COMUNE DI FIRENZE STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI CONVENZIONE



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COMUNE DI FIRENZE STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI CONVENZIONE per l erogazione di prestazioni socio assistenziali ed educative a carattere residenziale a favore di minori assistiti dal Comune di Firenze. L anno e questo giorno del mese di In Firenze Per il presente atto cui intervengono: 1) Dott.. nato a il.non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall art. 58 dello Statuto e dall art.22 del regolamento Generale per l attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento. ; 2) Sig... nato a.e domiciliato per la carica presso la sede appresso specificata non in proprio ma quale Presidente e Lagale rappresentante della struttura residenziale- per minori con sede operativa in...via del.. con sede in Via.- P.IVA.. E PREMESSO CHE - La struttura residenziale in oggetto è stato autorizzata al funzionamento quale servizio residenziale per minori con provvedimento. conservato agli atti della Direzione Sicurezza Sociale; - Che per svolgere i propri compiti il servizio residenziale in oggetto mette a disposizione: 1) i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti della Direzione Sicurezza Sociale; 2) il Piano Annuale delle attività 3) il personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore prestate di cui alla scheda allegata (Allegato 1) che sarà conservato agli atti della Direzione Sicurezza Sociale; 4) il progetto educativo generale del servizio; 5) la Carta dei Servizi il servizio residenziale ha la capacità ricettiva prevista nell atto di autorizzazione per n.. minori Nulla ostando al funzionamento del servizio residenziale, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 Individuazione soggetti Nell ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali il Comune di Firenze si avvale del predetto servizio residenziale per le prestazioni socio assistenziali e di carattere educativo in favore di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto allo stesso ed al suo nucleo, nonché in favore di minori in stato di abbandono morale e materiale, segnalati dal servizio competente secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni. Articolo 2 Destinatari delle prestazioni 1) Il Comune di Firenze ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione, i minori individuati dal Servizio Sociale Professionale competente secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l onere della retta 2) Il Comune di Firenze ammette, altresì a fruire delle suddette prestazioni anche minori residenti fuori del territorio comunale, previa intesa formale con il Comune di residenza del minore, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l onere della retta 3) Per i minori stranieri non accompagnati valgono le disposizioni dell art 5, comma 3, della Legge RT n. 41/05 che dispone i minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi ed ai servizi del sistema integrato Articolo 3 Norme di Legge Il Servizio residenziale si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all attuazione della LR 41 del 24/2/2005 Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Articolo 4 Progetto educativo Generale L ente gestore del servizio residenziale mediante il Progetto Educativo Generale stabilisce il tipo di servizio che svolge nel campo della tutela dei minori, in relazione ai bisogni presenti nella città ed alle indicazioni programmatiche dell ente locale. Tale Progetto precisa il tipo di utenza a cui la struttura si rivolge; delinea la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene; definisce gli obiettivi educativi che persegue; determina la metodologia di lavoro ed il tipo di prestazioni offerte ; precisa le modalità di rapporto con la comunità locale con i suoi servizi e le sue istituzioni; indica i criteri di regolamentazione della vita interna e prevede criteri e modalità per la formazione permanente del personale.

Articolo 5 Posti convenzionati La Struttura si impegna, a riservare, qualora formalmente richiesto, posti a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze nel limite della capacità ricettiva di cui all atto di autorizzazione al funzionamento. La Struttura si impegna a riservare, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, n posti di pronta accoglienza a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti dell art. 21, comma 1, lettera g, punto 2. La struttura ha facoltà di accogliere minori di altre zone limitrofe e/o provenienti dal territorio regionale e statale. Articolo 6 Ammissioni I posti convenzionati possono essere utilizzati dal Comune di Firenze nell ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali destinate alla tutela del minore e nel limite della capacità ricettiva di cui all atto di autorizzazione al funzionamento. La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal responsabile della Struttura di accoglienza, dall equipe interna e dagli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e la sua famiglia. I servizi sociali territoriali e, nello specifico, l Assistente Sociale competente del caso, sono tenuti ad effettuare la richiesta di ammissione alla Struttura residenziale secondo la modulistica di cui al Protocollo Operativo per i servizi residenziali per minori approvato con provvedimento dirigenziale n.08/10515. Il Responsabile della struttura è tenuto a fornire entro 10 giorni risposta scritta alla richiesta di accoglienza formulata dai competenti servizi territoriali sempre sulla base della modulistica elaborata. Articolo 7 Ammissione nei posti riservati (pronta accoglienza) Per la corretta ammissione del minore nei posti riservati (pronta accoglienza) dall Amministrazione Comunale è necessario siano soddisfatte le seguenti modalità: a) l ingresso del minore in struttura avverrà nel corso delle 24 ore dalla richiesta; b) le ammissioni avranno tutte carattere di emergenza e possono avvenire su richiesta: - dal Servizio Minori e Famiglia della Direzione Sicurezza Sociale - dei Servizi Sociali Territoriali previa consultazione, quando possibile, con il Servizio Minori e Famiglia (P.O. Interventi Minori e Famiglia) - su provvedimento del Tribunale dei Minori per interventi che richiedono l ammissione immediata La struttura dovrà tempestivamente comunicare l avvenuto inserimento al Servizio Minori e Famiglia Direzione Sicurezza Sociale (PO Interventi per minori e famiglia), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e, nel caso di minori stranieri, anche alla Questura- Ufficio Anticrimine.

Articolo 8 Permanenza del minore nei posti riservati (pronta accoglienza) dall Amministrazione Comunale La permanenza del minore nei posti di pronta accoglienza non dovrà superare i 4 mesi. Tale periodo potrà essere prorogato per un altro mese solo quando le dimissioni provocano pregiudizio al minore e al suo progetto educativo individuale. In tale periodo l Assistente Sociale responsabile della presa in carico è tenuta a definire, entro la prima settimana dopo l inserimento, con l èquipe professionale della struttura di accoglienza un primo piano di intervento individuale, per verificare la situazione del minore e predisporre l intervento definitivo per il superamento dell emergenza in modo che possa venire informata la Magistratura Minorile entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente Tale documento sarà conservato agli atti dello stesso Servizio. Per i minori stranieri non accompagnati il periodo di permanenza sarà legato al progetto educativo individuale, non superiore ai 6 mesi elaborato e concordato in stretta collaborazione con il Servizio Minori e Famiglia. La permanenza del minore straniero non accompagnato potrà essere prorogata qualora il progetto educativo individuato dal servizio sociale competente dipenda da provvedimenti e atti di competenza di altri Enti e/o Autorità Giudiziarie. In questo caso, resta facoltà dell Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, stabilire eventuali integrazioni della retta giornaliera. Articolo 9 Progetto Educativo Individuale e Individuazione delle responsabilità L operatore, e nello specifico l Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore e della sua famiglia è tenuto a definire il Progetto Educativo Individuale personalizzato, secondo la modulistica di cui al Protocollo Operativo per i servizi residenziali per minori approvato con provvedimento dirigenziale n 08/10515 in collaborazione con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari di rete. L Assistente Sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza è tenuta ad effettuare verifiche almeno semestrali sull andamento del Progetto Educativo Individuale mediante utilizzo della modulistica di cui al Protocollo Operativo per i servizi residenziali per minori approvato con provvedimento dirigenziale n 08/10515. Articolo 10 Dimissioni Le dimissioni degli utenti si attuano, secondo la modulistica di cui al Protocollo Operativo per i servizi residenziali per minori approvato con provvedimento dirigenziale n. 08/10515, quando l Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il Responsabile della Struttura, con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento dell obiettivo del Progetto Educativo individuale. Il minore in questo caso può tornare nella propria famiglia o può accedere ad altri servizi. Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore può essere dimesso previo reperimento di idonea soluzione alternativa. La dimissione dovrà avvenire previa valutazione congiunta fra gli operatori sociosanitari coinvolti e il Responsabile della struttura

secondo modalità e tempi concordati e comunque garantendo la continuità assistenziale nei confronti del minore. In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore la Struttura residenziale è tenuta a notificarla ai Servizi Socio Territoriali che hanno disposto l inserimento del minore. Sarà cura dell Assistente Sociale comunicare tale evento al Servizio Minori e Famiglia (P.O. Rette e convenzioni per minori e Famiglia) della Direzione Sicurezza Sociale con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nel successivo articolo 12. Articolo 11 Dimissioni dai posti riservati (pronta accoglienza) Le dimissioni dei minori devono essere preventivamente concordate con il Servizio sociale territorialmente competente. In caso di allontanamento arbitrario del minore, la Struttura di accoglienza è tenuta a notificarlo contestualmente al Servizio Minori e Famiglia (P.O. Interventi Minori e Famiglia), al Servizio sociale territorialmente competente eventualmente coinvolto, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e alle Forze dell Ordine competenti. Articolo 12 Procedure Amministrative per le ammissioni e dimissioni (posti non riservati) Ammissioni - Il Comune di Firenze avrà cura di emettere per ciascun utente inserito nel servizio residenziale in argomento apposito provvedimento amministrativo denominato impegnativa. Tali impegnative, emesse dall Ufficio Rette e Convenzioni del Servizio Minori e Famiglia devono essere predisposte entro 30 gg. dal ricevimento di proposta formale di inserimento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Le proposte di inserimento devono pervenire all ufficio preposto sopra detto almeno 5 giorni prima della data del previsto inserimento o in caso di ammissioni disposte d urgenza almeno un giorno prima. Le impegnative devono indicare la tipologia dell intervento richiesto, il periodo autorizzato, l operatore responsabile della presa in carico, l importo della retta da corrispondere. Dimissioni L operatore responsabile della presa in carico del minore è tenuto a comunicare all Ufficio Rette e Convenzioni del Servizio Minori e Famiglia l avvenuta dimissione del minore entro il termine di n. 5 giorni dalla cessazione dell inserimento per mezzo di apposito modulo vigente. Analogamente la stessa comunicazione deve essere inoltrata in caso di allontanamento non concordato o fuga del minore dalla struttura residenziale di accoglienza. Articolo 13 Prestazioni garantite all utente La comunità si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni: a) alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Questo consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti: - prima colazione - pranzo - merenda - cena b) igiene e cura della persona;

c) lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura; d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite; e) cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura; f) interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare un ambiente di tipo familiare ed in grado di consentire rapporti validi all interno e all esterno della Comunità; g) partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l utilizzo delle risorse territoriali; h) attività di tipo scolastico (sostegno scolastico individuale); i) rapporti con la scuola frequentata dal minore; j) assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione; k) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall interno verso l esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal Regolamento interno; l) l uso dei trasporti pubblici urbani; m) corredo personale di base al bisogno (biancheria intima) o) accompagnamento da/a scuola e in altri luoghi nell ambito del territorio comunale per motivi strettamente necessari. Articolo 14 Prestazioni di carattere strutturale Per quanto riguarda l uso di ambienti, di servizi igienici, riscaldamento e fornitura di acqua calda, vitto, manutenzione e lavaggio biancheria sia ad uso personale e di vestiario sia ad uso corrente, i servizi residenziali devono ispirarsi alle esigenze proprie delle case di civile abitazione adeguandole alle modalità organizzative necessarie al funzionamento del servizio. L organizzazione degli spazi interni dovrà essere tale da garantire ai minori il mantenimento e lo sviluppo di livelli di autonomia individuale. Tutti i locali, comprese le camere da letto (singole e/o doppie) dovranno essere adeguatamente arredati come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare, proprio per ricreare un organizzazione vicina a quella della famiglia e l effetto casa. Articolo 15 Prestazioni di carattere educativo La struttura residenziale di accoglienza e l Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore hanno l obbligo di attuare - per quanto possibile interventi affinché i minori rimangano collegati al proprio contesto familiare e sociale. Nel caso di minori privi di riferimenti parentali sul territorio, la struttura deve garantire i rapporti con i percorsi formativi e le scuole frequentate dai minori. A tal fine dovrà nominare un referente con il compito di curare l inserimento scolastico nelle scuole pubbliche del territorio, quando il Progetto Educativo Individuale lo prevede, e seguire il percorso scolastico.

Ai minori deve essere altresì assicurata la partecipazione alle iniziative ricreative, culturali ed estive messe in atto dal Comune di residenza del minore, laddove possibile, altrimenti realizzate dal Comune dove è ubicato il servizio residenziale. Articolo 16 Tutela della salute I minori che si trovano nelle strutture residenziali usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Sanitario Regionale. Lo stato di salute dei singoli minori è seguito, in base all età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati. Tutti gli interventi, attuati nei confronti della tutela della salute psico- fisica, dovranno essere registrati nella cartella personale del minore. Articolo 17 Corrispettivi Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la Struttura riceverà un corrispettivo nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi articoli. Il corrispettivo dovuto, per il singolo minore ospitato, a favore della struttura residenziale convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera comprensiva dell eventuale compartecipazione delle spese da parte dell utente. La retta giornaliera per il periodo di 1 anno a partire dal 1/01/2009 è fissata in 70,00 (oltre IVA se dovuta) per un importo presunto annuale della presente convenzione pari ad. Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione, a fronte di un monte ore settimanale di personale educativo stabilito nel successivo art. 24. Il Comune di Firenze riconosce un corrispettivo pari al 100% della retta sopradetta per ogni posto riservato; data la temporaneità dell intervento di accoglienza posto in essere nei posti riservati non si possono applicare quote integrative alla retta fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8.. Articolo 18 Modalità di pagamento IL pagamento delle quote rette a carico del Comune di Firenze verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili bimestrali corredate dall elenco delle presenze nel periodo di riferimento, debitamente firmato dal Responsabile della struttura ospitante. Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all Istituto di richiedere l applicazione degli interessi legali e quant altro previsto dalla legge. Articolo 19 Conservazione del posto (posti non riservati) Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi: 1. necessità di cure presso gli ospedali;

2. soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni nel mese); 3. rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max. 15 giorni nel mese) 4. fuga del minore (solamente per i primi 5 giorni). Viene considerato assente il minore per il quale non viene erogato nessun servizio (di cui all elenco dettagliato al precedente art. 13) da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (0/24 h). Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dall Assistente Sociale competente all Ufficio preposto della Direzione Sicurezza sociale, la struttura residenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%. Sarà invece riconosciuta la retta intera qualora l assistenza al minore presso l ospedale rimanga a carico della struttura a seguito di formale comunicazione al Comune da parte del responsabile della stessa. Articolo 20 Integrazione retta Resta facoltà dell Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, stabilire eventuali integrazioni (fino ad un massimo del 15%) della retta giornaliera di cui al precedente articolo nell ambito del Piano Educativo Individuale, qualora vengano a concorrere situazioni particolari legate a specifiche esigenze del minore. In linea di massima, il servizio sociale ha facoltà di disporre tale integrazione nei seguenti casi: integrazione corredo vestiario di base. trasporti extra urbani per motivi scolastici, per partecipazione a corsi di istruzione e sportivi rimborso spese per corsi scolastici o formativi (iscrizione, libri, accessori, strumenti, ecc) quando non siano coperte da altri contributi da parte del Comune o altro Ente accompagnamenti fuori dal territorio comunale Il Comune corrisponderà il rimborso delle spese sanitarie sostenute per i minori accolti dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa da allegare ai documenti contabili bimestrali. Nel caso del minore accolto presso i posti riservati dall Amministrazione Comunale (pronta accoglienza) eventuali integrazioni alla retta possono essere disposte dall Assistente Sociale che ha la responsabilità della prese in carico del minore solo nei casi precedentemente previsti all art. 8. Articolo 21 Servizi aggiuntivi Resta facoltà dell Assistente Sociale e delle figure professionali sanitarie del Servizio Salute Mentale Infanzia Adolescenza coinvolte sul caso proporre all Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Zona Firenze (UFSMIA) eventuali prestazioni di supporto educativo individuale aggiuntivo (rispetto alle prestazioni di cui al successivo art.24) nell ambito del Piano Educativo Individuale,, qualora la situazione clinica del minore richieda un progetto a valenza terapeutico-riabilitativa, oltre che educativa. Per le prestazioni individuali aggiuntive di cui al presente articolo, su proposta del Servizio Sociale territorialmente competente e nei limiti di budget assegnato all UFSMIA, si provvederà a stipula di apposito accordo scritto tra il Comune di Firenze, l Azienda Sanitaria Zona Firenze e la struttura

residenziale; detto accordo dovrà contenere l indicazione della prestazione proposta, il periodo e l onere economico relativo (modulo lettera accordo modulo rinforzato Allegato A) e dovrà essere inoltrato al Servizio Minori e Famiglia. Il Comune di Firenze sosterrà l onere derivante da tale servizio aggiuntivo e procederà a richiedere all Azienda Sanitaria il rimborso del costo della prestazione oggetto del presente articolo Articolo 22 Copertura assicurativa Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza La struttura provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Sicurezza Sociale Servizio Minori e Famiglia. Articolo 23 Tavolo di concertazione permanente La Direzione Sicurezza Sociale, i Servizi Socio Territorali del Comune e i servizi residenziali convenzionati costituiscono un Tavolo di lavoro sulla qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore dell infanzia, dell adolescenza e della famiglia con lo scopo di condurre una riflessione propositiva sulle modalità e i criteri relativi allo sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni e di predisporre strumenti per la loro verifica e valutazione. Il servizio si avvale: Articolo 24 Personale 1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel piano annuale di attività, e tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale. Un adeguato livello di qualità a tutela del minore è garantito da un monte ore settimanale di educatori pari a ore; La struttura residenziale garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso. 2. di volontari e obiettori di coscienza curandone l inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Articolo 25 Documentazione La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. Il sistema informativo dei servizi residenziali, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante: il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio; i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale); il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale): a) documentazione d ingresso: relazione sociale da parte dei servizi invianti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell Ente competente); b) sintesi delle riunioni di valutazione dell ammissione; c) registrazioni sulla fase di osservazione dell ospite; d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti; e) registrazioni sull osservazione dei rapporti con la famiglia; f) sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni; le annotazioni sull attività dell educatore (diario giornaliero); le riunioni del gruppo di lavoro (verbali); i rapporti con i servizi del territorio. Articolo 26 Impegni del Comune Il Comune individua le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace e efficiente dei rapporti con i servizi socio-educativi a carattere residenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione. Articolo 27 Verifica Nel quadro di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture di accoglienza di tipo residenziale per minori, il Comune effettua la verifica delle prestazioni delle strutture residenziali, con particolare riguardo alla modalità di attuazione del progetto educativo generale del servizio nonché dei progetti educativi individuali, anche da parte dei servizi sociali territoriali, attraverso la Commissione di Controllo e Vigilanza e l Ufficio Rette e Convenzioni Minori della Direzione Sicurezza Sociale al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti. A tale scopo il referente per la verifica dell andamento del presente atto convenzionale è la Dott.ssa Cristina Camiciottoli che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all interno del Servizio Minori e Famiglia.

Articolo 28 Impegni del servizio residenziale La struttura di accoglienza, quale ente titolare e gestore dei servizi di cui alla presente convenzione, si impegna ad attuare quanto previsto dal Piano annuale delle attività Ai fini della verifica delle attività realizzate, il servizio rimetterà al Comune una apposita relazione annuale, nella quale dovranno essere precisati i seguenti aspetti: - Analisi del livello di corrispondenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi individuati nel Programma di attività annuale ed al rapporto con i servizi sociali del territorio ; - Dati inerenti il bilancio finanziario consuntivo del servizio realizzato (come da scheda allegata Allegato 2 che sarà conservata agli atti della Direzione Sicurezza Sociale) Articolo 29 Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1.01.2009 fino al 31.12.2009. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta. L atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento dell Amministrazione Comunale previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell ente locale. In fase di rinnovo il Comune di Firenze riconosce l adeguamento automatico all indice di revisione dei prezzi nonché l adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. Articolo 30 Tutela della privacy Il Servizio dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione. Contestualmente alla stipulazione del presente atto il Servizio provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell indicazione di tale nominativo all atto della stipula, si intende fin da ora Responsabile privacy il rappresentante dell ente. Il Servizio si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune nella scheda conservata agli atti della Direzione Sicurezza Sociale; è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

Articolo 31 Registrazione La presente convenzione verrà registrata in caso d uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico della struttura convenzionata. Articolo 32 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia. Per eventuali controversie, in merito all applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze Letto, approvato e sottoscritto SEGUE ALLEGATI

(Allegato 1) SCHEDA PERSONALE STRUTTURA:.. Residenziale Semiresidenziale Madri con bambino e/o gestanti ٱ ٱ ٱ Responsabile Coordinatore Educatori professionali Educatori Operatori Consulenti Volontari Obiettori N. Addetti a Tempo Pieno N. Addetti a Part-time Personale Religioso Totale ore settimanali TOTALE Data.. Firma Legale Rappresentante

(Allegato 2) SCHEDA COSTI DELLA PRODUZIONE Denominazione struttura: Costi della produzione Importi annuali Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Per servizi (es: trasporti, lavanderia, ecc.) Per godimento di beni di terzi (es: fitti) Per il personale Per ammortamenti Accantonamenti per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione TOTALE Data.. Firma Legale Rappresentante

Comune di Firenze Servizio Minori e Famiglia Allegato A LETTERA ACCORDO PER MODULO RINFORZATO SERVIZIO RESIDENZIALE DATI ANAGRAFICI DEL MINORE NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA OPERATORI DI RIFERIMENTO Cognome e Nome Sede/Indirizzo Telefono Fax ASSISTENTE SOCIALE N.P.I. SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALE AGGIUNTIVO N. ore settimanali Costo orario 18,98 Rimborso ASL Oneri finanziari a carico ASL DAL AL Nuova prestazione DURATA DELLA PRESTAZIONE Rinnovo prestazione PERIODICITA DEGLI INCONTRI DI VERIFICA SEMESTRALE ALTRO specificare) Data della prima verifica / / RESPONSABILE SIAST

Data Firma RESPONSABILE ZONA FIRENZE ASF Data Firma RESPONSABILE SERVIZIO RESIDENZIALE Data Firma