DOVE METTERE LE MANI. Guida pratica ai miei diritti: cosa faccio, come faccio, dove vado.



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DOVE METTERE LE MANI Guida pratica ai diritti del paziente oncologico: cosa faccio, come faccio, dove vado. U.O. S.C. Oncologia Medica - A. O. S. G. Moscati - Avellino

DOVE METTERE LE MANI Guida pratica ai miei diritti: cosa faccio, come faccio, dove vado. Realizzato da: Luigia CIMMINO Psicologa Paola DEI MEDICI Psicologa Emanuela VECCHIONE Psicologa Coordinato da: Sara Serrao Psicologa Psicoterapeuta Annalisa Stanco Psicologa 2

Dove mettere le mani La guida Dove mettere le mani nasce per rispondere alle esigenze pratiche di chi si trova ad affrontare la patologia oncologica. Si è cercato di sintetizzare le indicazioni relative alle varie opportunità di assistenza e supporto, completandole con informazioni di carattere pratico relative al lavoro, alle agevolazioni fiscali e ad altri benefici. L intento è quello di offrire uno strumento semplice e di utilità immediata che agevoli il percorso di cura, e di assicurare un assistenza costante rispetto a questioni di carattere pratico/informativo. Continueremo ad aggiornare questo documento in funzione delle necessità che individueremo e con le informazioni che ci perverranno. Ringraziamo tutte le persone che con la loro pazienza e disponibilità hanno consentito la realizzazione di questa guida. Dott. Cesare Gridelli Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia Direttore U.O.S.C. di Oncologia Medica A.O.R.N. S.G. Moscati - Avellino L applicazione delle informazioni contenute in questa guida deve essere verificata di volta in volta con gli organi competenti in funzione dello specifico caso. Non si assumono responsabilità per modifiche o variazioni successive alla data di pubblicazione della presente guida. I Edizione Settembre 2012 3

INDICE ASSISTENZA 6 Riconoscimento dell invalidità civile e dell handicap 7 Indennità di accompagnamento 9 Invalidità civile 10 Assegno di invalidità 12 Richiesta di aggravamento 13 Esenzioni ticket 14 PREVIDENZA 17 Pensione di inabilità 17 LAVORO 19 Scelta della sede di lavoro e trasferimento 20 Permessi lavorativi retribuiti 20 Congedi lavorativi 21 Giorni di assenza per terapie salvavita 22 Cicli di cura 23 Lavoro notturno 23 Rapporti di lavoro a tempo parziale 24 Mansioni lavorative compatibili con il proprio stato di salute Pensionamento anticipato 24 CARTELLE CLINICHE 25 Ritiro delle cartelle cliniche 25 24 4

Consegna cartelle cliniche e documentazione sanitaria a domicilio ALTRI BENEFICI 27 Contrassegno libera circolazione 27 Assistenza domiciliare 29 Protesi, presidi, ausili personalizzati 30 Stranieri comunitari in Italia 31 Stranieri extracomunitari in Italia 31 Agevolazioni fiscali 32 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 34 CONTATTI UTILI 36 SITOGRAFIA 39 26 5

ASSISTENZA Il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) attraverso leggi specifiche sostiene i malati oncologici, tutelando le condizioni di: INVALIDITÀ: Riduzione permanente della capacità lavorativa o difficoltà a svolgere i compiti in funzione della propria età; INABILITÀ: Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; HANDICAP: Minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa, che determina uno svantaggio sociale o una emarginazione. Per tutti i malati oncologici è importante ottenere il riconoscimento dell invalidità civile che è il presupposto indispensabile per poter accedere ai benefici economici, assistenziali, e previdenziali. 6

RICONOSCIMENTO DELL INVALIDITÀ CIVILE E DELL HANDICAP Il primo passo per il riconoscimento dell invalidità civile è recarsi dal medico di famiglia, il quale invierà telematicamente all INPS un certificato medico digitale, che accerti le vostre condizioni di salute. Una copia di questo certificato vi verrà consegnata, insieme ad un codice PIN da conservare, che sarà utile per la compilazione effettiva della domanda all INPS. Nello specifico: Il cittadino si reca dal medico certificatore. La certificazione medica può essere compilata dal medico solo on line, sul sito internet dell istituto www.inps.it. Il medico, dopo l invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato. Il cittadino, in possesso del PIN, compila la domanda esclusivamente on line collegandosi sul sito internet dell INPS www.inps.it e abbina il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore entro il termine massimo di trenta giorni. La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all INPS telematicamente. L avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. L Inps trasmette telematicamente la domanda alla ASL. E possibile compilare la domanda secondo due modalità diverse: DA CASA Collegarsi al sito dell INPS (www.inps.it). 7

Andare alla sezione: http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=2&servaction=el encotipoaccesso&servid=127 Per compilare la domanda è necessario disporre del PIN fornito al momento della certificazione del medico di famiglia. Al termine della compilazione il sistema rilascerà una ricevuta che attesta l avvenuta consegna elettronica. PRESSO UN PATRONATO O UN CAF Di seguito sono elencati alcuni dei patronati e CAF presenti in Avellino: UIL - Via Tagliamento 91, 83100 Avellino Tel. 0825792012, E- mail: p43181@ital-uil.it Indirizzo web: http://www.italuil.it/ CGIL Via Padre P. Manna, 25-83100 Avellino, Tel. 082532242 0825780184, Fax 0825780253, E- mail: segreteria@cgilavellino.it CISL - Via Circunvallazione 42 (Piazza Kennedy) 83100 Avellino, Tel / Fax : 0825.36143, UGL Via Bellabona 11a - 83100 Avellino, Tel 082523399, Fax 082532617, E- mail: enas-avellino@libero.it, enas.avellino@pec.it Indirizzo web: http://www.uglavellino.it/enas.php Patronato ACLI Via S. De Renzi 22 83100 Avellino http://www.acliavellino.it/ 8

È importante ricordarsi di portare con sé un documento d identità, il codice fiscale e la copia del certificato rilasciata dal medico. Nella domanda avete la facoltà di indicare i giorni in cui, dovendo effettuare terapie o esami, non potete essere sottoposti a visita. Potete inoltre comunicare se volete essere assistiti da un vostro medico di fiducia (medico di parte) durante la visita medico legale, in modo che possa illustrare adeguatamente alla commissione medica la documentazione sanitaria, le caratteristiche della malattia, del piano terapeutico e delle disabilità connesse e conseguenti. TEMPI E ITER Il malato oncologico ha diritto ad una via preferenziale rispetto alle altre patologie, per cui secondo la legge 80/2006 deve essere chiamato a visita entro 15 GIORNI dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui, a pochi giorni dall appuntamento, un evento imprevisto vi impedisca di recarvi alla visita prefissata, dovete comunicarlo all ente presso cui siete stati convocati. E importante ricordare di portare con sé al momento della visita la documentazione medica in possesso (cartella clinica, referti diagnostici/istologici, piano terapeutico). Poiché la commissione medica potrebbe trattenere la documentazione, è bene che ne portiate con voi una copia (che la commissione può autenticare contestualmente su richiesta) per evitare di rimanere sprovvisti degli originali. DOPO LA VISITA Vi sarà inviata una comunicazione con l esito della visita. Potete scegliere di ricevere la comunicazione a mezzo posta o telematicamente (e-mail). INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Nei casi in cui la malattia vi comporti anche problemi di deambulazione o limiti la vostra autonomia nello svolgimento delle normali attività 9

quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione) potete richiedere l indennità di accompagnamento. Le condizioni previste per la richiesta dell indennità di accompagnamento sono: Non viene erogata in base all'età; Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita; Non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico); Se non sono presenti le suddette condizioni, il solo fatto di essere in trattamento chemioterapico o radioterapico non dà diritto all indennità di accompagnamento (come invece era possibile in passato). La domanda va presentata direttamente all INPS per via telematica secondo le stesse modalità previste per la domanda di invalidità, così come riportato sopra (alla pag...). L assegno di accompagnamento spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda all ASL e prevede per l anno 2012 l erogazione per 12 mensilità di 492,97. Entro il 31 Marzo di ogni anno sarete tenuti a dichiarare sotto la vostra responsabilità la persistenza dei requisiti previsti dalla legge. La dichiarazione dovrà essere presentata su modulo prestampato che vi sarà inviato a casa e che dovrete rispedire all ente indicato. INVALIDITÀ CIVILE Il requisito minimo per il riconoscimento dell invalidità civile è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche che riducono la 10

capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%). Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità: GRADO DI INVALIDITÀ MENO DEL 33% DAL 34% Dal 46% BENEFICI NON INVALIDO Ausili e protesi previsti dalla legislatura 1 Collocamento mirato Dal 51% Dal 67% Congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL Esenzione dalla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a 16.000 euro. Dal 75% ASSEGNO MENSILE, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive d impiego, nel rispetto dei limiti di reddito. È incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni è previsto l assegno sociale dell INPS. 100% Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dalla legge. 1 Vedi paragrafo Protesi, presidi e ausili personalizzati pag. 30 11

Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. PENSIONE DI INABILITA' per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali. ASSEGNO DI INVALIDITÀ Se siete in età lavorativa (18-65 anni) e avete ottenuto il riconoscimento di un invalidità civile pari o superiore al 74%, e a condizione che vi iscriviate alle liste speciali del collocamento obbligatorio, avrete diritto all assegno di invalidità. L assegno di invalidità viene erogato per 13 mensilità e per l anno 2012 è pari a 267,57 euro con un reddito annuo personale non superiore a euro 4596,02. Condizioni: età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%; disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.596,02; non svolgere attività lavorativa Si ricorda che l'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per 12

lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l'assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all'assegno. L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica. L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare all INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. LA DOMANDA può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3). RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO Quando le condizioni di salute del cittadino peggiorano rispetto al momento in cui è stata riconosciuta l invalidità civile è possibile presentare domanda di aggravamento, secondo le stesse modalità previste per il riconoscimento dell invalidità civile e dell handicap descritte a pag. 5 di questa guida. 13

ESENZIONI TICKET Per ottenere che le prestazioni sanitarie siano poste totalmente a carico del SSN il malato deve fare richiesta di esenzione dal contributo (ticket) presso la ASL di appartenenza allegando documentazione medica, specialistica od ospedaliera, che certifichi la malattia. È necessario un certificato attestante la diagnosi e il codice 048 (soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamenti incerto) rilasciato dallo specialista della struttura ospedaliera. La ASL, conseguentemente, rilascerà un tesserino personale con l'indicazione del codice 048 presentando il quale il malato potrà usufruire gratuitamente delle prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui è affetto e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L'esenzione ovviamente è valida per i farmaci e per le prestazioni sanitarie erogate dal SSN presso strutture pubbliche o convenzionate. Se l esenzione non è permanente, la scadenza, determinata dal medico specialista, viene indicata nella tessera sanitaria. Per il rinnovo vale la stessa procedura sopradescritta. In caso di trattamento radioterapico il paziente ha diritto all esenzione dal ticket per le pomate specifiche prescritte con ricetta medica dallo specialista (radioterapista, oncologo, dermatologo). Gli invalidi civili con un invalidità superiore ai 2/3 hanno diritto all esenzione totale dal ticket indipendentemente dalla patologia (esente ticket per invalidità). PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA Il cittadino richiede il riconoscimento del diritto per questo tipo di esenzione alla propria ASL di residenza presentando una specifica certificazione sanitaria, su cui è riportata la diagnosi. Dopo aver firmato l autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai fini previsti dalla legge il cittadino, riceverà il cartellino di esenzione. 14

Quali i certificati sanitari idonei per ottenere l esenzione (da febbraio 2011 è partita la nuova procedura di rinnovo per il 97% delle esenzioni. Per alcune esenzioni, invece, sono ancora validi i documenti elencati qui sotto) 1. certificato sanitario rilasciato da un medico specialista operante in una Struttura Sanitaria Pubblica (Azienda Ospedaliera pubblica) su specifico modello (indicante il codice 048), dopo accertamento clinico; 2. certificato sanitario da un medico dell ASL di residenza appositamente delegato (ciascun Distretto ha almeno un medico delegato a svolgere tale compito) su specifico modello,previa presentazione da parte del cittadino di uno dei seguenti documenti: cartella clinica rilasciata da Strutture Ospedaliere Pubbliche o Private Accreditate, Verbale di invalidità, certificato del medico specialista della struttura pubblica. Per gli ACCERTAMENTI clinici e la/e visita/e specialistiche necessari per ottenere la certificazione sanitaria di esenzione bisogna pagare il TICKET. A che cosa si ha diritto il titolare della esenzione 1. Prestazioni specialistici ambulatoriali e di diagnostica strumentale Chi è esente per patologia cronica invalidante ha diritto all esenzione del ticket tutte le volte che usufruisce di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di esami diagnostici riferiti alla malattia per la quale ha ottenuto il diritto all esenzione. 2. assistenza farmaceutica Esenzione dal pagamento del ticket per confezione di farmaco usato per la cura della malattia per la quale ha ottenuto l esenzione se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo, riferito all anno precedente, non supera i 46.600 (incrementato in funzione della composizione del 15

nucleo famigliare tab2 Decreto Legislativo 109/98 (.pdf 66,4951171875Kb); - pagamento di una quota ridotta del ticket per confezione di farmaco usato per la cura della malattia per la quale ha ottenuto l esenzione se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo, riferito all anno precedente, supera i 46.600 - incrementato in funzione della composizione del nucleo famigliare tab2 Decreto Legislativo 109/98 (.pdf 66,4951171875Kb). Il ticket dovuto dall assistito è di 1 per confezione sino ad un massimo di 3 per ricetta. - multiprescrizione : prescrizione in una stessa ricetta di un numero massimo di tre confezioni di farmaci anziché di due. La multiprescrizione riguarda i farmaci che a valutazione del medico curante sono di largo impiego da parte dell assistito nella cura della malattia per la quale è esente. 16

PREVIDENZA La tutela previdenziale viene fornita da enti previdenziali (es. INPS, INPDAP, ) a favore dei lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che abbiano maturato i requisiti contributivi necessari. Portiamo ad esempio i requisiti e l iter procedurale previsti dall INPS. È opportuno, comunque, verificare la propria specifica situazione presso il proprio ente o cassa di previdenza. PENSIONE DI INABILITÀ Se avete un età compresa tra i 18 e i 65 anni e ottenete il riconoscimento di un invalidità civile del 100%, avrete diritto alla pensione di inabilità e all esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie per quanto concerne la patologia invalidante. La pensione di Inabilità è soggetta a revisioni mediche e, quindi, al verificarsi di un miglioramento delle condizioni di salute potrebbe essere revocata. Normalmente in caso di revoca viene sostituita dall Assegno di Invalidità (Invalidità parziale). La pensione di inabilità viene erogata per 13 mensilità ed è pari a 267,57 per l anno 2012 con limite di reddito annuo personale non superiore a 15.627,22. A CHI SPETTA Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell Assicurazione Generale Obbligatoria. 17

REQUISITI assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa della patologia invalidante; almeno 260 settimane di contributi (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. È, inoltre, richiesta: la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; la cancellazione dagli albi professionali; la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. LA DOMANDA Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e corredata da certificazione medica (mod. SS3), certificati anagrafici e dichiarazioni sostitutive richieste. 18

LAVORO I benefici concessi in ambito lavorativo sono legati a: accertamento di una certa percentuale di invalidità accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità (L. 104/1992 2 ) accertamento della disabilità ai sensi della L. 68/1999 Per evitare di sottoporvi più volte alla visita medico-legale, è consigliabile che presentiate alla ASL domanda sia per il riconoscimento dello stato di invalidità sia per quello di handicap grave sia per l accertamento della disabilità. BENEFICI Se non avete ancora un lavoro, con un invalidità almeno del 46% potete iscrivervi alle liste speciali del collocamento obbligatorio. Le imprese e gli enti pubblici hanno infatti l obbligo di assumere, in base alle dimensioni della stessa azienda o ente, gli individui con un invalidità dal 46% al 100% (art. 3 L.68/1999) Se lavorate presso enti pubblici, con un invalidità superiore al 67%, avete la priorità nella scelta della sede più vicina al vostro domicilio tra quelle disponibili. Con il riconoscimento dello stato di handicap grave, anche se non siete dipendenti pubblici, avrete diritto al trasferimento presso la sede più vicina al vostro domicilio e non potete essere trasferiti senza il vostro consenso. In questo caso, grazie alla L. 104/1992, anche il familiare che vi assiste godrà degli stessi diritti. 2 La L. 104/1992 regola i permessi lavorativi connessi al riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap grave. 19

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO E TRASFERIMENTO Nel caso di assunzione in un ente pubblico per concorso, le persone con un invalidità riconosciuta superiore al 66% hanno diritto alla priorità nella scelta della sede più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili e alla precedenza nella scelta della sede nel caso di richiesta di trasferimento (legge 104/92 art. 21). Anche il familiare che assiste un ammalato può usufruire degli stessi benefici, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro (legge 104/92 art. 21). PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI (legge 104/92) Ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazioni di gravità (legge 104/92 art.3 comma3), è possibile usufruire di permessi lavorativi retribuiti per le cure. Anche il familiare che assiste il malato potrà usufruire di tali permessi. L articolo 33 della predetta legge fissa i limiti di permesso retribuito come segue: Per il lavoratore con disabilità: - 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili a scelta, Per il familiare: - 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Nel caso di lavori part time i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I permessi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti in tempi successivi. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA In presenza del certificato medico di invalidità o del riconoscimento dello stato di handicap grave: 20

presentare una domanda in duplice copia all INPS per il riconoscimento della legge 104. Gli stampati sono disponibili allo sportello INPS oppure si possono scaricare dal sito internet www.inps.it cliccando sulla voce modulistica e poi sulla voce prestazioni a sostegno del reddito. l INPS tratterrà una copia della domanda e restituirà l altra copia al lavoratore dopo aver assegnato un numero di protocollo la copia protoccolata è il documento necessario per ottenere dal proprio datore di lavoro i permessi lavorativi retribuiti l INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o il diniego dei permessi. Tale agevolazione ha inizio dalla data di presentazione della domanda all INPS. CONGEDI LAVORATIVI Il malato oncologico ed il familiare che lo assiste hanno diritto ad usufruire di periodi di congedo dal lavoro e precisamente: Congedo retribuito di 30 giorni all anno per cure Congedo straordinario biennale retribuito Congedo biennale non retribuito CONGEDO RETRIBUITO DI 30 GIORNI ALL ANNO PER CURE In presenza di un invalidità riconosciuta superiore al 50%, l ammalato ha diritto ad un congedo di 30 giorni all anno (anche non continuativi) per cure mediche connesse allo stato di invalidità (legge 118/1971 art. 26 e art.10 D. lgs. 509/1988). I giorni di congedo straordinario per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL e pertanto non vanno computati ai fini del periodo di comporto. 21

CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO Il genitore lavoratore, anche adottivo, di un portatore di handicap in situazione di gravità, ha diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuato o frazionato, per un massimo di due anni. Lo stesso diritto viene concesso al fratello e alla sorella conviventi con il malato in caso di decesso o di impossibilità di entrambi i genitori (art. 42 D. lgs 151/2001). La legge prevede la sospensione del congedo nei periodi in cui il bambino è ricoverato a tempo pieno. Se la presenza del genitore è necessaria anche durante il ricovero, per rendere il congedo continuativo, farsi rilasciare dal Primario dello specifico reparto una dichiarazione che attesti tale necessità e presentarla all INPS. CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO Al lavoratore dipendente (sia pubblico che privato) viene riconosciuto il diritto ad un congedo non retribuito fino ad un massimo di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. Il periodo può essere frazionato o continuativo e al lavoratore viene garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro pur vietando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (legge 53/2000). PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA Fare richiesta al datore di lavoro e/o all ente di previdenza cui si versano i contributi per i diversi tipi di congedo. GIORNI DI ASSENZA PER TERAPIE SALVAVITA A tutela dei malati oncologici alcuni CCNL nel settore del pubblico impiego prevedono che per patologie gravi che richiedono terapie 22

salvavita, quali la chemioterapia o la radioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o il trattamento in day hospital nonché i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo del periodo normalmente previsto di assenza per malattia e siano retribuiti interamente. Ciò prolunga indirettamente il periodo di comporto (periodo di conservazione del posto per il lavoratore malato), evita in taluni casi il licenziamento e garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che altrimenti potrebbe essere ridotto o azzerato. Per usufruire dei giorni di assenza per terapie salvavita è necessario specificare il motivo dell assenza ed il datore di lavoro potrà chiedere di documentarle con idonea certificazione medica che verrà rilasciata dagli uffici sanitari provinciali. CICLI DI CURA RICORRENTI Nel caso di cure ricorrenti è possibile applicare i criteri della ricaduta ove ne ricorrono i presupposti (trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente). È sufficiente un unica certificazione del medico di famiglia che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l uno ricaduta dell altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione all INPS prima dell inizio della terapia, fornendo anche l indicazione dei giorni previsti per l esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all indennità. LAVORO NOTTURNO Il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave ha diritto all esonero dal lavoro notturno (D. lsg 151/2001 art. 53). 23

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Le persone con patologie oncologiche in grado di lavorare, che preferiscono ridurre l orario di lavoro senza rinunciare all impiego, hanno il diritto di chiedere ed ottenere dal datore di lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale, con riduzione proporzionale dello stipendio. L organizzazione del tempo di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche dei lavoratori. Conservano il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni, al miglioramento delle condizioni di salute (D. lsg 276/ 2003 art. 46 comma 1 lett. t e legge 61/2000 art.12 bis). MANSIONI LAVORATIVE COMPATIBILI CON IL PROPRIO STATO DI SALUTE Il paziente oncologico può chiedere al proprio datore di lavoro di essere assegnato a mansioni compatibili con il proprio stato di salute. PENSIONAMENTO ANTICIPATO I lavoratori dichiarati invalidi civili, con invalidità superiore al 74%, hanno diritto, per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido. Questo diritto matura a partire dal giorno in cui al lavoratore viene riconosciuta un invalidità superiore al 74% (legge 388/2000 art. 80 comma 3). PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA Presentare richiesta alla propria sede INPS. 24

CARTELLE CLINICHE RITIRO DELLE CARTELLE CLINICHE c/o A.O. MOSCATI Le tariffe per il rilascio di documentazioni cliniche sono le seguenti: copia cartella clinica: euro 10,00 copia cartellina prestazione pronto soccorso: 5,00 Le modalità di pagamento sono le stesse previste per il pagamento del ticket. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA I pazienti già dimessi devono presentare la richiesta all'ufficio Cartelle cliniche dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00: di persona. In caso di richiesta presentata direttamente presso l'ufficio Cartelle cliniche non è necessaria la compilazione di alcun modulo in quanto i dati verranno registrati direttamente dal Personale addetto. con delega. Qualora il richiedente sia persona delegata dall'intestatario della cartella clinica, è necessario presentare una delega firmata dall'intestatario e il documento di riconoscimento del richiedente. Per i pazienti minorenni o per pazienti dichiarati incapaci di intendere e di volere, la documentazione può essere rilasciata ai genitori esercenti la potestà genitoriale (o loro delegati), o al tutore legale, che ne diano documentata dimostrazione (autocertificazione e fotocopia del documento d'identità del dichiarante). In caso di decesso dell'intestatario, la documentazione può essere rilasciata agli eredi legittimi che ne diano documentata dimostrazione (atto sostitutivo di notorietà corredato di fotocopia del documento in corso di validità del dichiarante). 25

tramite fax al numero 0825 203335. In tal caso, deve essere compilato l'apposito modulo di richiesta cartella clinica (disponibile in Appendice) da parte dell'intestatario della cartella clinica al quale dovrà essere allegata: copia di un documento d'identità in corso di validità; copia del pagamento della tariffa già effettuato agli sportelli o copia del versamento della tariffa effettuato tramite versamento su c/c 13454830 intestato a: A.O. Moscati di Avellino (causale: rilascio documentazione sanitaria). CONSEGNA CARTELLE CLINICHE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA A DOMICILIO E' possibile richiedere la consegna di copia della cartella clinica e della documentazione sanitaria a domicilio. La consegna avviene, su tutto il territorio nazionale, tramite corriere incaricato dall'azienda, su espressa richiesta dell'intestatario e con un costo aggiuntivo al pagamento della tariffa di euro 8.00 per le spese postali. Gli interessati devono inviare, tramite un fax al numero 0825 203335: l'apposito modulo di richiesta cartella clinica* (in Appendice) copia di un documento d'identità in corso di validità copia del pagamento della tariffa già effettuato agli sportelli o copia del versamento della tariffa effettuato tramite versamento su c/c 13454830 intestato a: A.O. Moscati di Avellino (causale: rilascio documentazione sanitaria) copia del versamento di euro 8,00 su c/c 13454830 intestato a: A.O. Moscati di Avellino per le spese postali. 26

ALTRI BENEFICI CONTRASSEGNO LIBERA CIRCOLAZIONE Il contrassegno di libera circolazione e sosta è un permesso rilasciato dal Comune di residenza. E valido su tutto il territorio nazionale e dell Unione Europea. CHI NE HA DIRITTO I cittadini riconosciuti invalidi che hanno una deambulazione sensibilmente ridotta. CHE COSA CONSENTE Il transito: nelle zone a traffico limitato (dette ZTL ), nelle aree pedonali e nelle corsie preferenziali il cui accesso è permesso anche ai taxi. La sosta gratuita: negli spazi riservati alle persone disabili delimitati con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità (anche quando collocati nelle aree di parcheggio custodite). Non è possibile sostare invece nei parcheggi riservati personalizzati. ATTENZIONE! Il contrassegno può essere utilizzato soltanto quando l'auto è al servizio del disabile intestatario del contrassegno. In caso di utilizzo improprio sono previsti una sanzione e l'immediato ritiro del contrassegno. E' possibile intraprendere un'azione di ricorso qualora, con il disabile a bordo, si riceva una contravvenzione trovandosi in una delle suddette situazioni di circolazione o di sosta. E' VIETATO l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato. 27

COME, DOVE, QUANDO RICHIEDERLO Dove rivolgersi Distretti Sanitari di appartenenza Documentazione da presentare: Bisogna presentare la richiesta al Distretto Sanitario di appartenenza, se si è in possesso di un verbale di invalidità e della legge 104/92 è preferibile portarli. Successivamente il Distretto convoca l'interessato per la visita medica presso l Unità Operativa di Medicina Legale. Alla visita è necessaria la presenza dell interessato, non è possibile infatti una visita domiciliare: non sarebbe giustificata la necessità del contrassegno se la persona non può uscire di casa. In caso di accoglimento la pratica viene trasmessa al Comune che rilascerà il tesserino. A fine percorso potrebbe arrivare una fattura a casa, ma è importante sapere che, essendo una fattura, riguarda spese già sostenute. VALIDITA DEL CONTRASSEGNO: cinque anni, salvo i rari casi in cui il Comune di residenza rilascia un contrassegno provvisorio a persone con riduzione temporanea delle capacità motoria. CAMBIO DI INDIRIZZO Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza che indica sullo stesso una numerazione propria, pertanto, ad ogni cambio di residenza (trasferimento in un Comune differente), la persona intestataria del permesso di libera circolazione e sosta deve presentare una domanda per ottenerne uno nuovo e deve consegnare quello vecchio al Comune che lo ha rilasciato. 28

ASSISTENZA DOMICILIARE Il cittadino temporaneamente o gravemente non autosufficiente, può ottenere prestazioni di assistenza domiciliare infermieristica e/o socio-assistenziale: ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA Offre prestazioni infermieristiche (medicazioni, prelievi, ciclo di iniezioni, ecc.) erogate dal Distretto Sanitario di appartenenza. Come procedere: o Se il servizio è attivato dallo specialista: Consegnare al medico di famiglia (MMG) la richiesta dello specialista con la descrizione delle terapie necessarie e attestante la necessità di assistenza domiciliare Consegnare al Distretto sanitario di appartenenza la prescrizione rilasciata dal medico di base secondo le indicazioni dello specialista o Se il servizio è attivato dal medico di base: Consegnare al Distretto sanitario di appartenenza la prescrizione ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE Offre prestazioni socio-assistenziali (igiene personale e ambientale, consegna dei pasti, servizio di lavanderia e stireria, ecc. ) erogate dal Comune di appartenenza. Come procedere: Presentare domanda al Settore Politiche Sociali del Comune di appartenenza, previo appuntamento con l assistente sociale. 29

PROTESI, PRESIDI E AUSILI PERSONALIZZATI (es: carrozzine, comode, letti attrezzati, stampelle, deambulatori, ecc ) Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente ausili, ortosi e protesi a: - persone con invalidità superiore al 33% - tutti i beneficiari previsti dal D.M. sanità 332/1999 (es: donne mastectomizzate, stomizzati, laringectomizzati, minori che necessitano di interventi di prevenzione, persone che sono in attesa del riconoscimento di invalidità). COME PROCEDERE PER RICHIEDERE LE PROTESI Il cittadino, anche su indicazione del medico di famiglia, si rivolge ad un medico specialista pubblico, di norma dell azienda ASL di residenza. In alternativa sarà la stessa struttura presso cui si è ricoverati a provvedere all avvio della procedura. Lo specialista individua il dispositivo protesico da utilizzare nel caso specifico. Il dispositivo protesico viene prescritto dal medico specialista. È necessario poi recarsi all ASL di riferimento per: Consegnare all Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la richiesta di protesi rilasciata dallo specialista; Individuare e segnalare nell apposita domanda il fornitore (negozio di articoli sanitari) dal quale si intende acquistare la protesi; A fronte dell autorizzazione rilasciata dall ASL, il fornitore provvederà alla consegna gratuita della protesi necessaria. 30

COME PROCEDERE PER RICHIEDERE I PRESIDI E AUSILI PERSONALIZZATI (es: carrozzine, comode, letti attrezzati, stampelle, deambulatori, ecc...): - Consegnare all Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la richiesta di visita fisioterapica rilasciata dallo specialista o dal medico di base; - La visita fisioterapica valuterà i bisogni per accedere ai tipi di ausilio necessari allo specifico caso. COME PROCEDERE PER RICHIEDERE AUSILI PER L INCONTINENZA Consegnare all Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la richiesta del medico di base attestante l incontinenza permanente. STRANIERI COMUNITARI IN ITALIA Per le cure a cittadini stranieri comunitari residenti all estero, ma che vogliono curarsi in Italia, valgono le norme del Servizio Sanitario Nazionale del proprio paese di origine e la normativa comunitaria. Per maggiori indicazioni si possono rivolgere all Ufficio Stranieri o ad Enti di Patronato. STRANIERI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA I cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia hanno diritto all iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. I cittadini extracomunitari non in regola con le normative relative all ingresso e al soggiorno in Italia, possono usufruire di cure essenziali ospedaliere e ambulatoriali urgenti. Se non sono in grado di pagare le cure viene attivato il Codice Straniero Temporaneamente Presente che li esonera dal pagamento delle spese. 31

AGEVOLAZIONI FISCALI Prestazioni di tipo sanitario che possono essere detratte dal reddito complessivo: ACQUISTO DI MEDICINALI, INCLUSI I MEDICINALI DA BANCO: è necessario che sullo scontrino fiscale siano descritti i prodotti e riportato il codice fiscale del destinatario dei farmaci. È consentito dedurre le spese per medicinali di famigliari dichiarati invalidi e non fiscalmente a carico. PANNOLONI PER INCONTINENTI: sono necessari la prescrizione del medico o in alternativa una dichiarazione sostitutiva del contribuente in cui si attesti la necessità della spesa. Lo scontrino fiscale deve contenere la descrizione del prodotto acquistato. SPESE PER ANALISI, ESAMI E TERAPIE: è possibile fruire della detrazione d imposta purché prescritti da un medico. Si può detrarre l ammontare del ticket/fattura per specifica prestazione a carico dell assistito per prestazioni mediche e di laboratorio, diagnostica strumentale, rese nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale presso ambulatori pubblici o convenzionati. CURE TERMALI: per detrarre le spese (documentate) è necessaria la prescrizione medica. ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI SANITARIE: purché la spesa sia opportunamente documentata (scontrino fiscale/fattura) con la descrizione del bene acquistato. ACQUISTO DELLA PARRUCCA: la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana (Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 9/E 16 febbraio 2010). In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni umane e messo in commercio con queste finalità. In particolare, nel caso concreto preso in esame dal documento di prassi, la parrucca viene inclusa tra gli oneri sanitari detraibili perché 32

utilizzata da una paziente per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici. ACQUISTO DI MATERASSI SANITARI ANTIDECUBITO (D.M. N 332/1999): è necessaria la prescrizione medica oppure un autocertificazione del contribuente attestante la necessità per la quale è stato richiesto l ausilio. ACQUISTO O AFFITTO DI ATTREZZATURE SANITARIE: macchine per aerosol e per la misurazione della pressione sanguigna (C.M. n. 122/E /1999), siringhe e relativi aghi (C.M. n. 95/2000), purché la spesa sia opportunamente documentata (scontrino fiscale/fattura) con la descrizione del bene acquistato. PRESTAZIONI SANITARIE GENERICHE O SPECIALISTICHE: opportunamente documentate. CURE ODONTOIATRICHE: certificate da un medico dentista e opportunamente documentate (Legge n. 409/85). PRESTAZIONI RESE DA DIETISTI E CHIROPRATICI: solo se prescritte da un medico, rese da personale abilitato dalle autorità sanitarie e opportunamente documentate (C.M. n. 17/E/2006). SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA: sono detraibili anche le spese sostenute per gli addetti all assistenza infermieristica e riabilitativa e all assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana documentata da un certificato medico. Per la quantità e complessità dei casi previsti in questo capitolo, maggiori chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richieste ad un patronato oppure al proprio commercialista. 33

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 118/1971 Consente, anche agli ammalati oncologici, di accedere ai benefici economici e di supporto che lo Stato prevede per i cittadini che subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa, o se minori, l incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età. Legge 104/1992 Garantisce, anche agli ammalati oncologici, il pieno rispetto della dignità umana. Dà la possibilità di chiedere e ottenere: riduzione di 2 ore giornaliere di lavoro permessi retribuiti per cure e controlli precedenza in una eventuale scelta della sede lavorativa (per l ammalato o per i parenti/conviventi) un permesso fino a 3 giorni mensili per i parenti fino al 3 grado e per i conviventi eventuale congedo straordinario retribuito per lavoratori dipendenti, genitori di un minore ammalato (verificare presso il proprio Ente Previdenziale). Legge 68/1999 Prevede la possibilità di essere assunti in imprese ed enti pubblici in base ai posti riservati ai disabili. Offre inoltre: - la possibilità di effettuare visite mediche senza utilizzare ferie o permessi 34

- il diritto di passare ad una mansione lavorativa più adatta al proprio stato fisico - la possibilità di ottenere un periodo, anche lungo, di aspettativa non retribuita. Legge 276/2003 L art. 46 riconosce ai lavoratori malati oncologici che siano in grado di lavorare, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizione di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro. Alcuni contratti collettivi di lavoro applicano particolari agevolazioni a tutela dei malati con patologie oncologiche. Si consiglia di verificare quali agevolazioni prevede il proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Es: esclusione dal computo del periodo di assenza per malattia dei giorni relativi al ricovero ospedaliero, day hospital e chemioterapia debitamente certificati. In questi giorni il dipendente ha diritto in ogni caso all intera retribuzione; Es: agevolare le particolare esigenze collegate a terapie o visite specialistiche favorendo un idonea articolazione dell orario di lavoro nei confronti degli interessati. 35

CONTATTI UTILI 36

ASL AVELLINO U.O. Medicina Legale Tel. 0825-292812 Centralino Tel. 0825-291111 Direzione Generale Via degli Imbimbo, 10/12 83100 Avellino Segreteria Tel. 0825 292202 292071 292040 Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0825 292043 ASL NAPOLI U.O. Medicina Legale e Invalidi Civili Distretto 24 Via Chiatamone, 33 - Napoli Tel. 081 254-7045 - 7043 7044 Distretto 25 Via Caravaglios, 26 Napoli Tel. 081 254 8184 Distretto 27 Sede: via S. Domenico, 17 Tel. 081 254 9777-9778; Distretto 29 Sede: Calata Capodichino, 230 Napoli Tel. 081 254 6110-6109; Distretto 34 Sede: via Libertà, 316 Portici Napoli Tel. 081 254 1422-1441-1440 Ufficio relazioni con il Pubblico NAPOLI 1 Tel. 0812544414 Ufficio relazioni con il Pubblico NAPOLI2 NORD Tel. 081 8891781 ASL SALERNO 1 Ufficio Medicina Legale Invalidi Civili 37 Tel. 089-695813

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SITOGRAFIA www.aimac.it www.oncologiatoracica.it www.aosgmoscati.av.it www.associazionioncologichepn.it 39