PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854



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PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Relaxing S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Relaxing esercita attività nella produzione e commercializzazione di poltrone meccaniche. La società Relaxing presenta al 31 dicembre 2012 un fatturato pari a 128,450 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di informazioni non veritiere tramite una televendita andata in onda su un emittente televisiva locale, nello specifico sull emittente Canale 8, nel periodo aprile - maggio 2013, circa le caratteristiche ed il prezzo delle poltrone pubblicizzate. 3. In particolare, nel corso della citata televendita il professionista descrive le poltrone come capaci di svolgere alcune funzioni attivabili tramite un sistema elettrico, consistenti soprattutto nel sollevamento della poltrona per aiutare la persona ad alzarsi, nell abbassamento dello schienale, nel massaggio dorsale, ecc. nel frattempo in sovraimpressione compare l indicazione poltrona LEO 490 euro. Il segnalante afferma che, in realtà, il modello denominato LEO, venduto effettivamente al prezzo che appare in sovraimpressione sullo schermo nel corso della televendita, non è dotato del sistema elettrico che consente di effettuare le funzioni descritte e mostrate nel corso della televendita ma permette, solamente, la possibilità di allungamento dello schienale attraverso una spinta manuale, mentre le poltrone mostrate nel corso della televendita con le funzioni descritte hanno un prezzo molto diverso e superiore rispetto ai 490 euro pubblicizzati. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 29 ottobre 2013 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9009 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1 e 2, del Codice del Consumo. 5. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza del messaggio televisivo, in quanto descrivere e pubblicizzare un prodotto mostrando caratteristiche superiori a quelle effettive nonché evidenziare un prezzo di vendita di un prodotto, corrispondente al modello base dello stesso, mentre nel corso della pubblicità viene mostrato un modello con caratteristiche e funzioni diverse e superiori da quelle effettive, integra un comportamento contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista. 6. In data 25 novembre 2013 il professionista ha inviato una memoria difensiva. 7. In data 8 gennaio 2014 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 8. La società Relaxing produce e commercializza 7 diversi modelli di poltrone di cui 6 aventi funzioni e meccanismi elettrici che consentono movimenti indipendenti di schienale e pediera nonché possono montare piastre vibranti per l effetto massaggio. Il prezzo dei vari modelli varia da un minimo di 1.471 euro ad un massimo di 2.600 euro a seconda dei diversi optional e funzioni (1/2 motori kit benessere vibromassaggiante, ecc.). Ulteriori variazioni di

prezzo sono previste per il rivestimento in pelle delle poltrone stesse, per il kit roller, il bracciolo sollevabile e la batteria al litio. L unico modello esclusivamente manuale è il modello denominato LEO venduto al prezzo di 490 euro 1. 9. La televendita è stata diffusa tramite l emittente locale Canale 8 nei mesi di aprile e maggio 2013 con 4 passaggi televisivi al giorno della durata di circa 20 minuti ciascuno, in diverse fasce orarie. 2. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 10. Con memoria depositata il 25 novembre 2013 il Professionista ha fatto presente che il messaggio pubblicitario oggetto del procedimento mette sempre e comunque il consumatore nella condizione di avere chiara ed immediata contezza delle varie caratteristiche delle diverse poltrone reclamizzate e quindi delle possibilità di utilizzo delle stesse. Lo spot televisivo fa riferimento, sin dal primo momento ed ininterrottamente, ad una vasta gamma di modelli di poltrone e non solo al modello Leo, tanto ciò è vero che nel corso del videomessaggio vengono riprese ed inquadrate diverse poltrone, con diversi colori ed in posizioni anche non reclinate. 11. Anche il testimonial, nel corso di tutto il messaggio pubblicitario fa riferimento ad una vasta gamma di modelli ed espressamente afferma l esistenza di una grandissima scelta dei tanti modelli e colori disponibili... ed invita il pubblico a prenotare la visita di un incaricato...che avrà lo scopo di trovare la giusta soluzione per il vostro benessere. 12. Ciò premesso, nelle difese si afferma che il messaggio pubblicitario oggetto del procedimento consente ai destinatari dello stesso, sin dal primo momento, di percepire che esistono diversi modelli di poltrone con caratteristiche e funzionalità diverse, ragion per cui risulta chiaro ai consumatori che la poltrona modello LEO è uno...dei tanti modelli disponibili.... L'immagine che appare in sovraimpressione durante tutta la televendita, è un'immagine "fissa", che permane ininterrottamente nel corso di tutta la pubblicità, e che pertanto permette ai destinatari del messaggio di rendersi conto delle caratteristiche della poltrona modello LEO, poltrona che viene sempre inquadrata in posizione alzata e mai, nemmeno per una frazione di secondo, in posizione reclinata!. La lunga permanenza dell'immagine in sovraimpressione e la circostanza che in tale immagine la poltrona Leo non venga mai presentata in una posizione reclinata (posizione che il modello Leo comunque possiede sebbene sia attivatile solo manualmente) offre al consumatore la percezione delle caratteristiche che il modello di poltrona Leo possiede. 13. Le considerazioni che precedono, rendono evidente come la pratica commerciale adottata dalla Relaxing S.r.l. non sia affatto finalizzata ad ingannare il pubblico o ad alterare la percezione del consumatore e che pertanto la stessa non possa ricondursi ad una pratica commerciale scorretta. La Relaxing S.r.l. è una realtà imprenditoriale di modeste dimensioni e la società opera soprattutto in ambito locale concentrando la propria attività nell'ambito della Regione Campania. La televendita oggetto del presente procedimento è l'unica forma di pubblicità utilizzata dalla società e tale messaggio pubblicitario è stato divulgato solo ed esclusivamente tramite l'emittente televisiva Canale 8 che è un'emittente, squisitamente locale il cui segnale copre prevalentemente la città di Napoli e Provincia. 14. La società ha spontaneamente interrotto la diffusione del messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento ed ha modificato la televendita omettendo del tutto il riferimento in sovrimpressione della poltrona LEO. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via televisiva, in data 31 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 16. Con parere pervenuto in data 28 febbraio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la televendita contestata mostra chiaramente inquadrature di poltrone con meccanismo elettrico e questa circostanza è sufficiente ad indurre il consumatore medio a ritenere che il professionista commercializzi poltrone dotate di tale meccanismo, ivi compreso il modello Leo, venduto al prezzo di 490 euro; - nella comunicazione commerciale il professionista fornisce in tal modo ai consumatori indicazioni fuorvianti e non idonee a consentire ai destinatari della stessa di comprendere le effettive caratteristiche del prodotto, a ciò si aggiunga che, nel contesto risulta fuorviante anche l indicazione del prezzo dell indicata poltrona LEO e, pertanto, a causa della loro ingannevolezza, tali indicazioni paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; - l assenza di reclami inviati da parte dei consumatori al professionista non vale a dimostrare la correttezza del suo operato. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 17. La pubblicità oggetto del presente provvedimento promuove la vendita di poltrone mostrando più volte le immagini dei diversi modelli commercializzati dal Professionista e descrivendo, mediante un testimonial, le caratteristiche 1 [Cfr. Doc. n. 7 indice del fascicolo.] 2 [Cfr. Doc. n. 3 indice del fascicolo.]

tecniche e funzionali delle poltrone proposte nel corso della televendita. Sempre nel corso della televendita, poi, ogni tanto, compare in sovraimpressione l indicazione Poltrona Leo 490 euro. 18. L'indicazione, nel contesto del messaggio segnalato, di uno specifico prezzo di vendita più volte riprodotto in sovraimpressione nel filmato mentre compaiono le immagini delle particolari caratteristiche e funzioni che le poltrone possono svolgere, lascia intendere agli spettatori, eventualmente interessati all'acquisto di questa tipologia di prodotti, in assenza di ulteriori precisazioni, che il prezzo pubblicizzato sia riferito proprio alle poltrone che hanno le funzioni elettriche che vengono mostrate. Sul punto si evidenzia che, come affermato dallo stesso Professionista nelle difese, l unica poltrona priva di funzioni elettriche è la poltrona LEO, pertanto è difficile per gli spettatori a fronte di quanto viene trasmesso immaginare che per poter avere queste specifiche funzioni è necessario pagare importi molto diversi e ben superiori rispetto a quello che appare durante la televendita che peraltro è l unico prezzo che viene comunicato. 19. Ciò premesso, dagli accertamenti istruttori è emerso, invece, che il prezzo di 490 euro è valido solo per l unico modello con funzioni esclusivamente manuali. Qualora il consumatore, invece, voglia acquistare una poltrona con effetti massaggianti o anche semplicemente con le funzioni elettriche mostrate nel corso della televendita deve necessariamente acquistare modelli diversi dalla poltrona LEO, il cui costo è notevolmente più alto del prezzo pubblicizzato nel messaggio e riferibile esclusivamente alla indicata poltrona LEO che appare durante tutta la comunicazione pubblicitaria. 20. Va inoltre rilevato che, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilievo anche l ambiguità utilizzata nella descrizione dei vari modelli di poltrone commercializzate, ambiguità che rende oggettivamente non intelligibile nella sua reale portata l offerta in ordine alle reali caratteristiche ed alle particolari funzioni dalle varie poltrone offerte in vendita. 21. Sul punto si rileva infatti che la particolarità delle poltrone prodotte e commercializzate dal professionista risiede proprio in quelle funzioni elettriche che solo i modelli più costosi hanno e che inducono il consumatore verso l acquisto di un bene caratterizzato da una spesa per gli acquirenti di una certa rilevanza economica. D altro canto il professionista è sicuramente consapevole dell importanza di offrire agli acquirenti prodotti con funzioni e specifiche tecniche particolari ed ulteriori rispetto a quelle proprie di una normale poltrona e, la prospettazione di un prezzo basso per un prodotto con caratteristiche e funzioni particolari è sicuramente l elemento utilizzato nella televendita al fine di indurre i consumatori ad acquisire informazioni e ad essere veicolati sulla scelta di certi prodotti più costosi con le funzioni rappresentate nel corso della promozione. 22. Da tali circostanze consegue l'ingannevolezza del messaggio, in quanto lo stesso omette di fornire qualsiasi indicazione che consenta di avere contezza del reale prezzo delle poltrone di cui si enfatizzano le caratteristiche, anzi lascia chiaramente intendere che il prezzo effettivo della poltrona con tutte le funzioni che compaiono nel corso del filmato sia quello pubblicizzato di 490 euro. Ancora sul punto si consideri che il prezzo minimo di una poltrona con le funzioni elettriche pubblicizzate parte da 1.471 euro ossia da una base di riferimento non assimilabile neanche lontanamente all unico prezzo indicato nella pubblicità di cui trattasi pari a 490 euro. 23. Per quanto attiene al requisito del pregiudizio al comportamento economico, necessario per la sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 21 del Codice del Consumo, si rileva che, usualmente, a differenza di altre tipologie di prodotti, l'acquisto di un prodotto come le poltrone è preceduto da una fase di ricerca e di acquisizione di informazioni sulle varie offerte presenti sul mercato, al fine di valutare comparativamente le caratteristiche e le condizioni di vendita di detti prodotti. Con riferimento alla pubblicità in esame, pertanto, la presenza dell indicazione di un prezzo particolarmente basso risulta idonea a pregiudicare il comportamento economico del consumatore, posto che tale indicazione riveste un carattere di essenzialità ovvero si riferisce ad un informazione rilevante e tale da determinare le scelte del consumatore in ordine a quel determinato bene. 24. L'ipotesi sopra delineata ricorre nel caso in esame; infatti, l'indicazione del prezzo delle poltrone che compaiono nel filmato è un indicazione ambigua ed ingannevole nella misura in cui lascia intendere che il modello venduto a 490 euro abbia tutte le funzioni descritte nel corso della televendita. La prospettazione del prezzo costituisce un elemento di sicuro rilievo nel processo decisionale del consumatore, il quale, a fronte della proposta contenuta nel messaggio in esame, potrebbe essere indotto a non attivare ulteriori ricerche ovvero a interrompere quelle avviate, per poi rendersi conto, solo in un momento successivo, che quanto pubblicizzato non corrisponde alla realtà. Pertanto, l'accertato carattere ingannevole del messaggio può ritenersi idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori. 25. Dettando le norme di cui al Codice del Consumo, il legislatore, ha inteso, infatti, salvaguardare la libertà di autodeterminazione dell acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria comunicazione d impresa. Si sottolinea, in merito, che la consultazione di fonti alternative da parte di un potenziale acquirente è solamente eventuale e si concretizzerebbe comunque in una fase successiva rispetto a quella in cui il soggetto viene agganciato dal claim 3. 26. Il comportamento oggetto del presente procedimento, si presta, infine, a una valutazione di scorrettezza anche ai sensi dell articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il quale una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta. In merito alla 3 [Cfr. ad esempio: Consiglio di Stato Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2852/05; Tar. Sez. I sent., 21 luglio 2008, n. 7093/08.]

contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie, da parte del professionista, il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere dal professionista posto che l utilizzo di una leva ambigua e non veritiera quale il prezzo nella scelta del consumatore ha il precipuo scopo di determinare un aggancio immediato del consumatore stesso. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 27. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione ridotta del professionista nonché della dimensione locale della pratica, trattandosi di una televendita diffusa su un emittente locale della regione Campania. 30. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere nei mesi di aprile e maggio 2013, con 4 passaggi televisivi al giorno della durata di circa 20 minuti ciascuno, in diverse fasce orarie. 31. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Relaxing S.r.l. nella misura di 20.000 (ventimila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la prospettazione di caratteristiche superiori rispetto al modello di poltrona individuato in sovraimpressione con un prezzo di vendita particolarmente basso, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti pubblicizzati dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Relaxing S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare a Relaxing S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 (ventimila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella