APPALTO E LAVORO AUTONOMO
ART. 7 Contratto di appalto o contratto d opera 1). Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all interno dell azienda, ovvero dell unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
2). Nell ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 3). Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
L Appalto e l art.7 del D.L.gs.626/94 Le figure che si possono incontrare nell ambito della fornitura di lavoro sono molteplici e per ognuna si configurano delle responsabilità. - Committente: è colui che richiede un lavoro o una prestazione, nel caso dell'art.7 il committente, che è oggetto dei doveri richiesti dalla norma, è contestualmente datore di lavoro (DDL). - Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera o una prestazione con mezzi propri. In questo caso sarà l'impresa che fornirà un servizio, un lavoro ecc. (nel campo edile, dei servizi, ecc.).
- Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga invece nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera o una prestazione con mezzi propri. Questo succede normalmente quando si affida un lavoro a una ditta esterna che non è sempre in grado di assolvere autonomamente tutti i compiti richiesti e quindi ha la necessità di affidarsi ad un'altra impresa che sia specializzata in quell'attività nella quale essa è carente. Questa distinzione è importante perché, come vedremo, l'articolo 7 si applicherà poi a cascata con gli stessi criteri. - Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: colui che mette a disposizione del committente, dietro compenso, il risultato del proprio lavoro. E quel soggetto che possiamo identificare come un consulente.
- Contratto d'appalto (così come si evince dal codice civile): il contratto con il quale una parte si assume l impegno del compimento di un'opera verso un corrispettivo in denaro con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione (economica) a proprio rischio. Un contratto d'appalto è articolato su argomenti, che sono: l'oggetto dell'opera da compiere, in quale modo viene eseguito questo lavoro e con quali strumenti, quindi le modalità di esecuzione e i mezzi d'opera, le responsabilità e l'organizzazione del sistema produttivo.
Subappalto: La definizione è presente nel codice civile e segue regole molto rigorose e precise. É un contratto tra appaltatore e subappaltatore a cui però è estraneo il committente nonostante debba concedere l autorizzazione. Il committente una volta che ha fornito l'autorizzazione rimane completamente estraneo nei rapporti che si possono stabilire fra il subappaltatore e l'appaltatore. Questa autorizzazione è opportuno che sia data sempre per iscritto e mai verbalmente.
- Contratto d'opera. Il contratto d'opera si realizza quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione. È il caso classico del rapporto che si può avere fra un consulente e committente che non prevede forme di subordinazione diretta.
L attività di coordinamento e cooperazione prevista dall art.7 del D.Lgs.626/94 Il comma 2a) prevede la cooperazione tra i datori di lavoro sull attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto e il 2b) prevede il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva.
Il committente non può più trascurare la concreta gestione della sicurezza, ma deve promuovere il coordinamento e la cooperazione. L onere del coordinamento attribuito al committente non elimina naturalmente la responsabilità dell appaltatore per i rischi propri dell attività specifica.
Gli spazi d intervento dell RLS L RLS può richiedere al datore di lavoro di ricevere informazioni sui lavori che la sua azienda dà in appalto, ovvero ha il diritto di essere informato nel merito