COMUNE DI USSARAMANNA



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COMUNE DI USSARAMANNA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO *********** DI ATTUAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità In esecuzione della L.R. 25.01.1988, n. 4, che detta le Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali e dei Regolamenti d attuazione approvati rispettivamente con D.P.G.R. n. 12 del 14.02.1989 e con D.P.G.R. n. 145 del 23.08.1990, nonché in armonia con la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, il Comune di Ussaramanna emana il presente Regolamento, per l attuazione dei Servizi Socio-Assistenziali. Scopo del Regolamento è disciplinare l organizzazione e la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali, che il Comune stesso e altri soggetti privati e pubblici, agenti sul territorio comunale, promuovono al fine di garantire a tutti i cittadini il pieno e libero sviluppo della personalità e l affettiva partecipazione alla vita sociale, politica, economica e culturale concorrendo altresì a prevenire e rimuovere le cause ostative al raggiungimento di un livello di vita dignitoso.

Art. 2 Principi e indirizzi per l attuazione degli interventi La programmazione, l organizzazione e la gestione delle attività svolte dal Comune nell ambito delle funzioni di cui al presente Regolamento si uniformano ai principi cardine del Servizio Sociale: 1) valorizzazione di interventi preventivi al fine di evitare l insorgere di fattori di disagio sociale; 2) superamento della logica assistenzialistica per categoria di utenti; 3) potenziamento delle risorse dei singoli individui e della comunità in generale, al fine di renderli autonomi nella soluzione dei problemi; 4) integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, culturali, educativi, scolastici e tutti gli altri esistenti nel territorio al fine di dare delle risposte organiche e globali ai bisogni; 5) uguaglianza di prestazioni a parità di bisogno, prevenendo differenziazioni unicamente in relazione alla specificità delle esigenze e nel rispetto della libertà, dignità e personalità dell individuo; 6) mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio contesto culturaleterritoriale, limitando il ricorso al ricovero in istituti ai soli casi in cui ciò si renda indispensabile; 7) recupero e riabilitazione dei soggetti socialmente disadattati, disabili, sofferenti mentali o affetti da minorazioni psichiche, fisiche e/o sensoriale; 8) promozione ed utilizzazione di tutte le iniziative espresse dalla comunità nelle sue varie forme: volontariato, cooperazione, istituzioni pubbliche e private; 9) partecipazione attiva e controllo sociale dei cittadini alla programmazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali. Art. 3 Destinatari dei servizi I servizi e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a tutta la popolazione residente nella Regione, senza distinzioni di carattere sociale, economico, religioso e giuridico; hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio regionale. Il diritto alle prestazioni può inoltre estendersi alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che versino in stato di bisogno tale da esigere interventi tempestivi ed urgenti.

Art. 4 Tipi di intervento I principi e le finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento, si realizzano secondo interventi e servizi così come previsto dalle Leggi citate all art. 1; 1) interventi a sostegno della famiglia e dei singoli individui, in particolare sotto forma di: a) segretariato sociale; b) assistenza economica; c) assistenza abitativa; d) assistenza domiciliare; e) attività di supporto per l inserimento scolastico, sociale, lavorativo di soggetti portatori di situazioni problematiche ed esposti a rischio di emarginazione; 2) interventi sostitutivi dell ambito familiare sotto forma di: a) assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l autorizzazione giudiziaria; b) affidamento etero-familiare; c) affidamento a comunità residenziali tutelari; d) ricovero presso istituti educativo-assistenziali; 3) interventi integrativi dell ambito familiare sotto forma di: a) centri di aggregazione sociale e soggiorni di vacanza; b) progetti e soggiorni a favore di portatori di handicap; c) attività ricreative, culturali ed informative. Art. 5 Segretariato sociale Tale servizio si sostanzia nella diffusione di notizie e informazioni sulla natura, sulle procedure e modalità di accesso a risorse presenti nel territorio, nella individuazione di problematiche che richiedono l invio dell utente ad altri servizi e l intervento di altre figure professionali, allorquando venga accertata che la richiesta della persona esuli dalle competenze del Servizio Sociale Comunale. Il segretariato sociale, in quanto servizio di orientamento ed indirizzo, viene ad assumere una particolare valenza alla luce delle innovazioni normative che promuovono la partecipazione del cittadino alla gestione e valutazione dei servizi.

CAPO II INTERVENTI ECONOMICI Art. 6 Assistenza economica Ai sensi dell art. 34 della Legge Regionale n. 4/88, gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuovere l autonomia. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari o di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno. Art. 7 Criteri generali 1. L assistenza economica deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo, nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali e familiari. 2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge. 3. L assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell assistito dall intervento pubblico. 4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità. 5. L oggetto dell assistenza economica è di norma costituito da una somma di denaro salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale. 6. Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono uno strumento nel processo di aiuto, come tali possono prescindere dallo stato di bisogno reddituale e possono essere erogati, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del Comune, al fine di promuovere l autonomia della persona allorquando questa sia compromessa da gravi problemi fisici o psichici.

Art. 8 Entità delle prestazioni e fasce di reddito 1. In attuazione degli artt. 4 e 34 della L.R. n. 4/88 l intervento assistenziale di natura economica e di carattere continuativo è erogato in misura non superiore al minimo vitale inteso come insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali quelli relativi alla casa, all alimentazione, al vestiario, all igiene ed alla vita di relazione. Per minimo vitale s intende il livello di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi alla alimentazione, al vestiario, all igiene e alla vita di relazione; 2. L importo della prestazione economica di carattere continuativo è commisurato all entità delle risorse economiche e al disagio derivante all assistito da infermità di carattere fisico o psichico. 3. Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente: a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza; b) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi; c) i redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente; d) gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti; e) le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti; 4. Le risorse economiche mensili corrispondenti al minimo vitale sono fissate annualmente, sulla base degli indici ISTAT, con Decreto dell Assessore Regionale dell Igiene, Sanità e Assistenza Sociale; 5. L importo massimo della prestazione economica di carattere continuativo è pari alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare; 6. Il Comune eroga le prestazioni economiche continuative secondo i criteri sopra esposti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, nonché dell opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle condizioni psico-fisiche del destinatario.

Art. 9 Condizioni per accedere alle prestazioni economiche 1. L assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e ss. del codice civile. 2. In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno, il Comune può prestare l assistenza economica continuativa anche in mancanza degli altri requisiti previsti al punto precedente; 3. L assistenza economica a carattere straordinario è prestata nei confronti di colui che si trova in stato di bisogno per il verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile. 4. Le prestazioni di cui al primo e al quarto punto sono cumulabili. 5. L assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune. Art. 10 Tipologia degli interventi di Assistenza Economica 1. L intervento a carattere continuativo di cui all art. 34, c.2, della L.R. n. 4/88, consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone il richiedente. 2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo massimo di sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno. Il beneficiario è obbligato a dare comunicazione all ufficio del Servizio Sociale di qualunque variazione del reddito che sopraggiunga durante il periodo di erogazione del contributo. 3. L intervento a carattere straordinario consiste nella concessione di un contributo erogato in un unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili. 4. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell accertamento.

Art. 11 Assistenza abitativa Questa prestazione è volta a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenza abitativa dei soggetti e delle categorie più deboli; si attua tramite: a) interventi per l assegnazione, tenuto conto delle condizioni economiche del beneficiario, di alloggi di edilizia popolare; b) l erogazione di contributi per l istallazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici; c) concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione; d) sistemazione alberghiera in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili. Art. 12 Assistenza Domiciliare 1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l autonomia dei cittadini e la loro permanenza all interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale. 2. L assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, se necessario, per consentire l accesso ai servizi territoriali. 3. le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative erogate in forma integrata e coordinata, sono assicurate dai servizi dell Azienda USL competente per territorio e i relativi oneri fanno carico al Fondo Sanitario Regionale. 4. L assistenza domiciliare può essere attivata per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori, interdetti ed inabilitati, con il consenso di chi esercita la tutela o la curatela, purché vi sia il parere favorevole della competente autorità giudiziaria. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, preparazione pasti ed altri interventi connessi alla vita quotidiana, attività minime di segreteria e più in generale in attività dirette al sostegno della personalità. Il servizio può inoltre essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori e disabili.

Per rispondere più adeguatamente ad esigenze sia di ordine domestico che di tipo igienico-sanitario e di socializzazione, il Comune prevede la possibilità di organizzare il Servizio di Assistenza Domiciliare in due diverse modalità: Attraverso un servizio che individua una sola figura professionale: L Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari, con funzioni che vanno dalla cura e igiene della persona, alla preparazione e somministrazione dei pasti, all accompagnamento presso i diversi servizi, alla cura delle relazioni sociali, al governo della casa, alla pulizia dei principali ambienti di vita dell utente. Un servizio che individua due differenti figure: l Assistente Domiciliare e dei servizi Tutelari e l Assistente Generico, prevedendo una suddivisione di compiti come sopra elencati, con esclusive funzioni di governo e pulizia della casa relativamente all Assistente Generico e con l attribuzione di tutte le competenze residue in capo all Assistente Domiciliare e dei servizi Tutelari. Questa suddivisione ha ragione di esistere allorquando vi siano rilevanti differenze in ordine al grado di autonomia, di invalidità e di autosufficienza degli utenti e laddove esista un giusto bilanciamento tra le due figure professionali che devono coesistere rispettando il seguente rapporto: 1/2 ora di Assistente Generico per ogni ora di Assistente Domiciliare e SS.TT. di servizio prestata. E fatta salva la possibilità di optare per una sola delle due figure, venendo meno al principio della compresenza, qualora la particolarità del caso lo richieda, a seguito di valutazione espressa dall Assistente Sociale. Art. 13 Inserimento sociale, scolastico e lavorativo Il Comune, utilizzando tutte le risorse sociali ed economiche presenti nel territorio e coordinandosi con le istituzioni statali e regionali, promuove gli interventi in materia di: - servizi alla persona, in particolare il diritto allo studio, formazione e orientamento professionale; - di collocamento al lavoro; - di cultura sport e tempo libero al fine di favorire la permanenza o l inserimento nel proprio contesto territoriale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap o comunque esposti a rischio di emarginazione. In particolare il Comune: a) promuove e incentiva, sentito il parere dei componenti organi collegiali e in raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, attività di sostegno psicopedagogico e sociale individualizzate, volte ad agevolare l inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap psico-fisico o con problemi comportamentali, di apprendimento, di disadattamento e devianza;

b) assume iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro per i soggetti appartenenti alle categorie protette; c) favorisce l inserimento lavorativo, promovendo forme di cooperazione alle quali partecipano, insieme ad altri cittadini, i soggetti di cui al punto a). CAPO III INTERVENTI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE Art. 14 Assistenza ai minori ed agli incapaci nei rapporti con l autorità giudiziaria 1. L assistenza ai minori nei rapporti con l autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, Sezione Minorenni della Corte d Appello, Tribunale Ordinario), si attua mediante: a) segnalazione all autorità giudiziaria competente dei casi di abbandono e di maltrattamenti sotto il profilo materiale e morale; di disadattamento di minori, nonché di ogni altra situazione pregiudizievole per i diritti e gli interessi del minore; b) svolgimento, su richiesta dell autorità giudiziaria delle indagini e degli accertamenti d ordine psico-sociale necessari ai fini dell autorizzazione al matrimonio dei minori, dell affidamento dei figli nei casi di separazione dei coniugi o di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio, della valutazione in ordine all esercizio della potestà dei genitori; alle pronunce di decadenza della potestà genitoriale o di reintegrazione in essa; ai provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli; ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione; c) collaborazione con l autorità giudiziaria, relativamente alle indagini e agli accertamenti da essa richiesti e la promozione ed attuazione delle misure e delle attività inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adattabilità, dell affidamento preadottivo e dell adozione ai sensi del Titolo II della Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla Legge n. 149/2000; d) L assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell autorità giudiziaria, ivi comprese le prestazioni specifiche di ordine psico-terapeutico e le attività di sostegno alla famiglia di origine e agli affidatari. 2. Il Sindaco adotta i provvedimenti d urgenza di cui all art. 403 del Codice Civile a favore di minori materialmente e/o moralmente abbandonati, avvalendosi dei servizi socio-assistenziali del Comune.

3. L assistenza alle persone adulte incapaci o nei cui confronti sia stato promosso un procedimento di interdizione è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l autorità giudiziaria quando richiesta. Art. 15 Affidamento etero-familiare L affidamento etero-familiare di minori, persone anziane, handicappati o persone comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, che non possono essere opportunamente assistite restando nel proprio nucleo familiare, può essere disposto presso singoli, famiglie, nuclei parafamiliari che siano riconosciuti idonei alla loro accoglienza. L affidamento può essere accompagnato dall erogazione di un contributo economico da determinarsi sulla base dei bisogni specifici dei soggetti affidati e tenendo conto della disponibilità dell Ente. Art. 16 Affidamento familiare di minori L affidamento familiare è un servizio rivolto ai minori per i quali si rende necessario un ambiente sostitutivo della famiglia di origine. Questo istituto, concepito come misura di allontanamento provvisoria, perché finalizzata al reinserimento del minore nel nucleo d origine, viene disposto con preferenza all istituzionalizzazione, su proposta del Servizio Sociale del Comune, con il consenso della famiglia del minore, ovvero in attuazione di apposito provvedimento dell autorità giudiziaria competente. L affidamento familiare, disciplinato dalla Legge n. 184/83, come modificata dalla Legge n. 149/2000, è attuato in collaborazione con coppie, singoli, nuclei familiari o parafamiliari aventi i requisiti necessari per assicurare al minore un valido ambiente di vita che consenta il suo pieno sviluppo sul piano psico-affettivo e pedagogico, nonché dignitose condizioni di assistenza morale e materiale. L affidamento, che può avere anche una funzione educativa nei casi in cui il minore abbia manifestato forme di disadattamento, è temporaneo e può essere disposto anche solo per alcune ore del giorno. Il Servizio Sociale del Comune attua: a) la promozione dell affidamento; b) la selezione e preparazione degli affidatari, nonché la raccolta dei dati inerenti alla famiglia o persone disponibili all affidamento in relazione all età, al numero soggetti da affidare e al tipo di problema, alla possibilità di accoglienza e alla presumibile durata dell affidamento;

c) la cura dei rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria, la prevenzione e la soluzione di conflitti, l assistenza ai genitori naturali, anche in previsione di un ritorno in essa del minore; d) le prescrizioni agli affidatari e l attività di assistenza tecnica e di appoggio agli stessi; e) la stipula di polizza assicurative che garantiscano gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortuni o di responsabilità civile in relazione a fatti commessi dall affidato nel corso dell affido; f) la determinazione dell entità del contributo economico da erogare a favore degli affidatari per il mantenimento degli affidati; g) la vigilanza sul buon andamento dell affidamento, tenendo informata l autorità giudiziaria; h) la verifica e valutazione periodica del caso onde ricercare soluzioni alternative più adatte alle esigenze del minore. Art. 17 Affidamento a comunità residenziali tutelari L affidamento a comunità residenziali tutelari può essere disposto nei confronti di minori o adulti con particolari problemi personali o sociali nei cui confronti non possono essere effettuati interventi a domicilio né affidamenti eterofamiliari. Per comunità residenziali tutelari si intendono: a) comunità alloggio; b) istituti educativo-assistenziali per minori; c) centri residenziali per handicappati gravi; d) strutture protette per anziani non autosufficienti. Art. 18 Ricovero in istituto Il ricovero in istituto e il mantenimento di minori e adulti presso istituti assistenziali è disposto a seguito della constatata impossibilità di interventi alternativi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità. Alla scelta dell istituto partecipa il soggetto interessato o la famiglia. In caso di comprovata necessità è consentito il ricorso in istituto fuori Regione.

CAPO IV INTERVENTI INTEGRATIVI DELL AMBIENTE FAMILIARE Art. 19 Soggiorni vacanza per anziani Il Comune di Ussaramanna organizza, in forma autonoma o in convenzione, soggiorni vacanza, gite di fine settimana, escursioni giornaliere, aventi finalità socioculturali e ricreative, allo scopo di attenuare quei processi di solitudine, emarginazione ed isolamento frequenti nella condizione dell anziano. Tali iniziative, rivolte ad anziani di età compresa tra i 55 (donne) e 60 anni (uomini), possono essere gestite autonomamente o in forma associata a seguito di accordo con altri Comuni o servizi ASL, Associazioni, ecc.. Modalità di svolgimento e quote di partecipazione sono determinate dal Programma Comunale Socio-Assistenziale triennale. Art. 20 Soggiorno vacanza per minori Annualmente il Comune promuove e organizza soggiorni climatici estivi ed invernali (colonia, campeggio, escursioni, servizio di accompagnamento presso stabilimenti balneari), in favore di minori di età compresa tra fra i 6 e 18 anni al fine di garantire occasioni e possibilità di recupero psico-fisico, nonché momenti di nuovi contatti e rapporti sociali. Sono ammessi a partecipare anche i soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali. I servizi di vacanza devono essere dotati di personale idoneo ad assicurare l assistenza sociale e sanitaria, nonché l organizzazione di attività ricreative e del tempo libero, garantendo inoltre l utilizzo di strutture dotate di attrezzature e personale qualificato per i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche e/o sensoriali. Modalità di svolgimento e quote di partecipazione sono determinate dal Programma Comunale Socio-Assistenziale triennale.

Art. 21 Centri di aggregazione sociale Il Centro si pone come luogo di socializzazione ed integrazione culturale con il territorio, nonché come centro di erogazione di servizi: mensa, lavanderia, stireria, laboratori, ecc. 1. Il Centro di Aggregazione Sociale di cui all art. 27 della L.R. 4/88 ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione. 2. Tale centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto d appoggio per altri servizi socio-assistenziali territoriali. 3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante nonché promuovere momenti d incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianza e emarginazione. 4. Il centro si rivolge ad un utenza indifferenziata, pur promovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficoltà relazionali. 5. Nel centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di coordinatore delle attività organizzate. Art. 22 Comunità alloggio 1. Le comunità alloggio, di cui all art. 40, comma 2 della L.R. n. 4/88, sono strutture residenziali tutelari di piccole dimensioni destinate ad ospitare soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti. 2. La capacità ricettiva deve essere adeguata alle disposizioni contenute nella L.R. 4/88 e al D.P.G.R. 12/89.

Art. 23 Servizi culturali e ricreativi Il Comune intende promuovere nel proprio ambito, collegandosi ove possibile con i servizi del tempo libero esistenti nel territorio, iniziative culturali, ricreative e sportive, di qualificazione del tempo libero al fine di garantire a tutti i cittadini, in particolare ai giovani, agli anziani, ai soggetti a rischio di emarginazione, la possibilità di instaurare nuovi contatti e rapporti sociali, favorendone l inserimento o l integrazione nella Comunità. I servizi culturali e ricreativi comprendono in particolare: a) biblioteca, cineteca, ludoteca; b) attività e manifestazioni artistiche e culturali; c) impianti e attrezzature sportive di base, attività e manifestazioni sportive; d) parco giochi per bambini. Art. 24 Interventi a favore delle persone con handicap Il Comune di Ussaramanna è impegnato da diversi anni nella promozione dei diritti delle persone portatrici di handicap e delle loro famiglie, attraverso iniziative che favoriscono la socializzazione, il reinserimento, la riabilitazione, l integrazione in ogni ambito di vita del soggetto. Nella promozione di tali iniziative si auspica il raccordo e la coordinazione con altri servizi sanitari, scolastici, culturali, sociali. Art. 25 Domanda e istruttoria delle pratiche per interventi socio assistenziali Le domande dirette ad usufruire di servizi socio-assistenziali devono essere presentate mediante moduli predisposti dal Comune, compilati in ogni parte e con tutti gli allegati utili alla valutazione della richiesta, indirizzate al Sindaco. La Giunta Municipale sentita la Commissione consiliare per i Servizi Sociali sulla scorta del parere di cui sopra compatibilmente con le risorse del bilancio, decide definitivamente sugli interventi presentati. Il responsabile del servizio ne dà comunicazione ai destinatari.

Art. 26 Onerosità e gratuità dei servizi Gli interventi e i servizi socio-assistenziali attuati dal Comune si articolano: - in servizi per i quali l utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone e/o al costo complessivo del servizio. Art. 27 Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi 1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi secondo una quota di contribuzione calcolata sulla base delle risorse del proprio nucleo familiare. 2. Il Comune individua nell ambito del programma annuale socio-assistenziale per quali interventi, in quale misura e con quali modalità gli utenti, tenute presenti le loro condizioni economiche, debbano partecipare al costo dei servizi. 3. Per i soggetti nei quali è prevista una compartecipazione ai servizi il Comune determina l entità della contribuzione nell ambito dei valori stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale. TITOLO II CAPO I ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Art. 28 Programmazione Sociale Nell intento di realizzare una politica sociale sempre più rispondente ai bisogni in continua evoluzione, favorendo l integrazione e la sinergia tra diversi servizi ed istituzioni, il Comune promuove la programmazione locale degli interventi sociali e assistenziali, attraverso la predisposizione di un piano triennale di sviluppo dei servizi, coinvolgendo le forze politiche e sociali presenti nel territorio.

Art. 29 Informazione sociale Il Comune, al fine di superare l attuale emarginazione ed estraneità di gran parte dei cittadini rispetto al sistema dei servizi sociali ed assistenziali, realizza una puntuale e corretta informazione. Tale obiettivo verrà realizzato sia attraverso la concreta attuazione del servizio di segretariato sociale, sia attraverso opportune iniziative di diffusione dell informazione. A tal fine il Comune sostiene e finanzia, compatibilmente con la disponibilità finanziaria annuale, il Servizio Informagiovani che divulga notizie e informazioni riguardanti diversi ambiti, quali: istruzione, professioni, lavoro, concorsi, vita sociale, tempo libero, vacanze, turismo. Art. 30 Partecipazione popolare Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali presenti nel territorio, per la definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento. Assicura significativi canali di raccolta dell informazione ed una strumentazione di rilevazione dei bisogni semplice ed accessibile; promuove la circolazione, la verifica, il dibattito sull informazione ed assicura l accessibilità e la comprensibilità anche a persone prive di preparazione specifica usando i mezzi e gli strumenti più idonei. CAPO II Art. 31 Il Volontariato Il Comune riconosce il rilevante valore sociale dell opera prestata dalle associazioni di volontariato o da singoli volontari. Nel rispetto dei principi del presente regolamento, le associazioni di volontariato ed i singoli volontari possono essere impiegati per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali. Il contributo del personale volontario al funzionamento del servizio è attuato nell ambito dei progetti di intervento predisposti dall Ente ed è fondato su prestazioni spontanee e gratuite dalle quali non derivi reddito alcuno. Il personale volontario operante nei servizi è a tutti gli effetti responsabile dell attività prestata

ed è tenuto al rispetto dei regolamenti relativi all organizzazione e gestione dei servizi. Art. 32 Istituzioni private Il presente regolamento fa salva la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate o meno di personalità giuridica con finalità di assistenza e di servizio a disposizione delle persone, promosse da privati e da enti assistenziali di ogni confessione religiosa. Le istituzioni private, a richiesta e nel rispetto della loro configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, possono essere utilizzate nell ambito della programmazione dei servizi sociali e di assistenza a livello delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l efficienza organizzativa ed operativa. L accertamento dei requisiti per l ammissione alla partecipazione è demandata al Responsabile del Servizio Sociale. TITOLO III ORGANI COMUNALI PREPOSTI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Art. 33 Commissione per i Servizi Socio Assistenziali La Commissione per i Servizi Socio-Assistenziali, nominata dal Consiglio Comunale, è composta da: - Sindaco o assessore delegato; - n. 2 Consiglieri o loro delegati di cui n. 1 della maggioranza e n. 1 della minoranza; - l assistente sociale - n. 1 membro esterno. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o dall Assessore delegato.

Art. 34 Compiti della Commissione Compito precipuo della Commissione è quello di predisporre una relazione propositiva degli interventi da attuare sulla base di bisogni eventuali all interno della comunità. La Commissione dovrà trasmettere annualmente entro il 30 ottobre la succitata relazione all Amministrazione Comunale che realizzerà, compatibilmente con la disponibilità del bilancio, la migliore erogazione dei servizi socio-assistenziali. Le riunioni vengono convocate dal Sindaco o dall Assessore delegato, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. Le sedute si intendono valide se è presente la metà più uno dei componenti, le decisioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 35 Natura giuridica Non essendo tale organo disciplinato da alcuna normativa nazionale o regionale e prevedendo nella sua composizione una componente politica, in armonia con quanto previsto dagli artt. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, 31 del D.P.G.R. n. 145/90 e in ossequio alla legge n. 675/96, deve intendersi esteso anche a questo ambito il principio sancito dall art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alla separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, tipici degli organi di governo e i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, propri della classe dirigenziale La Commissione pertanto si configura come organo consultivo e propositivo del Comune, è chiamato ad esprimere preventivamente pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di maggior rilievo riguardanti l assistenza, la beneficenza pubblica e la sicurezza sociale. In caso di comprovata urgenza ed assoluta immediatezza dell intervento, la Giunta Comunale potrà predisporre i provvedimenti del caso senza il parere preventivo e obbligatorio della Commissione, alla quale comunque dovrà essere data comunicazione alla prima seduta utile della stessa.

Art. 36 Funzionamento Di tutte le riunioni deve essere redatto idoneo processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della Commissione. Copia di tale verbale deve essere rimesso ai competenti organi comunali (Consiglio e Giunta) e deve essere menzionato negli atti deliberativi degli organi collegiali. I componenti la Commissione che si assentino ingiustificatamente per tre sedute consecutive, decadono dall incarico senza ulteriore formalità. Art. 37 Elezione Il Consiglio Comunale nomina i componenti la Commissione per i servizi Socio Assistenziali che avrà una durata pari a quella dello stesso Consiglio; gli stessi durano comunque in carica fino all insediamento della nuova Commissione. Art. 38 Gratuità dell incarico dei componenti la commissione I componenti la Commissione per i servizi Socio-Assistenziali esercitano il loro incarico in modo gratuito, senza diritto ad alcun compenso e indennità. Art. 39 Funzioni proprie e competenze del Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale approva il Piano Socio-Assistenziale sulla base delle indicazioni suggerite dalla Commissione. Art. 40 Competenze della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, quale organo collegiale esecutivo, gestisce tutta l attività e gli interventi in materia di assistenza sociale, beneficenza pubblica e sicurezza sociale, in osservanza delle vigenti leggi statali e regionali e sulla base dei principi, criteri e metodi di cui al presente regolamento. La Giunta Municipale, fatta eseguire la necessaria attività istruttoria, esperiti gli opportuni accertamenti ed acquisito il parere della Commissione per i Servizi Socio- Assistenziali, dispone l intervento ritenuto più idoneo ed opportuno a fronte del bisogno evidenziato; interviene, prescindendo dal relativo parere, quando le circostanze ne evidenzino la necessità e quindi l adozione di un tempestivo intervento affinché ne scaturisca un risultato positivo.