sociali, culturali, sportive e ricreative



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COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino www.comune.poirino.to.it REGOLAMENTO delle ASSOCIAZIONI sociali, culturali, sportive e ricreative Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 11.03.2005

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - FINALITA 1. Il Comune di Poirino riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale. 2. Il Comune di Poirino, con il presente atto intende favorire concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a: a. promuovere la cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale; b. aumentare il livello di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune e nella conoscenza e soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale; c. realizzare forme di partecipazione democratica diffusa; d. favorire la collaborazione e il coordinamento fra le varie realtà del privato sociale presenti sul territorio; e. istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni; f. favorire l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato sociale; g. favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni. Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 1. Sono da intendersi come "Associazioni" ai fini del presente atto e dell'art. 43 dello Statuto Comunale: - le «Associazioni di promozione sociale» così come individuate dall art. 2, comma 1 della Legge 383 del 7/12/2000, «le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi, e loro federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati», - ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997; - associazioni iscritte al registro regionale del volontariato ai sensi della legge n 266/91;

- fondazioni o associazioni di fatto, costituite ai sensi dell'art. 3 L. 266/91 che operano senza fini di lucro nei seguenti settori d'intervento : sociale, assistenziale, lotta alle nuove e vecchie povertà, promozione dell'autodeterminazione civica e educazione alla solidarietà; a condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale e della libera Associazione dei cittadini del Comune. Articolo 3 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 1. E' istituito l'albo comunale delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all art. 1 e che non hanno scopi di lucro. 2. L Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: Impegno sociale, tutela e promozione dei diritti umani, Attività socio-sanitarie di volontariato, Attività ricreative e sportive, Attività culturali, Tutela ambientale, Valorizzazione e promozione del territorio e della cultura locale, Economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale. Articolo 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL ALBO 1. Al solo fine dell'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell Associazione, in particolare: A. l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente articolo 1, B. avere sede nel territorio comunale da almeno un anno. C. assenza di qualsiasi scopo di lucro; D. ordinamento interno a base democratica; E. organismi rappresentativi regolarmente costituiti. Articolo 5 - MODALITA D ISCRIZIONE 1. L'iscrizione nell'albo delle Associazioni è disposta dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore competente. La domanda va indirizzata al Sindaco e devono pervenire nel periodo compreso dal 1 ottobre al 30 novembre di ciascun anno. 2. Nella domanda devono essere specificati la denominazione dell Associazione, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Poirino. 3. Alla domanda devono essere allegate: a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l Associazione intende realizzare. Qualora l Ufficio ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta all Associazione.

c. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; d. Elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali di proprietà con l indicazione della loro destinazione. 4. Sono iscritte d ufficio nell Albo le Associazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultavano iscritte all Albo comunale delle Associazioni istituito con delibera consiliare n del, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, e quelle che sono in rapporto di convenzione con il Comune. 5. Sono iscritte nell Albo, dietro presentazione di semplice domanda, le associazioni a carattere nazionale e regionale iscritte negli albi e registri regionali e provinciali del volontariato e dell'associazionismo purché operanti nel territorio comunale tramite una loro sezione da almeno un anno. 6. Qualora raggruppamenti di Associazioni si iscrivano all'albo possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non abbiano già ottenuto singolarmente l'iscrizione. 7. Sono esplicitamente esclusi dall Albo: a. i partiti; b. le Associazioni sindacali e professionali di categoria; c. le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati; d. le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale. Articolo 6 FINALITA E CRITERI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI 1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici previsti dal comma 2 del presente articolo, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private che operano per le finalità di cui all articolo 1. 2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di deliberare interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità. 3. L intervento del Comune sarà in ogni caso deciso con apposita deliberazione della Giunta Comunale che informerà le proprie deliberazioni al rispetto dei seguenti principi e criteri: -Trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione; -Pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazione del territorio.

- Imparzialità. - Verifica e rendicontazione puntuale sull uso dei contributi o benefici concessi. Articolo 7 - CANCELLAZIONE DALL ALBO 1. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'albo deve essere immediatamente comunicato al Sindaco. 2. Qualora l Associazione iscritta all Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall Albo mediante determinazione del responsabile Ripartizione Servizi alla Popolazione. 3. La cancellazione dall Albo comporta la risoluzione automatica degli eventuali rapporti convenzionali in atto. Articolo 8 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 1. Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle Associazioni iscritte nell'albo comunale ed il loro coordinamento, a tal fine promuove la Consulta delle Associazioni. 2. La partecipazione istituzionale ha il fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato-sociale, e si realizza nell'incontro e nel confronto fra il Comune e le Associazioni. 3. La Consulta è la sede di libero confronto e di programmazione delle attività delle associazioni del territorio. 4. L'iscrizione alla Consulta è effettuata d ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell Albo delle Associazioni di cui all art. 3. 5. Sono organi della Consulta il Presidente e l assemblea Generale. 6. E Presidente della Consulta il Sindaco o un suo delegato. 7. L'Assemblea Generale é composta dai Rappresentanti Legali di tutte le Associazioni ed Enti che aderiscono alla Consulta o da loro sostituti espressamente delegati ed è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. 8. L'Assemblea è convocata dal Presidente, la convocazione dell'assemblea può essere richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato. E' convocata di norma almeno una volta all anno, ovvero ogni qualvolta il Comune o la maggioranza del le Associazioni lo ritengano necessario. 9. Per la realizzazione di specifici progetti può essere convocata per sezioni tematiche. 10. Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto. 11. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare di diritto i componenti della Giunta e su invito del Presidente esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni. 12. Gli invitati hanno solo diritto di prendere la parola. 13. Di ogni riunione il Segretario, di volta in volta individuato dal Presidente, redige apposito verbale da trasmettere all'amministrazione Comunale.

TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE ART. 10 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI COMUNALI 1. I contributi economici comunali erogabili alle condizioni previste dal presente Regolamento sono distinguibili in: ordinari / non finalizzato contributi per il sostegno all attività istituzionale dell associazione che deve risultare obbligatoriamente iscritta all albo, contributi straordinari una tantum contributi per il sostegno ad iniziative particolari, non ricomprese nel programma di attività istituzionale dell associazione aventi carattere eccezionale e non ricorrente; contributi convenzionati contributi per il sostegno all attività istituzionale di associazioni iscritte all albo e legate da rapporti di convenzione con il Comune di Poirino, b. agevolazioni per l uso delle sale comunali secondo la disciplina dello specifico Regolamento; c. istituire rapporti di convenzione con il Comune di Poirino; d. ottenere il rilascio di garanzie fiejussorie; e. ottenere il patrocinio del Comune di Poirino; f. ottenere spazi sul giornalino comunale, per promuovere la propria attività. ARTICOLO 11 - CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI ENTI E ASSOCIAZIONI 1. Il Comune di Poirino può concedere solo ai soggetti iscritti all albo di cui all art. 3 contributi economici con cadenza annuale per il sostegno all attività istituzionale dei soggetti stessi. 2. I soggetti legati al comune da rapporti di convenzione non possono accedere ai contributi nel presente articolo. ARTICOLO 12 - CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI. TERMINI E CRITERI DI EROGAZIONE 1. La concessione di contributi economici ordinari viene disposta dalla Giunta Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare. 2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro il 31 marzo a condizione che entro tale data ogni richiedente abbia presentato il rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

3. La concessione dei contributi avverrà in base alle risorse disponibili ed alle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri che vengono di seguito elencati: rilevanza e significatività della attività istituzionale in relazione alla utilità, all ampiezza e qualità degli interessi coinvolti; rilevanza e significatività della attività istituzionale in relazione al soggetto promotore e alle sue finalità e competenze statutarie; valenza e ripercussione territoriale dell attività istituzionale; entità dell autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso; 4. L'Amministrazione Comunale ai fini dell erogazione dei contributi ordinari potrà emanare indirizzi annuali delle aree di intervento prioritario in modo da facilitare la connessione dell'intervento attivato dai soggetti di cui al presente Regolamento con specifiche iniziative programmate in ambito Socio Assistenziale per far corrispondere attività associazioni a reali esigenze comunità locale. 5. In ogni caso la concessione di tali contributi sarà accordata tenendo in particolare considerazione gli enti pubblici e privati e le associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell attività, la devoluzione al Comune dei beni degli stessi. 6. Il presente articolo non si applica ai benefici che traggono origine dalla legislazione nazionale o regionale o da specifici atti deliberativi che ne disciplinino i criteri e le modalità di concessione. ARTICOLO 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO 1. Le associazioni che intendano chiedere un contributo ordinario in quanto finalizzato al sostegno all attività istituzionale dell associazione, dovranno far pervenire entro il 30 giugno di ogni anno apposita istanza di contributo corredata della seguente documentazione, necessaria ai fini della esaustiva descrizione dell attività istituzionale realizza e da realizzarsi nell anno: - Bilancio di previsione per l anno, - Relazione per descrivere l attività programmata dell associazione per l anno e per il triennio al pari del bilancio comunale, indicando finalità, obiettivi, risorse, indicatori di realizzazione, supporti e verifiche, la percentuale di autofinanziamento, la partecipazione di altri enti nonché, ove si tratti di intervento già attivato, le risorse impegnate ed i risultati ottenuti nel periodo pregresso. 2. L'istanza, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato 1), che costituisce parte integrante del presente regolamento, dovrà essere inviata all'ufficio Protocollo ed indirizzata al Sindaco. 3. Alla richiesta di contributo dovrà inoltre essere allegata la dichiarazione con la quale si attesta il permanere dei requisiti di iscrizione all Albo comunale e, per le Associazioni iscritte di diritto, la conferma di iscrizione

nell Albo regionale o in quelli ulteriori previsti da leggi regionali nell ambito delle finalità socio assistenziali. Art.14 Contributi economici straordinari ad Enti ed Associazioni 1. Il Comune di Poirino a sostegno di iniziative a carattere straordinario e non ricorrente quali ad esempio ad esempio: - eventi eccezionali, calamità naturali, - manutenzioni straordinarie volte all ampliamento e/o adeguamento delle strutture o delle infrastrutture in uso o di proprietà di Enti ed Associazioni, - particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo, a fronte di specifica richiesta, potrà erogare un contributo una tantum di volta in volta quantificato. Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum in favore dell'ente o Associazione richiedente. 2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata: a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o Associazione intende perseguire; b) da una dettagliata previsione di spesa con l indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte. 3. La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione. 4. In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la loro entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie presentate. 5. L'assegnazione di contributo straordinario non dà titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario. Articolo 15 - Convenzioni e relativi benefici. 1. I soggetti di cui all art. 2 interessati ad ottenere contributi economici ordinari di ammontare superiore ad 2.000,00 con concomitante utilizzo di beni appartenenti al patrimonio del comune, o che intendano richiedere al Comune il rilascio di garanzia fidejussoria devono sottoscrivere apposita convenzione con l Amministrazione Comunale. 2. Fatta salva l applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con

le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili: - disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, - la durata della convenzione eventualmente correlandola a quella reputata necessaria per il conseguimento degli obiettivi esplicati nella convenzione stessa, - i casi e le modalità di disdetta delle stesse, - gli oneri organizzativi e finanziari delle parti, - l individuazione di specifiche disposizioni in ordine a tempi ed alle modalità per il rilascio dei beni avuti in concessione, - individuazione dei soggetti responsabili e degli strumenti assicurativi a tutela degli utenti e di terzi, - nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto. 3. La convenzione può essere revocata, a insindacabile giudizio dell Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi. 4. A tal fine l associazione dovrà inoltrare apposita istanza che verrà vagliata dall Amministrazione Comunale secondo i criteri del presente regolamento. 5. L accoglimento dell istanza è comunque atto discrezionale della Giunta comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio. 6. Il Comune sottoscriverà la convenzione previa adozione di apposita deliberazione. Articolo 16 - Patrocini 1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell informazione alla cittadinanza dell apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale. 2. Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso sia contestuale all erogazione di un contributo e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 15 giorni prima se non oneroso, oppure contestualmente al contributo ai sensi del presente Regolamento. 3. La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente, inoltrata al Sindaco. 4. La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini. 7. La Giunta Comunale valuterà detta richiesta ed autorizzerà il suo rilascio. 8. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica la possibilità ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità

attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Poirino".. Articolo 17 - Utilizzo di immobili, strutture e beni 1. Laddove non sia specificato da appositi Regolamenti, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. 2. Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune. 3. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale. 4. L'uso gratuito di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto. 5. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto dei criteri contenuti nel presente regolamento. 6. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene ed indichi la durata. 7. Nel caso di utilizzo non occasionale le spese ordinarie di gestione e manutenzione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale. Articolo 18 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune 1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti. 2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non

corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. 4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto con gli strumenti previsti dal presente regolamento. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione Comunale. Articolo 19 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune 1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sociale sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. 2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. Allegato A ARTICOLO 15 Norma transitoria In sede di prima applicazione, i termini di presentazione delle istanze ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento sono stabiliti in sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Al Sig. Sindaco del Comune di 45019 Poirino Il sottoscritto nato a il residente a Via/Piazza n., nella sua qualità di legale rappresentante dell Associazione con sede in Via/Piazza n., con la presente inoltra domanda di contributo economico ordinario a sostegno delle attività istituzionale per l anno e dichiara, sotto la propria responsabilità, che l Associazione stessa: 1) non persegue scopo di lucro (allegare copia dello Statuto se già non depositato agli atti); 2) non fa parte dell articolazione politico -amministrativa di alcun partito; 3) è munita del seguente codice fiscale e/o partita I.V.A.:

(allegare fotocopia del certificato di attribuzione se mai depositato o variato rispetto a quello già depositato agli atti); 4) ha eletto il proprio legale rappresentante in data con scadenza del mandato al ; 5) si impegna ad utilizzare il contributo richiesto per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso, dandone successivo rendiconto. Si allega alla presente il programma dettagliato di attività così come previsto dall articolo 5 del Regolamento per l erogazione dei contributi ad enti ed associazioni senza fini di lucro. Poirino, lì F I R M A