POLIZZA DECENNALE POSTUMA



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POLIZZA DECENNALE POSTUMA

2 DEFINIZIONI SPECIFICHE Nel testo che segue si intendono: - per Somma assicurata : il valore di ricostruzione a nuovo dell opera compresi fissi ed infissi, escluso il valore dell area; - per Parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata : la struttura portante dell opera, cioè degli elementi costruttivi che permettono di scaricare i pesi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte solette di copertura il tutto in ogni suo e- lemento componente; - per Parti dell opera non destinate per propria natura a lunga durata : tutte le altre parti dell opera. Efficacia della garanzia L assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l efficacia della garanzia: - che l opera sia stata realizzata secondo la buona regola d arte, secondo la ordinaria buona tecnica costruttiva e quindi in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali competenti; - che l opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza salvo variazioni successive di progetto e/o destinazione approvate dall Autorità competente e che non variano le caratteristiche costruttive delle opere; - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle leggi e regolamenti; - che il Contraente abbia presentato uno dei seguenti documenti ( che formano parte integrante della polizza): a) i certificati provvisori di collaudo con esito positivo; b) il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di edifici civili; c) un certificato di accettazione dell opera da parte del Committente o Acquirente; d) certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori dopo che sia stato favorevolmente eseguito il collaudo statico. - che siano stati effettuati con esito positivo i controlli tecnici - il cui relativo costo resta a carico del Contraente - ad opera di un ente di controllo ricompreso in un elenco concordato tra le Parti di enti benevisi all A.N.I.A.

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Oggetto dell assicurazione Art. 1 - La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a indennizzare l Assicurato o suoi aventi causa per i danni materiali e diretti causati all opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi. a) rovina totale dell opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell opera, destinate per propria natura lunga durata anche se non compromettono la stabilità dell opera nella sua globalità; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell opera e delle dianzi indicate parti di essa; purché derivanti da difetto di costruzione o del processo costruttivo dell opera appalesatosi dopo il completamento dell opera stessa; d) rovina di parti dell opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti; Delimitazione dell Assicurazione Art. 2 - La Società non è obbligata per: a) Vizi palesi dell opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all Assicurato, o ai suoi aventi causa prima della decorrenza della presente assicurazione; b) I danni derivanti da modifiche dell opera assicurata intervenuti dopo il collaudo definitivo; c) danni cagionati o agevolati da dolo dell Assicurato, del Contraente, dell utente dell opera; d) danni indiretti o conseguenziali; e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione, fermo restando quanto stabilito all Art. 1; f) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o prodotti dagli effetti graduali degli a- genti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; g) danni da difettosa impermeabilizzazione;

4 h) incendio,esplosione. scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei; i) terremoto, alluvione, uragano e altri fenomeni naturali; l) atto di guerra, occupazione militare,invasione,adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio; m) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa. Inizio e durata della garanzia. Art. 3 - Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. La garanzia ha inizio dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima di una delle seguenti tre date: data risultante dal certificato provvisorio di collaudo con esito positivo dell opera; data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili; data risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori dopo che sia stato favorevolmente eseguito il collaudo statico. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 anni dalla data di inizio. Per i sinistri accaduti durante il periodo di copertura ancorché denunciati successivamente ma non oltre l anno successivo alla scadenza della copertura, la garanzia continuerà a operare. Periodo di assicurazione e premio Art. 4 - Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza.

5 Denuncia di sinistro Art. 5 - Tutti i sinistri all opera assicurata devono essere denunciati alla Società per iscritto dal Contraente o dall Assicurato entro le 72 ore successive al sinistro o al momento in cui il Contraente o Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L Assicurato o il Contraente che ricorra per giustificare l ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento. Nomina dei periti liquidatori Art. 6 - Si procederà alla liquidazione dei danni mediante accordo fra l Assicurato e la Società, direttamente fra essi, ovvero quando uno di loro lo richieda, mediante periti nominati con apposito atto rispettivamente dalla Società e dall Assicurato, più avanti nominati le Parti. Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d accordo, ne eleggeranno un terzo, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la Stazione appaltante (Committente) Mandato dei periti liquidatori Art. 7 - I periti devono: - constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro; - verificare l esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dal questionario, dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze incidenti sulla valutazione del rischio non dichiarate in polizza; - verificare la quantità, la qualità e l esistenza delle cose assicurate, illese, distrutte o avariate; - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni che seguono.

6 I risultati delle operazioni peritali dovranno essere presentati in apposito processo verbale al quale saranno allegate le stime, il tutto da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti sostanziali del contratto influenti sui risultati della liquidazione e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida ancorché il perito dissidente si fosse rifiutato di sottoscriverla : tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Determinazione dei danni indennizzabili Art. 8 La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti: a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l integrale ricostruzione a nuovo dell opera escludendo il solo valore dell area; b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate; c) stimando il valore ricavabile dai residui. L ammontare del danno sarà pari all importo della stima di cui al punto b) diminuito dell importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l opera al momento del sinistro ( stima a). Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto all art.14 Indicizzazione - risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell opera, ferma restando l integrale applicazione delle franchigie convenute sulla parte di danno a carico della Società. Pagamento dell indennizzo Art. 9 - Il pagamento dell indennizzo verrà effettuato all Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta

7 dall Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. L importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d uso delle stesse. A ricostruzione o riparazione avvenuta la Società provvederà a versare all Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell art.8 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso. La ricostruzione o la riparazione dovranno comunque avvenire entro 12 mesi dalla data di accadimento del sinistro pena la decadenza del diritto del conguaglio di indennizzo. Spese di demolizione e di sgombero Art. 10 - In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire nel posto di scarico più conveniente i residuati del sinistro dell opera, sino alla concorrenza massima dell importo indicato nella scheda di polizza. Limite di garanzia Art. 11 - La somma assicurata, con la rivalutazione prevista all art. 14 - Indicizza zione - costituisce il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all Assicurato, per uno o più sinistri per l intero periodo di assicurazione, oltre alle spese di demolizione e sgombero indicate nella scheda di polizza. Onere della prova a carico dell Assicurato Art. 12 - In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell Assicurato che intenda fa valere un diritto all indennizzo. Resta per altro salva la facoltà dell Assicurato di deferire la controversia ai periti liquidatori di cui all art. 6 e 7.

8 Limitazione dell assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni. Art. 13 - Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente assicurazione. Indicizzazione Art. 14 - Le somme assicurate, le franchigie espresse in cifra assoluta e i limiti massimi di indennizzo, sono collegati all indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con il massimo annuo del 10%.Eventuali eccedenze rispetto a tale ultima percentuale non saranno considerate operanti ai fini dell adeguamento di somme assicurate, franchigie, limiti massimi di indennizzo. Modificazione e trasformazioni dell Assicurato o del Contraente Art. 15 - Nel caso di fusione della società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il Contraente e nei confronti dell Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono, se consenziente l Assicurato considerarsi a carico di quest ultimo. Il contraente e l Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro quindici giorni alla Società. Imposte ed oneri Art. 16 - Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

9 Forma delle comunicazione del Contraente o dell Assicurato alla Società Art. 17 - Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Foro competente Art. 18 - Foro competente a scelta della Parte attrice è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Stazione Appaltante (Committente). Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell Assicurato. Art. 19 - La Società presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile e, in tale ultima ipotesi, trascorsi trenta giorni dalla cessazione del rapporto assicurativo, la Società metterà a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Il Contraente o l Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate. Recesso in caso di sinistro Art. 20 - Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere da questa polizza, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di sessanta giorni. Di ciò verrà data notizia all Assicurato se diverso dal Contraente.

10 Trascorsi sessanta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell efficacia del recesso alla data di scadenza del contratto stabilita in polizza. CONDIZIONI PARTICOLARI 1 - Anticipo indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Lire 200.000.000 (duecentomilioni) e col massimo di Lire 2.000.000.000 (duemiliardi). L obbligazione della Società verrà in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell anticipo. 2 - Responsabilità civile verso terzi 1) La Società, nei limiti dei massimali convenuti specificati in polizza ed alle condizioni tutte della stessa, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni subiti da Terzi a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza. 2). Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui alla lettera a). 3). In caso di danno, l Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venne a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie,i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la società lo ri-

11 chieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. La società assume fino a quando ne ha l interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale. L Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto. 3 - Rinuncia alla rivalsa A parziale deroga dell art. 1916 C.C., la Società rinuncia - salvo il caso di dolo -all azione di rivalsa nei confronti del costruttore dell opera e dei subappaltatori assicurati. Resta in ogni caso salva la facoltà della Società di rivalersi nei confronti dei produttori e fornitori dei materiali posti in opera. 4 - Spese di demolizione e sgombero Relativamente all Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Copertura Decennale Postuma il limite massimo di risarcimento per sinistro e per tutta la durata della polizza è pari al 10% del valore dell opera assicurata. 5 - Reintegro delle somme assicurate in caso di sinistro A parziale deroga di quanto previsto all art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società, su richiesta dell Assicurato, concede l immediato reintegro delle somme assicurate nei valori originari per il periodo intercorrente tra la data di accadimento del sinistro e la scadenza del periodo assicurativo in corso.

12 Il versamento pro-rata del premio relativo dovrà essere effettuata dal Contraente entro il termine di 30 giorni dall avvenuto pagamento del danno. 6 - Vincolo a favore della Stazione Appaltante ( Committente) L assicurazione di cui alla presente Polizza s intende vincolata a tutti gli effetti a favore del Committente. Pertanto la Società si obbliga: a ) a riconoscere detto vincolo come l unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione ed a mantenerlo invariato anche sulle assicurazioni che sostituiscono la presente; b) a notificare tempestivamente al Committente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l eventuale mancato pagamento del premio ed a considerare valida a tutti gli effetti l assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra presso la Sede legale del Committente ed a notificare a quest ultimo tutte le circostanze che potessero menomare la validità dell assicurazione. d ) a determinare l ammontare degli indennizzi con il concorso o quanto meno il consenso scritto del Committente al quale verranno direttamente pagati gli indennizzi stessi senza bisogno di concorso salvo che il Committente non disponga altrimenti per iscritto; e) a dare immediata comunicazione al Committente nel caso di esercizio del diritto di annullamento della presente assicurazione.

13 DECENNALE POSTUMA SCHEDA DI POLIZZA CONTRAENTE: Impresa appaltatrice (ovvero Consorzio, Associazione Temporanea di Imprese o simili). ASSICURATO: Impresa appaltatrice (ovvero Consorzio, Associazione Temporane di Imprese o simili), Committente dei lavori, Subappaltatori e Coappaltatori, Fornitori, Subfornitori, Direzione Lavori, Progettisti. DESCRIZIONE DELL OPERA:... UBICAZIONE:... DESTINAZIONE DELL OPERA:... DURATA DELL ASSICURAZIONE: Dalle ore 24 del... alle ore 24 del... SOMME ASSICURATE: Sezione I - DANNI ALLE COSE Partita 1 Danni all opera - Somma pari all intero valore del fabbricato escluso il valore dell area. Partita 2 Spese di demolizione e sgombero - Somma pari al 10% del valore del singolo edificio assicurato. Sezione II - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Massimale di risarcimento: Lit. 2.000.000.000 unico.

14 FRANCHIGIE: Sezione I - DANNI ALLE COSE - 10% (diecipercento) dell indennizzo con il minimo di Lit. 15.000.000 (quindicimilioni). Sezione II - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (solo per danneggiamenti a cose) - 10% (diecipercento) dell indennizzo con il minimo di Lit. 15.000.000 (quindicimilioni).

15 NOTE AGGIUNTIVE AL TESTO DI POLIZZA Per la polizza DECENNALE POSTUMA le somme da assicurare non potranno essere inferiori a quanto appresso indicato: Sezione I Partita 1 (Danni all opera): somma pari al valore finale dell opera escluso il valore dell area su cui insiste. Pertanto nel caso di intervento su strutture o fabbricati preesistenti, la somma da assicurare dovrà essere pari all intero valore del fabbricato e non solo al valore della ristrutturazione. Sezione I Partita 2 (Spese di demolizione e sgombero): somma pari al 10% del valore del singolo edificio assicurato. Sezione II - Responsabilità Civile Verso Terzi: Lit. 2.000.000.000 unico.