CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



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AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 18/03/2011-0004173 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio regionale del Veneto Interno del 18/03/2011 Num.0004173 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari IX LEGlSUVrURA Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 146 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativa a: "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. DIREZIONE RAPPORTI ATIIVITÀ ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701233 te/ +39 041 2701271 fax drai.uai@consighoveneto.it www.consielioveneto.it

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Cordiali saluti. IX. Legislatura (Clodovaldo Ruffato) 15 srrsrptarlg uttm Ital-5J=3 ii*''' (doit Robed 8 mi 2011 GV/sd pdl\pcil 146

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 146 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 4/DDL del 1 marzo 2011) MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 marzo 2011. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SECONDA e ai Consiglieri regionali il 16 marzo 2011.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" Relazione: Al disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale concernente modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle fiinzìoni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia ". Le linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo (PIA), approvate dal Comune di Venezia nel 2006, hanno posto in evidenza il drammatico problema del progressivo, ed apparentemente inarrestabile, aumento del traffico acqueo nella Laguna di Venezia, aumento che ha riguardato sia il trasporto legato ai servizi legati al turismo, che quello merci e da diporto in genere. Da tempo, gli enti pubblici stanno cercando dì cooperare per uscire dall'emergenza attraverso un'attività coordinata che consenta un'efficace regolamentazione e programmazione del traffico acqueo, premessa necessaria per consentire la salvaguardia di un sito così sensibile e in precario equilibrio come quello lagunare, iscrìtto dall'unesco nel 1987 nei siti d'importanza mondiale. In data 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e i rappresentanti del trasporto acqueo dì persone in servìzio pubblico non dì linea, che impegna gli enti pubblici a porre in essere una serie dì azioni volte a limitare e a ottimizzare ì flussi di traffico in transito per la città. Nel Protocollo d'intesa Comune e Provincia hanno concordato di sottoporre all'attenzione della Regione alcune proposte di urgente modifica alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 funzionali al conseguimento degli obiettivi perseguiti con il Protocollo stesso. Tali proposte appaiono nella sostanza condividibili da parte della Regione, e pertanto costituisco l'oggetto del presente disegno di legge, che si compone di 4 articoli il cui contenuto viene di seguito illustrato. Articolo 1, modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: si propone di modificare la definizione del servizio di noleggio con conducente con natante a motore di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, stabilendo che la richiesta dell'utenza possa essere rivolta non solo per una determinata prestazione, ma anche per più. prestazioni e, di conseguenza, di abrogare il limite previsto dal comma 3, secondo il quale tale servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità. Ciò in ragione dell 'evoluzione che negli anni ha avuto tale tipologia di servizio, per cui le limitazioni poste dall 'attuale formulazione dell 'artìcolo 5 appaiono superate. La riformulazione del comma 6 dell 'articolo 5 ha una portata chiarificatrice dei contenuti della disposizione. Si specifica, infatti, che nell'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente può essere svolto soltanto con natanti a motore di stazza lorda fino a cinque tonnellate ed aventi una portata non superiore alle venti persone compreso il conducente, mentre il servizio di gran

turismo può essere effettuato solo con natanti a motore di stazza lorda superiore a dieci tonnellate ed aventi una portata superiore a venti persone compreso il conducente. Infine, l'introduzione del comma 6 bis, ha lo scopo di risolvere una problematica che ha causato l'insorgere di un copioso contenzioso negli ultimi anni e introduce il divieto per ì noleggiatori che esercitano il servizio con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle dieci tonnellate in possesso di un'autorizzazione non rilasciata dal Comune di Venezia, di acquisire clientela nell 'ambito delle acque lagunari dì detto Comune. Ciò risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che andando a modificare la legge 15 gennaio 1992, n. 21, ha posto una serie di limitazioni ali 'esercìzio del servizio di noleggio tramite autovettura. Articolo 2, modifica dell'artìcolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: la vigente definizione dì trasporto in conto proprio di cui all'articolo 32 sì è dimostrata nella sua pratica applicazione troppo generica, causando numerosi problemi interpretativi ed un copioso contenzioso. In relazione alla nozione dì trasporto in conto proprio dì merci, si può rilevare che nell'ordinamento italiano le disposizioni normative che ne forniscano una definizione più analìtica possono essere individuate nell'articolo 31 della legge n. 298/1974, relativo all'autotrasporto su strada. Il suddetto articolo rinvia ad un successivo regolamento di esecuzione la specificazione delle condizioni di ammissibilità del "conto proprio". Pertanto, risulta opportuno riportare, mediante gli opportuni adattamenti, nel testo dell'articolo 32 le medesime previsioni dì cui agli articoli 31 legge n. 298/1974 e 6 del DPR n. 783/1977, che dispongono analìticamente le condizioni necessarie affinché il trasporto dì cose possa ritenersi attività accessoria e complementare ammissibile. Quanto al trasporto in conto proprio di persone, si propone di adottare una formulazione che ne restringa il campo di applicazione, ponendo in essere una definizione non equivocabile, limitata al trasporto del personale che collabora con l'armatore nell 'esercizio dell 'attività professionale e circoscrivendo il trasporto in parola ad una mera attività ancillare strettamente funzionale rispetto ali 'attività principale d'imprese o enti. Fermo restando che il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, si stabilisce altresì l'obbligo per l'impresa interessata di presentare un 'apposita dichiarazione al comune ove ha la propria sede. Infine, s'introduce la possibilità per il Comune di Venezia, per particolari manifestazioni ed eventi la cui importanza e portata risulta a tutti evidente (sì pensi alla festa del Redentore e alla Regata Storica), di concedere ai soggetti che esercitano l'attività dì trasporto in conto proprio di persone una specifica autorizzazione a derogare alle limitazioni al trasporto di persone sopra enunciate, secondo le modalità che saranno successivamente individuate dal regolamento comunale. Articolo 3, modifica dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: la modifica dell'articolo 42, comma 3, stabilisce in tre giorni il periodo temporale minimo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, in luogo dei sette giorni attualmente previsti dalla disposizione. Ciò consentirebbe all'autorità amministrativa di poter meglio graduare tale sanzione interdittiva in ragione dell'effettivo disvalore dei comportamenti riscontrati, evitando in tal modo il pericolo di eccessi sanzionatori.

Articolo 4, modifica dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: le modifiche proposte all'articolo 44 mirano a rendere graduale l'applicazione delle sanzioni previste per la circolazione dei natanti in assenza dei titoli abilitativi prescritti. La proposta rende l'ipotesi della confisca l'extrema ratio, che consegue alla recidiva della violazione prevista dall 'articolo 43 comma 1 lettera a), preceduta, quale sanzione afflittiva, dal fermo del natante per tre mesi. Nel caso in cui non sia possibile disporre la confisca del natante in quanto lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa, si propone, altresì, di applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un anno in luogo della confisca. In tal modo si aumenta il grado di effettività della legge nel caso in cui l'armatore non sia il proprietario dell 'imbarcazione.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, le parole: "per una determinata prestazione", sono sostituite dalle seguenti: "per una opiù determinate prestazioni". 2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è abrogato. 3. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente: "6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente è svolto con natanti a motore di stazza lorda fino a cinque tonnellate ed aventi una portata non superiore ai venti persone compreso il conducente, mentre il servizio di gran turismo è svolto solo con natanti a motore di stazza lorda superiore a dieci tonnellate ed aventi una portata superiore a venti persone compreso il conducente. ". 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è inserito il seguente: "6 bis. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia, per il noleggio con conducente esercitato con imbarcazioni di stazza lorda inferiore a dieci tonnellate, è vietato il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio ai titolari di autorizzazioni non rilasciate dal Comune di Venezia. ". Art. 2 - Modifìca dell'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. 1. L'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente: "Art. 32 - Trasporto in conto proprio. 1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di merci o persone effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore stesso. 2. L'attività di trasporto di merci in conto proprio è da considerarsi rispondente ai requisiti di cui comma 1 quando si verificano le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà d'acquisto oppure noleggiati senza conducente; b) i preposti alla guida e alla scorta dei mezzi, qualora esse non siano effettuate personalmente dall 'armatore, risultino lavoratori dipendenti; c) il trasporto rappresenti un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, a

meno che per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività di trasporto risulti necessariamente preponderante; d) le merci trasportate per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa ed appartengano alle stesse persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici o siano da loro prodotte o vendute, prese o date in comodato, prese o date in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate, smaltite e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. 3. L'esercìzio del trasporto in conto proprio di persone è ammesso solo per trasporti di personale alle dipendenze o avente un rapporto di collaborazione o partecipazione nell'esercizio dell'attività istituzionale o professionale dell 'armatore. 4. Il trasporto in conto proprio è effettuato senza necessità di autorizzazione a seguito di apposita dichiarazione da presentare al comune ove ha sede l'impresa interessata. 5. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio sono iscritti, a cura degli Ispettorati dì porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o dì idoneità e della licenza di navigazione. 6. Per particolari manifestazioni ed eventi, il Comune di Venezia nell'ambito territoriale di sua competenza può concedere alle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio di persone specifica autorizzazione a derogare alle prescrizioni di cui al comma 3 secondo le modalità ed i limiti individuati dal regolamento comunale. ". Art. 3 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. 1. Al comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, la parola "sette " è sostituita dalla parola "tre ". Art. 4 - Modifìca dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. 1. L'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente: "Art. 44 - Confisca e sequestro. 1. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante per tre mesi ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del natante, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Nel caso in cui non sia possibile disporre la confisca del natante ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un anno. 3. Nell'ipotesi in cui è prevista la confisca, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

4. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. ".

INDICE Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 5 Art. 2 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 5 Art. 3 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 6 Art. 4 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 6

PDL n. 146 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art. 5 - Servizio di noleggio con conducente con natante a motore. 1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità. 4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio gran turismo. 5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate.(l) 7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate. (2) (1) Comma aggiunto da art. 1 legge regionale 20 marzo 1995, n. 11. (2) Comma aggiunto da art. 1 legge regionale 20 marzo 1995, n. 11.

Nota all'articolo 2 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art. 32 - Trasporto in conto proprio. 1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante. 2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione. 3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione. Nota all'articolo 3 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art. 42 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza. 3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di mesi sei. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata. Nota all'articolo 4 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza; Art. 44 - Confisca e sequestro. 1. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione. 3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1). NUOVO CODICE DELLA STRADA. TITOLO VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, Serie ordinaria Legge 24 novembre 1981, n. 689 (1). MODIFICHE AL SISTEMA PENALE Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, Serie ordinaria