REGOLAMENTO PROVINCIALE DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA IN APPLICAZIONE DELL ART. 5 LETT. b) DELLA L.R. 06/2008. Art.



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REGOLAMENTO PROVINCIALE DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA IN APPLICAZIONE DELL ART. 5 LETT. b) DELLA L.R. 06/2008 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA VENATORIA) Art. 1 FINALITA La Provincia di Udine, ai sensi dell art. 17 della Legge 157/1992, dell art. 6 della Legge 150/1992, del Decreto Interministeriale del 19 aprile 1996 e dell art. 5, lett. b) della L.R. 06/2008, con il presente regolamento disciplina il rilascio dell autorizzazione per l esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, a scopo alimentare, a scopo ornamentale/amatoriale e a fini di richiamo ad uso venatorio, tenuto conto, altresì, di quanto disposto all art. 9 della L.R. n 56 del 19 dicembre 1986. Art. 2 DEFINIZIONI Fauna selvatica: ai sensi del presente regolamento per fauna selvatica s intende l insieme delle specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale. Per le specie appartenenti alla classe degli uccelli si farà riferimento alla Lista redatta dalla Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) del Centro Italiano di Studi Ornitologici (C.I.S.O) lett. A e C. Detenzione: ai sensi del presente regolamento per detenzione si intende il possesso di fauna selvatica di legittima provenienza i cui soggetti, ricoverati in separazione coatta dagli esemplari di sesso diverso, non vengono destinati alla riproduzione. Allevamento: ai sensi del presente regolamento per allevamento si intende il possesso di fauna selvatica di legittima provenienza i cui soggetti vengono destinati alla riproduzione. Identificazione soggetti: ai sensi del presente regolamento, l identificazione dei soggetti avverrà esclusivamente mediante apposizione di contrassegni ai capi allevati, a seconda della specie: anelli inamovibili, fascette, marche auricolari e microchip sottocutanei. Ai sensi del presente regolamento, gli incroci riproduttivi tra soggetti a fenotipo mutato vengono considerati allevamenti, pertanto, sono vincolati ad autorizzazione. Ai sensi del presente regolamento, gli incroci riproduttivi tra soggetti di specie diverse (ibridi) non vengono considerati allevamenti, pertanto, non sono vincolati ad autorizzazione. Art. 3 TIPOLOGIE DEGLI ALLEVAMENTI Gli allevamenti di fauna selvatica soggetti ad autorizzazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie: a) Allevamento a scopo di ripopolamento b) Allevamento a scopo alimentare c) Allevamento a scopo ornamentale/amatoriale, e a fini di richiamo ad uso venatorio. 1 di 8

Art. 4 ALLEVAMENTO A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento sono destinati alla riproduzione di specie autoctone, mantenute in condizioni di purezza, per la successiva immissione in natura. La struttura dell impianto, le tecniche di produzione e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali della specie allevata. Tutti gli esemplari, prima della immissione in natura, devono essere accompagnati dalla dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4 Azienda Sanitaria), debitamente compilata in ogni sua parte. Qualora le vigenti norme sanitarie lo prevedano, i soggetti dovranno essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria. I soggetti allevati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti esclusivamente per fini riconducibili alla medesima tipologia. E vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre, pernice rossa e il colino della Virginia. Art. 5 ALLEVAMENTO A SCOPO ALIMENTARE Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare sono destinati alla produzione e commercializzazione degli animali e delle carni, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e fiscali, anche relative all autoconsumo. I soggetti allevati a scopo alimentare possono essere ceduti esclusivamente per fini riconducibili alla medesima tipologia. Art. 6 ALLEVAMENTO A SCOPO ORNAMENTALE/AMATORIALE E A FINI DI RICHIAMO AD USO VENATORIO Gli allevamenti di cui al presente articolo sono destinati alla riproduzione di specie selvatiche con finalità diverse da quelle previste agli artt. 4 e 5. Ai sensi del presente regolamento, gli allevamenti a scopo ornamentale/amatoriale e a fini di richiamo ad uso venatorio si suddividono, a loro volta, in due diverse tipologie da indicare in sede di istanza: a) allevamento a scopo ornamentale/amatoriale: ovvero praticato da appassionati di tale attività con finalità ludico-ricreative e per il mantenimento delle tradizioni locali; b) allevamento a fini di richiamo ad uso venatorio di avifauna selvatica appartenente a specie cacciabili: ovvero praticato con finalità di cessione, esclusivamente a coloro che posseggono i requisiti di legge per l esercizio dell attività venatoria (art. 12, c. 8 Legge 157/1992), delle seguenti specie: Allodola (Alauda arvensis), Merlo (Turdus merula), Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus), Pavoncella (Vanellus vanellus) e Colombaccio (Columba palumbus). 2 di 8

Le due tipologie di allevamento potranno essere autorizzate in capo al medesimo richiedente, anche in modo disgiunto, sulla base di quanto indicato in sede di istanza dal richiedente stesso e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualora al titolare dell autorizzazione vengano affidati, quali riproduttori, uccelli provenienti da legittima cattura, gli stessi non potranno essere ceduti a terzi. I titolari di autorizzazione a fini di richiamo ad uso venatorio sono tenuti alla compilazione di un registro rilasciato dalla Provincia, con pagine numerate e timbrate, sul quale annotare tutti i soggetti presenti in allevamento, data di acquisizione o nascita, denominazione della specie, tutti i dati riportati sull anello, data di morte o cessione con le generalità (cognome, nome e indirizzo) della persona a cui il capo viene ceduto nonché identificazione genetica. La cadenza di compilazione del registro deve essere mensile. ART. 7 ALLEVAMENTO A SCOPO AMATORIALE/ORNAMENTALE DI FAUNA SELVATICA INSERITA NELL ELENCO DELLE SPECIE C.I.T.E.S. (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) E consentito l allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di fauna selvatica nata in cattività appartenente alle specie di cui agli elenchi approvati dalla Convezione di Washington, nel rispetto della normativa vigente in materia (Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni). L inizio dell attività di allevamento deve essere comunicata al Servizio C.I.T.E.S. successivamente al rilascio dell autorizzazione provinciale. Art. 8 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA Per ottenere il rilascio dell autorizzazione all allevamento di fauna selvatica gli interessati devono presentare istanza, in marca da bollo vigente, indirizzata alla Provincia di Udine. La modulistica sarà reperibile presso i competenti Uffici o sul sito internet dell Ente. L istanza dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente e dovrà contenere: 1) i dati anagrafici del richiedente e la residenza, nonché l indirizzo ove ha sede l allevamento qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza; 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi art. 47 D.P.R. 445, nella quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato negli ultimi cinque (5) anni condanne penali, passate in giudicato, per maltrattamento agli animali; 3) la tipologia di allevamento prescelta; 4) fotocopia della documentazione attestante la legittima provenienza dei capi e l elenco delle specie di avvio all allevamento; 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi art. 47 D.P.R. 445, nella quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i permessi, nulla osta, certificazioni, autorizzazioni, concessioni, rilasciati dai competenti enti e/o uffici per il legittimo svolgimento dell attività. 6) fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 3 di 8

Art. 9 NORME IGIENICO SANITARIE I titolari di autorizzazione all allevamento di fauna selvatica devono garantire il buon trattamento degli animali allevati nonché adeguate condizioni alimentari. Sono tenuti al rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti nonché al rispetto della normativa in materia di divieto di maltrattamento degli animali (Legge n. 189/2004 e s.m.i.). Le strutture di contenimento dovranno garantire il dovuto grado di igiene e, pertanto, essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, prevedendo periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione delle stesse. Le gabbie e/o voliere e le recinzioni dovranno garantire lo spazio minimo vitale ai soggetti in esse detenuti, in relazione al numero di capi presenti in allevamento nonché garantire il rispetto delle normative sul divieto di maltrattamento degli animali ed inoltre dovranno essere mantenute in condizioni di integrità al fine di evitare la fuoriuscita degli animali. Le recinzioni per gli allevamenti di cinghiale, dovranno essere realizzate con rete con diametro del filo non inferiore a tre millimetri ed interrata per almeno venti centimetri oppure conglobata in un cordolo di cemento, l altezza della stessa non dovrà essere inferiore a 180 centimetri e dimensionata in maniera tale da garantire la stabilità della recinzione. Ogni allevatore dovrà disporre inoltre di apposita idonea struttura per l isolamento dei capi malati o portatori di patologie in atto. Sarà obbligo del titolare dell allevamento segnalare, a termini di legge, al Servizio Sanitario Veterinario competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, isolando nell eventualità animali morti per cause non naturali. Art. 10 IMPRESE AGRICOLE Nel caso in cui l allevamento sia esercitato dal titolare di un impresa agricola, questi è tenuto a darne comunicazione all Amministrazione Provinciale, attestando di essere titolare della stessa e indicando: i propri dati anagrafici e la residenza; la località in cui ha sede l allevamento; la/e specie di animali che verranno allevati; il tipo di strutture e di recinzioni; il numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio (CCIAA) Udine; il numero di posizione contributiva presso l I.N.P.S.; fotocopia della documentazione attestante la legittima provenienza dei soggetti di avvio all allevamento. I titolari delle imprese agricole che eserciteranno attività di allevamento di fauna selvatica sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Art. 11 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI DI ALLEVAMENTO Tutti i soggetti inseriti in allevamento devono essere dotati dei seguenti tipi di contrassegno: 4 di 8

anello inamovibile; fascette; marca auricolare o microchips sottocutanei; I contrassegni, da apporsi a cura dell allevatore, dovranno riportare (ad esclusione dei microchip) la matricola dell allevatore, l anno di nascita ed un numero progressivo. Gli anelli, marche auricolari o microchip potranno essere forniti da Associazioni legalmente riconosciute alle quali l allevatore si sia iscritto e dalle quali si rilevi che il numero di matricola assegnato all allevatore corrisponda al registro dell Associazione. Qualora l allevatore non sia iscritto ad alcuna Associazione, per l approvvigionamento dei contrassegni deve inoltrare richiesta all Amministrazione Provinciale. I titolari di autorizzazione per l allevamento a fini di richiamo ad uso venatorio non potranno utilizzare contrassegni inamovibili diversi da quelli che verranno appositamente forniti dall Amministrazione Provinciale. L inanellamento degli uccelli deve essere effettuato mediante applicazione di anello inamovibile chiuso e dal diametro corrispondente alle tabelle della Federazione Ornitologica Italiana (F.O.I.). I soggetti appartenenti alla specie fagiano saranno identificati mediante l apposizione di fascette progressivamente numerate, esclusivamente nell ambito di allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale nonché a scopo alimentare. Sono esentati dall apposizione del contrassegno i capi appartenenti alle specie: fagiano, starna e quaglia allevati a scopo di ripopolamento. L inanellamento dei soggetti di specie appartenenti all ordine dei passeriformi dovrà essere effettuato entro il decimo (10 ) giorno dalla nascita. Per i soggetti appartenenti a tutte le altre specie l inanellamento dovrà essere effettuato entro il novantesimo (90 ) giorno dalla nascita. Qualora ci siano specie allevate che non compaiono nelle tabelle fornite dalla F.O.I. si procederà alla identificazione mediante apposizione di anello inamovibile chiuso avente diametro adeguato. Ordinariamente, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli allevatori non iscritti alle Associazioni di categoria nonché coloro obbligati ai sensi del presente Regolamento devono inoltrare richiesta all Amministrazione Provinciale del fabbisogno di appositi contrassegni (anelli, fascette, marche auricolari, microchip) per l anno successivo. Per i mammiferi, l applicazione delle marche auricolari o microchip, dovrà essere effettuata comunque prima della cessione dei soggetti allevati. Art. 12 COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI ALLEVAMENTO I titolari di autorizzazione all allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e a scopo alimentare sono tenuti alla compilazione di un registro di allevamento, vidimato e fornito a titolo gratuito dalla Provincia, per ogni singola specie. Sul registro devono essere annotati tutti i dati dell allevamento relativi agli acquisti, alle nascite, ai decessi, alle cessioni. Le variazioni della consistenza dei soggetti allevati vengono annotate con cadenza quadrimestrale. 5 di 8

Relativamente alle modalità di compilazione del registro a cura dei titolari di autorizzazione all allevamento a fini di richiamo ad uso venatorio si rimanda al precedente art. 6. Il registro va compilato in ogni sua parte con penna ad inchiostro indelebile e senza cancellature. Le eventuali correzioni dovranno essere riportate a fianco del dato da correggere che deve comunque rimanere leggibile. Il registro dovrà essere tenuto con la massima diligenza e cura presso l allevamento e deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza, che hanno facoltà di ispezionare gli impianti Art. 13 CESSIONI Per le cessioni dei capi allevati, l allevatore è tenuto a rilasciare apposita nota di cessione, debitamente compilata in tutte le sue parti, su stampati predisposti e forniti dall Amministrazione Provinciale. Il rilascio della bolla di cessione continua a non essere obbligatorio nel caso in cui gli esemplari ceduti siano accompagnati dal Mod. 4 (Dichiarazione di provenienza degli animali) o da altro documento di trasporto compilato in ogni sua parte e a condizione che tale documento contenga i dati essenziali riportati nella bolla di cessione.. Il blocchetto delle note di cessione dovrà essere conservato presso l'allevamento e dovrà essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza. Art. 14 NORME GENERALI L'allevatore dovrà dimostrare la legittima provenienza dei soggetti di specie già autorizzate, acquisiti anche successivamente il rilascio della autorizzazione. La documentazione attestante la legittima provenienza dovrà essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza. Eventuali variazioni di residenza del titolare, ubicazione o modifica delle caratteristiche dell'allevamento dovranno essere segnalate all Amministrazione Provinciale entro 30 giorni dall avvenuta variazione. L integrazione all allevamento di nuove specie, dovrà essere richiesto presentando istanza in carta legale, allegando alla stessa il numero dei soggetti distinto per specie e la legittima provenienza dei capi. L allevatore è tenuto a comunicare all Amministrazione Provinciale l eventuale iscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) o altra Associazione legalmente costituita e del numero di registro attribuito. Entro il 31 gennaio di ogni anno l allevatore deve far pervenire alla Provincia il riepilogo relativo all andamento annuale dell allevamento (numero soggetti in carico al 31 dicembre dell anno precedente, numero di soggetti acquisiti, numero di soggetti nati, numero dei soggetti ceduti, numero dei soggetti morti o altre cause, numero dei soggetti in carico al 31 dicembre dell anno di riferimento). La cessazione dell attività di allevamento, che dovrà essere comunicata all Amministrazione Provinciale, non comporta la restituzione della documentazione relativa all allevamento, che dovrà comunque essere conservata per ulteriori cinque anni dall avvenuta presa d atto di cessata attività. In caso di decesso del titolare dell autorizzazione tale obbligo non sussiste, qualora l attività non prosegua in capo agli eredi. 6 di 8

Il soggetto autorizzato è tenuto ad esibire al personale di vigilanza tutta la documentazione prevista riguardante l allevamento, a consentire ogni qualvolta richiesto, al medesimo personale, l accesso ai locali nei quali viene svolta l attività di allevamento, a prestare collaborazione attiva per la verifica dei singoli esemplari. Ogni allevatore autorizzato dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle vigenti normative in materia sanitaria e fiscale. L autorizzazione all allevamento di fauna selvatica, rilasciata esclusivamente ai sensi dell art. 17 della Legge 157/1992, non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e/o ogni altra documentazione necessaria per il legittimo svolgimento dell attività. Il risarcimento di eventuali danni, causati dallo svolgimento dell attività a persone, colture, animali o cose, è a carico del titolare, che è tenuto alla rigorosa osservanza delle normative vigenti. Art. 15 SANZIONI e REVOCA Per gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, l autorizzazione potrà essere sospesa o revocata dalla Provincia con proprio atto. E punita con la revoca dell autorizzazione la violazione di cui all art. 3 (divieto di uccellagione) e le sanzioni di cui all art. 30 comma 1, lett. e) - h) (sanzioni penali) della Legge 157/1992. L autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall avvenuta revoca. Per altre infrazioni relative all attività di allevamento si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie di cui all art. 9 della L.R. n 56 del 19/12/1986 e succ. modifiche ed integrazioni: È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 10,33 a 103,30 per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell' autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 5,16 a 51,65 per ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell' autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall' avvenuta revoca. ART. 16 CONVERSIONE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI A FINI AMATORIALI E ORNAMENTALI Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiunque sia in possesso di autorizzazione per l allevamento di avifauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo presentando domanda in carta legale al preposto Servizio della Provincia di Udine, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione dell entrata in vigore del presente regolamento da parte del competente Servizio provinciale, allegando la precedente autorizzazione. Sulla domanda, predisposta a cura dell Ente, si dovrà precisare in quale forma l allevamento verrà gestito secondo i parametri definiti all art. 6 del presente regolamento. Trascorsi i centoventi giorni le autorizzazioni rilasciate a norma del precedente regolamento, non rinnovate, saranno considerate a tutti gli effetti decadute. 7 di 8

Art. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 16, i soggetti che al momento dell entrata in vigore delle presenti disposizioni svolgono l attività di allevamento di specie appartenenti alla fauna selvatica sono tenuti, entro novanta (90) giorni dalla comunicazione delle intervenute determinazioni, a confermare la propria attività e/o richiedere una nuova determinazione in caso di modificazioni intervenute nell attività. Entro centoventi (120) giorni successivi la Provincia comunica agli interessati le determinazioni relative all allevamento nonché le prescrizioni sugli eventuali interventi di adeguamento e stabilisce un termine per il completamento delle relative opere. Le contestazioni agli allevatori riguardanti le irregolarità nella tenuta dei registri e/o bollettari emesse e verbalizzate in costanza e vigenza del precedente regolamento e non ancora conclusi dovranno essere esaminati anche in relazione alle nuove disposizioni. Sarà cura del competente Ufficio della Provincia di Udine dare al presente regolamento la più ampia diffusione, attraverso comunicati e circolari destinate agli interessati e/o alle associazioni di categoria coinvolte nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet e con ogni altra possibile forma di divulgazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento a direttive, leggi, e regolamenti vigenti in materia. Il presente regolamento potrà essere eventualmente modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta Provinciale. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente. 8 di 8