Supplemento n. 1 al B.U. n. 11/I-II del 12/03/2013 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 12/03/2013 Nr. 11/I-II 58 83547 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 1 marzo 2013, n. 372 Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a "Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004". (Rep. Atti n. 147/CSR del 25 luglio 2012) - recepimento Il Relatore comunica: l articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 Tutela della salute in provincia di Trento autorizza la Giunta provinciale a disciplinare l esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui ciò è necessario per dare attuazione ad accordi od intese concluse in sede di conferenza Stato Regioni o di conferenza unificata, salvo che ciò non comporti violazione di riserva di legge. La Commissione Europea Food Veterinary Office con la Raccomandazione - n. 2010 8502-7 ha richiesto allo Stato italiano di implementare le misure per garantire che i sistemi basati sull HACCP nel settore carne e latte siano in linea con l articolo 5 del Regolamento (CE) 852/2004; Nel corso della seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo, le regioni e le province autonome hanno convenuto di aggiornare le linee guida riguardanti i criteri di cui all Accordo sancito dalla Conferenza nella seduta del 13 gennaio 2005 (Rep. Atti n. 2183/2005) per stabilire gli indirizzi di riferimento a livello nazionale, in linea con i principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) individuati dal Codex Alimantarius Commission s Committee on Food Hygiene, e definendo uno strumento per agevolare il controllo ufficiale nella valutazione dei piani di autocontrollo. L articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare, disciplina la competenza delle nuove funzioni attribuite alla Provincia dalla legislazione alimentare europea, affidandole l esercizio delle funzioni d'indirizzo, di programmazione e di supervisione sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e, se necessario, comunitarie. Ritenuto opportuno, in attuazione dell articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, provvedere a recepire con provvedimento della Giunta provinciale l Accordo in oggetto, dando atto che gli stessi indirizzi e strumenti trovino applicazione anche negli stabilimenti che trattano alimenti non di origine animale, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004. (Rep. Atti n. 147/CSR del 25 luglio 2012); - visto l articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16; - visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; - visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari, il quale dispone che gli Stati membri promuovono l elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del si-
Supplemento n. 1 al B.U. n. 11/I-II del 12/03/2013 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 12/03/2013 Nr. 11/I-II 59 stema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (Hazard Analysis and Critical Control Points, denominato HACCP), ed in particolare l articolo 5, che stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema fissati dal medesimo articolo; - visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e gli obblighi degli operatori del settore alimentare, fissati dall allegato II sezione II, che definisce gli obiettivi delle procedure basate sui principi HACCP, che devono essere garantiti dai medesimi operatori sulla base dei requisiti generali di cui al richiamato articolo 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004; - visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in particolare l articolo 4, che fissa i principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale e, al comma 3, lettera a),stabilisce che i controlli ufficiali comprendono, tra gli altri, audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP; - visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale ed in particolare l articolo 10, comma 2, lettera d), che prevede che i controlli ufficiali sui mangimi ed alimenti comprendono, tra gli altri, la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, buone prassi igieniche e HACCP; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di recepire l Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004. (Rep. Atti n. 147/CSR del 25 luglio 20012) riportato nell Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che gli stessi indirizzi e strumenti trovino applicazione anche negli stabilimenti che trattano alimenti non di origine animale; 2) di dare atto che trattandosi di questioni inerenti alla sicurezza alimentare, spetta all Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell articolo 55, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, darne attuazione; 3) di trasmettere copia del presente provvedimento all Azienda provinciale per i servizi sanitari, stabilendo che la stessa predisponga ed invii entro i mesi di agosto e febbraio al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza una relazione semestrale sullo stato di attuazione dello stesso; 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA TIZIANO MELLARINI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
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