Opere provvisionali: riferimenti generali
L AZIENDA Azienda fondata nel 1945, divenuta, grazie alla qualità dei prodotti e all innovazione continua, leader nella produzione di opere provvisionali Tutta la produzione è concentrata nei 2 stabilimenti situati nelle vicinanze di Stoccarda Ad oggi Layher conta 37 sedi dislocate in Europa e nel mondo per un totale di circa 1500 dipendenti Annualmente, dalla sede di Eibensbach vengono consegnate più di 140.000 tonnellate di materiale per un totale di circa 70 bilici al giorno L elevato livello qualitativo dei prodotti, realizzati nei due siti produttivi, è riconosciuto sul mercato dagli operatori del settore La sede italiana è stata inaugurata nel 1994 e attualmente consta di uffici e magazzini in provincia di Verona (la sede), Torino e Siracusa, per un totale di circa 16.000 mq Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 2
I PRODOTTI Ponteggio Allround a montanti e traversi prefabbricati, in acciaio Ponteggio Blitz a telaio, in acciaio e alluminio Gamma di accessori (ruote, tralicci, contenitori, ecc.) Sistemi di copertura (acciaio, alluminio, PVC) e rivestimento (pannelli metallici, teli in PVC) Sistema Event per la realizzazione di tribune, palcoscenici e strutture per manifestazioni Trabattelli in alluminio Scale portatili in allumino Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 3
OPERE PROVVISIONALI Le opere provvisionali sono strutture temporanee, provvisorie, modulari, ripetitive, smontabili, reimpiegabili, con lo scopo di sostituire o integrare opere durante un periodo di tempo (p.e. strutture per manifestazioni) o servire la costruzione e montaggio di nuove opere o ispezione o manutenzione di opere completate (p.e. apprestamenti necessarie ai fini della tutela e della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere allegato XV, Art. 1.1 - quali ponteggi, trabattelli, parapetti, impalcati, passerelle, ecc.). Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 4
RIFERIMENTI NORMATIVI Le opere provvisionali sono trattate nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche (D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). A tale regola tecnica si aggiungono le norme tecniche europee, alcune delle quali: - Sono richiamate direttamente dal D.Lgs. 81/2008 (p.e. trabattelli e scale), con valenza alternativa a quanto stabilito dal decreto stesso; - Non sono richiamate direttamente dal D.Lgs. 81/2008, ma trattano opere provvisionali per cui lo stesso decreto non fornisce indicazioni (p.e. parapetti provvisori, torri di puntellazione); - Pur essendo richiamate dal D.Lgs. 81/2008, riguardano opere provvisionali già trattate nel decreto stesso (p.e. ponteggi, giunti). Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 5
RIFERIMENTI NORMATIVI PONTEGGI - UNI EN 12810-1:2004 «Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto» - UNI EN 12810-2:2004 «Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale» - UNI EN 12811-1:2004 «Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale» - UNI EN 12811-2:2004 «Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 2: Informazioni sui materiali» - UNI EN 12811-3:2005 «Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 3: Prove di carico» - UNI EN 12811-4:2014 «Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 4: Parasassi per ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione del prodotto» STRUTTURE E TORRI DI SOSTEGNO - UNI EN 12812:2008 «Strutture di sostegno per opere permanenti - Requisiti prestazionali e progettazione generale» - UNI EN 12813:2006 «Attrezzature provvisionali di lavoro - Torri di sostegno realizzate con componenti prefabbricati - Metodi particolari di progettazione strutturale» Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 6
RIFERIMENTI NORMATIVI TUBI E GIUNTI - UNI EN 39:2004 «Tubi di acciaio sciolti per ponteggi a tubi e raccordi - Condizioni tecniche di fornitura» - UNI EN 74-1:2007 «Giunti, spinotti e basette per l utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 1: Giunti per tubi - Requisiti e procedimenti di prova» - UNI EN 74-2:2009 «Giunti, spinotti e basette per l utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 2: Giunti speciali - Requisiti e procedimenti di prova» - UNI EN 74-3:2007 «Giunti, spinotti e basette per l utilizzo in strutture di sostegno per opere permanenti e ponteggi - Parte 3: Basette piane e spinotti - Requisiti e procedimenti di prova» PROTEZIONI DEI BORDI - UNI EN 13374:2013 «Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto - Metodi di prova» Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 7
RIFERIMENTI NORMATIVI TRABATTELLI - UNI EN 1004:2005 «Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati - Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali» - UNI EN 1298:1998 «Torri mobili da lavoro. Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni» SCALE PORTATILI - UNI EN 131-1:2011 «Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali» - UNI EN 131-2:2012 «Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura» - UNI EN 131-3:2007 «Scale - Parte 3: Istruzioni per l utilizzatore» - UNI EN 131-4:2007 «Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere» - UNI EN 131-7:2013 «Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma» - EC 1-2014 UNI EN 131-7:2013 «Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma» Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 8
RIFERIMENTI NORMATIVI TRIBUNE PROVVISORIE - UNI EN 13814:2005 «Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento Sicurezza» - UNI EN 13200-1:2012 «Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori» - UNI CEN/TR 13200-2:2006 «Installazioni per gli spettatori - Criteri di disposizione degli spazi di servizio - Parte 2: Caratteristiche e situazioni nazionali» - UNI EN 13200-3:2006 «Installazioni per gli spettatori - Parte 3: Elementi di separazione Requisiti» - UNI EN 13200-4:2007 «Installazioni per gli spettatori - Parte 4: Sedute - Caratteristiche di prodotto» - UNI EN 13200-5:2007 «Installazioni per gli spettatori - Parte 5: Tribune telescopiche» - UNI EN 13200-6:2013 «Installazioni per spettatori - Parte 6: Tribune smontabili (temporanee)» - UNI EN 13200-7:2014 «Installazioni per spettatori - Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita» Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 9
OPERE PROVVISIONALI: D.Lgs. 81 Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell allegato XVIII [Art. 122.1]. Per lavoro in quota si intende una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile [Art. 107]. Il titolo IV Cantieri temporanei e mobili al capo Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota [Art. 105 156], e in particolare alle sezioni: - Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali [Art. 122 130] - Sezione V: Ponteggi fissi [Art. 131 138] - Sezione VI: Ponteggi movibili [Art. 139 140] Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 10
Sezione V Ponteggi fissi Requisiti documentali e formazione Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 11
PONTEGGI FISSI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente [Art. 131.2]. La relazione tecnica predisposta da fabbricante è compilata secondo le circolari: - 85/78, istruzioni per ponteggi a giunti e tubi - 44/90, istruzioni per ponteggi a telai prefabbricati - 132/91, istruzioni per ponteggi a montanti e traversi prefabbricati. Periodicamente, il MLPS pubblica delle circolari con i riferimenti delle nuove autorizzazioni, estensioni e volture. Ponteggio Circolare 11/2006 Circolare 11/2008 Circolare 11/2010 Circolare 11/2014 Tubo e giunti 7 4 3 6 Telaio 16 19 17 11 Montanti e traversi 4 3 10 6 Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 12
PONTEGGI FISSI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell Autorizzazione Ministeriale [Art. 131.6] L Autorizzazione Ministeriale è soggetta a rinnovo ogni 10 anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico [Art. 131.5] Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ispesl per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione [Art. 131.7] Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74 [Art. 131.3] Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 13
PONTEGGI FISSI PROGETTO I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo dell Aut. Min. non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente [Art. 133.1]: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione [Art. 133.2]. Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 14
PONTEGGI FISSI - DISEGNO L allegato XXII prevede tra i «Contenuti minimi del Pi.M.U.S.» [Art. 5] il disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino: - generalità e firma del progettista o, quando non sussiste l obbligo del calcolo, della persona competente (cioè della persona che ha redatto il Pi.M.U.S. ai sensi dell Art. 136.1) - i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato - l indicazione degli appoggi e degli ancoraggi Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell ambito dello schema tipo che ha giustificato l esenzione dall obbligo del calcolo [Art. 134.2] Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 15
PONTEGGI FISSI - Pi.M.U.S. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste [Art. 136.6]. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati [Art. 136.1] Allegato XXII: Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 16
PONTEGGI FISSI - MANUTENZIONE E REVISIONE Sezione II Disposizioni di carattere generale - Art. 112 Idoneità delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell allegato XIX ( Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi ). Sezione V: Ponteggi fissi - Art. 137 Manutenzione e revisione 1. Il preposto, ad intervalli periodici (in autorizzazione ministeriale è previsto mensilmente) o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti (va lasciata traccia del controllo). 2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione quali zincatura o verniciatura (vedi anche Verifiche iniziali degli elementi del ponteggio ) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 17
PONTEGGI FISSI RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE CANTIERE Nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali [Art. 133.3] devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, copia dell'autorizzazione ministeriale, dell eventuale progetto e dei disegni esecutivi. Nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi [Art. 134.1] devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, copia dell'autorizzazione ministeriale, e del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S. Controllare che vi sia la documentazione dell esecuzione, da parte del preposto, dell ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento [Allegato XIX]. Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 18
PONTEGGI FISSI - FORMAZIONE Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste [Art. 136.6]. L allegato XXI, stabilisce i soggetti formatori, la durata (14 ore di teoria 14 ore di pratica), i requisiti minimi del corso e la periodicità dell aggiornamento (1 ora di teoria e 3 ore di pratica) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 19
PONTEGGI FISSI - FORMAZIONE La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare [Art. 136.7]: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI [Art. 136.8] Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 20
Sezione V Ponteggi fissi Prescrizioni particolari Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 21
PONTEGGI FISSI - DIMENSIONI E CARICHI Dimensione Manutenzione Costruzione EN 12811-1 Stilata 0,60 m (1) 0,90 m (2) 0,60 m (3) Campata Da Autorizzazione Ministeriale (4) - Altezza passaggio 1,65 m 1,65 m 1,75 m o 1,90 m Carico 1,5 kn/m 2 3,0 kn/m 2 1,5 6,0 kn/m 2 (1) Larghezza minima di transito (2) Larghezza effettiva degli impalcati (3) Larghezza effettiva degli impalcati con larghezza del fermapiede compresa per un max di 3 cm (4) Possono essere autorizzati alla costruzione ed all impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica [Art. 131] UN PONTEGGIO DA MANUTENZIONE PUO ESSERE USATO IN UN CANTIERE DI NUOVA COSTRUZIONE Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 22
PONTEGGI FISSI - GIUNTI La norma EN 74-1:2008 specifica i requisiti dei principali tipi di giunti utilizzati nei ponteggi e nelle strutture di banchinaggio, in abbinamento a tubi in acciaio e in alluminio, diametro 48.3 mm, che rispettino i requisiti stabiliti dalle norme EN 12811-1, EN 12811-2 e EN 12810-1. A questo scopo ne definisce: - i materiali - le dimensioni e tolleranze - le classi di resistenza - le prove di carico e valutazione dei risultati - il tipo e la frequenza verifiche in produzione Nota: La precedente norma EN 74/1988 stabiliva unicamente i requisiti dei giunti ortogonali e girevoli in abbinamento a tubi in acciaio. La nuova norma comprende invece tutte le tipologie di giunti (vedi anche EN 74-2)in abbinamento a tubi in acciaio, di differenti spessori, e in alluminio, con o senza giunti di tenuta. Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 23
PONTEGGI FISSI - GIUNTI Norma di riferimento : EN 74-1 Produttore : LAYHER Classe di riferimento : B-BB Controlli in produzione : M (M = interno ed esterno; L = solo interno) Conformità alla norma : Ü (Simbolo tedesco per la conformità alla norma EN 74-1) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 24
ELEMENTI DI APPOGGIO L estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa [Allegato XVIII Art- 2.2.1.2]. Lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente [Art. 136.4] Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 25
ELEMENTI DI APPOGGIO Circolare 29/2010: Quesiti Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto 2.2.1.2. dell Allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel P.I.M.U.S. Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 26
UTILIZZO PROMISCUO DEI PONTEGGI Il divieto di utilizzare contemporaneamente marche diverse è confermato dall allegato XIX (ex Circolare 46/2000), che elenca i controlli da effettuare sugli elementi di ponteggio prima del montaggio. Uno dei controlli da effettuare è la verifica del marchio e, nel caso questo sia diverso da quello dell autorizzazione ministeriale, l elemento deve essere scartato Le autorizzazioni ministeriali hanno sempre confermato la possibilità di realizzare, sia in ponteggi a TELAI PREFABBRICATI che a MONTANTI e TRAVERSI PREFABBRICATI, particolari configurazioni (mantovana, ancoraggio, controventatura, ecc.) in TUBI e GIUNTI, purché appartenenti ad un unica autorizzazione. E POSSIBILE UTILIZZARE INSIEME TIPOLOGIE DI PONTEGGIO O SINGOLI ELEMENTI APPARTENENTI A DIVERSE AUTORIZZAZIONI? NO, MA ESISTONO DELLE ECCEZIONI BEN DEFINITE, STABILITE DALLA CIRCOLARE n. 20 del 23 maggio 2003 Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 27
PARTENZE PARTICOLARI, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate 1. progetto; 2. requisiti di accoppiabilità; 3. appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale; 3. compatibilità classe di carico; 4. piano di separazione correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali; 5. utilizzo di elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 28
DISTANZA DALLA MURATURA Durante la fase di tracciatura del ponteggio è importante tenere conto della distanza massima degli impalcati dalla muratura. L art. 138.2 consente un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. ALTERNATIVA: - Mensola interna - Parapetto lato interno Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 29
SOTTOPONTE Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni [Art. 128] SOTTOPONTE (area interdetta al passaggio) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 30
SOTTOPONTE Allargamento ultimo piano Partenza stretta Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 31
PARAPETTO Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione [Art. 126]. Il parapetto di cui all art. 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1.0 m dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 cm [Allegato XVII - Articolo 2.1.5.1 /2]. Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 32
PARAPETTO Sezione V: Ponteggi fissi - Articolo 126 Per i ponteggi fissi valgono le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe [Art. 126]: b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; A B C H Dim. Italia EN 1) A 60 cm 47 cm B 60 cm 47 cm C 15 cm 15 cm H 95 cm 95 cm 1) UNI EN 12811-1/04 UNI EN 1004/05 2) Offset interno corrente/esterno fermapiede 8 cm (EN 12811-1/04) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 33
ACCESSO AI PIANI DEL PONTEGGIO Sezione II: Disposizioni di carattere generale - Articolo 113.4: Scale (omissis) Le scale a mano usate per l accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste in prosecuzione l una dell altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parete esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 34
ACCESSO AI PIANI DEL PONTEGGIO Sezione II: Disposizioni di carattere generale - Articolo 111.3: Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l evacuazione in caso di pericolo imminente. (omissis) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 35
MANTOVANA O PARASASSI Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Articolo 129: Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all altezza del solaio di copertura del pian terreno, un impalcato di sicurezza a protezione contro la caduta di materiali dall alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, o con la segregazione dell area sottostante La chiusura frontale del ponteggio mediante teli non può essere ritenuta una soluzione sostituiva del parasassi (Circolare 149/85) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 36
MANTOVANA O PARASASSI Circolare n. 44/90 Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati e Circolare n. 131/91 Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati Le protezioni contro la caduta di materiali costituite da tavole parasassi, devono essere raccordate ad un normale impalcato, avere inclinazione non minore di 30 gradi rispetto all orizzontale, e proiezione orizzontale minima di: 1,20 m dal filo dell impalcato dei ponti di servizio, per altezza di caduta dei materiali non superiore a 12 m; 1,50 m dal filo dell impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali. Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 37
CONTROVENTATURE I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale (campata) che trasversale (stilata); è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e compressione [Allegato XVIII Art. 2.2.1.3] Negli schemi dell autorizzazione ministeriale sono riportati gli schemi che riportano la disposizione delle diagonali di facciata. Le controventature di stilata non sono normalmente necessarie, se non in schemi specifici (p.e. stilate al di sotto del passo carraio) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 38
ANCORAGGI Sez IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali - Art. 125: Ancoraggi 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. Altezza max dall ultimo ancoraggio = 4.0m e, comunque, non inferiori a quelli previsti dall autorizzazione ministeriale o dal relativo calcolo statico (vedi piano mantovana, mensola, ecc.). Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 39
ANCORAGGI Realizzati con tubi di ancoraggio o in tubo e giunto ancorati ad appositi golfari Installati perpendicolarmente al ponteggio per resistere alle azioni normali alla facciata Installati con disposizione a V per resistere alle azioni parallele alla facciata Il sistema ancoraggio/parete deve essere dimensionato in modo da resistere alle azioni sugli ancoraggi con un grado di sicurezza non inferiore a 2,5 Le prestazioni del sistema di ancoraggio devono essere desunte dai dati sperimentali forniti dalle ditte costruttrici e/o da prove di carico effettuate nel cantiere di montaggio del ponteggio, al fine di accertare il grado di sicurezza richiesto Alternative agli ancoraggi: Zavorre, Contrafforti di allargamento, Puntoni Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 40
PROTEZIONE LATERALE ULTIMO PIANO DEL PONTEGGIO Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali - Articolo 125 4. L altezza dei montanti deve superare di almeno m 1.20 l ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull ultimo impalcato. Sezione V: Ponteggi fissi - Art. 138: Disposizione dei montanti Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza del parapetto dei montanti superi di almeno 1 metro l ultimo impalcato (Nota: E stato eliminato il riferimento al piano di gronda) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 41
PROTEZIONE LATERALE ULTIMO PIANO DEL PONTEGGIO Circolare del 27 agosto 2010 - Quesiti E possibile l impiego di ponteggi ( ) come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall ultimo impalcato del ponteggio? Si è dell avviso che è possibile l impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto ( ) tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 42
PROTEZIONE LATERALE ULTIMO PIANO DEL PONTEGGIO D. Leg. 81: 2008 le protezioni laterali sono installate a protezione esclusiva degli operatori che lavorano sul ponteggio UNI EN 13374: 2013 Sistemi temporanei di protezioni dei bordi. Specifica di prodotto, metodi di prova E necessario un progetto che verifichi: - la stabilità del ponteggio a seguito delle forze trasmesse dal sistema di protezione dei bordi della copertura - la resistenza del sistema di protezione dei bordi Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 43
PROTEZIONE LATERALE ULTIMO PIANO DEL PONTEGGIO Classe A (max 10 ): Sostenere una persona che si appoggia alla protezione, fornire una presa quando vi si cammina a fianco e trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione Classe B (max 30 ): Sostenere una persona che si appoggia alla protezione, fornire una presa quando vi si cammina a fianco e trattenere una persona che cammina o cade in direzione della protezione e trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata Distanza protezioni = 25 cm Classe C (max 45 ): Trattenere la caduta di una persona che scivola da una superficie inclinata, con altezza massima di caduta pari a 5.0 m Distanza protezioni = 10 cm Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 44
PROTEZIONE LATERALE ULTIMO PIANO DEL PONTEGGIO Le omologazioni tedesche prevedono l utilizzo del ponteggio come protezione laterale e per questo utilizzo sono stati definiti appositi schemi La norma UNI EN 1263-1:2003 "Reti di sicurezza - Parte 1 : Requisiti di sicurezza, metodi di prova" e UNI EN 1263-2:2003 "Reti di sicurezza - Parte 2 : Requisiti di sicurezza per messa in opera di reti di sicurezza": EN 1263-1 - U - A2 M100 - Q - 2x20 - Tipo di rete: U (utilizzo verticale) - Tipo di sicurezza: A2 (maglia 100 mm, energia minima di rottura 2.3 kj) - Dimensione maglia: M100 - Configurazione maglia: Q (maglia quadrata) Ordine Ingegneri Cagliari Riferimenti generali 45
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