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01. E stata effettuata una specifica valutazione dei rischi associati alle scale fisse portatili 02. Nei luoghi di lavoro sono utilizzate scale fisse a gradini 02.01. Le scale che presentano dislivelli pericolosi dispongono di parapetti sugli eventuali lati aperti Valutare gli specifici aspetti di rischio legati alle scale fisse e portatili. Riportare nella valutazione le misure di prevenzione e protezione già adottate, e il programma di quelle ritenute opportune per migliorare i livelli di salute e sicurezza del lavoro Installare parapetti normali 1 o difese equivalenti lungo le scale e i relativi pianerottoli. Assicurare la protezione dei dislivelli in genere, soprattutto lungo aree di passaggio frequente art. 28 c.1 e 2; Titolo II All. IV Capo II art. 113 c.1; All. IV p.ti 1.7.1.2, 1.7.2.1 02.02. I parapetti a protezione delle scale e dei pianerottoli sono: costruiti con materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione, fissati in modo da resistere allo sforzo massimo prevedibile, tenuto conto delle condizioni ambientali; alti almeno 1 m; costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento; dotati, quando necessario, di fascia di arresto al piede alta almeno 15 cm 02.03. Le rampe di scale delimitate da due pareti dispongono di almeno un corrimano Adeguare i parapetti esistenti. Assicurare in base alla destinazione d uso della scala idonee protezioni laterali dei parapetti (barre orizzontali o verticali, reti etc.) anche per prevenire la caduta di oggetti dai gradini (fascia di arresto al piede). Per lavori edili o di manutenzione l altezza della fascia di arresto al piede deve essere 20 cm, ovvero 30 cm in corrispondenza delle piazzole di carico e scarico materiali. I parapetti delle scale devono essere dotati di corrimano di facile e comoda presa Installare un corrimano, e, se la rampa è di larghezza notevole (indicativamente oltre 2 m), aggiungerne un secondo sull altro lato. Assicurare che i corrimano siano di facile e comoda presa All. IV p.to 1.7.2.1; All. XVIII p.ti 2.1.5.1 e 3.2.2 art. 113 c.1; All. IV p.ti 1.7.1.2 1 Il parapetto normale è definito al punto 1.7.2.1 dell Allegato IV del. Dossier Ambiente n. 97-88

02.04. Le scale fisse sono realizzate a regola d arte, e i gradini non sono scivolosi in relazione alle condizioni di utilizzo della scala 02.05. Le scale fisse sono robuste, e costruite e mantenute in modo adeguato alle modalità d'uso, e sono in grado di resistere ai carichi massimi ipotizzabili 02.06. Le scale fisse e i relativi pianerottoli sono adeguatamente illuminati 02.07. Le scale fisse sono protette tramite strutture portanti e separanti resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura Modificare e/o sostituire le scale non a norma: indicativamente, la somma di due alzate e di una pedata deve avere misura compresa fra 62 e 64 cm, la pedata deve essere di almeno 30 cm, l alzata non deve superare 17 cm, i diversi gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Per le scale a chiocciola è requisito di buona norma che la pedata sia di almeno 30 cm, se misurata a 40 cm dal montante centrale o parapetto interno. Rendere la superficie dei gradini uniforme e installare bande antiscivolo, da sostituire periodicamente. Effettuare la pulizia delle scale con cura e idonea frequenza Installare e mantenere scale in grado di resistere al carico massimo, anche derivante dal deflusso delle persone in emergenza, oppure modificarle e/o aumentarne il numero Provvedere alla corretta illuminazione dei vani scale, anche con impianto di illuminazione di emergenza Proteggere le scale dagli effetti degli incendi. Sono ammesse scale non protette nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, se la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non supera rispettivamente i valori di 45 e 60 m (30 e 45 m nel caso di una sola uscita) 3 art. 113 c.1; All. IV p.to 1.7.1.1 art. 113 c.1; All. IV p.to 1.7.1.1 All. IV p.ti 1.5.3, 1.5.11 2 All. III p.to 3.13 UNI EN 1838 All. III p.to 3.3 lettera i 2 Il Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenza nei luoghi di lavoro dovrà essere sostituito da disposizioni contenute in uno o più nuovi decreti dei Ministero dell interno, del lavoro e della previdenza sociale. 3 Le prescrizioni su numero e caratteristiche delle scale qui riportate sono valide per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi. Nelle attività soggette è necessario attenersi alla normativa tecnica specifica antincendio o comunque a quanto previsto dal progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del CPI,. Dossier Ambiente n. 97-89

02.08. Gli edifici costruiti o adattati interamente per lavorazioni con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio a cui siano adibiti più di cinque lavoratori, o gli edifici di altezza antincendi 4 superiore a 24 m, o adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio alto, o dove comunque ogni piano non può essere servito da una sola uscita (si veda la lista di controllo 4. PORTE, VIE E USCITE DI EMERGENZA), sono dotati di almeno due scale 02.09. Le scale che servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, hanno, ciascuna, larghezza adeguata all affollamento del piano servito 02.10. Le scale che servono più piani, al di sopra o al di sotto del piano terra, hanno larghezza adeguata all affollamento dei piani serviti 02.11. Le scale a servizio dei piani interrati non si estendono anche ai piani fuori terra 02.12. La scala di emergenza esterna, da utilizzare in caso d incendio, è sufficientemente protetta da fiamme, fumo etc. Dotare l edificio di almeno due scale distinte, quanto più possibile contrapposte, in modo da assicurare la disponibilità di vie di uscita alternative. Per gli edifici già costruiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, nel caso di impossibilità di adeguamento accertata dall'organo di vigilanza, adottare le misure e cautele da questo disposte. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza Adeguare le scale in modo che la larghezza di ciascuna non sia inferiore a quella delle uscite del piano servito (per il calcolo della larghezza richiesta si veda la lista di controllo 4. PORTE, VIE E USCITE DI EMERGENZA) 3 Adeguare le scale in modo che ciascuna abbia larghezza non inferiore a quelle delle uscite di ciascun piano che vi si immette, e che la loro larghezza complessiva sia commisurata all affollamento previsto nei due piani contigui con maggiore affollamento 3 Come misura minima separare i piani interrati del vano scala dal piano terra attraverso una porta resistente al fuoco soprattutto se si tratta dell unica scala a servizio dell edificio 3 Verificare che il transito lungo la scala esterna non possa essere impedito da fiamme, fumo e calore che fuoriescano da porte finestre o altre aperture esistenti sulla parete esterna 5 su cui è collocata All. IV p.ti 1.5.12 All. III p.to 3.6 All. III p.to 3.6 All. III p.to 3.6 All. III p.to 3.8 lettera D All. III p.to 3.8 lettera E 4 Altezza ai fini antincendi: altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso (D.M. 30/11/1983). 5 A titolo orientativo è possibile riferirsi ai requisiti per le scale esterne richiesti dal D.M. 22/2/06 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali Dossier Ambiente n. 97-90

03. Sono utilizzate scale (a pioli fissate, a pioli portatili, aeree sviluppabili) per lavori temporanei in quota 6 03.01. Le scale per lavori temporanei in quota sono state adottate solo dopo aver verificato l impossibilità di eseguire i lavori a partire da un luogo adatto allo scopo, in condizioni di sicurezza ed ergonomia adeguate 03.02. I lavori temporanei in quota su scale sono effettuati all esterno solo in condizioni meteorologiche sicure 03.03. I lavoratori addetti ai lavori in quota non assumono bevande alcoliche 04. Sono utilizzate scale a pioli fissate Subordinare l uso delle attrezzature alla non disponibilità di postazioni fisse, e utilizzarle secondo i seguenti criteri: a) priorità delle misure di protezione collettiva (es. parapetti) rispetto a quelle di protezione individuale b) dimensioni delle attrezzature adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili, alla sicura circolazione Effettuare i lavori all esterno solo in condizioni meteorologiche che non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori Vietare la somministrazione e l assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota Dir. 89/655/CEE, 2001/45/CE Titolo IV Capo II art. 111 c.1 art. 111 c.7 art. 111 c.8 destinati ad uffici : scala totalmente esterna, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: - i materiali devono essere incombustibili; - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 6 Per lavoro in quota si intende (art. 107 ) un attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un altezza da un piano stabile superiore a 2 m. Il titolo IV del riguarda i cantieri temporanei o mobili, ma il Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota si applica, in virtù di quanto previsto all art. 105, a qualsiasi attività che implichi un lavoro in quota, inteso come indicato. Dossier Ambiente n. 97-91

04.01. Se la lunghezza è superiore a 5 m e l'inclinazione superiore a 75, la scala a pioli fissata dispone di gabbia metallica anticaduta 04.02. Ove la gabbia non sia realizzabile sono state previste altre misure di protezione dalle cadute dall alto 04.03. Le scale di collegamento tra impalcature sovrapposte non si trovano l una in prosecuzione dell altra, e le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, sono adeguatamente protette 04.04 Le scale a pioli fissate per l accesso a piani o impalcati sporgono a sufficienza oltre il livello del piano di accesso 05. Sono utilizzate scale a pioli portatili (ad appoggio semplice o doppie, allungabili o non allungabili) 8 Dotare la scala di adeguata gabbia anticaduta a partire da 2.5 m dal pavimento. La parete della gabbia anticaduta opposta al piano dei pioli deve distare da questi meno di 0.6 m. I pioli devono distare almeno 0.15 m dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata Utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute, compresi appositi sistemi di ancoraggio, sostitutivi della gabbia, atti ad evitare cadute delle persone per un tratto superiore ad 1 m 7 Realizzare i collegamenti temporanei fra diversi livelli con scale con inclinazione contrapposta, o comunque sfalsate. Quando le scale che collegano due ponti sovrapposti sono sistemate verso la parte esterna dei ponti, devono essere provviste sul lato esterno di un parapetto dotato di corrimano Assicurare che le scale sporgano oltre il livello di accesso, indicativamente almeno per 1 m, o adottare altre misure equivalenti per consentire una presa sicura allo sbarco sul piano di accesso art. 113 c.2; All. IV p.ti 1.7.1.3-1.7.1.5 art. 113 c.2; All. IV p.to 1.7.1.6 UNI EN 341, 353-1/2, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 795, 11158 art. 113 c.4 artt. 111 c.2, 113 c.6 lettera d 7 Si vedano anche le Linee guida per l individuazione e l uso dei dispositivi di protezione dalle cadute dall alto dell ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca; www.ispesl.it o www.inail.it) 8 Per le scale aeree ad inclinazione variabile si veda la lista di controllo 14. Mezzi di sollevamento. Dossier Ambiente n. 97-92

05.01. Le scale portatili si utilizzano per lavori in quota solo se l uso di attrezzature più sicure non è giustificato per il limitato livello di rischio, della breve durata d impiego, o delle caratteristiche non modificabili dei luoghi 05.02. Le scale portatili sono conformi alla normativa vigente al momento della messa in servizio (attualmente art. 113 del D.Lgs. 81/2008), oppure alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª, e dotate di specifica certificazione tecnica 9 Installare scale fisse o, per operazioni temporanee, utilizzare attrezzature più sicure (es. trabattelli, ponteggi etc.) Sostituire le scale portatili. Se le scale sono conformi a tutti i requisiti dell art. 113 acquisire dal costruttore o fornitore l attestazione della conformità alla suddetta normativa. In caso diverso acquisire la documentazione di certificazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 10, parte 1ª e parte 2ª. Le scale conformi alla suddetta norma tecnica devono essere accompagnate da un foglio o libretto recante: una breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti indicazioni per un corretto impiego istruzioni per la corretta manutenzione e conservazione Utilizzare tali informazioni per la formazione e addestramento all uso dei lavoratori addetti art. 111 c.3 art. 71 c.7 lettera ; art. 113 c.10; All. XX D.M. 23/03/2000 art.1 UNI EN 131-1/2 9 La conformità alla norma UNI EN 131 consente la deroga alle prescrizioni di carattere costruttive dell art. 113 del di cui ai commi 3 (scale semplici), 8 (scale a elementi innestati) e 9 (scale doppie). 10 In particolare la certificazione del costruttore deve contenere le seguenti informazioni: nome del fabbricante, anno e mese di fabbricazione e/o numero di serie tipo di scala secondo la norma EN 131 estremi (laboratorio ufficiale, numeri di identificazione, date rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma UNI EN 131 carico massimo ammissibile l angolo di inclinazione delle scale qualora non sia evidente per il modo in cui sono state fabbricate o concepite. Dossier Ambiente n. 97-93

05.03. Le scale portatili sono utilizzate secondo specifiche procedure di sicurezza Acquisire dal costruttore o fornitore la documentazione di certificazione di conformità alla normativa. E opportuno che le scale portatili siano utilizzate secondo una procedura di sicurezza e che il loro uso sia riservato ai soli lavoratori che hanno ricevuto una formazione e addestramento e specifici documentati 11 art. 71 c.7 lettera a; art. 113 c.6 05.04. Le scale portatili sono mantenute in buono stato, con pioli integri e, per le scale in legno, del tipo a incastro sui montanti 05.05. Nelle scale portatili in legno i pioli sono trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi 05.06. Lo scivolamento delle scale a pioli portatili ad appoggio semplice è impedito con il fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con idonei appoggi di base e di testa antisdrucciolevoli 05.07. Le scale portatili appoggiano su un supporto resistente, stabile, perfettamente orizzontale, di dimensioni adeguate 05.08. Sulle scale portatili sono sempre garantiti all utilizzatore un appoggio e una presa sicuri in qualsiasi circostanza, anche nel trasporto a mano di pesi 05.09. Le scale portatili sospese sono agganciate in modo sicuro Effettuare la necessaria manutenzione ordinaria delle scale e, se necessario, sostituirle Adeguare o sostituire le scale semplici in legno. Le scale semplici lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio Munire le scale di idonei sistemi di aggancio o appoggi di base e di testa antisdrucciolevoli, o di altro dispositivo di efficacia equivalente, o sostituirle Prima dell uso verificare sempre che le scale appoggino su un supporto stabile, adeguato e sicuro Rivedere i metodi di lavoro sulle scale portatili, anche suddividendo i carichi o modificando i sistemi di trasporto a mano, in modo da assicurare una presa e un appoggio sicuri in ogni momento Assicurare che le scale siano agganciate in modo da evitare qualsiasi spostamento od oscillazione, eccetto che per le scale a fune art. 71 c.2 art. 113 c.3 9 art. 113 c.3, 6 9 art. 113 c.6 art. 113 c.7 art. 113 c.6 11 Si vedano anche le Linee guida per la scelta, l uso e la manutenzione delle scale portatili dell ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca; www.ispesl.it o www.inail.it) Dossier Ambiente n. 97-94

05.10. Le scale portatili usate per l accesso a postazioni in quota sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso 05.11. Le modalità d'uso delle scale portatili sono corrette e in particolare è previsto, in caso di pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede 05.12. le scale ad appoggio semplice non sono utilizzate con inclinazione eccessiva o insufficiente 05.13. Le scale portatili doppie (a compasso) sono di lunghezza non superiore a 5 m, e sono dotate di dispositivo che ne impedisce l'apertura oltre il limite di sicurezza 05.14. Le scale portatili doppie hanno i montanti prolungati di almeno circa 60 cm oltre la piattaforma terminale (guardacorpo) 05.15. Le scale portatili allungabili a innesti o a sfilo sono utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi Assicurare che le scale sporgano oltre il livello di accesso, indicativamente almeno per 1 m, o adottare altre misure equivalenti per consentire una presa sicura allo sbarco sul piano di accesso Rivedere i metodi di lavoro e addestrare il personale all'uso corretto delle scale portatili, anche attraverso l applicazione di una specifica procedura di sicurezza Regolamentare l uso delle scale, informare e formare i lavoratori. L angolo di inclinazione deve essere indicativamente compreso fra 65 e 75. In ogni caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale fornite dal fabbricante Utilizzare solo scale doppie di lunghezza non superiore a 5 m, e munirle di adeguate catene antiapertura o altro dispositivo equivalente, o sostituirle con altre rispondenti ai requisiti di norma Sostituire le scale o adottare misure che garantiscano una presa sicura quando si utilizzino gli ultimi gradini, compreso, eventualmente, il divieto di operazioni in appoggio su di essi. In ogni caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale fornite dal fabbricante Adeguare le modalità di sovrapposizione degli elementi o sostituire la scala, assicurando in ogni caso un adeguato dispositivo di blocco nella posizione desiderata La dimensione del ricoprimento fra i due elementi deve essere stabilita dal costruttore e rigorosamente rispettata dall utilizzatore artt. 111 c.2, 113 c.6 e 7 art. 71 c.4 lettera a; c.7 lettera b; art. 113 c.5 art. 71 c.4 lettera a UNI EN 131-1 art. 113 c.9 9 art. 113 c.7 UNI EN 131-1 art. 113 c.6 UNI EN 131-1 UNI 10401 Dossier Ambiente n. 97-95

05.16. La lunghezza in opera delle scale portatili allungabili a innesti o a sfilo non supera 15 m 05.17. Le scale portatili allungabili a innesti o a sfilo di lunghezza superiore a 8 m sono munite di rompitratta 05.18. Durante l'esecuzione dei lavori con scale a innesti o a sfilo una persona a terra vigila in modo continuo sulla scala 05.19. Non è ammessa la presenza di lavoratori sulle scale portatili durante il loro spostamento 05.20. Prima del loro uso viene sempre controllata la stabilità delle scale portatili 05.21. Durante l uso delle scale gli utensili sono agganciati o riposti in borse a tracolla 05.22. Durante l uso delle scale portatili l operatore è sempre rivolto verso i pioli, non si sporge e fa sempre presa in tre punti (muove un solo arto alla volta) Utilizzare scale di lunghezza adeguata. I 15 m possono essere superati solo per particolari esigenze, e se le estremità superiori dei montanti sono adeguatamente assicurate a parti fisse Munire le scale di lunghezza superiore a 8 m di rompitratta capace di limitarne la freccia di inflessione Vigilare sempre da terra sull uso delle scale ad innesti o a sfilo. Regolamentare l'uso delle scale, anche attraverso l applicazione di una specifica procedura di sicurezza; informare, formare e addestrare i lavoratori Regolamentare l'uso delle scale, anche attraverso l applicazione di una specifica procedura di sicurezza; informare, formare e addestrare i lavoratori. In ogni caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale fornite dal fabbricante Controllare la stabilità del piano d appoggio. Scuotere la scala per verificare l effettivo appoggio di entrambi i montanti e assicurare la completa apertura delle scale doppie a compasso. Vietare l appoggio di un piolo a spigoli o a pali o comunque in modo tale da non garantire la massima stabilità dell attrezzatura Regolamentare l'uso delle scale, informare e formare i lavoratori. Vietare il lancio di oggetti dall alto Regolamentare l uso delle scale, informare e formare i lavoratori Non effettuare operazioni contemporanee con entrambe le mani a meno che, per lavori in quota, non vengano usati adeguati sistemi anticaduta art. 113 c.8 9 art. 113 c.8 9 art. 71 c.7 lettera a; art. 113 c.8 art. 71 c.7 lettera a; art. 113 c.8 art. 71 c.6 All. VI p.to 1.7 art. 71 c.4 lettera a; 7 lettera a Dossier Ambiente n. 97-96