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CAPITOLATO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASSE 4 LEADER MISURA 421 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE LOTTA BIOLOGICA PER LA DIFESA FITOSANITARIA DEL CASTAGNETO PIANO DI AZIONE LOCALE FARE SQUADRA PER L APPENNINO BOLOGNESE ASSE 4 PSR 2007-2013 GRUPPO DI AZIONE LOCALE BOLOGNAPPENNINO Delibera n. 6 del 9 maggio 2012 C.d.A. del GAL BolognAppennino del Bologna, 12 aprile 2013 Codice Identificativo Gara (CIG): Z1D097E462 GAL Appennino Bolognese Società Consortile a r. l. Sede legale: Viale Silvani 6, 40122 Bologna Casella 95 - PT Bologna 5 40122 Bologna Tel. 051 659 87 38 - C.F./P.IVA: 02323051207 e-mail: info@bolognappennino.it - web: www.bolognappennino.it 1

ART. 1 OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 1. Contenuti Il presente capitolato riguarda la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione su organismi utili per l agricoltura e l ambiente e attività legate al controllo di organismi dannosi con tecniche a basso impatto ambientale nell'ambito della Misura 421 Progetto di Cooperazione interterritoriale Valorizzazione del Patrimonio Forestale dell Appennino Bolognese del Piano di Azione Locale del GAL Appennino Bolognese. Tale attività rientra tra quelle previste dal PAL Asse IV Misura del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Regione Emilia Romagna. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di realizzare interventi fitosanitari sostenibili mediante lotta biologica per la difesa fitosanitaria del castagneto, di monitoraggio e divulgazione dei risultati e delle tecniche. 2. Localizzazione delle attività Le attività oggetto della prestazione di servizi dovranno essere realizzate in castagneti nell'ambito del territorio GAL Appennino Bolognese scelti in accordo con il Servizio Fitosanitario della regione Emilia Romagna nei seguenti Comuni: Borgo Tossignano Camugnano Casalfiumanese Castel D Aiano Castel del Rio Castel di Casio Castello di Serravalle Castiglione dei Pepoli Fontanelice Gaggio Montano Granaglione Grizzana Morandi Lizzano in Belvedere Loiano Marzabotto Monghidoro Monte San Pietro - parzialmente incluso Monterenzio Monteveglio Monzuno Pianoro - parzialmente incluso Porretta Terne San Benedetto Val di Sambro Sasso Marconi - parzialmente incluso Savigno Vergato Per i Comuni parzialmente inclusi è possibile verificare i fogli catastali che rientrano nel territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese all indirizzo http://www.bolognappennino.it/node/5 2

3. Elenco servizi richiesti Azione n. 1: Rilascio di Torymus sinensis in castagneti nell Appennino Bolognese La recente diffusione del Dryocusmus kuriphilus (vespa cinese), costituisce una seria minaccia ai castagneti, in particolare di quelli più giovani. Tutte le ricerche e le sperimentazioni fatte in Italia, in particolare dalla Facoltà di Agraria dell Università di Torino, per la lotta a tale parassita, prevedono la lotta biologica, consistente nell introdurre nei castagneti un antagonista naturale (Torymus sinensis). L utilità di tale tecnica è confermata anche dalle primi introduzioni fatte in castagneti dell Emilia-Romagna da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna (SFR), che fin dal 2009 ha attivato una collaborazione con la Facoltà di Agraria dell Università di Torino. Per favorire la naturale diffusione di Torymus sinensis su tutto il territorio interessato, è indispensabile incrementare il numero di lanci di questo insetto nelle aree infestate dalla vespa cinese. L azione si sostanzia in un monitoraggio preventivo del territorio castanicolo ai fini dell individuazione dei castagneti più idonei alla realizzazione di lanci propagativi del parassitoide. Nelle aree individuate verranno rilasciati esemplari di Torymus sinensis Kamijo (Hymenoptera Torymidae) forniti dall Università di Torino. Si prevede di realizzare almeno 43 rilasci compatibilmente con la disponibilità del parassitoide da parte dell Università di Torino. L intervento prevede le seguenti fasi: - Individuazione dei siti idonei al lancio (effettuato dal Servizio Fitosanitario della regione Emilia Romagna); - Individuazione del momento ottimale per il rilascio; - Lancio del parassitoide; - Verifica dell insediamento del parassitoide Azione n. 2: Individuazione di una strategia di difesa biologica del castagno (insetti e patogeni) compatibile con l utilizzo del parassitoide Torymus sinensis per il controllo della vespa cinese. L azione si prefigge di integrare le diverse tecniche di difesa dai parassiti, predisponendo un disciplinare tecnico, pratico ed applicabile, che possa indirizzare le aziende in ogni aspetto della difesa. 3

Il SFR predisporrà un elaborato (manuale divulgativo) con le linee tecniche per la difesa biologica del castagno dai principali parassiti, sia dei patogeni (cancro corticale e mal dell inchiostro) che del fitofagi (vespa cinese, tortrici, balanino), da mettere a disposizione dei GAL, dei Consorzi degli Enti Pubblici, oltre che di altri soggetti interessati, per la divulgazione ai castanicoltori. Azione n. 3: Messa a punto di tecniche biologiche per la protezione fitosanitaria del castagneto. Prove con nematodi entomopatogeni e monitoraggio delle specie di Cydie presenti in castagneto. Le azioni saranno due: a) Prove con nematodi entomopatogeni e b) Monitoraggio. a) Prove con nematodi entomopatogeni L azione si sostanzia in una prova sperimentale ripetuta in 4-6 aziende pilota dell Appennino bolognese con una superficie a castagneto di almeno 1 ha. L area aziendale verrà suddivisa in due parcelloni uniformi: uno verrà irrorato con una sospensione di nematodi entompatogeni, l altro con acqua (testimone). L azione si prefigge di verificare, durante una campagna, l efficacia dell uso di nematodi entomopatogeni in applicazioni al terreno per il contenimento delle infestazioni delle Cidie del castagno. L obiettivo dell azione è quello di mettere a punto tecniche di difesa biologica efficaci ed ambientalmente compatibili che non interferiscano con i lanci di T. sinensis realizzati per la lotta biologica alla vespa cinese. L applicazione primaverile dei nematodi al terreno va effettuata entro la fine di aprile 2014. Il prodotto va applicato con temperature del terreno >12 C possibilmente in coincidenza delle piogge. Rilievi La verifica dell efficacia dei trattamenti verrà effettuata alla raccolta controllando per ogni tesi l intera produzione di 3 piante verificando l incidenza del bacato. Le piante verranno scelte nella parte centrale del porcellone in modo da non risentire di voli provenienti dall esterno dell area della prova. b) Monitoraggio Mediante l impiego di trappole a feromoni sessuali per due annualità verrà monitorata presenza delle tre Cidie del castagno (Pammene fasciana, Cydia splendana e Cydia fagiglandana) nei castagneti dell Appennino bolognese. Il monitoraggio verrà realizzato su 4-6 aziende pilota distribuite in posizioni strategiche dell Appennino. L entità dei voli delle tre specie verrà verificata con controlli a cadenza settimanale/quindicinale da fine maggio a metà ottobre. Ad eccezione del materiale di consumo (trappole a feromoni) il costo del monitoraggio sarà a completo carico del castanicoltore beneficiario che garantirà, previa impegno scritto, la verifica ed i controlli previsti dal periodo sperimentale. 4

Azione n. 4: Divulgazione delle tecniche e delle strategie di lotta biologica individuate. L azione si prefigge di divulgare ai castanicoltori le tecniche di difesa dai parassiti, recapitando il manuale divulgativo di cui al punto precedente. In tal modo si prevede di aggiornare le conoscenze tecniche dei proprietari e conduttori di castagneti al fine di salvaguardare la redditività della castanicoltura da frutto. Il manuale sarà disponibile nella versione cartacea o scaricabile dal sito internet del GAL per fornire informazioni tecniche specialistiche alle aziende agricole e forestali sulla difesa biologica del castagneto ed informazioni sulla possibilità di accesso agli aiuti per il recupero e la ristrutturazione del castagneto. Il CD sarà riprodotto e concesso gratuitamente ai produttori o tecnici agricoli che ne facciano richiesta. Tutto i materiali realizzati saranno comunque resi disponibili sul sito web del GAL. ART. 2 PERIODO DI ESECUZIONE E/O FORNITURA DEI SERVIZI Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il periodo di riferimento per l'esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in contratto è di 18 (diciotto) mesi salvo eventuali proroghe per giustificati motivi, comunque entro e non oltre 31 dicembre 2014. 5

ART. 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE L esecuzione dei servizi è regolata: dalle clausole del presente negozio; dal Regolamento dei contratti del GAL Appennino Bolognese riportato sul sito internet www.bolognappennino.it cui il prestatore di servizi dichiara di avere esatta conoscenza; dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/06; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalle linee guida ministeriali in vigore circa l'ammissibilità delle spese nell'ambito del P.S.R.. Modalità di valutazione delle offerte Con provvedimento del GAL Appennino Bolognese il servizio sarà affidato, mediante avviso pubblico tramite procedura in economia, all impresa che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei seguenti aspetti: OFFERTA TECNICA (max 75 punti) OFFERTA ECONOMICA (max 25 punti) Il punteggio relativo all offerta tecnica si articola sulla base del punteggio massimo di 75 punti così ripartiti: Criterio Punteggio massimo (fino a) Pregio tecnico della proposta desumibile dalla proposta di esecuzione del servizio come indicato nel presente capitolato-art. 3 Elenco servizi richiesti. 40 Disponibilità a realizzare attività di monitoraggio e verifica dell insediamento del parassitoide mediante raccolta in alcuni castagneti oggetto del presente progetto (autunno/inverno 2013 e 2014). 15 Supervisione delle attività realizzata da un entomologo. 10 Qualità e quantità dei materiali divulgativi. 10 L Offerta economica sarà calcolata con il metodo aggregativo - compensatore (allegato P DPR 207/10). L importo massimo previsto per la fornitura di servizio è pari a 18.665,77 IVA esclusa, di cui 17.732,48 soggetti a ribasso e 933,29, pari allo 5%, non soggetti a ribasso riferiti agli oneri per la sicurezza. ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI Si conviene che tutti i costi relativi alla realizzazione delle attività sono da comprendere nell importo contrattuale definito a seguito dell'offerta, esclusa IVA come per legge a carico del committente. La liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni regolarmente maturate avverranno a conclusione del contratto previo collaudo della attività da parte del responsabile del GAL Appennino Bolognese. I conseguenti pagamenti saranno disposti dall'amministrazione del GAL Appennino Bolognese entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare. Il prestatore di servizi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" nel testo vigente e in 6

particolare di: utilizzare il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva indicato in sede di offerta, registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto, effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il titolo del progetto fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata. Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 dell'art. 3 della legge citata. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata. Il prestatore di servizi si impegna ad inserire nel contratto con eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori/al servizio/alla fornitura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire al GAL Appennino Bolognese di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il prestatore di servizi deve trasmettere eventuali contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura recanti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata. ART. 5 VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE Il prestatore di servizi, a completamento delle diverse prestazioni, dovrà trasmettere al GAL Appennino Bolognese, con sede in viale Silvani 6 - Bologna, una dichiarazione in cui attesta che la prestazione risulta conforme alle specifiche previste in contratto. Il Committente si riserva di effettuare le necessarie verifiche, con impegno ad emettere l'attestazione di conformità entro 45 giorni. Qualora vengano rilevate prestazioni non conformi al contratto, il Committente dovrà, a seconda della situazione rilevata: 1. definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine; 2. concordare l accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo. Il prestatore di servizi dovrà emettere fattura a saldo dell importo totale solo a seguito dell'accertata regolare esecuzione. ART. 6 PENALI Il mancato rispetto del termine di 18 (diciotto) mesi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014 fissato per dare finite tutte le prestazioni comporterà l applicazione di una penale pari a 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo. Il Committente, previa comunicazione scritta, contesterà l eventuale ritardo assegnando un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni e procederà ad applicare la relativa penale mediante trattenuta da effettuarsi direttamente nella liquidazione dell importo dovuto. Detta penale sarà trattenuta sul corrispettivo teoricamente spettante. 7

ART. 7 COORDINAMENTO E CONTROLLI Il Committente, tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento: la qualità delle prestazioni stabilite dal contratto; la capacità e l attitudine del personale impiegato. Inoltre per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi contrattuali il committente promuoverà opportune forme di coordinamento sia con i collaboratori del GAL Appennino Bolognese che con il Comitato di Progetto. ART. 8 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge e di contratto. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al prestatore di servizi con lettera raccomandata A/R. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 1. qualora sia stato depositato contro il prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del prestatore di servizi; 2. qualora il prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dagli atti di gara attraverso i quali è stato scelto il prestatore di servizi medesimo; 3. qualora taluno dei componenti l Organo di Amministrazione o l Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Dalla data di efficacia del recesso, il prestatore di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente. In caso di recesso, il prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d arte, come disciplinate dal contatto (secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali) rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 del Codice Civile. ART. 9 DANNI, RESPONSABILITA CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA Il prestatore di servizi assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del prestatore di servizi stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù della fornitura di beni/servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 8

ART. 10 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI Il prestatore di servizi si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare i dati e le informazioni di cui direttamente o mediante il proprio personale venga in possesso durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Per quanto non esplicitamente pattuito si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs 163/2003. ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO. Il prestatore di servizi è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il prestatore di servizi è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il prestatore di servizi anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Committente nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al prestatore di servizi delle inadempienze ad essa denunciate dall ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell importo contrattuale o di attivare altre procedure di legge vigenti. Tale ritenuta viene rimborsata quando il prestatore di servizi si sia posto in regola. ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Per l esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il prestatore di servizi è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E' fatto assoluto divieto al prestatore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. Eventuali subappalti, nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, dovranno seguire le modalità e le procedure dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006. ART. 14 CONTROVERSIE La definizione delle controversie, riferite all interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto insorte in corso o al termine del rapporto contrattuale è deferita al Foro di Bologna. 9

ART. 15 PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL PROGETTO Tutti i dati, le informazioni e le statistiche, il sono di esclusiva proprietà del GAL Appennino Bolognese. Il prestatore di servizi non avrà alcun diritto di utilizzo, divulgazione e cessione dei dati e dello progetto, fatto salvo le iniziative e azioni previste dal presente contratto in accordo con i collaboratori del GAL Appennino Bolognese ed il Comitato di Progetto. Bologna,... Firme Per il GAL Appennino Bolognese Per il prestatore di servizi Ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 2 dell art.1341 del Codice civile, il prestatore di servizi dichiara di aver letto e di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto: Art. 6 Penali; Art. 8 Risoluzione anticipata e Recesso; Art. 11 Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro Art. 13 Divieto di cessione del contratto e del credito; Art. 14 Controversie; Art. 15 Proprietà intellettuali dello progetto. Bologna,... Firma del prestatore di servizi 10