COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA



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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AI DEPOSITI DI CUI AL PUNTO 88 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq. 1

TITOLO I 1 - Oggetto Le presenti linee guida di prevenzione incendi hanno lo scopo di tutelare l incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell incendio e sono mirate a fornire i criteri di sicurezza da applicarsi ai fabbricati ed ai locali destinati a deposito, inclusi nel punto 88 dell elenco allegato al D.M. 16.02.82. Sono esclusi i depositi di liquidi e gas infiammabili che devono rispettare le norme specifiche di prevenzione incendi e che comunque non possono, anche in modeste quantità, essere depositati in modo frammisto agli altri materiali ma devono essere ricoverati in appositi locali. La superficie lorda in pianta dell attività 88 (ai fini dell assoggettabilità), in analogia all attività 87 e con riferimento al D.M. 30/11/83, deve intendersi al netto delle murature esterne e comprensiva di uffici e servizi. 2 - Campo di applicazione Le prescrizioni di seguito enunciate si applicano a tutte le attività il cui progetto, per la preventiva approvazione, sia stato protocollato presso il Comando a decorrere dal 16/03/2009. Si applicano altresì alle attività preesistenti non munite di C.P.I. e per le quali non esistono agli atti del Comando pareri di merito favorevoli e, comunque, a tutte le attività preesistenti, gia munite di parere favorevole o di C.P.I. qualora in esse vengano effettuati aumenti di volume o superficie (con esclusione di quelli relativi ai locali destinati agli impianti tecnologici) maggiori di quelli ammessi dalle tolleranze di cui al D.M. 30/11/83 rispetto alla situazione originaria nonché nei casi di riorganizzazione aziendalemerceologica cui consegue un aumento del carico di incendio o comunque un aggravio del rischio connesso. 3 - Termini e definizioni Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con D.M. 30/11/83 (G.U. n. 339 del 12.12.83) e con D.M. 9/3/2007; per quanto concerne il valore del MJ ivi riportato esso è da intendersi modificato secondo la seguente equivalenza: 1MJ= 0,057 Kg di legna equivalente, come richiesto dal Ministero Interno con lettera Circolare prot. n. P 414/4122 sott.55 in data 28/03/2008. 4 - Classificazione I depositi di che trattasi possono essere di tipo: a) isolato, se situati in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati anche ad altri usi ma strutturalmente e funzionalmente 2

separati da questi anche se con strutture di fondazione comuni; oppure adiacenti, soprastanti o sottostanti a locali pertinenti funzionalmente collegati (es. locali di lavorazione). b) misto, se situati in edifici adibiti anche ad altri usi non pertinenti e che non rientrino nelle casistiche di cui al punto a); c) sotto tettoia/pensilina, se ubicati all aperto e protetti da tettoia/pensilina indipendente o strutturalmente connessa a fabbricato; si precisa che per tettoia/pensilina s intende una struttura leggera sita al piano terreno, aperta a tutta altezza almeno su due lati adiacenti la cui lunghezza sia non inferiore al 50% del perimetro della tettoia stessa. 5 - Scelta dell area Le strutture oggetto delle presenti linee guida devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. 6 - Ubicazione I depositi in argomento non possono essere ubicati in locali facenti parte di edifici destinati in tutto o in parte alle seguenti attività di tipo civile, soggette ai controlli di prevenzione incendi ed elencate ai seguenti punti dell elenco allegato al D.M. 16.02.82: - p.to 83: locali di spettacolo e trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti; - p.to 84: alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto; - p.to 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; - p.to 86: ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto; - p.to 89: uffici, esclusivamente per le tipologie previste al punto 3.1 comma 3 dell allegato al D.M. 22/02/2006; - p.to 90: edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n 1564. Per quanto concerne i depositi di riserva di pertinenza dell attivita 87 vige la Circolare n. 75/67 nonché per quanto concerne i locali adibiti a caricoscarico merci ed i locali adibiti a scorta merci giornaliera (di pertinenza dell attivita 87) la disposizione interna del Comando prot. n. 160254 del 14/4/1997 che di seguito integralmente si riporta: I locali adibiti a carico-scarico merci, posti in adiacenza, sottostanti o soprastanti i locali di vendita e di superficie non superiore a 200 mq, devono avere le seguenti caratteristiche: a) accesso diretto dall esterno; 3

b) resistenza al fuoco degli elementi portanti strutturali e separanti orizzontali e verticali R/EI commisurati alla classe del compartimento e, comunque, non inferiori a 90; c) comunicazioni con aree di vendita tramite porte con caratteristiche non inferiori a quelle di cui al punto b), munite di congegno di autochiusura o chiudibili automaticamente in caso di incendio mediante collegamento con impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. I locali adibiti a scorta merci giornaliera posti in adiacenza, sottostanti o soprastanti i locali di vendita, di superficie non superiore a 300 mq devono avere le seguenti caratteristiche: a) accesso diretto dall esterno; b) resistenza al fuoco degli elementi portanti strutturali e separanti orizzontali e verticali R/EI commisurati alla classe del compartimento e, comunque, non inferiori a 120; d) comunicazioni con aree di vendita tramite porte con caratteristiche non inferiori a quelle di cui al punto b), munite di congegno di autochiusura o chiudibili automaticamente in caso di incendio mediante collegamento con impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. c) superfici di aerazione, anche munite di infissi, non inferiori a 1/40 della superficie in pianta del locale; d) impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio comunque, anche se nel solo locale scorta. I depositi di tipo misto possono essere ubicati all interno e/o adiacenti ad edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 dell elenco allegato al DM 16.02.82, soltanto al piano terra ed al primo piano interrato alle seguenti condizioni: 1. edificio avente altezza antincendio non superiore a 32 m: impianto automatico di rilevazione ed allarme incendio udibile anche all esterno dell attività, impianto di spegnimento automatico in caso di carico di incendio specifico superiore a 526 MJ/ mq (30 Kg/mq), comunque carico d incendio specifico non superiore a 1580 MJ/mq ( 90 kg/mq), e rispettivamente superficie in pianta non superiore a: 3000 mq se situati al piano terra; 2000 mq se situati al primo piano interrato; 2. edificio avente altezza antincendio superiore a 32 m: impianto automatico di rilevazione ed allarme incendio udibile anche all esterno dell attività, impianto di spegnimento automatico in caso di carico di incendio specifico superiore a 526 MJ/ mq (30 Kg/mq), comunque carico d incendio specifico non superiore a 1053 MJ/mq ( 60 kg/mq), e rispettivamente superficie in pianta non superiore a: 2000 mq se situati al piano terra; 1500 mq se situati al primo piano interrato. 4

I depositi di tipo misto (con attivita soggette e non ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16/02/82) possono essere ubicati all interno e/o adiacenti ad edifici con destinazioni diverse da quelle sopra elencate, fatto salvo quanto previsto nelle specifiche normative, esclusivamente al piano terra e al piano primo interrato alle seguenti condizioni: - piano terra: rispetto delle prescrizioni generali delle presenti linee guida; - piano primo interrato: impianto automatico di rilevazione ed allarme incendio udibile anche all esterno dell attività, impianto di spegnimento automatico in caso di carico di incendio specifico superiore a 526 MJ/ mq (30 Kg/mq), e superficie in pianta non superiore a 2000 mq. I depositi di tipo isolato possono essere ubicati al piano terra, ai piani fuori terra, al primo piano interrato e al secondo piano interrato nel rispetto delle prescrizioni delle presenti linee guida. 7 - Accesso all area Per consentire l intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto delle presenti linee guida e la loro possibilità di manovra dovranno essere conforme all art. 2.2.0 del D.M. 16/05/87, n. 246 che di seguito si riporta integralmente: - larghezza: 3,50 m; - altezza libera: 4,00 m; - raggio di svolta: 13,00 m; - pendenza: non superiore al 10 %; - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m). TITOLO II CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 8 - Resistenza al fuoco delle strutture Le strutture portanti orizzontali e verticali e quelle di compartimentazione devono essere tali da garantire una resistenza al fuoco commisurata alla classe dell edificio, determinata come indicato dal D.M. 9/3/2007 in base al valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto. In particolare: 5

per depositi di tipo misto deve essere garantita una resistenza al fuoco comunque non inferiore a R/EI 90, fatto salvo quanto indicato nelle specifiche regole tecniche ( se esistenti) per le attività adiacenti, soprastanti o sottostanti; tettoie / pensiline: sia nel caso in cui siano strutturalmente separate da eventuali edifici contigui che nel caso siano dipendenti strutturalmente dagli edifici medesimi, le strutture portanti orizzontali e verticali e quelle eventuali di compartimentazione dovranno avere requisiti di resistenza al fuoco commisurati alla classe dell attività, secondo quanto stabilito dal D.M. 9/3/2007 ( possono essere realizzate in materiale semplicemente incombustibile a condizione che il carico di incendio specifico di progetto sia non superiore a 263 MJ/mq ( 15 Kg/mq). Coperture dei depositi isolati e delle tettoie/pensiline Per quanto riguarda le coperture, poiche le stesse non partecipano alla stabilita degli edifici e non sostengono altre strutture ma svolgono unicamente la funzione di separazione tra lo spazio costruito e l ambiente esterno, per le stesse non viene richiesta alcuna caratteristica né di resistenza al fuoco né di reazione al fuoco; resta inteso che le stesse dovranno comunque essere resistenti ai carichi verticali previsti dalla vigente normativa relativa alle costruzioni. Coperture dei depositi misti adiacenti ad altre attivita Possono essere realizzate come indicato nel paragrafo precedente con le ulteriori seguenti condizioni meglio evidenziate nel grafico successivo: 1. deposito con copertura complanare a quella di edifici adiacenti: deve essere realizzato un muro sopraelevato di 1.20 mt di tipo REI pari a quella del deposito, oppure, in alternativa, il solaio di copertura per una fascia larga non meno di 3 mt e lunga tutta la lunghezza del deposito deve essere realizzato di tipo REI pari alla classe del deposito stesso; 2. deposito con copertura piu bassa rispetto a quella delle attivita adiacenti: il muro di separazione per la parte comune deve essere realizzato di tipo REI pari alla classe del deposito ed il solaio di copertura per una fascia larga non meno di 3 mt e lunga tutta la lunghezza del deposito deve essere realizzato di tipo REI pari alla classe del deposito stesso. 3. deposito con copertura piu alta rispetto a quella delle attivita adiacenti: il muro di separazione deve essere realizzato di tipo REI pari alla classe del deposito per tutta l altezza del deposito medesimo. 6

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9 - Compartimentazione I locali da adibirsi a deposito non devono eccedere le dimensioni di seguito riportate; in caso di superfici maggiori gli stessi debbono essere suddivisi in compartimenti antincendio i quali possono tra loro comunicare mediante porte/o portoni di resistenza al fuoco REI non inferiore a quella del compartimento con il valore piu elevato. Edifici isolati: piani fuori terra La superficie del compartimento deve essere non superiore a 5.000 mq. Valgono le seguenti possibilità di aumento della superficie del compartimento: può essere aumentata del 50% in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione incendi udibile facilmente in tutte le aree interne ed esterne all attività e collegato con un luogo presidiato sito all interno dell attività o in zona limitrofa, dal quale si possa intervenire tempestivamente, nell arco delle 24 ore, con personale addestrato in grado di usare correttamente i mezzi antincendio disponibili per le operazioni di primo intervento e di azionare il sistema di allarme ed il sistema di chiamata di soccorso; può essere raddoppiata in caso d installazione di evacuatori di fumo e calore, da realizzarsi in conformità alle norme UNI-VV.F. 9494, ovvero qualora il carico d incendio specifico sia inferiore a 176 MJ/mq (10 kg/mq); può essere triplicata in presenza di impianto di spegnimento automatico a pioggia (sprinkler) ovvero qualora il carico d incendio specifico sia inferiore a 88 MJ/mq ( 5 kg/mq); può essere quadruplicata nel caso di installazione di evacuatori di fumo e calore da realizzarsi in conformità alle norme UNI-VV.F. 9494, e di impianto di spegnimento automatico a pioggia ovvero qualora il carico d incendio specifico sia inferiore a 17,5 MJ/mq ( 1 kg/mq). La presenza dell impianto di rivelazione e segnalazione incendi per l attivazione degli impianti suddetti consente comunque l aumento della superficie iniziale dovuta all impianto medesimo. 8

Edifici isolati fuori terra Misure di protezione Superficie max del compartimento (mq) Di norma 5.000 Con impianto di rivelazione ed allarme 7.500 Con impianto di evacuazione di fumo e calore secondo le norme UNI 9494 ovvero nel caso di carico d incendio fino a 10 kg/mq (176 MJ/mq) Con impianto di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 5 kg/mq (88 MJ/mq) Con impianti di evacuazione di fumo e calore e di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 1 kg/mq (17.5 MJ/mq) 10.000 + (imp.riv e segn.) 2.500 = 12.500 15.000 +(imp.riv e segn.) 2.500= 17.500 20.000 +(imp.riv e segn.) 2.500= 22.500 TAB. I A- COMPARTIMENTAZIONE Edifici isolati: primo piano interrato La superficie del compartimento deve essere non superiore a 3.000 mq. Valgono le stesse possibilità di aumento della superficie del compartimento descritte per gli edifici isolati fuori terra. Edifici isolati: secondo piano interrato La superficie del compartimento deve essere non superiore a 2000 mq. Valgono le stesse possibilità di aumento della superficie del compartimento descritte per gli edifici isolati fuori terra con la seguente eccezione: 9

il raddoppio e la quadruplicazione possono essere effettuate solo in funzione del carico di incendio specifico per l impossibilita a questa quota di realizzare l impianto di evacuazione di fumo e calore in conformità alle norme UNI-VV.F. 9494. Edifici isolati al primo piano interrato Edifici isolati al secondo piano interrato Misure di protezione Superficie max del compartimento (mq) Misure di protezione Superficie max del compartimento (mq) Di norma 3.000 Di norma 2.000 Con impianto di rivelazione ed allarme 4.500 Con impianto di rivelazione ed allarme 3.000 Con impianto di evacuazione di fumo e calore secondo le norme UNI 9494 ovvero nel caso di carico d incendio fino a 10 kg/mq (176 MJ/mq) 6.000 + (imp.riv e segn.) 1500 = 7.500 In caso di carico d incendio fino a 10 kg/mq (176 MJ/mq) 4000 +(imp.riv e segn.) 1.000= 5.000 Con impianto di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 5 kg/mq (88 MJ/mq) 9.000 +(imp.riv e segn.) 1.500= 10.500 Con impianto di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 5 kg/mq (88 MJ/mq) 6.000 +(imp.riv e segn.) 1.000= 7.000 Con impianti di evacuazione di fumo e calore e di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 1 kg/mq (17.5 MJ/mq) 12.000 +(imp.riv e segn.) 1.500= 13.500 In caso di carico d incendio fino a 1 kg/mq (17.5 MJ/mq) 8.000 +(imp.riv e segn.) 1.000= 9.000 TAB. I B- COMPARTIMENTAZIONE Edifici misti: piano terra La superficie del compartimento deve essere non superiore a 3000 mq. Valgono le stesse possibilità di aumento della superficie del compartimento descritte per gli edifici isolati fuori terra. Edifici misti: primo piano interrato La superficie del compartimento deve essere non superiore a 2000 mq. Valgono le stesse possibilità di aumento della superficie del compartimento descritte per gli edifici isolati fuori terra. 10

Edifici misti piano terra Edifici misti al primo piano interrato Misure di protezione Superficie max del compartimento (mq) Misure di protezione Superficie max del compartimento (mq) Di norma 3.000 Di norma 2.000 Con impianto di rivelazione ed allarme 4.500 Con impianto di rivelazione ed allarme 3.000 Con impianto di evacuazione di fumo e calore secondo le norme UNI 9494 ovvero nel caso di carico d incendio fino a 10 kg/mq (176 MJ/mq) 6000 +(imp.riv e segn.) 1.500= 7.500 Con impianto di evacuazione di fumo e calore secondo le norme UNI 9494 ovvero nel caso di carico d incendio fino a 10 kg/mq (176 MJ/mq) 4000 +(imp.riv e segn.) 1.000= 5.000 Con impianto di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 5 kg/mq (88 MJ/mq) 9.000 +(imp.riv e segn.) 1500= 10.500 Con impianto di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 5 kg/mq (88 MJ/mq) 6.000 +(imp.riv e segn.) 1.000= 7.000 Con impianti di evacuazione di fumo e calore e di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 1 kg/mq (17.5 MJ/mq) 12.000 +(imp.riv e segn.) 1500= 13.500 Con impianti di evacuazione di fumo e calore e di spegnimento automatico ovvero nel caso di carico d incendio fino a 1 kg/mq (17.5 MJ/mq) 8.000 +(imp.riv e segn.) 1.000= 9.000 TAB. I C- COMPARTIMENTAZIONE 10 - Accesso Gli accessi ai depositi devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, aree a cielo scoperto e porticati (questi ultimi indipendentemente dall avere o meno le caratteristiche di spazio scoperto fatto salvo che i porticati stessi siano computati ai fini delle lunghezze delle vie di esodo secondo quanto indicato nel successivo punto 14 ). L accesso dell eventuale abitazione del custode deve realizzarsi direttamente dall esterno. Può essere, comunque, consentita la comunicazione con l attività tramite porta EI 120 dotata di dispositivo di autochiusura. 11

11 - Comunicazioni I depositi possono comunicare direttamente, tramite porte REI di adeguata resistenza al fuoco (come definita al punto 8), munite di dispositivo di autochiusura, con attività lavorative ad esse strettamente connesse (qualora esistenti). Per tali attività artigianali e/o industriali devono essere applicate le specifiche disposizioni di prevenzione incendi. 12 - Aerazione naturale I locali adibiti a deposito devono essere muniti di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nella metà superiore delle pareti e/o nei soffitti e distribuite sul perimetro in modo da consentire un efficace ricambio dell aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Le superfici di aerazione dovranno essere distribuite in maniera il più possibile uniforme lungo il perimetro della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte. Per i piani interrati la ventilazione può avvenire tramite intercapedine ad uso esclusivo e/o camino. Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ai seguenti valori in funzione della superficie in pianta del compartimento: 1/50 carico di incendio specifico 176 MJ/mq (10 kg/mq) 1/40 176 MJ/mq (10 kg/mq) < carico di incendio specifico 614 MJ/mq (35 kg/mq) 1/30 614 MJ/mq (35 kg/mq) < carico di incendio specifico 1.580 MJ/mq (90 kg/mq) 1/25 1.580 MJ/mq (90 kg/mq) < carico di incendio specifico 3.158 MJ/mq (180 kg/mq) 1/20 carico di incendio specifico > 3.158 MJ/mq (180 kg/mq) TAB. IIa SUPERFICIE DELLE APERTURE DI VENTILAZIONE In caso di compartimenti con altezza superiore a 6 m le suddette superfici di aerazione possono essere ridotte secondo la successiva tabella: 1/60 carico di incendio specifico 176 MJ/mq (10 kg/mq) 1/50 176 MJ/mq (10 kg/mq) < carico di incendio specifico 614 MJ/mq (35 kg/mq) 1/40 614 MJ/mq (35 kg/mq) < carico di incendio specifico 1.580 MJ/mq (90 kg/mq) 1/30 1.580 MJ/mq (90 kg/mq) < carico di incendio specifico 3.158 MJ/mq (180 kg/mq) 1/25 carico di incendio specifico > 3.158 MJ/mq (180 kg/mq) TAB. IIb SUPERFICIE DELLE APERTURE DI VENTILAZIONE PER COMPARTIMENTI DI ALTEZZA SUPERIORE A 6 m. 12

Nell impossibilità di dotare ogni singolo compartimento della aerazione naturale di cui sopra e comunque assicurando almeno il 50% della superficie richiesta, si potrà fare ricorso ad idonei impianti di estrazione dei fumi caldi. Le caratteristiche cui deve rispondere l impianto di estrazione fumi caldi sono le seguenti: 1. ventilatori di estrazione la cui componentistica garantisca un funzionamento continuo per almeno 60 minuti ad almeno 400 C, in grado di smaltire all esterno lo strato di gas caldo ed i fumi addensati a soffitto, con sfogo delle condotte in posizione tale da non determinare rischio per le persone; 2. linea elettrica preferenziale, cioè non asservita allo stesso quadro elettrico dell attività ma sezionabile da quadro dedicato ed ubicato in posizione protetta dall incendio; 3. impianto elettrico realizzato con cavi di tipo resistenti al fuoco CEI 20-36; 4. condotte in lamiera zincata ed ancoraggi in acciaio; 5. attivazione dell impianto, oltre che manuale, asservita ad apposito impianto di rivelazione e segnalazione incendi da realizzare nell attività; 6. dimensionamento dell impianto per un ricambio d aria non inferiore a 2 volumi/ora, avendo cura di verificare che il locale abbia un afflusso d aria naturale dall esterno tale da compensare quella in uscita; qualora le aperture di aerazione siano provviste di infissi, questi dovranno essere apribili, oltre che manualmente con manovellismo ad altezza d uomo debitamente segnalato, anche automaticamente tramite impianto di rivelazione incendi; in difetto, per compensare la portata d aria mancante dovrà essere realizzato anche un impianto di aerazione meccanica per l immissione, con attivazione concomitante a quella dell impianto di estrazione fumi caldi ed asservito anch esso all impianto di rivelazione e segnalazione incendi e a linea elettrica preferenziale. TITOLO III MISURE PER L ESODO DELLE PERSONE IN CASO DI EMERGENZA 13 - Vie di uscita I depositi devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso l esterno o in luogo sicuro dinamico (così come definito dal punto 3.4 del D.M. 30.11.83) in caso d incendio o di pericolo di altra natura. Le porte utilizzate come uscite di emergenza ed i percorsi di esodo devono avere altezza minima di 2,00 m. È vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli (verticalmente e/o orizzontalmente) e quelle girevoli su asse centrale. 13

Eventuali dispositivi di facile apertura delle porte, posti anche su entrambe le ante, non devono costituire restrizioni alla luce netta del vano e non non devono sporgere più di 8 cm dal piano dell anta stessa. 14 Lunghezza delle vie di esodo - numero e larghezza delle uscite che immettono all esterno. Le uscite dal deposito devono essere dimensionate considerando un numero di persone presenti non inferiore a 0,01 persone/mq e comunque almeno pari al numero di dipendenti contemporaneamente presenti aumentato del 20%. Il numero delle uscite dai locali che compongono l attività non deve essere inferiore a due, da ubicarsi in posizione ragionevolmente contrapposta. Per i depositi si assume come capacità di deflusso il valore 50, indipendentemente dalla quota. La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all 8%. Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. La lunghezza massima delle vie di uscita, data dallo sviluppo effettivo dei percorsi in piano, in salita o in discesa, per raggiungere, da ciascun punto dei locali, il più vicino luogo sicuro, non deve essere maggiore di 45 mt. La lunghezza dei percorsi può essere aumentata di ulteriori: 1. 5 m, in presenza di impianto automatico di rivelazione ed allarme; 2. 10 m, in presenza di evacuatori di fumo e calore realizzati in conformità alla norma UNI-VVF 9494 3. 10 m, in presenza di impianti di spegnimento automatici a pioggia (sprinkler), dimensionati secondo le norme UNI EN 12845; 4. 10 m, in depositi con carico d incendio specifico non superiore a 88 MJ/mq (5 kg/mq); 5. 10 m per altezza dei locali maggiore di 6 m. Le misure su esposte possono essere sommate in presenza delle singole condizioni. In presenza di tettoie/pensiline adiacenti ed in comunicazione con l edificio destinato a deposito, le lunghezze dei percorsi di esodo al di sotto delle stesse devono essere computate nelle lunghezze totali delle vie di esodo nel caso in cui il rapporto tra la sporgenza e la relativa altezza sia superiore o uguale ad 1.5; in caso contrario (< 1.5), le lunghezze dei percorsi di esodo al di sotto delle stesse non devono essere computate nelle lunghezze totali delle vie di esodo; dovrà comunque 14

realizzarsi un idoneo sistema di vie di esodo dell area coperta dalla tettoia con almeno due percorsi alternativi di larghezza non inferiore a 1,20 m ciascuno e con uscite situate sui due lati liberi. Nel calcolo dei percorsi di fuga, la tratta da compiere per superare il dislivello tra due piani si assume pari al doppio dell altezza di interpiano. 15 - Scale Per depositi che si sviluppano su più piani fuori terra o su più piani interrati costituenti ciascuno distinto compartimento, le scale devono essere racchiuse in appositi vani (scala protetta) con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, fatta salva la necessita di predisporre scale a prova di fumo o esterne per scomputare dalle lunghezze delle vie di esodo i percorsi nelle scale stesse. Le scale possono essere di tipo aperto e realizzate in materiale incombustibile allorché, essendo in presenza di un unico compartimento su piu piani, la superficie dei piani è non superiore a quella ammessa per il compartimento medesimo. La/e scala/e di collegamento con soppalchi o quelle a servizio di piccoli locali ufficio direttamente inseriti nell area di deposito possono essere di tipo aperto purché di materiale incombustibile, a condizione che il percorso di esodo sia sempre assicurato dal punto più distante dalle uscite entro i valori sopra richiamati (per i locali ufficio la misurazione della distanza deve essere considerata dalla porta dei locali medesimi). I depositi che occupano contemporaneamente e continuativamente più di cinque lavoratori ed articolati su più piani devono essere dotati di almeno due scale in posizione ragionevolmente contrapposta. Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm; sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Le scale di sicurezza esterne, quando ne sia prevista la realizzazione, devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati: 1. possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m; 2. devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco; 3. la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. 15

4. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari almeno a EI 60; 5. le porte di accesso alla scala esterna devono essere almeno di tipo EI 60 e munite di sistema di autochiusura. Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono essere munite di parapetti di altezza non inferiore ad 1 mt ed atti a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso delle persone in situazioni di emergenza e di panico. Per le scale ad uso del pubblico ( D.M. Min. Lavori Pubblici n.236 /89) il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un altezza minima di 1,00 m e deve essere tale da impedire il passaggio di una sfera di diametro di 10 cm. Per le scale ad uso dei lavoratori (D.L.vo 81/2008) il parapetto deve essere munito di arresto al piede costituito da fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm. Per i piani fuori terra ed interrati le scale devono essere realizzate come da prospetto seguente e con le limitazioni anzidette. SCALE Piani fuori terra Piani interrati (max 2) TAB III - SCALE Aperte Protette A prova di fumo Protette A prova di fumo Se unico compartimento e se sono assicurate le lunghezze massime delle vie di fuga Quando sono assicurate le lunghezze massime delle vie di fuga dai singoli compartimenti Nei casi in cui non sono assicurate le lunghezze massime delle vie di fuga dai singoli compartimenti Solo al primo piano interrato ed assicurando le lunghezze massime delle vie di fuga dai singoli compartimenti Negli altri casi 16 - Porte e portoni dei luoghi di lavoro connessi con i depositi Per quanto attiene il sistema di vie di uscita dei luoghi di lavoro connessi con i depositi si applicano anche le specifiche disposizioni di cui D.L.vo n. 81/2008 di seguito riportate. I luoghi di lavoro (ambienti) devono possedere porte, in numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione tali da consentire una rapida uscita delle persone e, in funzione della specifica destinazione d uso, anche una congrua compartimentazione. In particolare viene stabilito che per numero di persone occupate e per entità del rischio specifico di incendio si debbano assumere i seguenti valori: 16

a) locali che comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio : - una porta di larghezza minima di 0,80 m fino a 5 lavoratori, apribile nel verso dell esodo; - una porta di larghezza minima di 1,20 m oltre i 5 lavoratori; b) tutti gli altri locali non considerati in a): - una porta di larghezza minima di 0,80 m fino a 25 lavoratori, apribile in qualsiasi verso; - una porta di larghezza minima di 1,20 m che si apra nel verso dell esodo per una presenza normale di lavoratori compresa tra 26 e 50; - una porta di 1,20 m ed una di 0,80 m apribile verso l esterno per lavoratori normalmente occupati compresi da 51 e 100, con l aggiunta di un ulteriore porta da 1,20 m per ogni altri 50 lavoratori o frazione di questi compresi fra 10 e 50. È applicabile una tolleranza in meno del 5% sulla larghezza minima di 1,20 m e del 2% sulla larghezza minima di 0,80 m. È vietata la fruizione promiscua delle porte/portoni per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, a meno che i due settori non siano opportunamente distinti ed invalicabili. 17 Ascensori e montacarichi Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, fatti salvi quelli appositamente predisposti di cui al D.M. 15 settembre 2005. Gli ascensori ed i montacarichi qualora colleghino distinti compartimenti e che non siano installati all interno di un vano scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120; gli accessi di piano devono essere muniti di porte con pari requisiti di resistenza al fuoco dotate di dispositivi di autochiusura. Ciascun vano corsa deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell area della sezione orizzontale del vano stesso e comunque non inferiore a 0,20 mq e non deve ospitare canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano agli impianti del montacarichi. I locali macchine devono essere separati dagli ambienti dell edificio con strutture di resistenza al fuoco REI/EI analoga a quella del vano corsa e presentare accesso, se questo avviene dall interno di locali, munito di porta con pari requisiti di resistenza al fuoco, dotata di dispositivo di autochiusura. La superficie netta di aerazione naturale del locale macchine non deve essere inferiore al 3% della superficie del locale stesso e comunque non inferiore a 0,05 mq e realizzata mediante aperture all esterno. Tale superficie di ventilazione può essere anche 17

realizzata tramite condotto sub-orizzontale sfociante all esterno a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio naturale. TITOLO IV AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO - SERVIZI TECNOLOGICI 18 - Impianti di produzione calore Gli impianti termici devono essere realizzati a regola d arte ed installati nel rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi. 19 - Impianti di condizionamento e di ventilazione Gli impianti di condizionamento e/o ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato e devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - mantenere l efficienza delle compartimentazioni - evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; - non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti; - non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme. Il gruppo di condizionamento deve utilizzare fluido frigorigeno non infiammabile e non tossico ed essere ubicato all esterno oppure all interno in apposito locale realizzato con strutture di separazione aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 ed accesso dall esterno o dall interno tramite porta EI 60 con dispositivo di autochiusura. L aerazione nel locale dove è installato il gruppo frigorifero non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore del gruppo stesso, con una superficie minima di almeno 1/20 della sua superficie in pianta. 20 - Condotte Le condotte a servizio degli impianti di ventilazione e/o condizionamento devono essere realizzate conformemente al D.M. 31/3/2003. Le condotte non devono attraversare: - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; - vani scala e vani ascensore; - locali deposito di sostanze infiammabili. 18

Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi di separazione dei compartimenti, deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti stessi, almeno una serranda tagliafuoco di resistenza al fuoco pari a quella dell elemento attraversato, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; lo spazio intorno alle condotte deve essere sigillato con idoneo materiale di classe 0, che non impedirà comunque le normali dilatazioni delle stesse. L intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dell impianto di condizionamento e/o ventilazione senza l intervento manuale dell operatore. 21 - Prescrizioni particolari Le aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli elevatori e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari devono essere: - ubicate esclusivamente al piano terra; - con accesso diretto preferibilmente dall esterno; - separate dagli altri ambienti mediante elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 120 ed avere aperture d areazione non inferiori ad 1/30 della superficie in pianta nella parte più alta del locale, anche mediante camini a tiraggio naturale (non inf. a 0,15 mq). Le eventuali comunicazioni con ambienti di attività pertinente siano munite di porte di tipo EI 120 con sistema di autochiusura. Le scaffalature, comunque di tipo metallico, siano disposte in maniera tale da lasciare corridoi di larghezza non inferiore a 0,90 m e siano opportunamente ancorate al fine di evitare eventuali ribaltamenti dovuti ai carichi. Qualora le file terminino a ridosso di una parete, tra quest ultima e la scaffalatura sia garantito un passaggio di ampiezza non inferiore a 0,90 m. I materiali in deposito sulle scaffalature dovranno risultare ad una distanza non inferiore a 0,60 m dall intradosso della copertura. Ove le scaffalature siano munite di piani di camminamento costituiti da grigliati di tipo Keller o solai in c.a. o in altri materiali, per gli stessi non dovrà essere richiesta alcuna caratteristica di resistenza al fuoco fatto salvo il caso in cui sugli stessi gravi il peso delle scaffalature stesse: in tale situazione detti piani e relative strutture portanti dovranno garantire un requisito di resistenza al fuoco R non inferiore a quello del compartimento. TITOLO V UTENZE DI SICUREZZA 22 - Impianti elettrici Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto della Legge n. 186/68 e successive modificazioni. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 19

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; - devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell intero sistema (utenza); - devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e dovranno riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione di emergenza (da realizzarsi sempre); b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione incendi. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza dovrà essere attestata conformemente alla procedura di cui al D.M. 22/1/2008 n. 37 e successivi regolamenti di attuazione. L alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per impianti di estinzione incendi. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro dodici ore. L autonomia dell alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - rivelazione ed allarme: 30 minuti; - illuminazione di sicurezza: 1 ora; - impianti di estinzione incendi: 1 ora. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall incendio. 23 - Illuminazione di sicurezza In caso di emergenza l attività (per qualsiasi superficie) deve essere protetta da un sistema di illuminazione di sicurezza tale da assicurare un intensità luminosa in nessun punto inferiore a 5 lux, ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. 20

24- Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio Nei casi in cui è richiesta la realizzazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio, questo dovrà essere in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio e dovrà essere progettato e realizzato a regola d arte, secondo le norme di buona tecnica (ad es. UNI-VV.F 9795 o equivalenti). TITOLO VI PRESIDI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI 25 - Estintori Gli estintori, di tipo approvato dal Ministero dell Interno ai sensi del D.M. 20.12.82 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente accessibile. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nelle aree da proteggere e comunque in prossimità degli accessi e nelle vicinanze di aree di maggior pericolo. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 34A-144B- C ed essere in numero pari a: fino a 5000 mq 1 estintore ogni 250 mq; oltre 5000 mq aggiungere 1 estintore ogni 500 mq o frazione. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. La distanza reciproca tra gli estintori deve essere non superiore a 30 mt. 26 - Impianto idrico antincendio Deve essere installato un impianto idrico antincendio in relazione alle condizioni seguenti: 1. Se il carico di incendio specifico è superiore a 53 MJ/mq ( 3Kg/mq) e fino a 88 MJ/mq ( 5 Kg/mq) l impianto idrico antincendio può essere omesso per compartimenti di superficie massima come riportato nelle tabelle successive. 2. Se il carico di incendio specifico è superiore a 17.5 MJ/mq (1 Kg/mq) e fino a 53 MJ/mq ( 3 Kg/mq) l impianto idrico antincendio puo essere omesso per compartimenti di superficie massima come riportato nelle tabelle successive. 21

3. se il carico di incendio specifico è inferiore o uguale a 17.5 MJ/mq (1 Kg/mq) l impianto idrico antincendio puo essere omesso per compartimenti di superficie massima come riportato nelle tabelle successive. 4. indipendentemente dalla superficie, per i piani fuori terra ed interrati dei depositi isolati e misti, ove il carico d incendio specifico superi il valore di 88 MJ/mq (5 kg/mq) e fino a 1580 MJ/mq (90 Kg/mq ) necessita realizzare l impianto idrico antincendio con naspi o idranti secondo il livello di pericolosita 2 della norma UNI 10779 senza protezione esterna; 5. indipendentemente dalla superficie, per i piani fuori terra ed interrati dei depositi isolati e misti, ove il carico d incendio specifico superi il valore di 1580 MJ/mq (90 kg/mq) e fino a 3158 MJ/mq ( 180 Kg/mq) necessita realizzare l impianto idrico antincendio con naspi o idranti secondo il livello di pericolosita 3 della norma UNI 10779 senza protezione esterna; 6. per i piani fuori terra ed interrati dei depositi isolati e misti, ove il carico d incendio specifico superi il valore di 3158 MJ/mq (180 kg/mq) e le superfici di compartimento siano fino ai valori indicati nelle tabelle successive necessita realizzare l impianto idrico antincendio con naspi o idranti secondo il livello di pericolosita 3 della norma UNI 10779 senza protezione esterna; 7. per i piani fuori terra ed interrati dei depositi isolati e misti, ove il carico d incendio specifico superi il valore di 3158 MJ/mq (180 kg/mq) e le superfici di compartimento siano superiori ai valori indicati nelle tabelle successive necessita realizzare l impianto idrico antincendio con naspi o idranti secondo il livello di pericolosita 3 della norma UNI 10779 con protezione esterna sostituibile mediante la maggiorazione del numero di naspi o idranti contemporaneamente operativi che deve essere doppio rispetto a quello gia previsto dalla UNI 10779. I depositi costituiti da strutture con prestazioni di resistenza al fuoco pari al livello II di cui al punto 3.2 del D.M. 9 marzo 2007 devono essere protetti oltre che con gli impianti antincendio interni sopra descritti anche, comunque, con la protezione esterna relativa al livello di pericolosita 3 della tabella B1-dimensionamento degli impianti di cui alla norma UNI 10779. 22

EDIFICI ISOLATI FUORI TERRA/INTERRATI CARICO Sup. max del compartimento INCENDIO SPECIFICO Fuori terra 1 interrato 2 interrato IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO Sup a 3 e fino a 5 Kg/mq Sup. a 1 e fino a 3 Kg/mq Uguale o inferiore a 1 Kg/mq Sup a 5 e fino a 90 Kg/mq Sup a 90 e fino a 180 Kg/mq Sup. a 180 Kg/mq 5000 mq 3.000 mq 2.000 mq NO Con superficie maggiore livello 1 10.000 mq 6.000 mq 4.000 mq NO Con superficie maggiore livello 1 15.000 mq 9.000 mq 6.000 mq NO Con superficie maggiore livello 1 Fino alla superficie massima ammessa Livello 2 Fino alla superficie massima ammessa Livello 3 Fino a 10.000 mq Fino a 6000 mq Fino a 4.000 mq Livello 3 Sup.a 180 Kg/mq Sup a 10.000 mq Sup a 6000 mq Sup a 4.000 mq Livello 3 con prot. esterna normale o alternativa 23

EDIFICI MISTI FUORI TERRA/INTERRATI CARICO Sup. max del compartimento INCENDIO SPECIFICO Piano terra 1 interrato IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO Sup a 3 e fino a 5 Kg/mq Sup. a 1 e fino a 3 Kg/mq Uguale o inferiore a 1 Kg/mq Sup a 5 e fino a 90 Kg/mq Sup a 90 e fino a 180 Kg/mq Sup. a 180 Kg/mq Sup.a 180 Kg/mq 3.000 mq 2.000 mq NO Con superficie maggiore livello 1 6.000 mq 4.000 mq NO Con superficie maggiore livello 1 9.000 mq 6.000 mq NO Con superficie maggiore livello 1 Fino alla superficie massima Livello 2 ammessa Fino alla superficie massima Livello 3 ammessa Fino a 6000 mq Fino a 4.000 mq Livello 3 Sup a 6000 mq Sup a 4.000 mq Livello 3 con prot. esterna normale o alternativa EDIFICI MISTI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE FINO A 32 MT DI ALTEZZA EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE SUPERIORI A 32 MT DI ALTEZZA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO livello 2 senza protezione esterna livello 3 senza protezione esterna I naspi DN 20 o gli idranti DN 45, correttamente corredati, devono essere: - distribuiti in modo da consentire l intervento in tutte le aree dell attività; - collocati in ciascun piano; - dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Si riporta di seguito la tabella relativa al numero di apparecchi contemporaneamente operativi, nonché pressione e portata dei naspi/idranti. 24

TAB. IV DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI Livello di pericolosità Apparecchi considerati contemporaneamente operativi Protezione interna 3 Protezione esterna 3 Durata 1 Simultaneo funzionamento di non meno di 2 idranti 1 DN 45 con 120 I/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi 1 con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa 2 Simultaneo funzionamento di non meno di 3 idranti 1 DN 45 con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi 1 con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa 3 Simultaneo funzionamento di non meno di 4 idranti 1 DN 45 con 1 20 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi 1 con 60 I/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa Generalmente non prevista Simultaneo funzionamento di non meno di 4 attacchi 1 DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa sostituibili, a discrezione, con il doppio del numero di naspi o idranti interni contemporaneamente operativi (alternativa) Simultaneo funzionamento di non meno di 6 attacchi 1) 2) DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa sostituibili, a discrezione, con il doppio del numero di naspi o idranti interni contemporaneamente operativi (alternativa) 30 min 60 min 120 min 1) Oppure tutti gli apparecchi installati se inferiori al numero indicato. 2) In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di bocche DN 70 può essere limitato a 4 e la durata a 90 min. 3) Le prestazioni idrauliche richieste si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di apparecchi previsti nel prospetto. Si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (interna o esterna). In presenza di piu compartimenti la riserva d acqua necessaria deve essere computata tenendo conto del numero di naspi/idranti presenti nel compartimento con il maggior numero degli stessi. L impianto naspi/idranti deve essere alimentato normalmente dall acquedotto cittadino e deve funzionare in modo da assicurare per tutta la durata dell autonomia la costanza dei parametri idraulici. Qualora l acquedotto non dovesse garantire le condizioni di funzionamento sopra esposte, deve essere realizzata una riserva idrica di capacità tale da soddisfare la durata temporale indicata in tabella IV. Gli idranti DN 70, qualora realizzati, devono essere distribuiti lungo il perimetro dell edificio o degli edifici costituenti l esercizio, a distanza dagli stessi, per quanto possibile, compresa tra 6 e 10 m. La distanza reciproca tra gli idranti non deve superare 60 m. Attacchi DN 70 per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco I depositi con carico di incendio specifico superiore a 1580 MJ/mq ( 90 Kg/mq) e superficie superiore a 5.000 mq devono essere dotati di almeno un attacco DN 70 per l alimentazione dei mezzi dei Vigili del Fuoco. 25

Attacchi di mandata DN 70 per il collegamento dell impianto antincendio alle autopompe VVF Qualora venga realizzato l impianto idrico antincendio a idranti/naspi deve essere presente almeno un attacco DN 70 di mandata per il collegamento ai mezzi dei Vigili del fuoco. Le alimentazioni idriche dei naspi, degli idranti e degli attacchi per il rifornimento degli automezzi dei Vigili del Fuoco devono: - presentare affidabilità nel tempo; - mantenere permanentemente in pressione la rete. In particolare le alimentazioni possono essere costituite da: - collegamento fisso ad un tronco di acquedotto pubblico o privato che garantisca nelle 24 ore portata e pressione necessarie; - vasca o serbatoio fissi posti in posizione elevata; - pompa fissa ad avviamento automatico collegata a vasca o serbatoio di accumulo oppure ad una riserva virtualmente inesauribile (specchi e corsi d acqua naturali o artificiali a regime permanente). I pozzi sono ammessi solo come reintegro delle vasche e dei serbatoi di accumulo. Devono, inoltre, essere attuate le sotto elencate prescrizioni: - qualora l acquedotto o altra fonte inesauribile non dovesse garantire la continuità del flusso idrico e le caratteristiche idrauliche richieste, dovrà prevedersi un idonea riserva con o senza rincalzo e gruppo di pompaggio; - in tal caso, il gruppo di pompaggio dovrà possedere, oltre all alimentazione elettrica di rete, un alimentazione elettrica di riserva od una motopompa ad avviamento automatico. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m. Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 30 m. L impianto idrico antincendio deve essere costituito da una rete di tubazioni realizzate preferibilmente ad anello e con montanti disposti nei vani scala o all esterno dell edificio. Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato almeno un idrante/naspo. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e, qualora non metalliche, dal fuoco. La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari. 26