CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI



Documenti analoghi
DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

Determinazione n. Il Dirigente

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DETERMINAZIONE n. IL DIRIGENTE

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CRITERI E MODALITA PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI AI SENSI DELL ART. 4, L.R

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo)

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Principali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA VIII DIREZIONE AMBIENTE

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Agenzia Spaziale Italiana

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. IL DIRIGENTE

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N / 2014

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

- al trasporto dei rifiuti senza il prescritto formulario di identificazione (FIR) o con FIR incompleto (art.193 e 258 DLgs.

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning

RISOLUZIONE N. 110/E

SITO ISTITUZIONALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNE DI MASSA. Regolamento Imposta di Soggiorno

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

PROVINCIA DI TERNI SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI AREA ECOLOGIA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL AMBIENTE DIPARTIMENTO TECNICO DELL AMBIENTE

Comune di Spoleto

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data

DELIBERA N. 580/10/CONS

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. a

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente.

REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina dell imposta di soggiorno

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA Provincia di Verona

CITTA DI MOGLIANO VENETO

C O M U N E D I P O L I S T E N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA AI FINI DEL CAMBIO DI INTESTAZIONE DEL SEGUENTE TITOLO EDILIZIO:

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n Reggio Emilia - Tel Fax c.f.

COMUNE DI ALBANELLA REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SEDI DI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI

DELIBERA n. 5/13/CONS

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA

DECRETO N Del 11/03/2016

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO

COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino

Deliberazione del Direttore Generale

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

VARIANTE AI SENSI DELL ART. 143 L.R. 65/2014. SCIA n... del... (busta.../... )

O L L A T V I D I M A Z I O N E. Normativa di riferimento. Ufficio competente. Tasse di concessione governativa

Comune di Santa Maria a Monte Provincia di Pisa

Comune di Morciano di Leuca PROVINCIA DI LECCE

IL CONSIGLIO COMUNALE

La/Il sottoscritta/o inoltra istanza ai sensi del CAPO II, sezione I della legge regionale n. 45 del 2 agosto 2013, per:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

COMUNE DI ERULA. Provincia di Sassari C O P I A RESPONSABILE DEL SERVIZIO TORTU CARLO. N. Gen.

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Registro di Servizio: 50 del 09/09/2015 A CURA DELL UFFICIO SEGRETERIA:

Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 1 Campo di applicazione

2. Articolazione sequenziale dei controlli e delle verifiche ispettive

Comune di Spoleto

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

COMUNE di IMPRUNETA Provincia di Firenze

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE CONTABILITA' E FINANZA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N

Visto l articolo 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

N. 96 in data 07/10/2010 Proposta n. 183 Oggetto: INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO - DETERMINAZIONE PROCEDURA E TARIFFA.

OGGETTO: RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 48 DEL 24/06/2013

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Transcript:

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI AREA SERVIZI FINANZIARI Direzione Tributi e Sanzioni Sede uffici Via Don Bosco 4f fax 081/7949575; 081/7949933 tel. 081/7949572 Invio corrispondenza P.zza Matteotti, 1 Napoli PEC: cittametropolitana.na@pec.it DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: ordinanza-ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. Minopoli Luigi. Reg. Sanz. 980/2011 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi n.15 del 18.11.2011 elevato dalla Guardia di Finanza I Gruppo Napoli 1 Nucleo Operativo nei confronti del Sig. Minopoli Luigi, titolare dell omonima ditta individuale esercente l attività di vendita al dettaglio di carburanti presso l impianto stradale di carburanti AGIP sito in Napoli alla Via Diocleziano n. 31; Rilevato che, nel suddetto verbale, la contestazione ha ad oggetto la violazione dell art. 190 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art. 258 commi 2 e 3 del medesimo testo normativo, per la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi; Preso atto dell avvenuta contestazione della violazione; Sentita la parte, in data 17.04.2013, ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Considerato che, per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Valutata tutta la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; Visto il D.M. 1 aprile 1998, n. 148; Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 44 del 04.03.2016, avente ad oggetto la ridefinizione dell assetto organizzativo della Città Metropolitana di Napoli; 1

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 133 del 01.04.2016, con cui è stato conferito al Dott. Giovanni Testa l incarico di Dirigente della Direzione Tributi e Sanzioni dell Area Servizi Finanziari; ORDINA al Sig. Minopoli Luigi, nato a Napoli il 27.04.1957, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella misura complessiva di Euro quattromilacentoquarantaquattro/33 ( 4144,33), comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI Nel verbale di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi n. 15 del 18.11.2011, risulta che, agenti della Guardia di Finanza I Gruppo Napoli 1 Nucleo Operativo, presso i propri uffici, dopo aver visionato la documentazione presentata dalla parte (tra cui, in particolare, il registro di carico e scarico rifiuti prot. n. 9713/1 del 09.09.2000 vidimato dall ufficio registro bollo e demanio di Napoli), <.accertano e contestano a carico.del Sig. Minopoli Luigi. le infrazioni all art.190 comma 1 del Decreto Legislativo nr.152/2006 e sanzionate dall art. 258-2 e 3 comma stesso decreto:a) per avere detenuto l obbligatorio registro di carico e scarico rifiuti in modo incompleto, ovvero per aver omesso di registrare il carico di: - litri 150 di olio esausto, codice CER 13.02.08; - kg. 10 di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, classificati con codice CER 15.01.10, prodotti oltre il termine massimo di registrazione.>. Nel suddetto atto n. 15 si legge che < in data 10.11.2011 i verbalizzanti si sono recati presso la sede operativa della D.I. Minopoli Luigi, esercente l attività di vendita al dettaglio di carburanti con sede operativa in Napoli alla Via Diocleziano n. 31 ove appuravano che la parte aveva prodotto rifiuti speciali pericolosi, senza averli caricati sul registro di carico e scarico dei rifiuti in dotazione, depositandoli in una cisterna in ferro, esterna, della capacità di 500 litri sita sul piazzale del distributore di carburanti gestito dal sig. Minopoli Luigi ed in un fusto in ferro ivi adiacente In pari data si procedeva alla quantificazione e qualificazione dei rifiuti presenti sul distributore >; nel medesimo verbale n. 15, gli accertatori chiarivano, altresì, che < la ditta individuale MINOPOLI Luigi occupa alle proprie dipendenze un numero di unità lavorative inferiore alle 15>. Tale illecito veniva contestato al Sig. Minopoli Luigi, titolare dell omonima ditta individuale esercente l attività di vendita al dettaglio di carburanti con sede in Napoli alla Via Diocleziano n. 31. 2

In data 05.01.2012, venivano acquisite al n. 0001423 di Protocollo Generale della Provincia di Napoli le memorie difensive del Sig. Minopoli Luigi, con annessa istanza di audizione, in cui la parte esprimeva la sua intenzione di < voler pagare da subito il suo debito ratealmente precisando che in base a quanto riportato nel verbale in questione, la rateizzazione potrebbe essere concessa solo a seguito di ordinanza di ingiunzione >. Nel corso dell audizione, tenutasi il 17.04.2013, la parte ribadisce la sua volontà di pagare la sanzione contestatale, chiedendo che < la somma venga rateizzata nel numero massimo di rate previste essendo in precarie condizioni economiche >. Preliminarmente, è necessario evidenziare che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata,.fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ.Sez. II, 28/04/2006 n. 9919). Orbene, l art. 190 del D.Lgs. 152/06 prescrive che i soggetti produttori di rifiuti pericolosi, di cui all art.189 comma 3 del medesimo testo normativo, hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il successivo art. 258 sanziona chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico Nel D.M. 1 aprile 1998 n. 148 ( Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ), è prescritto: - all art. 1 comma 2 che il registro di carico e scarico deve essere compilato secondo le modalità indicate nell allegato C - Descrizione tecnica ; - nell allegato C, parte C-1, punto III che, nei fogli del registro: a) nella prima colonna deve essere contrassegnata l operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce; b) nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto c) nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all interno della unità locale o presi in carico 3

Invero, si rappresenta che i soggetti produttori di rifiuti devono, entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto, ossia dal momento della venuta ad esistenza dello stesso, eseguire la registrazione di carico indicando i dati specificamente previsti dal D.M. 148/98, tra cui il quantitativo prodotto e le caratteristiche del rifiuto. Parimenti, entro dieci giorni dallo scarico, ossia dall'uscita dei rifiuti dall'impianto dove sono stati prodotti, devono eseguire la conseguente registrazione riportando il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce. Le due registrazioni di carico e scarico da eseguirsi secondo le esposte modalità, sono distinte, sebbene complementari, ed assolvono a diverse ed imprescindibili funzioni: la prima (quella di carico) documenta la fase di produzione del rifiuto, ossia quella in cui esso viene giuridicamente ad esistenza, con conseguente possibilità di accertare, tramite una verifica incrociata con le registrazioni di scarico, il rispetto delle condizioni di legge per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione; la seconda (quella di scarico), descrive la fase in cui i rifiuti prodotti (e già caricati sul registro) vengono conferiti al soggetto incaricato del trasporto finalizzato al successivo smaltimento o recupero. Alla luce della succitata disciplina normativa, applicabile alla fattispecie de qua, il trasgressore, in quanto produttore di rifiuti pericolosi, aveva l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare, entro precise scadenze temporali, le informazioni relative ai rifiuti prodotti. Dunque, dalla lettura del verbale in oggetto - avente efficacia probatoria privilegiata - risulta che il Sig. Minopoli Luigi non aveva registrato <litri 150 di olio esausto, codice CER 13.02.08 e kg. 10 di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, classificati con codice CER 15.01.10, prodotti oltre il termine massimo di registrazione.>. Tutto ciò in dispregio delle disposizioni normative sopracitate che dettano prescrizioni e modalità ben precise nonché tempi predefiniti in materia di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. A tal proposito, si rimanda a quanto espressamente chiarito dalla giurisprudenza civile della Cassazione Sez. I (sentenza 27.08.2004 n. 17115) secondo cui l obbligo di annotazione del registro di carico e scarico violato nella fattispecie de qua esige rigore formale come sarebbe dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Invero, il suddetto obbligo ha la precipua funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento degli stessi. 4

Pertanto è evidente la fondatezza dell illecito de quo ed il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 190 e 258 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, riscontrata l infrazione contestata dagli agenti accertatori con il verbale di accertamento e contestazione n. 15 del 18.11.2011, concretantesi nella incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi prodotti da parte di impresa che occupi un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti. Con riferimento alla quantificazione della sanzione prevista dall art. 258, comma 3, del D.Lgs. 152/06, si ritiene congruo irrogare la sanzione in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto, per complessivi 4144,33, comprensivi di 11,00 per spese di notifica, (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 8143 del 21/07/93). Pertanto INGIUNGE al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n. 58537531, oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Tributi e Sanzioni IBAN: IT 13 A 07601 03400 000058537531 Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 980/2011 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via PEC (cittametropolitana.na@pec.it) o tramite fax a: Città Metropolitana di Napoli Direzione Tributi e Sanzioni, fax n. 081/7949575; 081/7949933. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Tributi e Sanzioni dell Area Servizi Finanziari, sita in Napoli alla Via Don Bosco n. 4/F). Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/2011, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata 5

commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. L Ist. Amm.vo Dott. Antonio Galderisi Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Dott. Giovanni Testa 6