Capitolato Tecnico. Lotto I. POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI n. stipulata tra il. e la



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Capitolato Tecnico Lotto I POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI n. stipulata tra il Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 09/08/10 alle ore 24.00 del 09/08/12 Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo Pagina 1 di 9

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive d effetto. DEFINIZIONI Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: - Assicurato: colui a favore del quale opera l'assicurazione - Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione - Contratto: il contratto di assicurazione - Coperture: il contenuto delle garanzie individuato all' Articolo 2 - Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro - Parti: il Contraente e la Società - Polizza: il documento, che prova il contratto di assicurazione - Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia - Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro - Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso cioè l insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione - Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica - Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte - Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali - Responsabilità civile: responsabilità che possa gravare sul Contraente per fatto illecito dei propri Dirigenti nonché personalmente sui Dirigenti del Contraente nell esercizio delle loro funzioni ed attività ai sensi dell art. 2043 e ss. C.c. e dell art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa - Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro - Società: la Compagnia assicuratrice - Broker: Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo Pagina 2 di 9

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Assicurati Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza l Ente contraente per i fatti di cui deve rispondere per eventi riconducibili all operato dei Dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, distinti in Dirigenti, Dirigenti Medici e Dirigenti Ginnico-Sportivi nonché i Dirigenti stessi nell esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell art. 2043 e s.s. C.C. e dell art. 28 della Costituzione. A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dai suddetti dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell ambito dell Ufficio cui sono preposti e/o agli stessi comunque conferite, purchè non in contrasto con leggi e regolamenti vigenti. Art. 2 - Individuazione degli assicurati Per l individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Art. 3 - Durata del contratto La presente polizza decorre dalle ore 24 del 09/08/10 e scadrà alle ore 24 del 09/08/12 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Sarà comunque facoltà delle parti di rescindere la polizza alla scadenza della prima annualità assicurativa mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento dei danneggiati, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il premio o le rate di premio devono essere pagati tramite il Broker all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società. Se il Contraente non paga le rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 40 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 c.c.. Art. 6 - Termini di pagamento della prima rata di premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, restando inteso che per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 90 giorni. Art. 7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere approvate per iscritto. Art. 8 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 c.c.. Pagina 3 di 9

Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 10 Forma delle comunicazioni Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società. Art. 11 Modalità per la denuncia dei sinistri In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker al quale é assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile). Art. 12 Recesso dalla polizza per sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento, le Parti hanno facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. L Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 90 giorni prima di una scadenza di premio, questa viene prorogata fino allo scadere del termine di preavviso ed il Contraente dovrà corrispondere il rateo di premio per il periodo di copertura oltre la scadenza prefissata. Art. 13 Proroga dell assicurazione La polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 14 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 15 Competenza territoriale Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, é quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 16 Regolazione premio Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi variabili di rischio, il premio anticipato è soggetto a regolazione premio. Entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o della minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare gli elementi variabili contemplati in polizza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dall emissione dell appendice di regolazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Art. 17 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 4 di 9

CONDIZIONI PARTICOLARI A sostituzione ed integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione ( artt. da 1 a 17) SEZIONE A : PERDITE PECUNIARIE A.1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie che, involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, non siano conseguenza di comportamenti posti in essere con colpa grave. Per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai termine di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose. La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato. A.2 Garanzie aggiuntive La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile dell'assicurato per perdite pecuniarie: derivanti da svolgimento di incarichi in qualità di datore di lavoro o di dirigente nell ambito del servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. 81/08; connessi all'assunzione e gestione del personale. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; A.3 - Rischi esclusi L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio; b) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società; c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale; d) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione; e) responsabilità contrattuale e responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge; f) scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; g) danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; h) attività di progettazione,direzione dei lavori, collaudo, relative ad opere civili, industriali, commerciali, rurali, tecniche, artistiche, stradali, idriche, forestali; i) attività connesse o conseguenti all esercizio della professione medica fatto salvo quanto previsto dall Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione; j) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all organo/commissione di controllo o da questo annullati; k) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. Pagina 5 di 9

SEZIONE B : DANNI CORPORALI E MATERIALI B.1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni che, involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell esercizio delle sue competenze professionali previste dalle leggi o regolamenti, non siano conseguenza di comportamenti posti in essere con colpa grave. B.2 Garanzie aggiuntive La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per danni: - derivanti da svolgimento di incarichi in qualità di datore di lavoro o di dirigente nell ambito del servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. 81/08; - conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia e prestata con un massimo risarcimento pari a 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. B.3 - Rischi esclusi L'assicurazione non vale: a) se i lavori svolti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi,dai regolamenti e/o da altri atti di incarico; b) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori; c) per i danni da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; d) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; e) per danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; f) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili; g) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge; h) per danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; la garanzia non vale inoltre: i) per i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) per i danni conseguenti a (salvo quanto previsto al precedente art. B.2) : inquinamento in genere, comunque cagionato nonché a danno ambientale; esalazioni fumogene e/o gassose; scolo di acque di lavaggio o utilizzate per le lavorazioni; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi sotterranei, di falde acquifere ed in quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; k) svolgimento di incarichi di Responsabile Unico del Procedimento; l) attività connesse o conseguenti all esercizio della professione medica fatto salvo quanto previsto dall Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione; Pagina 6 di 9

m) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. SEZIONE C - NORME COMUNI ALLE SEZIONI "A" E "B" C.1 - Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione. L'Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili a' sensi della presente assicurazione. L assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 2 anni successivi alla cessazione della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purchè afferenti ad atti o comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell assicurazione stessa. Nel caso di morte o pensionamento dell'assicurato, o di cessazione da parte dell Assicurato dell attività oggetto di copertura per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa, l assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 2 anni successivi alla scadenza della presente polizza purchè afferenti ad atti o comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell assicurazione stessa. Per i sinistri denunciati alla Società durante tale periodo di Garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa cesserà immediatamente nel caso l Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Le sopra indicate estensioni di garanzia retroattiva e postuma, nel caso di esistenza di altra/e copertura/e assicurativa/e analoghe alle presenti a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui alla/e altra/e copertura/e, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni. C.2 - Sospensione e/o interruzione di attività La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché derivanti da sinistri indennizzabili ai termini di polizza. Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. C.3 - Limiti di risarcimento scoperti L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, salvo dove diversamente regolamentato, del massimale di 1.500.000,00 per singolo assicurato/sinistro indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'assicurato nello stesso periodo. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli assicurati, la somma di 3.000.000,00 per anno assicurativo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più assicurati nella determinazione di un medesimo sinistro, la Società per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo di 3.000.000,00 complessivamente fra tutti gli assicurati. L assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto del 5% a carico dell'assicurato con i seguenti minimi e massimi: a) per i danni di cui all art. B.2 (inquinamento accidentale): minimo di 500,00 massimo di 5.000,00 b) per tutti gli altri danni: minimo 200,00 massimo 5.000,00 Se l'assicurato stipula altre polizze che coprano gli importi compresi negli scoperti, la presente polizza è priva di ogni efficacia a partire dal giorno di stipulazione della nuova polizza. Pagina 7 di 9

C.4 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del Dirigente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, lo Stato, la Pubblica Amministrazione e/o l Ente di appartenenza. C.5 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea; limitatamente alla sezione B Danni corporali e materiali l estensione territoriale è tutto il mondo. C.6 - Vincolo di solidarietà L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone. C.7 - Gestione delle vertenze di sinistro spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso e con il suo assenso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. C.8 - Obblighi informativi della Società per i sinistri La Società con cadenza quadrimestrale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso: - numero del sinistro; - data di accadimento; - tipologia di avvenimento; - importo pagato; - importo riservato; - importo della franchigia; - data del pagamento o della chiusura senza seguito. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. C.9 - Coassicurazione e delega Qualora risulti dalla polizza o da successiva appendice che l Assicurazione è ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel riparto del premio, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per tramite del Broker nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma posta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Pagina 8 di 9

C.10 - Determinazione del premio Il premio annuo per ogni assicurato è di 228,23 (di cui imposte 41,53) Il premio viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio di n. 183 Dirigenti per il premio convenuto. Il premio complessivo annuo di 41.766,09 (di cui imposte 7.601,59) anticipato in via provvisoria deve intendersi quale premio minimo interamente dovuto dal Contraente e verrà conguagliato al termine dell annualità assicurativa secondo quanto previsto dall art. 17 Regolazione del premio. C.11 - Clausola broker- Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo. Il compenso del Broker rimane a carico della Società aggiudicataria, per tutto il tempo della durata contrattuale, nella misura del 10% del premio imponibile. Il Contraente Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nella persona del Prefetto in qualità di Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.. La Società.... Pagina 9 di 9