Reg. Imprese di TARANTO n. 02581080732 - REA n. 156216 e-mail: info@studioformat.it sito web: http://www.studioformat.it



Documenti analoghi
Circolare N.114 del 26 Luglio Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

CIRCOLARE n. 21/2012

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"

Informativa per la clientela

Vinitaly Aprile

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

AVVOCATO LORENZO BIANCHI

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/ bozza di DM attuativo.

STUDIO MANENTI RAYNERI

Informativa per la clientela

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera

CONTRATTI SCRITTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

Ritardi di Pagamento

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

D.ssa Silvia Bresciani Dr Claudio Pedrazzani

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

CSA CONSULTING. Ai gentili clienti Loro sedi

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

1. LA NUOVA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1 GENNAIO 2013: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. 1/E

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di altre imposte indirette

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Comune di Villa di Tirano

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli. (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)

Circolare N. 3/2008 MODIFICHE PER IL MODELLO F24 E DELL INTERESSE LEGALE

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CAPITOLATI ETICO-SOCIALI ed ECONOMICO-FINANZIARI

Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni Commerciali

FATTURA DEL COSTO DEL CARBURANTE

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e P a g. 1 di 5

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate

DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012

Condizioni di Vendita

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA

News per i Clienti dello studio

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto

Circolare N.126 del 31 Luglio 2013

Circolare N.120 del 4 Settembre Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Codice di Comportamento

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

comma 1 sono ricompresi anche i contratti pubblici disciplina apposita

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1

Articolo 1. (Definizioni) 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

PREMESSA. Spett.le Ordine degli Avvocati di Siracusa Viale Santa Panagia Siracusa. Presidente Avv. Alvise Troja

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Transcript:

Circolare 9/2012 Sava lì 09 Novembre 2012 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi OGGETTO: Tempi certi per il pagamento dei prodotti alimentari Egregio Cliente, Con l articolo 62 del DL n. 1/2012 il governo tecnico ha introdotto alcune disposizioni volte a regolamentare i rapporti commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, al fine di evitare l uso di pratiche commerciali scorrette e l imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi. Le disposizioni più rilevanti, in particolare, sono le seguenti: Ł i contratti di fornitura devono essere scritti, devono indicare durata, quantità, caratteristiche del prodotto, modalità di consegna e pagamento; viene introdotto un termine massimo di pagamento di 30 o 60 giorni a seconda che la merce in parola sia deteriorabile o meno. In riferimento ai contratti già stipulati antecedentemente alla data del 24.10.2012, viene stabilito un termine di tolleranza (fino al prossimo 31.12.2012, applicabile alla generalità dei casi fatta eccezione per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono diversi termini per la stipula dei contratti stessi) entro il quale le parti devono provvedere ad adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal DL liberalizzazioni. Secondo il nuovo apparato sanzionatorio, chi contravviene alla disciplina in materia di forma del contratto e in materia di violazione delle pratiche commerciali incorre in una sanzione che può arrivare nel primo caso a 20.000 euro, mentre nel secondo caso a 3.000 euro. Le disposizioni del DL liberalizzazioni (DL n. 1/2012) Secondo quanto previsto dall articolo 62 del DL n. 1/2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con 1/5

il consumatore finale, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità: la durata; le quantità; le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. Viene stabilito, inoltre, che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, e, in particolare, nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, è vietato: PRATICHE VIETATE Pratiche Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre vietate nelle condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni relazioni extracontrattuali e retroattive. commerciali Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. Subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre. Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 2/5

In riferimento ai termini di pagamento, l articolo 62 DL n. 1/2012 stabilisce che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni; per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi, il saggio degli interessi di mora è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. Le disposizioni del decreto attuativo L'articolo 4 del decreto attuativo definisce la «condotta commerciale sleale» e a questo scopo allega un elenco di buone prassi, la cui violazione costituisce slealtà: una sorta di regole etiche della contrattazione. Sempre sul piano della correttezza contrattuale il decreto elenca le condizioni contrattuali abusive. Tra queste: l'esclusione della applicazione di interessi di mora l esclusione del risarcimento delle spese di recupero dei crediti; apposizione di una clausola di dumping e cioè di imporre prezzi sotto costo agli imprenditori agricoli. posticipare la fatturazione oltre un mese. Ai sensi dell articolo 4 del decreto attuativo costituiscono pratiche scorrette anche le seguenti: nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nelle trattative e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere; usare o condividere con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo. L'articolo 6 del decreto, invece, riguarda gli interessi di mora. Il creditore, secondo quanto stabilito dal decreto, deve avere adempiuto agli obblighi contrattuali e di 3/5

legge e il ritardo deve essere imputabile al debitore. Viene stabilito che: gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché il tasso non risulti iniquo per il creditore; da ultimo e per evitare sperequazioni viene previsto che è in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. In riferimento ai termini di pagamento, invece, il decreto precisa le modalità del calcolo degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento: Ł la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, di Posta elettronica certificata (Pec) o di impiego del sistema Edi (Electronic data interchange) o altro mezzo equivalente; Ł se non è certa la data di ricevimento della fattura conta la data di consegna dei prodotti. Decorrenza delle disposizioni Precisiamo che le novità si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, invece, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012. N.B. Le fatture già emesse alla data del 24.10.2012 non sono soggette al rispetto degli adempimenti dell art. 62. In riferimento ai soli contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, questi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette e sui termini di pagamento si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. 4/5

Sanzioni Secondo quanto previsto dall articolo 1 del DL n. 1/2012le violazioni alla normativa vengono punite con le seguenti sanzioni: APPARATO SANZIONATORIO Contravvenzione agli obblighi di scrittura Sanzione da 516 a 20.000 euro del contratto e contenuto dello stesso Violazione delle norme sulla correttezza Sanzione da 516 a 3.000 euro delle pratiche commerciali Mancato rispetto dei termini di pagamento Sanzione da 500 a 500.000 euro da parte del debitore Sicuri che queste precisazioni oltre ad operare nel vostro esclusivo interesse, serviranno, altresì, a migliorare la qualità dei servizi offerti, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Per Studio Format S.a.s. Dr. Prudenzano Giovanni Antonio L elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. 5/5