OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN UE



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Transcript:

1 OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN UE QUESITO (posto in data 29 luglio 2014) Avendo ricevuto una proposta di lavoro da un Ospedale pubblico (NHS) della Gran Bretagna ho chiesto l'aspettativa in oggetto alla mia azienda ma sto incontrando delle difficoltà nella corretta interpretazione delle norme contrattuali. L'aspettativa mi spetta di diritto? Può l'azienda accampare ragioni organizzative per non concederla? Può essere invocato dall'azienda l'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e se sì, in che modo, con quali conclusioni?

2 RISPOSTA (inviata in data 29 luglio 2014) Il comma 8 lettera b) dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004 aveva nel testo originale questa formulazione, nella quale si fa cenno ad organismi dell unione europea. Tale cenno scompare nel testo che sostituisce il citato comma 8 lettera b) ai sensi del comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005, che ha questa esatta formulazione Il comma 8 dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, nel testo modificato dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005, rinvia all articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, prevedendo così che l aspettativa, oltre che per incarichi a tempo determinato presso altre amministrazioni pubbliche, possa essere concessa anche per incarichi a tempo determinato presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale

3 Nel testo originale dell articolo 10 l aspettativa non può essere negata dall amministrazione di appartenenza, nel testo modificato, che rinvia all articolo 23-bis del decreto legislativo 165, come esplicitamente precisato dallo stesso articolo 23-bis, la concessione dell aspettativa è subordinata ad una valutazione dell amministrazione di appartenenza in relazione alle proprie preminenti esigenze organizzative. e può essere quindi negata Questa lettura della norma induce a ritenere che in un caso come quello prospettato nel quesito debba essere acquisito il necessario preliminare consenso prima di tutto del direttore della struttura complessa presso la quale il dirigente lavora. Occorre peraltro osservare che l applicazione della norma citata trova diverse interpretazioni in diverse realtà aziendali, e proprio per una incertezza interpretativa che il confronto tra le due formulazioni può generare è opportuno che l Azienda adotti un regolamento che faccia definitiva chiarezza sull interpretazione che l Azienda intende dare. Auspicabile sarebbe una linea guida regionale, se non addirittura una interpretazione autentica su istanza delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale. Purtroppo il blocco di ogni forma di contrattazione ha lasciato questa ed altre ancor più importanti questioni in attesa che si faccia chiarezza. Laddove l orientamento dell Azienda sia quello di considerare discrezionale l aspettativa in questione la strada che deve essere seguita è quella di una trasparente e sincera illustrazione delle motivazioni che rendono importante, sul piano professionale, cogliere l opportunità che viene prospettata, mettendo in evidenza che un esperienza come questa costituisca una occasione difficilmente ripetibile di crescita professionale, che andrà a beneficio della struttura di appartenenza al rientro del dirigente. In ogni caso la rilevata incertezza interpretativa fornisce spazi per una negoziazione, e rende più difficile per l Azienda un rifiuto che non sia adeguatamente motivato.

4 A titolo esemplificativo di possibili diverse interpretazioni si riporta l estratto di una sentenza emanata dal giudice del lavoro del tribunale di Busto Arsizio in data 19 gennaio 2013

5 Il ricorso in oggetto concerneva un incarico a tempo determinato presso un altra Azienda Ospedaliera, quindi non assimilabile a quello oggetto del quesito, ma dalle motivazioni del dispositivo si evince un giudizio di non discrezionalità per tutte le aspettative indicate dal comma 8 dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004.

6 Orientamento diverso traspare in un parere formulato dallo SMI (sindacato medici italiani) che qui sotto si riproduce integralmente La diversa possibile interpretazione della norma trova efficace esemplificazione nei due documenti che sono di seguito riportati. L azienda ospedaliera di Lecco ha predisposto un modulo standard per presentare la richiesta dell aspettativa, nel quale indica in modo esplicito che l aspettativa per incarichi a tempo determinato in organismi dell Unione Europea deve essere obbligatoriamente concessa e non esiste quindi alcuna discrezionalità da parte dell Azienda; questa impostazione trova conferma nel fatto che a fronte delle aspettative richiesta in applicazione del comma 8, lettere a), b) e c) dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004 il direttore della struttura non possa che prendere atto della richiesta e vistarla per presa conoscenza. La determina dell Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, di concessione dell aspettativa ad un dirigente medico che l aveva richiesta per un incarico a tempo determinato presso un ospedale inglese, cita non l articolo 10 comma 8 del CCNL 10 febbraio 2004, ma l articolo 24, comma 13 del CCNL 2002_2005, ed il riferimento in esso riportato all articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui riporta il passaggio che condiziona la concessione dell aspettativa ad una valutazione di compatibilità con le preminenti esigenze organizzative dell amministrazione di appartenenza. E tra le premesse dell atto si riporta il parere favorevole non solo del direttore della struttura complessa presso la quale il dirigente lavora, ma anche del direttore del dipartimento al quale tale struttura complessa afferisce.

7 MODELLO STANDARD PREDISPOSTO DALL AO DI LECCO

8 DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA ASL 3 GENOVESE

9

10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. aspettativa per esigenze personali o familiari condizioni e limiti Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. modalità di calcolo della durata possibile Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che possono essere concessi nel triennio l aspettativa in corso si somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti. 4. aspettativa e assenze per malattia L aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. trattamento previdenziale dell aspettativa per l assistenza ai figli Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.

11 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 6. possibilità di revoca o interruzione dell aspettativa L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali l azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso. 8. ulteriori motivi di concessione dell aspettativa L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica solo nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei Paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali.

12 L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all applicazione dell articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005 9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.

13 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. 1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.