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INFORTUNI Aziende & Gruppi Contratto di assicurazione per gli infortuni informativa. Il presente Fascicolo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione 05/2011 Pagina 1 di 26

Assicurazione INFORTUNI AZIENDE & GRUPPI NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza Nota informativa aggiornata al 1/05/2011 Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it Pagina 2 di 26

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 20149 Milano Italia c) Telefono 02/397161 fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - email: Bnvenutinitaliana@italiana.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA. Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 223 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 183 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 101%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, a seconda dell accordo tra le parti (Contraente e Italiana Assicurazioni), può essere stipulato con o senza tacito rinnovo alla sua scadenza. Il contratto di durata inferiore ad un anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo. : In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, è possibile impedirne il rinnovo per un ulteriore annualità mediante disdetta che ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo tramite comunicazione con lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza del contratto. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all articolo 13 Rinnovo del Contratto. 1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SEZIONE INFORTUNI L assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca durante lo svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Nella scheda di polizza sono indicate le garanzie acquistate e quindi operanti, nonché le relative somme assicurate. Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare, ovvero attivare o meno, determinate condizioni particolari (ad esempio chi acquista la garanzia invalidità permanente può scegliere differenti regimi di franchigia, oppure è possibile limitare la garanzia ad ambiti unicamente di natura professionale o extraprofessionale). Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di apposite clausole riportate all interno delle sezioni Condizioni Particolari Aggiuntive (CPA) e Estensione di Garanzie (EDG) e/o appendici che entreranno a far parte del contratto medesimo. Con riferimento a quanto stabilito all articolo 18, dove è disciplinato cosa si intende per infortunio, il prodotto si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue. Morte - regolamentata nell articolo 35 Morte : se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso. Invalidità Permanente - regolamentata nell articolo 36 Invalidità Permanente : se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente la Compagnia liquida, a postumi stabilizzati, una indennità calcolata applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita delle franchigie previste per invalidità permanente totale. Pagina 3 di 26

Per questa garanzia può essere prevista l applicazione di una franchigia espressa in percentuale. Tale franchigia può essere relativa: al superamento della percentuale specificata come relativa nella scheda di polizza non è più applicata. Per i dettagli di tale disciplina si rimanda alla clausola Franchigia per Invalidità da Infortunio nella sezione Condizioni Particolari Aggiuntive. E possibile estendere alle garanzie principali, garanzie accessorie e/o la garanzia Invalidità Permanente da Malattia. Di seguito sono riportate le garanzie accessorie regolamentate nei rispettivi articoli, per i dettagli delle discipline si rimanda alle relative clausole riportate nella sezione Estensione di Garanzia: Inabilità temporanea: è regolamentata nelle EDG nella clausola Inabilità Temporanea, se l infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea, la Compagnia corrisponde la somma assicurata per ogni giorno di inabilità nel quale l Assicurato sia impedito a svolgere - anche in parte - le sue normali occupazioni lavorative. Per questa garanzia è prevista l erogazione della prestazione a seconda del tipo di inabilità (al 100% se totale e al 50% se parziale) e previa applicazione di una franchigia espressa in giorni e riportata nella scheda di polizza se acquistata. Indennità per Ingessatura: è regolamentata nelle EDG nella clausola Indennità per ingessatura, se l infortunio comporta l applicazione di un mezzo di contenzione, inamovibile e permanente, reso necessario da fratture o lesioni legamentose articolari, la Compagnia corrisponde, per ogni giorno di immobilizzazione, la somma assicurata, entro un limite massimo di 45 giorni per sinistro e con una franchigia minima temporale applicata e indicata nella scheda di polizza. Indennità per Ricovero: è regolamentata nelle EDG nella clausola Indennità per Ricovero a seguito di Infortunio, se l infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Compagnia corrisponde, per ogni pernottamento la somma assicurata, per un massimo di 180 giorni per ogni sinistro e con una franchigia minima applicata e indicata nella scheda di polizza. Le garanzie Diaria da Gesso e Indennità Giornaliera per Ricovero Inabilità Temporanea non sono cumulabili tra loro. Rimborso spese mediche da infortunio: è regolamentata nelle EDG nella clausola Rimborso Spese Mediche da Infortunio, per la cura delle lesioni causate dall infortunio la Compagnia rimborsa le spese mediche sostenute dall Assicurato con un limite massimo di somma assicurata specificata nella scheda di polizza. La garanzia prevede specifici sottolimiti di indennizzo per alcune voci di spesa e di una franchigia fissa ed uno scoperto per le spese sostenute dopo il ricovero o in assenza di ricovero. Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, oltre a quelle indicate nelle specifiche garanzie di cui sopra, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito riportate (Norme che regolano l assicurazione infortuni): Articolo 18 e 19 Oggetto dell Assicurazione, Esclusioni ; Articolo 20 Limiti di Età ; Articolo 21 Persone non assicurabili ; Condizioni Particolari Aggiuntive Calamità naturali ; Estensioni di Garanzia Rischio Volo ; e clausole delle Garanzie Facoltative (valide solo se richiamate espressamente nella scheda di polizza) nelle Estensioni di Garanzia. Il limite massimo di età assicurabile per le garanzie previste nella sezione Infortuni è 75 anni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo 20 Limiti di Età. Pagina 4 di 26

ESEMPI: Per calcolare l indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Compagnia interviene. Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Invalidità Permanente Capitale assicurato per la presente garanzia, 100.000 Euro, franchigia 3% fissa e relativa al 15%: Es. A Es. B Es. C Somma assicurata per Invalidità Permanente 100.000 100.000 100.000 Franchigia 3% 3% 3% Percentuale di invalidità accertata 2% 12% 20% Esempio A: Esempio B: Esempio C: NESSUN INDENNIZZO, l invalidità accertata è inferiore alla franchigia. il danno indennizzato sarà di 9.000 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% da applicarsi sulla somma assicurata 100.000). il danno indennizzato sarà di 20.000 (ottenuto applicando 20% sulla somma assicurata 100.000; la franchigia del 3% infatti non si applica se l invalidità permanente accertata è superiore al 15%). NB: in caso nel medesimo infortunio vengano interessati più organi o arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle relative percentuali ma fino al limite massimo del 100%. Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Inabilità temporanea Capitale assicurato per la presente garanzia, 100 Euro, franchigia 10 giorni: Es. A Es. B Importo giornaliero assicurato 100 100 Franchigia 10 10 Giorni di inabilità riconosciuti 4 15 Giorni da calcolare ai fini dell indennizzo 0 5 Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, i giorni di inabilità sono inferiori ai giorni previsti come franchigia. Esempio B: facendo l ipotesi che l intero periodo sia di inabilità al 100%, secondo il concetto di inabilità espresso nella clausola relativa, il danno indennizzato sarà di 1.000 Euro (ottenuto con il seguente conteggio 15 giorni 10 giorni = 5 giorni da calcolarsi moltiplicando la diaria giornaliera prevista nella scheda di polizza). NB l indennità per diaria generica è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni per sinistro. Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Indennità per Ingessatura Capitale assicurato per la presente garanzia, 70 Euro, franchigia 4 giorni: Es. A Es. B Importo giornaliero assicurato 70 70 Franchigia 4 4 Giorni di inabilità riconosciuti 4 10 Giorni da calcolare ai fini dell indennizzo 0 6 Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, i giorni di gesso sono inferiori ai giorni previsti come franchigia. Esempio B: il danno indennizzato sarà di 420 Euro (ottenuto con il seguente conteggio 10 giorni 4 giorni = 6 giorni da calcolarsi moltiplicando l indennità giornaliera prevista nella scheda di polizza). NB l indennità per gesso è corrisposta per un periodo massimo di 45 giorni per sinistro. Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Indennità per Ricovero Capitale assicurato per la presente garanzia, 100 Euro, franchigia 4 giorni: Es. A Es. B Importo giornaliero assicurato 100 100 Franchigia 4 4 Giorni di inabilità riconosciuti 4 10 Giorni da calcolare ai fini dell indennizzo 0 6 Pagina 5 di 26

Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, i giorni di ricovero sono inferiori ai giorni previsti come franchigia. Esempio B: il danno indennizzato sarà di 600 Euro (ottenuto con il seguente conteggio 10 giorni 4 giorni = 6 giorni da calcolarsi moltiplicando l indennità giornaliera prevista nella scheda di polizza). NB l indennità per ricovero è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni per sinistro. Esempi di applicazione franchigia/scoperto per la garanzia Rimborso spese mediche da infortunio. Es. A Es. B Es. C Entità del danno 200 1.500 3.000 Scoperto 20% con il minimo di 50 50 300 600 Limite di indennizzo 2.000 2.000 2.000 Esempio A: Esempio B: Esempio C: il danno indennizzato sarà di 150 (riducendo 200 dello scoperto minimo di 50; non opera il limite di indennizzo). il danno indennizzato sarà di 1.200 (riducendo 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). il danno indennizzato sarà di 2.000 (riducendo 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). SEZIONE INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Il Contraente può decidere se acquistare, ovvero attivare o meno, la presente garanzia in aggiunta alle garanzie principali, Sezioni Infortuni, Morte e Invalidità Permanente da Infortunio. L assicurazione è prestata per compensare la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa causata da malattia, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in misura corrispondente al grado di invalidità Permanente accertato. Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di apposite clausole riportate all interno delle sezioni Condizioni Particolari Aggiuntive (CPA) e Estensione di Garanzie (EDG) e/o appendici che entreranno a far parte del contratto medesimo. La garanzia prevista dalla polizza è la seguente: INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA: regolamentata nella sezione Norme che regolano l Invalidità Permanente da Malattia : se la malattia ha per conseguenza una invalidità permanente la Compagnia liquida, a postumi stabilizzati, un indennizzo in percentuale sul capitale assicurato indicato nella scheda di polizza. La percentuale indennizzabile è determinata in funzione del grado di invalidità accertato. Per questa garanzia è prevista l applicazione di una franchigia espressa in percentuale. Tale franchigia è definita all interno di una tabella riportata nell articolo 41 Liquidazione dell Indennità della medesima sezione. Tale franchigia è definita all interno di una tabella riportata nell articolo 41 Liquidazione dell Indennità della medesima sezione. Sono presenti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, oltre a quelle indicate sopra, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito riportate: Articolo 37 Esclusioni ; Articolo 38 Limiti di Età / Persone non assicurabili ; Articolo 42 Procedura per la liquidazione dell indennità Articolo 43 Non cumulabilità. Il limite massimo di età assicurabile per le garanzie previste nella sezione invalidità Permanente da Malattia è 65 anni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Articolo 38 Limiti di Età / Persone non assicurabili. ESEMPI: Per calcolare l indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Compagnia interviene. Pagina 6 di 26

Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia Capitale assicurato per la presente garanzia, 100.000 Euro, franchigia 24%: Es. A Es. B Es. C Percentuale di Invalidità Permanente accertata 10% 27% 70% Franchigia 24% 24% 24% Somma Assicurata per Invalidità Permanente 100.000 100.000 100.000 Esempio A: Esempio B: Esempio C: NESSUN INDENNIZZO, l invalidità accertata è inferiore alla franchigia. il danno indennizzato sarà di 11.000 (ottenuto in base alla tabella Liquidazione dell Indennità : 27% di invalidità accertata corrisponde un indennizzo pari all 11% del capitale assicurato). il danno indennizzato sarà di 100.000 (ottenuto in base alla tabella Liquidazione dell Indennità : 70% di invalidità accertata corrisponde un indennizzo pari all 100% del capitale assicurato). 2. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE Non sono presenti carenze nelle Condizioni Contrattuali. 3. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nonché dell articolo 1 delle Condizioni Contrattuali, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione. Ove prevista la compilazione del questionario sanitario, è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera, senza omettere circostanze o informazioni concernenti il proprio stato di salute. Alcune malattie ed affezioni costituiscono causa di inassicurabilità. Per la disciplina di dettaglio si rimanda all articolo 21 Persone non assicurabili per la sezione Infortuni e all articolo 38 Limiti di Età / Persone non assicurabili per la sezione invalidità Permanente da Malattia. 4. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia, ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. È da intendersi aggravamento di rischio, per esempio, il passaggio da un attività impiegatizia amministrativa ad altra comportante mansioni di tipo manuale. Per la disciplina di dettaglio si rimanda alle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni, gli articoli 4 Aggravamento del rischio e 5 Diminuzione del rischio. Per la sola garanzia Invalidità Permanente da Malattia, la Compagnia non considera aggravamento di rischio un peggioramento dello stato di salute dell Assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad esso preesistente, né il progredire dell età. Non sussiste obbligo alcuno di comunicazione all impresa di variazioni nell attività lavorativa/professione svolta, non costituendo tale circostanza fattore di aggravamento o diminuzione del rischio assicurato. Pagina 7 di 26

5. PREMI Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio, il frazionamento riguarda solo il pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico. Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori a tre mesi, senza onere aggiuntivo e quando lo stesso sia superiore a 1.000. L eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda di polizza nell apposito campo frazionamento. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: o denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; o assegni bancari, postali e circolari; o bonifici bancari; o bancomat. 6. DIRITTO DI RECESSO E facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto per sinistro. Nel caso il contratto assicuri la garanzia Diaria generica è prevista la facoltà per il Contraente e per la Compagnia di recedere dalla garanzia dopo la denuncia di ogni sinistro. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 10 delle Condizioni Contrattuali (Norme che regolano l Assicurazione Infortuni). Ai sensi dell art. 1899 del Codice Civile (modificato dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009), qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. 7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). L assicurato perde il diritto all indennità o alla prestazione, ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro alla Compagnia entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto possibilità. 8. LEGGE APPLICABILE Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, la Compagnia indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 9. REGIME FISCALE L attuale aliquota governativa prevista per il Ramo Infortuni è del 2,5%. Pagina 8 di 26

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO La data di insorgenza del sinistro è la data di accadimento dell infortunio. Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Compagnia, entro 10 giorni dall infortunio o dal momento in cui si abbia avuta la possibilità, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali. Si evidenzia che l Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite mediche o qualsiasi indagine ed accertamento che la Compagnia ritenga necessari per l iter di valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell Assicurato stesso. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli articoli 29 Denuncia del sinistro, 30 Mandato dei periti liquidatori, 32 Termine di pagamento dell indennizzo dovuto ai sensi di polizza, 34 Criteri di indennizzabilità. Per la sola garanzia Invalidità Permanente da Malattia la data di insorgenza del sinistro corrisponde alla data in cui viene denunciata la malattia potenzialmente invalidante, nei termini previsti dall articolo 35 Denuncia della malattia ed obblighi relativi. Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro l Assicurato deve denunciare alla Compagnia la malattia entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, vi sia motivo di ritenerla invalidante, producendo tutta la documentazione medica inerente. Si evidenzia che l Assicurato sarà tenuto a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, produrre la documentazione medica del caso sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e che le spese relative a tali certificazioni mediche saranno a carico dell Assicurato. Il grado di invalidità permanente viene valutato dalla Compagnia in un periodo compreso tra 6 e 18 mesi dalla data di denuncia. Per gli aspetti di dettaglio circa gli obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, si rimanda agli articoli 39 Denuncia della malattia ed obblighi relativi, 40 Criteri di liquidazione, 41 Liquidazione dell indennità, 42 Procedura per la liquidazione dell indennità, 44 Documentazione medica. 2.RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@ italiana.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversia con un Impresa d assicurazione con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione Per il consumatore, oppure inoltrando reclamo all ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. 3. ARBITRATO Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato, in tal caso il Collegio Medico, per lo svolgimento dell arbitrato stesso, risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In alternativa sarà sempre possibile rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Per la disciplina di dettaglio si rimanda all articolo Art. 31 - Controversie sulla valutazione del danno. Pagina 9 di 26

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO - Assicurato : il soggetto il cui rischio di infortunio é assicurato; - Assicurazione : il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex Art. 1888 C.C.; - Beneficiario : la persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in caso di morte dell'assicurato o i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate; - Broker : il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto che agisce ai sensi della Legge 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia; - Compagnia : l'impresa assicuratrice; - Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; - Franchigia : l importo che viene detratto dall indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell Assicurato; - Inabilità temporanea : la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell Assicurato di svolgere le sue abituali occupazioni; - Indennizzo / Risarcimento : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell applicazione della franchigia; - Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali o- biettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea; - Invalidità permanente : l'invalidità che comporti, in modo permanente e irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall occupazione o professione dell'infortunato; - Malattia : ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; - Polizza : il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l assicurazione nonché tutte le e- ventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità; - Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; - Ricovero : la degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura; - Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; - Rischio professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle proprie occupazioni professionali; - Rischio extra-professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale; - Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Sergio Finesso Pagina 10 di 26

Assicurazione INFORTUNI AZIENDE & GRUPPI CONDIZIONI CONTRATTUALI DISCIPLINA DEL CONTRATTO La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello e dalla scheda di polizza che insieme formano il contratto di assicurazione. Con la firma della scheda di polizza il Contraente approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello. Aggiornamento al 1/05/2011 GARANZIE Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alla Sezione Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia. Sono operanti le garanzie, i relativi importi e percentuali e- spressamente indicati in polizza. Pagina 11 di 26

DEFINIZIONI Nel testo si designa con la parola: - Assicurato : il soggetto il cui rischio di infortunio é assicurato; - Assicurazione : il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex Art. 1888 C.C.; - Beneficiario : la persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in caso di morte dell'assicurato o i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate; - Broker : il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto che agisce ai sensi della Legge 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia; - Compagnia : l'impresa assicuratrice; - Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; - Franchigia : l importo che viene detratto dall indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell Assicurato; - Inabilità temporanea : la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell Assicurato di svolgere le sue abituali occupazioni; - Indennizzo / Risarcimento : la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell applicazione della franchigia; - Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali o- biettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea; - Invalidità permanente : l'invalidità che comporti, in modo permanente e irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall occupazione o professione dell'infortunato; - Malattia : ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; - Polizza : il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l assicurazione nonché tutte le e- ventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità; - Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; - Ricovero : la degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura; - Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; - Rischio professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle proprie occupazioni professionali; - Rischio extra-professionale : gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale; - Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Pagina 12 di 26

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'assicurato, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 02 - Stipulazione del contratto e successive modifiche Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all uopo autorizzate e dal Contraente. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all uopo autorizzate, e dal Contraente. Art. 03 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo). Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30 (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia/broker alla quale è assegnata la Polizza. Art. 04 - Aggravamento del rischio L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa. Qualsiasi mutamento del rischio, intervenuto dopo la stipulazione della presente Polizza, che comporti un aggravamento dello stesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, la quale, direttamente o tramite un proprio incaricato, si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la Compagnia ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al Contraente la quota di premio non goduto. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del soprapremio da parte del Contraente, si applicano le disposizioni dell Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C. Per la sola garanzia Invalidità Permanente da Malattia, la Compagnia non considera aggravamento di rischio un peggioramento dello stato di salute dell Assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad esso preesistente, né il progredire dell età e non sussiste l obbligo di comunicazione all impresa di variazioni nell attività lavorativa/professione svolta, non costituendo tale circostanza fattore di aggravamento o diminuzione del rischio assicurato per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia. Art. 05 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi degli Artt. 1896 C.C. e 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all applicazione di un premio minimo, l importo versato dal Contraente si intende comunque acquisito dalla Compagnia. Art. 06 - Franchigia In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione della franchigia indicata nella scheda di Polizza, restando tale franchigia a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all indennizzo, farli assicurare da altri. Art. 07 - Altre assicurazioni L Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art. 1910 C.C. Art. 08 - Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente o l'assicurato si obbligano a darne avviso per iscritto alla Direzione della Compagnia, o all'agenzia/broker alla quale è assegnata la Polizza, entro 10 (dieci) giorni dall infortunio o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi Pagina 13 di 26

dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Art. 09 - Onere della prova In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l onere della prova che tale danno rientri nelle garanzie di Polizza è a carico dell'assicurato il quale intenda far valere un diritto all indennizzo. Art. 10 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Nei limiti e con le modalità di cui sopra, l annullamento della presente copertura assicurativa può essere esercitato anche nei confronti di un singolo Assicurato. Art. 11 - Diritto di surroga La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio. Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla compagnia Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'agenzia/broker alla quale la Polizza è assegnata. Art. 13 - Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 1 (un) mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (uno) anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 14 - Oneri fiscali Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia. Art. 15 - Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Art. 16 - Interpretazione del testo di polizza La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire. Art. 17 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti della legge italiana. Pagina 14 di 26

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 18 - Oggetto dell assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in Polizza, nonché delle eventuali diverse attività non dichiarate che, se fossero state conosciute dall Assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; di ogni altra attività che l'assicurato svolga senza carattere di professionalità. Si precisa e conviene che, limitatamente ai rischi professionali, l assicurazione si estende agli infortuni che avvengono durante il tempo necessario a compiere il tragitto dall abitazione dell Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa. Sono compresi in garanzia anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento, la folgorazione; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica; g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, nonché gli infortuni determinati da vertigini, malore o stato di incoscienza purché non cagionati da abuso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni; h) gli infortuni derivanti da colpa grave; i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; l) gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine e sequestri di persona, purché l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; m) le conseguenze di irradiazioni rese necessarie da infortunio in garanzia; n) gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà; o) le morsicature, le punture e le ustioni da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di Polizza. Art. 19 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, salvo se espressamente derogati o previsti nelle clausole riportate nelle Condizioni particolari Aggiuntive o nelle Estensioni di Garanzia, gli infortuni causati: a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, in competizioni e nelle relative prove; b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore ma solo se l'assicurato é privo della prescritta abilitazione; c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri e simili), e di mezzi subacquei; d) dalla pratica professionale di attività sportive; e) dalla pratica anche non professionale di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci-alpinismo, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore; f) dal paracadutismo e/o dagli sport aerei in genere, compreso il parapendio; g) dalla partecipazione a competizioni (si intende gare organizzate e riconosciute) - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; h) da ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione, da abuso da psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; l) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; m) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti; n) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); o) da distorsione cervicale/colpo di frusta a meno che si verifichino tutte le 3 (tre) seguenti condizioni: 1. venga presentata certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso entro 48 (quarantotto) ore dall incidente; 2. venga presentato risultato positivo di un esame otovestibolare; 3. venga accertata rettilineizzazione del rachide cervicale (evidenziabile da RX standard). In tal caso viene liquidata la somma corrispondente ad una percentuale di IP massima del 2% (dueprocento) con un limite di 5.000,00 (cinquemila) per sinistro dopo la franchigia applicata. Qualora venga diagnosticata una instabilità cervicale per mezzo di RX dinamica, viene liquidata la percentuale obbiettivamente riscontrata senza la limitazione di cui sopra. Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa: Ferme le altre condizioni di Polizza e modificazioni della stessa, si concorda che il presente contratto di assicurazione esclude danni o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti, contribuiti, causati, conseguenti o in relazione con quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o eventi che possano aver contribuito, concomitantemente o in altro momento, al danno o costo: a) guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no); b) invasioni; atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano; Pagina 15 di 26

c) guerra civile; sommosse; ribellioni; insurrezioni; rivoluzioni; colpi di stato militari o usurpazioni di potere; rovesciamento di governi legalmente costituiti; tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa; d) esplosioni di armi da guerra; l utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro; e) omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra; f) attività terroristica. Ai fini della presente esclusione: I. per attività terroristica s intendono l atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l opinione pubblica o parti della stessa. L attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e/o la minaccia di ricorrervi. Inoltre possono essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i; II. per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali; III. per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale composto chimico solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, invalidità o morte di persone e animali; IV. per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, invalidità o morte di persone e animali. Si intendono inoltre esclusi dalla presente copertura assicurativa i danni o gli esborsi di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente causati o in relazione con eventuali azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere uno o tutti gli eventi di cui ai sopra elencati punti da a) a f). Nel caso in cui parte della presente esclusione sia da ritenersi nulla o non applicabile, la parte restante rimane in vigore a tutti gli effetti. Esclusione per contaminazione Nucleare Questa assicurazione esclude qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente conseguente o causato da: a) radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione del propellente di cui sopra; b) esplosioni radioattive tossiche o altre proprietà pericolose di qualsiasi altro assemblaggio nucleare o componente nucleare del detto assemblaggio, indipendentemente da come l emissione o l esplosione si sia verificata. Art. 20 - Limiti di età L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 (settantacinque) anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. La Compagnia restituisce i premi che fossero successivamente versati. Art. 21 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze di questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della Polizza durante il periodo di questa copertura, la Compagnia rimborsa la proporzione di premio relativa al periodo di copertura non goduto. Art. 22 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per il mondo intero. Art. 23 - Variazioni nella persona del contraente Nel caso di successione nella persona del Contraente o, qualora si tratti di Società, di fusione, semplice o per incorporazione della stessa o di sua messa in liquidazione, i Successori o il Contraente devono comunicare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi, l'evento alla Compagnia, alla quale é riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto nei 30 (trenta) giorni successivi, con efficacia decorrente dal 15 (quindicesimo) giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso. Art. 24 - Alienazione dell azienda In caso di alienazione dell'azienda, il Contraente, fermo restando l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Compagnia e comunicare altresì all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. Pagina 16 di 26

L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 (quindici) giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Compagnia, nei 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, restituendo l importo del premio non goduto al netto delle imposte. Art. 25 - Assicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato. Art. 26 - Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni (si applica nel caso in cui le somme assicurate siano calcolate in base ai multipli delle retribuzioni) L'assicurazione vale per il Personale alle dipendenze del Contraente appartenente alle categorie specificate ed é prestata per ciascuna Persona per le somme indicate. Si considerano come retribuzione, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. Fanno parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata, le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale, nonché l'ammontare degli aumenti corrisposti a titolo di meccanismo di variazione automatica. Per la liquidazione delle indennità é considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita per i titoli di cui sopra nel mese precedente quello in cui si é verificato l'infortunio, moltiplicata per 12 (dodici); a tale ammontare si aggiungono le somme relative alle retribuzioni - ai sensi del precedente punto - non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all'infortunato nei 12 (dodici) mesi precedenti, purché su tali somme sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. Se il rapporto di lavoro dell Assicurato è inferiore a 12 mesi, la retribuzione maturata nel periodo di lavoro effettivo viene rapportata ad anno; salvo per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore ai dodici mesi, per i quali il capitale assicurato sarà rapportato alla effettiva retribuzione pattuita per la durata del contratto di lavoro stesso. Il Contraente é esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle Persone assicurate. Per l identificazione di tali Persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si fa riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga a esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla compagnia di fare accertamenti e controlli. Tali persone devono comunque essere in condizioni di assicurabilità a norma degli Artt. 21) e 22) delle Norme Generali di Assicurazione. La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire i libri paga. Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, come pure durante i periodi di aspettative non retribuiti, l'assicurazione resta sospesa. Per il calcolo del premio anticipato la Compagnia riconosce facoltà alla contraente di utilizzare, quale base imponibile, l ammontare delle retribuzioni annue ridotto in misura percentuale fino ad un massimo del 25% (venticinqueprocento) delle medesime. Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per i- scritto alla Compagnia o al Broker entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al Personale assicurato, affinché la Compagnia stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione alla Compagnia o al Broker indicato. La mancata comunicazione, da parte del Contraente, dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il premio consuntivo risulti maggiore di oltre il doppio rispetto a quello anticipato, quest'ultimo é aumentato con decorrenza dall'inizio del periodo annuo successivo a quello della comunicazione fino alla concorrenza del 75% (settantacinqueprocento) dell'ultimo consuntivo. Il premio è ripartito per il 60% (sessantaprocento) per i rischi professionali e il 40% (quarantaprocento) per i rischi extraprofessionali. Art. 27 - Assicurazione per categorie o gruppi (si applica nel caso in cui le somme assicurate non siano calcolate in base ai multipli delle retribuzioni) L assicurazione viene prestata a favore degli assicurati e/o delle persone appartenenti alle categorie indicate nella scheda di Polizza e per le somme individuali a fianco di ciascuno specificate. Pagina 17 di 26

La Compagnia rinuncia all indicazione in Polizza dei nominativi degli Assicurati; per la loro identificazione si fa comunque riferimento ai libri di amministrazione del Contraente, che deve quindi esibirli alla Compagnia, a semplice richiesta, per eventuali accertamenti e controlli. Le persone che non siano regolarmente iscritte nei libri di amministrazione del Contraente si ritengono come non comprese nell assicurazione; parimenti non si considerano assicurate le persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate in Polizza. Il Contraente dichiara che il numero delle persone assicurate per ciascun gruppo corrisponde a quello dei dipendenti effettivamente in servizio con le mansioni ivi specificate e si impegna a denunciare alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o di minor periodo di durata del contratto le variazioni che sono intervenute nella consistenza numerica dei dipendenti indicando per ogni variazione la rispettiva data, affinché la Compagnia possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. A contratto scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La somma in ogni caso dovuta alla Compagnia a titolo di premio minimo per ciascun anno o per il minor periodo per il quale la presente Polizza ha avuto vigore, in nessun caso può essere inferiore al premio convenuto all atto della stipulazione del contratto o con successive modificazioni. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per la rata successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. Il premio è ripartito per il 60% (sessantaprocento) per i rischi professionali e il 40% (quarantaprocento) per i rischi extraprofessionali. Art. 28 - Premio minimo La somma in ogni caso dovuta alla Compagnia a titolo di premio minimo per ciascun anno o per il minor periodo per il quale la presente Polizza ha avuto vigore, in nessun caso può essere inferiore al 70% (settantaprocento) del premio convenuto all atto della stipulazione del contratto o con successive modificazioni. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per la rata successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 29 - Denuncia del sinistro Fermo quanto previsto dall'art. 8) delle Norme che regolano l'assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa anche parziale dell attività lavorativa da parte dell Assicurato. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati che devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato l Assicurato stesso. Nel caso di inabilità temporanea, diaria per gessatura o indennità post-ricovero i certificati medici devono essere rinnovati alle successive scadenze. In mancanza, la liquidazione delle indennità viene fatta considerando guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore. Per ottenere il rimborso delle spese di cura l Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale (fiscalmente regolari e quietanzati) e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall assicuratore privato. In caso di morte dell Assicurato, i beneficiari devono presentare: documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; certificato di morte; stato di famiglia relativo all Assicurato; atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l identificazione degli eredi; qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; Pagina 18 di 26

eventuale ulteriore documentazione necessaria per l accertamento delle modalità del sinistro, nonchè per la corretta identificazione degli aventi diritto. Art. 30 - Mandato dei periti liquidatori L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure mediante l'ausilio di Periti all'uopo nominati; ai Periti è conferito il seguente mandato: a) constatare, per quanto sia possibile, circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Compagnia nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dalla presente Polizza; c) procedere alla verifica delle conseguenze delle lesioni, del grado di Invalidità Permanente o del grado e durata dell'inabilità Temporanea se presenti nella Polizza una o entrambe le garanzie. Nel caso l infortunio riguardasse una parte soggetta alla supervalutazione, l ammontare del danno è concordato dalle Parti esclusivamente con l ausilio dei Periti nominati direttamente dalla Compagnia. Art. 31 - Controversie sulla valutazione del danno In caso di divergenza sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità: a) mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti; b) mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 32 - Termine di pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, il pagamento dell'indennizzo si effettua: a) in caso di morte: non oltre 30 (trenta) giorni dopo il compimento delle formalità e l'invio dei documenti indispensabili; b) in caso di invalidità permanente: non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'accordo delle Parti in merito al grado di invalidità; c) in caso di inabilità temporanea: non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'accordo delle Parti in merito all'importo dovuto. Tuttavia, se 1 (un) anno dopo l'infortunio, lo stato di salute dell'assicurato non possa essere considerato come definitivo, il grado di invalidità permanente é fissato in via provvisoria e, nel caso di mancato accordo fra le Parti, si provvede in base alla media aritmetica dei tassi proposti dalle Parti. Al termine del 1 (primo) anno l'assicurato può pertanto chiedere il pagamento, a titolo di anticipo sul pagamento definitivo, di un terzo dell'indennità che spetterebbe in base alle modalità indicate al capoverso precedente. Si provvede analogamente al termine del 2 (secondo) anno, nel caso non sia ancora possibile considerare come definitivo il grado di invalidità permanente. Il Contraente é obbligato, in solido con l'assicurato, a rimborsare alla Compagnia la parte di questo indennizzo provvisorio, che ecceda l'indennizzo realmente dovuto a termini di Polizza, una volta accertato il grado definitivo di invalidità permanente. Art. 33 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo. Art. 34 - Criteri di indennizzabilità La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità Permanente é liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Pagina 19 di 26

L'indennizzo viene corrisposto in Italia e in Euro. Il rimborso delle spese sostenute all estero in valute diverse dall Euro deve avvenire applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso è effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese per i certificati restano a carico dell Assicurato. Art. 35 - Morte La presente garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda di Polizza. La Compagnia corrisponde in caso di decesso dell Assicurato per infortunio la somma assicurata, ove indicata in scheda di polizza, ai beneficiari o in difetto di assegnazione agli Eredi in parti uguali. Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifica entro 2 (due) anni dal giorno in cui l infortunio è avvenuto - anche successivamente alla scadenza della Polizza la Compagnia liquida la somma assicurata per il caso morte. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi dell'assicurato. L'indennizzo per il caso di morte non é cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli Eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. In caso di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 C.C. la Compagnia liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di morte, a condizione che: 1. sia stata fatta denuncia del sinistro alla Compagnia entro 180 (centottanta) giorni da quello a cui risale l'ultima notizia dell'assicurato; 2. siano stati interrotti dagli aventi diritto i termini di prescrizione fissati dal Codice Civile; 3. possa ragionevolmente desumersi dalla sentenza predetta che la morte é avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di Polizza. Ove si sia trattato di infortunio di cui alla Condizione Aggiuntiva "Rischio Volo", ove richiamata, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione (Artt. 838/211 e 212). La liquidazione non avviene prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che l Assicurato sia vivo, o ne sia provata l esistenza, o che comunque la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia ha diritto al rimborso dell intera somma assicurata. A restituzione avvenuta, l Assicurato può far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 36 - Invalidità permanente La presente garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda di Polizza. Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio é avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella all. 1 alla D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni, con l intesa che l indennizzo viene effettuato in capitale e non in forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali applicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% (centoprocento). L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice é stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopraccitata tabella l'indennità é stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale é per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di accertato mancinismo, le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli Eredi. Tuttavia se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinante, la Compagnia paga agli Eredi l importo liquidato ed offerto. Pagina 20 di 26