglierne i caratteri e le potenzialità,, per definire gli obiettivi del sistema di protezione sociale di medio periodo, nel rispetto del criterio universalistico e della logica di rete, mediante un ampio coinvolgimento sociale. Il PSZ consente la messa a punto di strategie organizzative relativamente ai bisogni, ai processi, ai servizi e alle risorse.
L.R. 26/2009 Art. 11 (Procedimento per l adozione l del Piano sociale di zona) 1. La Conferenza di zona avvia il procedimento attraverso avviso da pubblicare all albo albo pretorio dei comuni della zona, nel BUR e almeno in un quotidiano locale 2. Con l avviso l i soggetti sono invitati a partecipare al processo di elaborazione del Piano 3. Il PSZ è sottoscritto per adesione dai soggetti di cui al comma 2 che hanno partecipato al Tavolo zonale di concertazione e che ne condividono no i contenuti 4. I soggetti che partecipano al Tavolo zonale possono sottoscrivere apposito patto con il quale si impegnano a concorrere alla realizzazione del PSZ. Il patto ha valore di accordo tra le parti e ad esso si applicano i principi del codice civile
Organizzazione zonale La Conferenza di Zona è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che fanno parte della medesima, o dagli Assessori delegati. E E l organismo che coordina, sul piano politico- istituzionale, i Comuni della Zona per la pianificazione sociale di territorio, in particolare per la costruzione del Piano di zona con competenza di adozione del medesimo.
Organizzazione zonale L'Ufficio di piano è la struttura deputata alla pianificazione sociale di territorio con il compito di elaborare il piano di zona, curare re le attività in esso previste e monitorarne lo stato di attuazione. In particolare: cura la stesura e l aggiornamento l del Piano di Zona garantisce la circolazione delle informazioni su iniziative, modalit dalità di partecipazione e modalità di realizzazione dei progetti predispone strumenti per monitoraggio, verifica e valutazione delle d singole azioni progettuali, dei servizi e degli interventi promuove un lavoro costante di rilevazione dei dati con l'obiettivo tivo di registrare, aggiornare, elaborare in modo sistematico tutte le informazioni utili ed indispensabili alla pianificazione sociale
Organizzazione zonale Il Responsabile sociale di zona coordina le attività dell Ufficio di piano, facilita e supporta i processi partecipativi della programmazione e della progettazione, nonché i processi di integrazione intersettoriali e interorganizzativi finalizzati alla costruzione del Piano di zona e alla sua attuazione, costituisce riferimento nel rapporto territorio-a.t.i. A.T.I.- Regione
L.R. 26/2009 Art. 13 (Concertazione) 1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le AUSL, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le Aziende dei servizi alla persona (ASP), i soggetti e le organizzazioni del mondo del lavoro presenti e maggiormente rappresentative a livello della singola Zona sociale.
Tavolo zonale di concertazione (PSR) Ha lo scopo di permettere la partecipazione alla definizione delle linee fondamentali della programmazione sociale di zona ed alla valutazione della sua realizzazione. Rappresenta il motore del piano di zona con una funzione primaria sia nella lettura di ciò che il territorio racchiude in termini di bisogni, sia nell individuazione di progettualità sociali appropriate, condivise e partecipate.
L.R. 26/2009 Art. 13 (Concertazione) 2. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscono organismi partecipativi che consentono la partecipazione, diretta o attraverso organizzazioni consortili o comunque rappresentative dei soggetti di cui all art. art. 12, comma 2, alla progettazione dei servizi e degli interventi ed alla valutazione della loro realizzazione.
Tavolo zonale di coprogettazione (PSR) Tramite l Ufficio l di Piano vengono attivati gruppi di lavoro tematici e/o gruppi progetto ai quali partecipano i diversi operatori che sono coinvolti professionalmente nell area sociale oggetto di intervento, col compito di delineare le singole azioni progettuali individuate in sede di Tavolo zonale di concertazione. Tali gruppi consentono la sperimentazione dell integrazione fra Istituzioni e soggetti del terzo settore; introducono la pratica della coprogettazione come esercizio di responsabilità condivisa, dando concretezza alla governance come sistema di governo allargato. Il Tavolo di coprogettazione ha lo scopo di permettere la partecipazione dei soggetti senza finalità di profitto, comprese le reti informali dei cittadini, operanti nel sistema locale dei servizi e degli interventi sociali anche con finalità di tutela dei diritti sociali dei cittadini, alla progettazione dei servizi e degli interventi ed alla valutazione della loro realizzazione.
Programmazione partecipata spetta alla Regione la responsabilità di indicare, sulla base di un aperto confronto (tavoli istituiti in sede di patto per lo sviluppo e forum f regionale), le scelte strategiche necessarie all attuazione attuazione di politiche di sviluppo e di progettualità locali spetta ai Comuni,, nella forma associata, l onere l di portare a compimento il modello di welfare regionale che prevede livelli permanenti di concertazione c e condivisione attraverso la programmazione territoriale, la progettazione sociale partecipata, nonché la piena realizzazione del welfare di cittadinanza (Uffici della cittadinanza) spetta al terzo settore e più in generale alla società civile, con il coinvolgimento di forme organizzate e non, e di forme di rappresentanza entanza ma anche di singoli cittadini e famiglie, concorrere all individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e di territorio, partecipare alla definizione di progetti per servizi ed interventi che rispondano ai bisogni della comunità
e sussidiarietà Con la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà il cittadino, singolo o associato, diventa il fulcro a fronte del quale q saggiare la legittimità dell azione delle istituzioni pubbliche, tanto nel ripartire le funzioni amministrative fra i vari livelli di governo, quanto in relazione all obbligo cui sono tenuti tutti i poteri di favorire l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, finalizzata ata allo svolgimento di attività di interesse generale. Lo spazio amministrativo non è più un area riservata ai soggetti pubblici ma diventa un luogo in cui devono poter operare anche i soggetti che sono espressione spontanea della società.. Quando tali soggetti mostrano di realizzare l interesse l generale (quando producono, preservano e promuovono beni comuni) allora integrano le funzioni dei poteri pubblici e si pongono sul loro stesso piano condividendone la sovranità.
e sussidiarietà La sussidiarietà viene intesa come cooperazione tra tutti gli attori che partecipano, ciascuno come può, entro il campo di una comune e condivisa responsabilità,, diventando un parametro della validità dell azione dei pubblici poteri. In questa logica circolare, la sussidiarietà non comporta un arretramento dello Stato, ma si risolve in una diversa modalità di intervento da parte di quest ultimo. ultimo. D altro canto questa cessione di sovranità del pubblico verso le autonomie sociali non è una semplice dazione, ma ha l effetto l di esigere una ulteriore assunzione di responsabilità della società nelle sue espressioni, formali e informali, e chiede in cambio la capacit cità ad una presenza regolata, condivisa, fortemente integrata.
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE Art. 22 L. 328/2000 Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 2. gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
Art. 22 L. 328/2000 a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare e) misure di sostegno alle donne in difficoltà f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilit ità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero r e reinserimento sociale i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto aiuto
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE DEFINIZIONE insieme di azioni (prestazioni) che vedono concorrere sul piano finanziario Comuni, Regioni e Stato (Fondo delle Politiche Sociali ecc.) diritto da parte del cittadino di essere destinatario di tali azioni, a che in via prioritaria sono dirette ai soggetti fragili necessità che le azioni abbiano una distribuzione territoriale affinché tutti i cittadini possano accedere ai servizi La costruzione di livelli essenziali esigibili passa attraverso il combinato disposto di diritti soggettivi e compatibilità economiche = UNIVERSALISMO SELETTIVO
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE COMPETENZE ISTITUZIONALI Dopo le modifiche del Titolo V Cost. spetta allo Stato la definizione dei Livelli essenziali Lo Stato emana d intesa d con la Conferenza Unificata il decreto per i LIVEAS Le Regioni hanno piena competenza nella materia assistenziale (fatta salva la definizione dei livelli) Spetta ai Comuni la realizzazione dei LIVEAS e della rete dei servizi
PSR Il sistema integrato di interventi e servizi sociali (LIVEAS) si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare are con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Il piano sociale regionale individua, tenendo conto delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, i servizi e gli interventi sociali da considerarsi livelli essenziali ed uniformi di assistenza sociale all interno delle cinque aree di welfare, prevedendo per ognuna specifici livelli organizzativi, come di seguito indicato:
PSR 1) Welfare leggero: : Uffici della cittadinanza 2) Welfare dell emergenza emergenza: : pronto intervento sociale 3) Welfare domiciliare di supporto familiare: : servizio integrativo delle funzioni familiari 4) Welfare comunitario: : servizio di accoglienza diurna; servizio socio educativo e di supporto alle responsabilità familiari, differenziato per aree sociali e soggetti 5) Welfare residenziale e semiresidenziale: : residenza servita; servizio residenziale per soggetti con disabilità grave senza rete familiare; comunità residenziale per minori