Salvatore Raimondi PRESENTAZIONE Ritengo doveroso in primo luogo rammentare che questo Convegno trae origine da una iniziativa di Gaetano Armao, presa nel 2010 (150 anno dalla nascita di V.E. Orlando), quando era Assessore ai Beni Culturali ed all Identità Siciliana. E passato poi all Assessorato all Economia, ma non ha smesso di seguirci efficacemente. Un ringraziamento inoltre desidero rivolgere all arch. Giuseppe Dragotta, dirigente dell Assessorato al BB.CC. ed all Identità siciliana, il quale si è adoperato per la buona riuscita dell iniziativa, aiutandoci a superare le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo incontrato. Ciò detto, prima di passare la parola ai relatori ritengo opportuno dire quattro parole su Vittorio Emanuele Orlando. Ieri Orazio Cancila ha tracciato un profilo dei rapporti di V.E.O. con la città di Palermo in quanto uomo di Stato. Qualcosa va detto sui rapporti che ebbe, con Palermo, V.E.O. giurista. A Palermo aveva sede il suo studio legale a proposito del quale, in uno scritto commemorativo del suo principale allievo Santi Romano (commemorazione che svolse per incarico della Facoltà di Giurisprudenza di Roma il 7 giugno 1948), egli ebbe a ricordare che negli anni tra il 1893 e il 1898, nei quali ebbe contatti quotidiani, continui e fecondi con Santi Romano, persisteva in Sicilia, per cessare poco dopo, l uso di quel modo di tirocinio che era stato in onore nel Foro di Palermo, e che ricordava così da vicino il garzonato dei maestri del quattrocento, quando a stemperare i colori di Botticelli era il garzone Filippino Lippi o era Raffaello per quelli del Perugino, cioè una fusione di opere, che non sdegnava di essere anche materiale: tanto era completa e perfetta, ed è solo in tale senso che faccio tale ravvicinamento. Si legge ancora nello scritto per Romano che in quello studio, modesto in tutto anche come spazio, Orlando aveva adunato 6 o 7 giovani per lavorare insieme e in quella comunione di lavoro, si faceva un po di tutto inaspettatamente. Così per esempio, dopo avere dispu-
tato su questioni che toccavano gli apici del diritto, come pura teoria, per una lezione da me fatta o da fare, bisognava impegnarsi subito dopo in ardue indagini sopra un caso più o meno complesso che dal giudizio di Appello si doveva trasportare in quello di Cassazione con conseguente ansiosa ricerca di giurisprudenza e di dottrina, ma, ancora, ci si trasformava modestamente in copisti quando, nell assenza di un più umile collaboratore, bisogna sollecitamente provvedere alla notificazione di alcun atto giudiziario, di cui urgessero termini di decadenza 1 A Palermo Orlando pronunziò la celebre prolusione del 1889 sui criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico. Considerata come la tavola di fondazione della rinnovata Scienza di diritto pubblico. 2 Da Palermo diede vita, nel 1891 all Archivio di Diritto Pubblico, la prima rivista in Italia dedicata esclusivamente alle discipline pubblicistiche, a proposito della quale ancora nella commemorazione di Santi Romano scrive: A quel torno di tempo appartenne pure l'ardita se non anche audace iniziativa di pubblicare nientemeno che una rivista che chiamammo Archivio di diritto pubblico. Dopo avere ricordato il programma delle rivista (che era il suo programma scientifico), di colmare le deficienze di una scuola nazionale, nel senso che le scienze di diritto pubblico dovessero essere concepite come sistemi di principi giuridici, egli aggiunge: Mai a tanta vastità e arditezza di propositi corrispose una così grande povertà di mezzi ma- 1 V.E. ORLANDO, Santi Romano e la Suola italiana di Diritto pubblico, in Santi ROMANO, Scritti minori, vol. I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1950, pag. V ss., ed in V.E. ORLANDO, Scritti giuridici vari (1941-1952), Milano, Giuffrè, 1955, 479 ss. 2 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, Prolusione ai corsi di Diritto amministrativo e costituzionale, letta nell Università di Palermo l 8 gennaio 1889, in Archivio giuridico, XVII, fasc. I, Bologna, 1889, ripubblicata nel 1925, in un apposito quaderno, dall Università di Modena, con Nota dell autore del 1925 all autore del 1885. Ed ancora in V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema, ristampa 1955, Milano, Giuffrè, 3 ss. La prolusione palermitana costituì (come precisa lo stesso autore in nota alla pubblicazione del 1925) la rielaborazione della prolusione letta nell Università di Modena il 4 dicembre 1885, con il titolo Ordine giuridico ed ordine politico, e della prolusione letta nell Università di Messina il 12 dicembre 1886, con il titolo Sulla necessità di una ricostruzione giuridica del Diritto costituzionale. Per quanto risulta tali due prolusioni non sono state mai date alle stampe. 2
teriali: noi tutti, appartenenti a quello studio-laboratorio, eravamo i redattori della rivista e, nello stesso tempo, i correttori delle stampe; eravamo gli amministratori, e, nel tempo stesso, i commessi e i fattorini, non disdegnando di incollare le fasce e di scrivere gli indirizzi della spedizione delle copie agli scarsi abbonati. Proprio sull Archivio di Diritto pubblico, nel 1894, fu pubblicato il primo scritto di Santi Romano ( quando Egli aveva 18 anni, ricorda il Maestro), sulle istituzioni di pubblica beneficienza. Romano, palermitano come Orlando, non insegnò mai a Palermo perché, appena ventiquattrenne, nel 1899, andò a ricoprire il suo primo insegnamento all Università di Camerino, proseguito poi nell Università di Modena, Pisa, Milano e Roma. Ma a Palermo, nella bottega di Orlando di cui era allievo egli si formò, a Palermo conseguì la laurea e poi la libera docenza in Diritto amministrativo nel 1898. Al ciclo dello studio palermitano (l espressione è di Orlando) appartengono il fondamentale studio sui diritti pubblici subiettivi ed altri importanti studi, sulla nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato, sulle leggi di approvazione, sull interpretazione delle leggi di diritto pubblico. Da Palermo Orlando diede vita nel 1897 al Primo trattato completo di Diritto amministrativo italiano i cui primi volumi e tomi (I, III, IV, tomo 1 e tomo 2, VIII e IX, tomo 1 ) apparvero durante il periodo palermitano di Orlando. (L opera fu completata nel 1937, ma nel 1903 Orlando era stato chiamato dall Università di Roma). Quello nel quale operò Orlando fu un periodo particolarmente felice per la Sicilia e per Palermo. Scrive nel 1949 Amedeo Giannini (padre di Massimo Severo): Per uno di quei fenomeni strani e inspiegabili che si verificano talvolta nella vita nazionale, il rinnovamento degli studi del diritto costituzionale e del diritto pubblico in generale venne dalla Sicilia, attraverso giuristi di temperamento assai diverso, negli ultimi 15 anni dello scorso secolo 3. Giannini poi fa riferimento a Vincenzo Miceli, ad Angelo Maiora- 3 A. GIANNINI, Gli studi di diritto costituzionale in Italia (1848 1948), in Rass. Dir. Pubbl. 1949, 88 ss. 3
na (al quale ha fatto riferimento nella sua relazione il collega Giuseppe Barone) a Giorgio Arcoleo, Gaetano Mosca, nonché a Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano. Amedeo Giannini, a proposito di Orlando, rammenta che egli venne considerato come il fondatore della scuola italiana di Diritto pubblico, sicché la sua influenza fu decisiva per la ricostruzione del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto pubblico generale. Dicevo che fu un periodo felice per Palermo, ma non soltanto con riferimento alla cultura giuridica che ebbe espressioni del più alto livello, ma anche con riferimento ad altri settori della cultura. Non mi sembra superfluo rammentare al riguardo uno scritto di Giovanni Gentile del 1917, che si intitola Il tramonto della cultura siciliana 4, nel quale Gentile ricorda che nell anno precedente, 1916, erano morti in Palermo Salvatore Salomone Marino, Gioacchino Di Marzo e Giuseppe Pitrè. Scrive Gentile che essi furono espressioni di una forma di cultura indigena, e tutta schiettamente siciliana che pure era fiorita in Sicilia dopo l unificazione e che poi si era spogliata del suo carattere regionale sulla fine del secolo. Ho voluto ricordare lo scritto di Gentile, ed il riferimento a Pitrè, Salomone Marino e Di Marzo, per sottolineare la profonda differenza con Vittorio Emanuele Orlando, il quale lungi dall essere espressione di una cultura indigena, fu il fondatore della scuola italiana di Diritto pubblico. E, come ci ha ricordato nella sua relazione Fulvio Tessitore, si coglie una precisa relazione tra l Orlando giurista e l Orlando statista postrisorgimentale. Orlando aveva un profondo senso dello Stato, più precisamente dell unitarietà della Stato 5. La sua essenza di giurista della Stato 4 G. GENTILE, Il tramonto della cultura siciliana, II ed., 1985, Firenze, Sansoni Editore. 5 Non sembra superfluo rammentare che Orlando, il quale aveva partecipato al dibattito dottrinario sulla formazione dello Stato italiano (del Regno d Italia), nel prendere posizione in ordine al dilemma se esso fosse da considerare come la continuazione del Regno di Sardegna ovvero come una unione di Stati che aveva dato vita ad un nuovo Stato (secondo Orlando con la legge del 17 marzo 1861 era nato un nuovo Stato), aveva enfaticamente affermato che intorno agli anni 1859-60, tutte le popolazioni d Italia erano animate da uno spirito eroico tendente irresistibilmente all unità della Nazione ( I presupposti giuridici di una federazione di Stati, in Studi in onere di Ranelletti, Padova, Cedam, 1930, ora in Diritto pubblico generale, Scritti vari (1881-4
unitario non gli consentì di cogliere la profonda trasformazione che si profilava in ordine all organizzazione dello Stato, e anzi lo indusse a manifestare una netta contrarietà all introduzione nella Costituzione di disposizioni sulle Regioni. In sede di Assemblea costituente votò contro l approvazione di un ordine del giorno mirante ad inserire nella carta costituzionale l affermazione dell'esistenza della regione, accanto ai comuni e alle province, con l'indicazione dei poteri e dei compiti del nuovo ente e di quanto sia necessario alla sua essenziale costituzione, come organi e come funzioni. Che tutta questa materia sia compresa nella costituzione è per me inconcepibile. Aggiunge Orlando che gli risultava incomprensibile la previsione di una potestà normativa in capo alla regione nei limiti delle direttive e dei principi fissati dalle leggi della Repubblica. Un siffatto potere normativo non sarebbe altro che il comune regolamento 6. 1940), cit., 289 ss.). Si può comprendere come avendo coltivato una tale religione dell unitarietà dello Stato avesse difficoltà ad accettare l istituto regionale e considerasse gli enti locali come organi dello Stato. 6 Assemblea costituente, seduta antimeridiana del 13 giugno 1947, in Discorsi parlamentari di Vittorio Emanuele Orlando, pubblicati dalla Camera dei Deputati, vol. IV, Roma 1965, 1679 80. 5