Coomitaatoo t ddi i Coooorddi r i nnaamenntoo e t ddeel llee Orrggaannizzzaazioonni i z zi i ddi i Vooloonntaarri l t i aatoo t ddellaa PPrrootezioonnee Civvili ill ee Reggoolaameenntoo e l t Art. 1 Premessa 1 L esigenza di una risposta sempre più concreta e dinamica alle problematiche di protezione civile richiede l impegno e la reciproca collaborazione di tutte le Componenti, istituzionali e volontaristiche, che concorrono a livello provinciale ad attuare le finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile ovvero: a tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi dell art. 1 punto 1 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche. 2 Per rispondere concretamente all esigenza di cui sopra ed alle finalità illustrate successivamente, le Organizzazioni (meglio definite ai punti successivi) che operano in attività di protezione civile presenti sul territorio della Provincia di Milano decidono con il presente atto di costituire il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano il cui acronimo è C.C.V.- MI Art. 2 Organizzazioni di Volontariato 1 Sono definite Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, le organizzazioni, associazioni, gruppi comunali od intercomunali che svolgono sul territorio provinciale le attività di cui all art. 3 della Art. 3 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e sono iscritte nell elenco delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di cui all art. 1 del D.P.R. 194/01 e successive modifiche. Comitato di Coordinamento 1 Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile attraverso l organo Esecutivo ha lo scopo di valorizzare e qualificare l attività del Volontariato, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e fra questo e le Istituzioni ed in particolare i Comuni, coordinare strutture e risorse, modalità e caratteristiche di addestramento e di intervento. 2 Il Comitato, ai fini della Legge 241/90, è portatore di interessi diffusi a tutela del Volontariato di Protezione Civile. 3 Del Comitato di Coordinamento fanno parte: a) di diritto la Provincia di Milano nella persona dell Assessore alla protezione Civile o suo delegato; b) il legale rappresentante di tutte le Organizzazioni di Protezione Civile, operanti sul territorio provinciale, iscritte nell elenco del Dipartimento della Protezione Civile; c) il legale rappresentante di tutte le Organizzazioni di Protezione Civile, operanti sul territorio provinciale iscritti nell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile; d) il legale rappresentante di tutte le Organizzazioni di Protezione Civile aderenti o emanazioni di Organizzazioni Nazionali iscritte nell elenco del Dipartimento della Protezione Civile.
L Organizzazione può aderire al Comitato inoltrando allo stesso l apposito modulo firmato dal Legale Rappresentante. 4 Possono partecipare ai lavori del Comitato, come osservatrici e senza diritto di voto, quelle Organizzazioni che certificheranno di aver inoltrato domanda d iscrizione all Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e/o al Dipartimento della Protezione Civile, senza averne ricevuto diniego. 5 L adesione al Comitato di Coordinamento obbliga l Organizzazione di Volontariato all accettazione ed all osservanza del presente Regolamento e dell allegato Codice di Autoregolamentazione che è parte integrante del presente Regolamento, nonché di eventuali regolamenti e procedure che saranno emessi a cura del Comitato. 6 Al Comitato partecipano di diritto l Assessore Provinciale con delega alla protezione civile o suo delegato, tutti i Legali Rappresentanti (o i loro Delegati permanenti) delle Organizzazioni che hanno aderito, nonché, il personale del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Milano designato. Eventuali Delegati (non permanenti) rappresentano l Organizzazione solo nell assemblea o riunione per la quale sono delegati e non sono eleggibili. Art. 4 Provincia di Milano 1 Il ruolo della Provincia di Milano, nel Comitato di Coordinamento è finalizzato a sostenere, valorizzare ed accrescere il patrimonio di risorse umane e professionali espresse dalle Organizzazioni di Volontariato, nonché di promuovere metodologie di gestione e di coordinamento fra l Ente Istituzionale e le Organizzazioni stesse per sviluppare una maggiore sinergia fra tutte le componenti che perseguono gli stessi obiettivi 2 La Provincia di Milano, assegna al Comitato una propria sede, ed in base alle iniziative ed alle attività programmate annualmente, determina lo stanziamento di un fondo di dotazione per il conseguimento degli obiettivi fissati, assegnando la gestione di tale fondo al Servizio di Protezione Civile. 3 Il Servizio di Protezione Civile garantisce il supporto tecnico- amministrativo alle attività del Segretario dell Esecutivo e dell Ufficio di Segreteria. Art. 5 Finalità del Comitato di Coordinamento 1 Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato, in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento: a) promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo dell associazionismo con finalità di Protezione Civile; b) organizza e coordina corsi di formazione e di aggiornamento per il Volontariato; c) predispone periodiche attività addestrative od esercitazioni interforze; d) acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle Organizzazioni di Volontariato; e) rappresenta le esigenze, presso le sedi competenti, delle Organizzazioni di Protezione Civile, in relazione alle finalità di protezione civile; f) individua e propone indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell efficienza
organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali; g) propone ed attua iniziative ed attività indirizzate all informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva; h) nomina i rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato su richiesta del Comitato Provinciale di Protezione Civile di cui all art. 13 della Legge n. 225/92; i) assicura la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività disposte dall Amministrazione Provinciale; j) redige, a cadenza periodica, un notiziario riportante le iniziative e le attività del Comitato, delle Organizzazioni aderenti ed informazioni di carattere generale; k) promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio con le modalità indicate dal Dipartimento della Protezione Civile; l) partecipa - ove possibile - alle attività di previsione, prevenzione, soccorso ed al superamento dell emergenza sia nel territorio provinciale, sia extra provinciale. 2 Entro il 30 settembre di ogni anno predispone il consuntivo finanziario e la relazione delle attività svolte, nonché il programma delle attività per l anno successivo, su proposte formulate dalle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Milano. Art. 6 Composizione e funzionamento del Comitato 1 Il Comitato di Coordinamento è presieduto dall Assessore alla Protezione Civile, ed è costituito dai Legali Rappresentanti o dai loro Delegati permanenti designati da ciascuna Organizzazione di Volontario aderente al Comitato. 2 Il Comitato di Coordinamento, convocato dal Presidente, si riunisce di norma due volte l anno per valutare gli obiettivi conseguiti e formulare gli indirizzi programmatori 3 Su richiesta di almeno 1/3 dei Delegati delle Organizzazioni del Comitato di Coordinamento viene convocata l Assemblea Straordinaria, mediante lettera, fax o e-mail con ricevuta di visione, con indicato l ordine del giorno, l ora ed il luogo in cui è convocata. In apertura di seduta, i Delegati possono richiedere al Presidente di inserire in coda all ordine del giorno, degli argomenti - non relativi alle nomine delle cariche sociali - sui quali ritengono opportuna la decisione del Comitato. Qualora non vi fosse la possibilità di discutere su questi argomenti, essi devono essere in ogni modo discussi nella successiva riunione Art. 7 Composizione e funzionamento dell Esecutivo 1 L Esecutivo, eletto dal Comitato di Coordinamento nel principio della equa rappresentanza delle Associazioni di Volontariato, dei Gruppi Comunali ed InterComunali di Protezione Civile, è composto da 11 membri con la seguente ripartizione: n. 5 Delegati in rappresentanza delle Associazioni;
n. 5 Delegati in rappresentanza dei Gruppi Comunali; n. 1 Delegato in rappresentanza dei Gruppi InterComunali. 2 Sono elettori ed eleggibili tutti i Legali Rappresentanti o loro Delegati permanenti, entrambi, di seguito, individuati semplicemente come delegati permanenti delle Organizzazioni di Volontariato aderenti al Comitato. 3 L Esecutivo, nomina il proprio: Presidente; Vice Presidente; Segretario. 4 Il Presidente dell Esecutivo è di diritto il Vice Presidente del Comitato. 5 Il Segretario dell Esecutivo è di diritto Segretario del Comitato. 6 Dell Esecutivo fa parte, senza diritto di voto, un funzionario del Servizio di Protezione Civile. 7 La Segreteria dell Esecutivo è composta da n. 2 Delegati permanenti eletti dal Comitato di Coordinamento. 8 L Esecutivo è convocato dal Presidente e di norma si riunisce con cadenza mensile oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 9 La convocazione avviene mediante semplice lettera, fax, o e-mail con ricevuta di visione, almeno 15 giorni prima, e deve indicare il giorno,l ora e la sede della riunione; il tipo di convocazione, l ordine del giorno (O.d.G.) ed eventualmente la documentazione necessaria ad una corretta valutazione di quanto è oggetto dell O.d.G.. 10 La convocazione è indirizzata personalmente al delegato di ciascuna organizzazione. In apertura di seduta, i partecipanti possono chiedere al Presidente di inserire in coda all ordine del giorno, degli argomenti - non relativi alle nomine delle cariche sociali - sui quali ritengono opportuna la decisione dell Esecutivo. Qualora non vi è la possibilità di discutere su questi argomenti, essi devono essere comunque discussi nella successiva riunione. 11 Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti. 12 Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario, controfirmate dal Presidente dell Esecutivo e raccolte in un apposito registro. Copia del verbale è inviata a tutte le Organizzazioni facenti parte del Comitato ed alla Provincia, tramite semplice lettera, fax o e-mail con ricevuta di visione entro trenta giorni. 13 Le decisioni dell Esecutivo sono assunte a maggioranza semplice. 14 L Esecutivo dura in carica tre anni e può essere rieletto, purché permangono i presupposti di eleggibilità dei singoli componenti. 15 In caso di perdita dello status di delegato permanente dell organizzazione di cui n era rappresentante, oppure nel caso di dimissioni, o allontanamento di uno dei membri dell Esecutivo, è sostituito dal primo degli esclusi della categoria di appartenenza. Art. 8 Rapporti Attività 1 Tutte le Organizzazioni aderenti al Comitato di Coordinamento s impegnano a trasmettere all Esecutivo, copia del rapporto delle attività svolte
nell anno precedente ed il rapporto delle attività programmate per l anno in corso, come già previsto dalla normativa per il mantenimento dei requisiti per l iscrizione alla sezione provinciale dell Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile Art. 9 Norma Finale 1 Il presente Regolamento può essere modificato od integrato solo in sede di Assemblea, con maggioranza qualificata di due terzi, con proposte avanzate dai Delegati permanenti delle Organizzazioni, dell Esecutivo o della Provincia di Milano ed inserita all ordine del giorno.