Università degli Studi di Palermo Titolo Classe Fascicolo Decreto n 1090 N.10166 10 OTT. 2000 Palermo, 10-10-2000 UOR CC RPA IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO VISTA la Legge 3 luglio 1998, n 210; VISTO il DPR n 390 del 19 ottobre 1998 e successive modifiche; VISTA la delibera n 5 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2000; VISTE le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell'11 aprile e del 9 maggio 2000; VISTA la nota prot. n 62448 del 15 maggio 2000 con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 3 luglio 1998 n 210, è stato trasmesso al MURST il "Regolamento per la disciplina delle procedure di trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, nonché per la disciplina delle procedure di mobilità interna, ai sensi dell'art.1, comma 2 della Legge 3 luglio 1998, n 210"; VISTA la nota prot.n.840 del 13 luglio 2000 con la quale il Ministero ha trasmesso il D.M. 11 luglio 2000 contenente osservazioni al regolamento; VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 settembre 2000; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2000; D e c r e t a ART.1 - E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, nonché per la disciplina delle procedure di mobilità interna, ai sensi dell'art.1, comma 2 della Legge 3 luglio 1998, n 210", come da testo in allegato che fa parte integrante del presente decreto. ART.2 - Il presente decreto è inviato al Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - "Servizio per il personale, Ufficio V (Bollettino Ufficiale)" per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. IL RETTORE Giuseppe SILVESTRI
Allegato al D.R. n 1090 del 10-10-2000 Regolamento per la disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, nonché per la disciplina delle procedure di mobilità interna, ai sensi dell'art.1, comma 2 della Legge 3 luglio 1998, n 210 ART.1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art.1, comma 2, della Legge 3 luglio 1998, n 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e ricercatore mediante trasferimento nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell'ambito dell'università degli Studi di Palermo. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a. per "trasferimento" la procedura mediante la quale, a domanda dell'interessato e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si dispone la copertura di un posto vacante di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore con il passaggio da altra sede universitaria di un professore o di un ricercatore con la stessa qualifica; b. per "mobilità interna": 1) mobilità interfacoltà: la procedura mediante la quale, a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di una posizione di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con lo spostamento di un docente o di un ricercatore con la stessa qualifica appartenente ad altra Facoltà dell'ateneo. 2) mobilità intersettore - la procedura mediante la quale, a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, i professori di ruolo ed i ricercatori dell'ateneo cambiano il settore scientificodisciplinare di inquadramento nell'ambito della Facoltà di appartenenza. ART.2 - Trasferimenti 1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, le Facoltà, d'intesa con le strutture didattiche interessate, in sede di programmazione dell'attività didattica, formulano, di norma entro il 30 aprile, motivate proposte in merito. 2. Sulla base delle proposte delle Facoltà, il Senato Accademico, di norma entro il 10 giugno, definisce il quadro complessivo delle procedure da attivare. ART.3
1. Il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure per la copertura mediante trasferimento dei posti di professore e di ricercatore e provvede all'invio alla Gazzetta Ufficiale della vacanza del posto e della comunicazione di inizio di procedura di ricopertura per trasferimento. 2. Alla procedura di trasferimento possono partecipare, esclusivamente a domanda dell'interessato, da prodursi entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento sulla Gazzetta Ufficiale, professori e ricercatori di ruolo dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'art.12 e dell'art.13, primo comma, numeri da 1) a 9), del DPR 382/80. 3. La domanda, che può essere presentata anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza, va indirizzata direttamente al Preside della Facoltà interessata, corredata dallo stato di servizio e dai titoli didattici, scientifici ed assistenziali ritenuti utili ai fini della chiamata. 4. Le Facoltà per la chiamata dovranno osservare i seguenti criteri: pertinenza dell'attività didattica, scientifica ed assistenziale svolta nello stesso settore o, in via subordinata, in uno dei settori dichiarati affini, dal Senato Accademico, compatibili con le esigenze della Facoltà; qualsiasi titolo o documento atto a valutare i meriti didattici, scientifici o assistenziali del candidato. Art.4 1. Il Consiglio di Facoltà entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, delibera in merito alle domande pervenute, a maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Rettore provvede ad accertare, entro 20 gg. dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Art.5 1. La proposta di chiamata, ovvero la scelta di non procedere al trasferimento, dovranno essere motivate e di esse il Rettore dovrà dare comunicazione a tutti coloro i quali abbiano presentato regolare domanda. 2. Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, questi ultimi possono presentare ricorso al Rettore dell'ateneo che ha bandito il concorso, il quale decide sentito il Senato accademico. 3. In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente, o quando in base ai ricorsi presentati la deliberazione della Facoltà risulti in contrasto con l'interesse degli studi, il Rettore può, con conforme parere del Senato Accademico, non dar corso al trasferimento o richiedere, per una sola volta, una nuova delibera al Consiglio di Facoltà, dopo di che può provvedere alla copertura o meno del posto vacante. Art.6 1. Il professore o ricercatore prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare o, in assenza di candidati con tale
requisito, a settore affine. In tal caso, è necessario acquisire il parere del C.U.N., a seguito del quale il Rettore, su conforme parere del Senato Accademico, che valuterà la congruità dei meriti didattico-scientifici del candidato con le necessità didattico-scientifiche della Facoltà, assume il provvedimento definitivo. 2. Il parere del C.U.N. deve essere fornito entro il termine di 30 giorni e non é vincolante. Art.7 1. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore e decorre, di norma, dal 1 novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, ove richiesto dalla Facoltà interessata. In quest'ultimo caso l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza. Art.8 1. I professori universitari già collocati fuori ruolo non possono partecipare a procedure di trasferimento. Art. 9 - Mobilità interna (mobilità interfacoltà) 1. Nell'ambito dello stesso Ateneo, previo bando effettuato dalla Facoltà interessata con relativa pubblicità interna di almeno 30 giorni, con il parere favorevole delle Facoltà interessate e con delibera del Senato Accademico, i professori e i ricercatori di ruolo, nell'ambito dell'organico di Ateneo, possono, a domanda, trasferirsi da una Facoltà all'altra dell'ateneo all'interno dello stesso settore scientificodisciplinare, anche in corso d'anno - ove la didattica sia articolata in cicli - e previo nulla osta della Facoltà di provenienza, secondo i seguenti criteri di valutazione comparativa: pertinenza delle pubblicazioni scientifiche; valutazione dell'attività didattica ed assistenziale complessiva svolta rispetto alle esigenze della Facoltà che ha emanato il bando interno; qualsiasi titolo o documento atto a valutare la personalità complessiva del candidato. 2. La mobilità interna interfacoltà del docente o ricercatore implica anche il trasferimento della relativa risorsa finanziaria la quale, comunque, rientrerà nella disponibilità della Facoltà di provenienza nel caso di sua cessazione di attività o suo trasferimento presso altra sede universitaria, salvo che la Facoltà di provenienza non si esprima diversamente. Art. 10 - Mobilità interna (mobilità intersettore) 1. Al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti, il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle proprie
esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire il passaggio per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, purché ricorrano le seguenti condizioni: siano professori ordinari o associati confermati o ricercatori confermati, qualora in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione; siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o di settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà. 2. Il Consiglio di Facoltà effettua la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. Il Rettore, a seguito del parere del C.U.N. e su conforme parere del Senato Accademico, che valuterà la congruità dei meriti didatticoscientifici del candidato con le necessità didattico-scientifiche della Facoltà, assume il provvedimento definitivo. Tale parere deve essere fornito entro il termine di 30 giorni e non é vincolante. Art.11 1. Il provvedimento di trasferimento (interfacoltà, intersettore) e di ratifica della chiamata di idonei nelle procedure di valutazione comparativa vincola il docente oggetto del provvedimento alla permanenza nella Facoltà di destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. ART.12 1. Tutte le procedure, sia per trasferimento che per mobilità interna, si concludono con un decreto del Rettore. Art.13 1. L'Università avrà cura di comunicare al M.U.R.S.T. i dati relativi alla conclusione delle procedure di trasferimento. Art.14 1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo Ufficiale dell'università. Tale regolamento verrà inserito, per le consultazioni, sul sito Web dell'università.