REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AUSILIARIO ED EDUCATIVO



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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AUSILIARIO ED EDUCATIVO Allegato 1 Art. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO L Amministrazione Comunale regolamenta il servizio di assistenza domiciliare per soggetti in difficoltà o a rischio di emarginazione, al fine di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali, contribuendo a superare o prevenire l isolamento sociale, come sancito dall art. 73, comma 1 e 2 della L.R. 1/86 e confermato dall art. 4 della L.R. 1/2000, art.4. Art. 2 DEFINIZIONE E FINALITA DEL SERVIZIO Il Servizio di Assistenza Domiciliare (successivamente denominato S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio di anziani, disabili ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti in difficoltà e/o a rischio di emarginazione. Il Servizio ha la finalità di: - consentire la permanenza nel normale ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali; - mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona stimolando e sostenendolo a mantenere certi ruoli ed interessi; - prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione; - contribuire al mantenimento dell equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti; - promuovere l autonomia delle famiglie in situazioni problematiche; - favorire la socializzazione; - promuovere e collegare tutte le risorse presenti sia sociali che sanitarie, istituzionali e non, in grado di concorrere all autonomia della persona. Il Servizio può essere svolto dal Comune in forma autonoma, oppure mediante affidamento totale o parziale a ditte specializzate. Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO Il S.A.D. è rivolto a tutte le persone residenti o, previa valutazione dell assistente sociale, anche dimoranti nel territorio comunale (l amministrazione potrà valutare l eventuale recupero dei costi sostenuti, nei confronti degli utenti e del Comune di residenza).

Il servizio è rivolto in particolare a: - persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari; - anziani e disabili che vivono con parenti laddove le cure garantite dai familiari non siano sufficienti rispetto alle esigenze di assistenza (grave situazione di invalidità, necessità di assistenza continua, etc.); - nuclei familiari comprendenti disabili, anziani o soggetti a rischio di emarginazione che presentino situazioni di disagio sociale; - nuclei familiari in situazione di bisogno temporaneo. Art. 4 MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO Il S.A.D. viene attivato su richiesta dell interessato o di un suo familiare, anche a seguito di segnalazione di: - il medico di base; - il servizio di medicina di base dell ASL; - l ospedale; - gruppi ed organizzazioni di volontariato; - altri servizi. L assistente sociale può proporre direttamente di attivare il servizio anche su segnalazione di persone a conoscenza della situazione. La richiesta di assistenza viene esaminata dall assistente sociale che: - svolge un colloquio con chi ha segnalato il caso; - effettua una visita domiciliare per raccogliere ulteriori informazioni, per verificare il bisogno e le risorse disponibili, per valutare il grado di autonomia e la qualità, se esiste, della rete familiare; - valuta la richiesta, le possibili modalità di intervento e la rispondenza con le risorse del servizio in collaborazione con il personale socio-assistenziale; - stende il progetto di intervento, definendone gli obiettivi, i servizi e i tempi di assistenza; - provvede ad attivare il servizio; - segnala il caso alla struttura che gestisce il servizio; - concorda e comunica all utente ed ai suoi familiari l accettazione o meno della richiesta ed il progetto d intervento in cui vengono indicate le attività da svolgere a domicilio, i tempi previsti per l assistenza, la quota di contribuzione, se dovuta, per la fruizione del servizio. Le modalità di attivazione del servizio potranno eventualmente variare a seconda della valutazione dell assistente sociale. Art. 5 MODALITA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano individualizzato di intervento. Gli orari di permanenza dell assistente domiciliare e dell educatore professionale presso l abitazione dell utente vengono concordati al momento dell accettazione della domanda fra utente e assistente sociale. Ogni utente del S.A.D. è tenuto a comunicare eventuali variazioni della sua situazione economica o abitativa (arrivo di parenti, ricoveri in ospedale, periodi di assenza) e periodicamente verranno

effettuati controlli da parte del servizio stesso sulla condizione socio-economica, sulle condizioni di salute, etc. degli utenti del S.A.D. nel rispetto della normativa vigente. Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal Regolamento del servizio e non provvedano al pagamento delle relative tariffe, il Responsabile di Settore, previa diffida, potrà sospendere il servizio, valutando il singolo caso con il supporto dell assistente sociale e della giunta comunale. Art. 6 MODALITA DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO E CONCESSIONE ESONERI L Amministrazione Comunale stabilisce la soglia minima di contribuzione. Le tariffe di recupero della spesa a carico degli utenti e le loro modalità applicative sono determinate in conformità del Regolamento attuativo dell indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 22/02/05 ed in base alla tabella allegata. Art. 7 FUNZIONI DEL PERSONALE a) L assistente sociale: - ha funzioni di progettazione, coordinamento, organizzazione generale e controllo del servizio; - formula proposte per il miglior andamento del servizio; - decide l accettazione dei casi da assistere e determina insieme al personale socioassistenziale le modalità di erogazione del servizio definite in un piano individualizzato di intervento per utente; - verifica periodicamente con gli ausiliari socio-assistenziali la realizzazione dei piani individualizzati; - comunica all utente il programma d intervento previsto ed i relativi tempi; - sovrintende le riunioni con gli operatori per l analisi degli interventi attuati e da attuare, per uno scambio reciproco di esperienze, per affrontare i problemi legati all utenza e al gruppo di operatori; - predispone la documentazione di accesso al servizio e tiene l archivio degli assistiti; - raccoglie eventuali segnalazioni inerenti al servizio e al personale ed effettua le opportune verifiche e determinazioni in merito; - cura i rapporti con i servizi sanitari in genere e specificatamente sui casi seguiti; - coinvolge e collabora con gli altri enti, in particolare con la ASL e i medici di base, e con le organizzazioni di volontariato; - promuove l aggiornamento proprio e del personale; - riferisce periodicamente al Responsabile di Servizio o all Assessore competente. b) Educatore professionale: - Svolge funzione di sostegno a favore di minori disabili o adulti in difficoltà come da programma concordato; - compila la scheda delle prestazioni fornite a domicilio e del tempo impiegato; - si attiene al progetto di intervento e ne discute l andamento e l eventuale modifica nelle riunioni periodiche insieme all assistente sociale ed all équipe progettuale; - instaura proficui rapporti di collaborazione e stimolo con tutti coloro che possono essere d aiuto all assistito; - partecipa ai corsi di aggiornamento predisposti.

c) L ausiliaria socio assistenziale - Svolge servizi di aiuto domiciliare relativo ai bisogni dell utente; - compila la scheda delle prestazioni fornite a domicilio e del tempo impiegato; - si attiene al progetto di intervento e ne discute l andamento e l eventuale modifica nelle riunioni periodiche insieme all assistente sociale ed all équipe progettuale; - instaura proficui rapporti di collaborazione e stimolo con tutti coloro che possono essere d aiuto all assistito; - partecipa ai corsi di aggiornamento predisposti. d) I volontari (Servizio Civile, organizzazioni, gruppi spontanei ): - Si attengono ai programmi di lavoro predisposti dal responsabile di servizio e dall assistente sociale; - Possono essere incaricati di svolgere compiti e funzioni socio-assistenziali, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti (ad esempio la consegna dei pasti caldi a domicilio, gli acquisti per gli utenti, eventuali trasporti o accompagnamento, mobilizzazione degli allettati in aiuto agli ausiliari socio-assistenziali etc.). I servizi svolti dai volontari non comportano alcun costo aggiuntivo a carico dell utente. Art. 8 CARATTERE DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà, nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il tipo, l intensità e la durata della prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo dei bisogni di autosufficienza e correlativamente stimolare il massimo di attivazione. Art. 9 PRESTAZIONI ALL UTENZA Le principali prestazioni del servizio di assistenza domiciliare svolte dal personale socio-assistenziale ed educativo sono le seguenti: a) Attività di assistenza alla cura della persona: - igiene e cura personale; - aiuto nella vestizione; - aiuto nell assunzione dei pasti; - sollevamento dal letto e mobilizzazione degli allettati; - aiuto nella deambulazione all interno dell abitazione; - controllo nell assunzione dei farmaci; - prevenzione delle piaghe da decubito; - integrazione di programmi riabilitativi; - segnalazione ai parenti ed al medico curante di qualsiasi anormalità nelle condizioni dell utente. b) Attività di assistenza per il governo e l igiene dell abitazione: - pulizia dell abitazione con particolare attenzione ai locali igienicamente più a rischio (cucina, bagno); - servizio di stireria e lavanderia all interno dell abitazione o in apposita struttura.

Le attività di assistenza per il governo e l igiene dell abitazione vengono erogate in un piano di assistenza generale, esclusivamente se funzionali all attività di cui al punto A; se sono l unico intervento necessario vengono erogate solo in caso di persone sole o coppie inabili, senza figli che possano provvedervi e con situazione economica insufficiente. c) Attività di assistenza nello svolgimento delle azioni di vita quotidiana: - aiuto negli acquisti e accompagnamenti per disbrigo pratiche; - preparazione e/o aiuto nella somministrazione dei pasti; - supporto relazionale in situazioni di solitudine ed isolamento, anche per mantenere i contatti e le relazioni con familiari, amici e vicinato. d) Supporto educativo - Attività di sostegno educativo svolto allo scopo di promuovere il benessere dei minori appartenenti a nuclei problematici; - Attività volte a rimuovere le cause del disagio e a tutelare i soggetti fragili (minori, disabili, ecc.) in caso di inesistenza o inadeguatezza della famiglia, di violenza, maltrattamento o abuso. Art. 10 CESSAZIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio domiciliare può cessare in caso di: - richiesta scritta dell utente e/o dei suoi familiari; - ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio; - qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (es. raggiunta autonomia dell utente o dei suoi familiari nel gestire l assistenza); - qualora non vengano più accettati dall utente e/o dai suoi familiari gli interventi concordati; - qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce ecc.) in forma ripetuta; - qualora l utente si assenti più volte nell orario del servizio senza aver preavvertito l assistente sociale; - qualora l utente non provveda ripetutamente al pagamento della quota a suo carico; - decesso. 2. Il servizio domiciliare può essere sospeso in caso di assenza temporanea dell utente. 3. Il servizio domiciliare può essere ridotto o ampliato dall assistente sociale nelle presenze e nelle ore in relazione alle variazioni delle necessità degli utenti oppure può subire modifiche nel calendario degli operatori, sentito il parere dell utente. Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore in base alla tempistica prevista dallo statuto comunale.

allegato A TABELLA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA A CARICO DELL UTENZA RELATIVA al PERIODO DI VALIDITA DEL REGOLAMENTO Per sostenere gli utenti e i loro familiari nel pagamento delle prestazioni sociali attivate è stata prevista una serie di fasce tariffarie corrispondenti a diverse percentuali di contribuzione, distribuendo così il carico economico in maniera maggiormente proporzionata rispetto ai valori ISEE di riferimento. Non è prevista l esenzione totale. VALORE ISEE DI RIFERIMENTO PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE Fino a 5.668,00 10% (corrispondente al trattamento minimo) Da 5.668,01 a 7.658,00 20% Da 7.658,01 a 10.330,00 40% Da 10.330,01 a 13.000,00 60% Da 13.000,01 a 17.500,00 80% Oltre 17.500,01 100% Nel caso in cui l utente del servizio sia titolare dell indennità di accompagnamento la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto al valore ISEE di riferimento. La quota di contribuzione è calcolata sul costo sociale del servizio che viene stabilito pari a. 6,00, sia per il servizio di assistenza domiciliare di tipo educativo che ausiliario.