ALLEGATO D) PREMESSA. 1.1 Competenze conferite a SGFA



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ALLEGATO D) PREMESSA SGFA (Società Gestione Fondi per l'agroalimentare) è una società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ismea. SGFA gestisce ad oggi gli interventi per il rilascio di garanzie dirette e di garanzie sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad ISMEA, mutuandoli rispettivamente dalla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia (FIG) e dal FIG stesso. La Società risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e gli impegni per garanzia della SGFA sono a loro volta garantiti dallo Stato. 1.1 Competenze conferite a SGFA A SGFA sono state conferite, con decorrenza 1 gennaio 2005, le attività di garanzia sul credito agrario attribuite all'ismea dal D.L. 29 marzo 2004, n. 102 (art. 17, comma 1) e dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 512). Con il primo provvedimento nell'ismea è stata incorporata la Sezione Speciale del FIG, di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e all'art. 45, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Con il secondo provvedimento, il legislatore ha previsto il subentro dell'ismea nei diritti e negli obblighi del FIG, di cui all art. 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 1.2 Soppressione del Fondo Interbancario di Garanzia (FIG) Il FIG è stato poi soppresso con l'articolo 10, comma 7 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80. Per effetto delle norme richiamate e del successivo scorporo di ramo di azienda, SGFA gestisce ad oggi gli interventi per garanzia diretta e per garanzia sussidiaria. 1.3 Disciplina della controgaranzia dello Stato La controgaranzia dello Stato sugli impegni di SGFA è invece sancita dall'art. 10, comma 7 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il suo funzionamento è disciplinato dal Decreto del Ministero Economia e Finanze 24 marzo 2006. ALL. D 1

GARANZIA DIRETTA La garanzia diretta è disciplinata dal Decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, e si distingue in tre differenti tipologie: 1. Fideiussione 2. Cogaranzia 3. Controgaranzia 1.4 Fideiussione La fideiussione è rilasciata dalla SGFA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto. La fideiussione è richiesta ad SGFA da parte del soggetto beneficiario per il tramite della banca finanziatrice, che inoltra la documentazione necessaria al rilascio. In virtù della fideiussione la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita. La fideiussione della SGFA: 1. integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici; 2. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minore assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario; 3. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per la quota del finanziamento in essere garantita. 1.5 Cogaranzia La cogaranzia è rilasciata dalla SGFA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto. SGFA rilascia la cogaranzia affiancandola ad altra analoga rilasciata da un confidi agricolo. La richiesta di cogaranzia deve essere effettuata da parte del soggetto beneficiario alla SGFA per il tramite del confidi agricolo, che inoltra alla SGFA la documentazione necessaria al rilascio della cogaranzia. Analogamente alla fideiussione, la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita. La cogaranzia della SGFA: 1. integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici; ALL. D 2

2. amplia la capacita dei confidi agricoli di supportare nell'accesso al credito gli imprenditori agricoli associati; 3. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario; 4. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per una quota del finanziamento in essere garantita. 1.6 Controgaranzia La controgaranzia è prestata dalla SGFA su richiesta di un confidi agricolo - previa specifica istruttoria di merito - a fronte degli impegni per garanzia da questo assunti in favore dei soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia. La controgaranzia della SGFA protegge la banca dal rischio di inadempimento del confidi, garante principale. Il pagamento della controgaranzia può essere richiesto dalla banca in seguito al mancato pagamento della garanzia sottostante da parte del confidi agricolo controgarantito. La controgaranzia della SGFA, ferme restando le condizioni previste dalla normativa bancaria in materia: 1. qualifica, per la quota controgarantita, la garanzia prestata dal confidi agricolo come garanzia dello Stato; 2. riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario; 3. protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito e dal rischio di inadempimento del garante principale per la quota controgarantita del finanziamento in essere. 1.7 Soggetti beneficiari Possono fruire della garanzia diretta SGFA le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria in materia, che rientrino tra i soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che reca la definizione di imprenditore agricolo. 1.7.1 Limiti e percentuali di importo La garanzia SGFA può essere rilasciata nei limiti del 70% dell'importo del finanziamento, che si eleva all'80% nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un giovane agricoltore, così come definito dal Regolamento CE 1257/1999 e dagli artt. 1 e 2 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441. La garanzia SGFA non può comunque eccedere: 1 milione di Euro nel caso di micro o piccole imprese; 2 milioni di Euro nel caso di medie imprese. Percentuali e limiti della garanzia diretta ALL. D 3

Micro o piccola impresa Media impresa Agricoltore 70% 1.000.000 70% 2.000.000 Giovane agricoltore 80% 1.000.000 80% 2.000.000 1.7.2 Finalità ammissibili Possono fruire della garanzia diretta SGFA i finanziamenti destinati alle attività agricole ed a quelle connesse e che siano finalizzati, in particolare, alle seguenti finalità: 1. realizzazione di opere di miglioramento fondiario;ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e valorizzazione commerciale dei prodotti; 2. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; 3. acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; 4. operazioni di trasformazione del debito, destinate in particolare alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte e breve ed a medio termine. 1.7.3 Banche e soggetti convenzionati o abilitati Possono operare con la garanzia diretta SGFA tutti le banche autorizzate all'operatività nel territorio italiano. 1.7.4 Costi di garanzia I costi sono commisurati al rischio rilevato per la singola operazione da garantire GARANZIA SUSSIDIARIA 1.8 Generalità La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata dalla SGFA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività. La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato. La garanzia - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che eroghino i finanziamenti con le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento. La garanzia sussidiaria è liquidata dalla SGFA alla banca che incontri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria. ALL. D 4

1.9 Finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria Sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della SGFA i finanziamenti posti in essere dalle banche ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB): di durata superiore a 18 mesi; di durata fino a 18 mesi, purché fruenti di un contributo pubblico in qualsiasi forma riconosciuto. 1.10 Soggetti beneficiari Possono fruire della garanzia sussidiaria SGFA tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art. 43 del TUB, finalizzati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali. Costi di garanzia Scopo e durata a) di durata superiore a sessanta mesi destinate all'investimento Commissioni a carico del soggetto garantito Commissioni a carico della Banca erogante 0,25% 0,05% - 0,15% b) destinanti ad anticipi di contributi comunitari 0,30% 0,20% - 0, 30% c) tutte le altre, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti punti a) e b) 0,30% 0,05% - 0,15% Percentuali e limiti di intervento Scopo e durata Limiti di importo % di perdita rimborsabile Di durata fino a diciotto mesi (solo agevolate) fino a euro 775.000 55% Di durata superiore a diciotto mesi (ordinarie ed agevolate) Di durata superiore a sessanta mesi destinate all'investimento (ordinarie ed agevolate) fino a euro 1.550.000 55% fino a euro 1.550.001 75% Per importi superiori la percentuale di intervento è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite massimo previsto e l'ammontare del finanziamento effettivamente erogato. 1.10.1 Esclusione ex ante dalla garanzia sussidiaria La normativa vigente prevede precise condizioni che derogano all'obbligo di segnalazione dei finanziamenti ai fini della operatività della garanzia sussidiaria. In particolare: ALL. D 5

inesistenza od incapienza di cespiti ipotecabili a fronte di finanziamenti di durata ultraquinquennale; presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei mesi, rilevabili dalle visure presso la centrale rischi di Banca d'italia e presso la centrale rischi importo contenuto (CRIC)disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo il caso di primo affidamento nel quale è valida la prima informazione richiesta; per i soggetti con bilancio: rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti inferiore a 30% per le cooperative e a 50% per le altre imprese; indebitamento bancario a breve superiore al 60% dei ricavi lordi per le cooperative ed al 50% per le altre imprese; presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi della gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato uno specifico piano di risanamento da parte delle autorità competenti. ALL. D 6