REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI



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CITTÀ DI CHIERI Città Metropolitana di Torino ATTI UFFICIALI REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 in data 30.4.2015

INDICE ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE PAG. 3 ART. 2 - OBBLIGHI AL MOMENTO DELL ASSUNZIONE DELLA CARICA PAG. 3 ART. 3 - OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA PAG. 3 ART. 4 - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA PAG. 3 ART. 5 - DIFFIDA AD ADEMPIERE PAG. 4 ART. 6 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PAG. 4 ART. 7 - ULTERIORI SOGGETTI OBBLIGATI PAG. 4 ART. 8 - SANZIONI PAG. 4

Art. 1 Ambito di applicazione Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali, d'ora in poi denominati Amministratori comunali, sono tenuti all osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 secondo le norme del presente Regolamento. Art. 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica Gli Amministratori comunali, entro tre mesi dalla nomina, sono tenuti a compilare - su modulistica allo scopo predisposta e depositare presso la struttura preposta dal Piano Esecutivo di Gestione -PEG, la seguente documentazione: 1. un'autodichiarazione, con l apposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero, concernente: a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; b) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. c) la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli conviventi e dei parenti entro il secondo grado di parentela degli Amministratori, se gli stessi vi consentono. L'eventuale mancato consenso deve essere attestato da una dichiarazione resa dai soggetti obbligati o dall Amministratore stesso. 2. curriculum vitae; 3. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Art. 3 Obblighi annuali durante la carica L Amministratore in carica dovrà ogni anno, entro 30 giorni dall ultima delle scadenze previste dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, depositare presso la struttura preposta dal Piano Esecutivo di Gestione -PEG: un attestazione - su modulistica allo scopo predisposta - concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto 1 dell art. 2 intervenute nell anno precedente; copia della dichiarazione dei redditi. Art. 4 Obblighi successivi alla cessazione della carica L Amministratore, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione - su modulistica allo scopo predisposta - concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto 1 dell art. 2 intervenute dopo l ultima l attestazione. Lo stesso Amministratore è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio. Art. 5 Diffida ad adempiere Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2,3 e 4 il Sindaco o il Presidente del Consiglio diffidano, rispettivamente, l Assessore o il Consigliere inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo PEC. Se il diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 8. Art. 6 Modalità di pubblicazione dei dati I dati e le informazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi, nonché le eventuali inadempienze e le comunicazioni di mancato consenso sono pubblicati nel sito istituzionale dell'amministrazione Comunale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in ambito di amministrazione digitale dalla struttura organizzativa individuata dal PEG. Al fine di garantire piena trasparenza e concretizzare il diritto di informazione verranno individuate ulteriori forme di pubblicità, presentazione e diffusione dei dati raccolti. In ogni caso, nella pubblicazione dei dati raccolti, il Comune di Chieri provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, in linea con le indicazioni di cui all'art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013. Decorso il termine di pubblicazione, i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio del sito internet dell'amministrazione Comunale. Art. 7 Ulteriori soggetti obbligati Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche: agli amministratori di istituti, enti, organismi, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza del consiglio comunale o del sindaco; ai presidenti, vice presidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale il comune concorra, nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20%. Per i soggetti di cui al comma precedente le dichiarazioni e gli atti disciplinati dal presente regolamento devono essere trasmessi al Sindaco, il quale adotterà le misure di cui all art. 5, comma 1. Art. 8 Sanzioni L ANAC Autorità nazionale anticorruzione, nell ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all art. 47, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, provvedendo all accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta previsto dall art. 16, L. 689/1981.

Qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell Autorità, in base all art. 19, co. 7, del d.l. 90/2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto, al prefetto del luogo ove ha sede l ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l irrogazione della sanzione definitiva, ai sensi degli articoli degli art. 17-18, della legge 689/1981. Il prefetto comunica l esito della procedura sanzionatoria al Presidente dell ANAC e l eventuale provvedimento sanzionatorio adottato all Ente, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione relativa agli organi di indirizzo politico.