COMUNE DI DELEBIO (Provincia di Sondrio) REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Allegato alla deliberazione consiliare n. 24 del 07.10.2010 Il Segretario Comunale
Art. 1 E costituito presso la sede municipale il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini d'ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d età ed abbiano abituale dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza. Art. 2 L ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione d apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, completo di fotografia, che ne certifica le generalità e l appartenenza al gruppo. Il Comune ha l obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell art. 4 della L. n. 266/91 e successivi decreti ministeriali d attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia. Art. 3 Il Sindaco, ai sensi della L. n. 225/1992, è l autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. E altresì responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare, sentito il parere del gruppo, un Coordinatore e un Vice-Coordinatore con compiti di indirizzo e raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile. Art. 4 Il Sindaco, con l eventuale supporto del Coordinatore del gruppo comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni: assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza); garantire turni di reperibilità propri, dell Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione; curare al proprio interno l informazione, la formazione e l addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni; informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile; gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini di protezione civile nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione civile, se esistente. ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.(esempio fiumi puliti). Art. 5 I volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - e della Prefettura competente, col supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato o di altri tecnici qualificati
appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei. Art. 6 Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Art. 7 Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza). Art. 8 Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell elenco nazionale dell Agenzia di Protezione Civile, saranno garantiti, nelle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del lavoratore pubblico o privato; c) la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall art. 4 della L. n. 266/1991 e successivi decreti Ministeriali d attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in: spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all art. 11 del D.P.R n. 613/1994 successivi decreti Ministeriali d attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, è rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Art. 9 Il Sindaco è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento. Art. 10 L accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l appartenenza al gruppo; le infrazioni o l inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito se del caso il parere non vincolante del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco, l eventuale esclusione del volontario dal gruppo
comunale di protezione civile. Art. 11 Il volontario cessa di appartenere al gruppo comunale nei seguenti casi: a) presentazioni di dimissioni scritte al Sindaco; b) dopo tre assenze ingiustificate dagli incontri mensili, dalle esercitazioni e da qualsiasi natura di intervento chiamato a svolgere, il Sindaco previo parere del gruppo, provvederà a prendere decisioni in merito alla sospensione e/o al provvedimento di espulsione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni; c) a seguito di sanzione disciplinare, disposta dal Sindaco, su proposta del gruppo comunale di protezione civile. Nei suddetti casi il volontario dovrà provvedere alla restituzione della divisa e dei materiali affidatigli entro trenta giorni dalla data di cessazione dal gruppo comunale. Art. 12 In linea generale i doveri del volontario si ritengono stabiliti nei sotto elencati punti: 1) il volontario con l iscrizione si impegna ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto il presente regolamento nonché le deliberazioni assunte dall Amministrazione Comunale riguardanti la protezione civile. Le infrazioni da parte di volontari effettivi o volontari in prova ai regolamenti vigenti comportano le sanzioni previste dall art. 11; 2) il volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a partecipare alle riunioni periodiche e non indette per l informazione, l aggiornamento e la crescita del singolo e del gruppo; 3) il volontario si impegna, sulla base delle proprie disponibilità, a seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento, a partecipare alle esercitazioni organizzate dal gruppo o dalla protezione civile mandamentale, provinciale e regionale, approvate dal Sindaco e a collaborare alle operazioni di prevenzione, di soccorso e di assistenza alla popolazione secondo le disposizioni del Sindaco o degli Organi del gruppo. (coordinatore e/o vice-coordinatore); 4) il volontario nei casi decisi dal coordinamento del gruppo si impegna a indossare l uniforme indicata di volta in volta, a custodirla integra nella forma e nell aspetto e a farne un corretto uso, integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di sicurezza previste dalla legge. Si impegna altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata dei materiali e mezzi temporaneamente assegnatigli; 5) il volontario si impegna ad astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale nell ambito della protezione civile. Art. 13 Il volontario ha diritto: 1) ricevere rispetto da parte di tutti gli altri volontari appartenenti al gruppo; 2) partecipare, nelle forme previste alle riunioni o, nei casi indetti dal coordinamento del gruppo, ad essere impiegato nelle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assistenza alla popolazione, a partecipare alle esercitazioni a cui il gruppo ha aderito e a collaborare alle diverse iniziatine del gruppo nei casi e con le limitazioni previste dal presente regolamento; 3) esprimere le proprie idee ed osservazioni in assemblea, partecipare alle elezioni di tutti gli organismi elettivi del gruppo;
4) esimersi, in ogni momento dall eseguire lavori ed operazioni giudicate rischiose per la propria incolumità fisica; 5) godere dei benefici previsti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nell ambito delle operazioni di emergenza, o di simulazione di emergenza (esercitazioni) autorizzate dalle autorità competenti, nonché ricevere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute per l attività prestata entro i limi preventivamente stabili dalla legge.