REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE G.C.V.P.C.



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C O M U N E D I C O D O G N O ( Provincia di Lodi ) REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE G.C.V.P.C. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 26 marzo 2009

Art. 1 1. Il Sindaco, ai sensi dell art. 15 della Legge n. 225/1992, è l Autorità Comunale di Protezione Civile ed assume, al verificarsi dell emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Art. 2 1. E costituito presso la Sede Municipale il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Codogno, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano abituale dimora nel Comune o eccezionalmente dei comuni vicini, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze. 2. I cittadini che richiedono di aderire al gruppo e sono già iscritti ad altre organizzazione di volontariato di Protezione Civile, devono autocertificare presso quale organizzazione svolgeranno l attività operativa. Art. 3 1. L ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata da curriculum ed all accettazione della stessa da parte del Sindaco, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale. 2. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità l appartenenza al gruppo e l eventuale specializzazione. 3. I Volontari ammessi saranno muniti di apposita divisa personale della foggia come stabilito dalle Leggi Regionali, che dovrà essere curata e mantenuta in condizione di decoro da ogni singolo volontario. Qualora il volontario cessasse la sua attività presso il gruppo, dovrà restituire la divisa datagli in assegnazione. 4. I dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività dal presente regolamento, saranno utilizzati nel rispetto dell obbligo della riservatezza, previsto dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.) Art. 4 1. Il Comune ha l obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 della L. 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia e successivi.

Art. 5 Art. 6 1. Il Sindaco è il Responsabile Unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare un (1) Coordinatore ed un Vice Coordinatore scelti fra i componenti dello stesso gruppo, con compiti di cui all art. 9, del presente Regolamento. Il Sindaco può conferire delega ad un Assessore o Consigliere, con compiti di raccordo fra il Sindaco ed il gruppo stesso per le attività di Protezione Civile. 1. Il Sindaco o suo delegato, con supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua le seguenti azioni: a) Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze); b) Garantire turni di reperibilità propri, dell Ente e dei partecipanti al gruppo comunale, indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione; c) Curare al proprio interno l informazione, la formazione e l addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni; d) Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di Protezione Civile; e) Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti di proprietà dell Amministrazione Comunale, utili ai fini di Protezione Civile, nonché mantenere aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile; f) Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile; g) Assicurare che tutti i volontari indossino sempre i dispositivi di protezione individuali (DPI) durante l espletamento delle le varie tipologie d intervento. Art. 7 Art. 8 1. I volontari sono formati ed addestrati secondo le indicazione fornite dalla Regione Lombardia Servizio di Protezione Civile o dalla Prefettura competente per il territorio, con il supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, etc. o di altri tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni od enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei. 2. I volontari, per potere essere dichiarati operativi, devono frequentare un corso di base in materia di Protezione Civile organizzato a cura del Comune o da Enti o Associazioni autorizzate dalla Regione Lombardia e con le modalità esposte nella D.G.R. 2 luglio 1999 n. 6/44003 pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 del 09 agosto 1999, o successive disposizioni. 1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle competenti autorità, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Art. 9 GRUPPO DI COORDINAMENTO 1. Il corretto svolgimento delle attività di volontariato e l organizzazione del servizio sono affidate a:

Un coordinatore; Un vice-coordinatore Un capo-squadra (ogni squadra composta da un massimo di 10 persone); Un segretario. COMPITI COORDINATORE Armonizza e presiede le assemblee del gruppo e sovrintende al suo normale e ordinato funzionamento. Convoca e presiede le assemblee del gruppo di propria iniziativa o per richiesta del Sindaco, dei Capi- Squadra o di almeno un quinto di volontari. Nomina il segretario. E responsabile dell operato del gruppo volontari durante le sue attività e ne risponde direttamente al Sindaco. Nel caso di intervento operativo egli è chiamato a rispondere del gruppo. Comunica al Sindaco o al suo delegato l elenco dei volontari e gli incarichi da loro ricoperti con le eventuali variazioni che di volta in volta si presentano. Segnala altresì, allo stesso, ogni deficienza o danneggiamento d equipaggiamento. CAPO-SQUADRA Il capo squadra è nominato dai e tra i componenti della propria squadra. Referente del capo-squadra sono i coordinatori, nei confronti dei quali è responsabile dell operato della propria squadra. In caso di intervento operativo il capo-squadra è tenuto ad eseguire le direttive impartite dai coordinatori. SEGRETARIO Cura la preparazione delle assemblee dei volontari e dei capi-squadra, redige i relativi verbali, collabora con le figure responsabili, provvedendo alla conduzione burocratica necessaria all attività del gruppo, incluso l aggiornamento del registro movimentazione mezzi, registro del personale e registro del materiale in datazione. Art. 10 I componenti del gruppo di coordinamento durano in carica due anni e sono rieleggibili. Art. 11 1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 2 con impegno, lealtà senso di responsabilità e spirito di collaborazione; 2. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, ne tantomeno sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, ne svolgere attività e compiti di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza); 3. Per qualunque attività (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza), i volontari opereranno sempre seguendo le indicazione della pianificazione predisposta ed autorizzata dal Sindaco o da analoga Autorità di Protezione Civile.

4. E fatto divieto ai volontari di percepire alcuna remunerazione in danaro o cose, a qualunque titolo fornita, per l opera prestata. Art. 12 1. Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile quando lo stesso sarà regolarmente iscritto nell apposito registro nazionale del volontariato di Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri - saranno garantiti, nell ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione dell emergenza e formazione teorico/pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato. b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del Datore di Lavoro pubblico o privato. c) Copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 226 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. d) Rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in: Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; Eventuali danni, o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti o dolo o colpa grave; Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; 2. Limitatamente alle attività prestate per situazioni di emergenza, ai Datori di Lavoro pubblici e privati dei volontari che ne facciano richiesta, è rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Art. 13 1. Le attrezzature e i materiali appositamente acquistati dall Amministrazione Comunale e consegnati al gruppo, dovranno sempre essere disponibili e pronti per ogni emergenza, ma non potranno essere utilizzati da altri uffici comunali senza il nulla osta del Sindaco. Art. 14 1. I costi relativi alla gestione del gruppo comunale saranno inseriti in apposito capitolo di spesa P.E.G. assegnato al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale. Art. 15 1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell osservanza del presente regolamento. 2. Il coordinatore relaziona semestralmente alla Giunta Comunale sull operato del Gruppo di Protezione Civile.

Art. 16 1. L accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, condizionano l appartenenza al gruppo; le infrazioni o l inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere dei coordinatori ed ad insindacabile giudizio dello stesso, l eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.