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PROCEDURA OPERATIVA REGOLE PARTICOLARI PER PRODOTTO OLIO 0 20/09/06 RQ LTM 1 di 9

1. INTRODUZIONE... 3 2. TERMINOLOGIA... 3 2.1 PRODUTTORE... 3 2.2 FAMIGLIA DI PRODOTTO... 3 2.3 CAMPIONATURA... 3 2.4 PIANO PER LA QUALITÀ DI PRODOTTO... 4 2.5 RINTRACCIABILITÀ... 4 2.6 LOTTO O BLEND... 4 3. CREAZIONE PIANO QUALITA... 4 3.1 GESTIONE DOCUMENTALE:... 4 3.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 4 3.3 GLOSSARIO E RIFERIMENTI... 4 3.3.1 Glossario... 4 3.3.2 Riferimenti... 4 3.4 RESPONSABILITÀ... 5 3.5 CARATTERISTICHE CERTIFICATE... 5 3.6 GESTIONE DEL PROCESSO... 5 3.6.1 descrizione delle fasi/organizzazioni coinvolte (anche in flow-chart)... 5 3.6.2 gestione degli acquisti e dei fornitori... 6 3.6.3 spiegazione del processo... 6 3.6.4 controlli e collaudi... 6 3.6.5 registrazioni... 6 3.7 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA... 6 3.8 AZIONI CORRETTIVE E GESTIONE PRODOTTI NON CONFORMI... 6 3.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE... 6 3.10 AUDIT... 7 3.11 PIANO DEI CONTROLLI E DEI CAMPIONAMENTI... 7 4. VALUTAZIONE PRESSO IL PRODUTTORE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P)... 7 4.1 ESECUZIONE DELLE PROVE... 7 5. OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) 8 VERIFICHE SUL PROCESSO PRODUTTIVO... 8 5.1 VISITE PRESSO RIVENDITORI... 8 6. RINUNCIA AL DIRITTO D USO DEL MARCHIO (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P)... 9 7. DURATA DEL CONTRATTO... 9 PREMESSA Il presente documento viene emesso con revisione 0. Le modifiche apportate sono solo dovute al cambio di denominazione e al cambio di logo della società. 0 20/09/2006 RQ LTM 2 di 9

1. INTRODUZIONE La procedura di seguito descritta mira ad illustrare le metodiche e requisiti aggiuntivi per la certificazione di prodotto OLIO relativamente a: - Tracciabilità/origine definita ( es. 100% ITALIANO) - qualità chimico/organolettiche - selezione fornitori - lotta integrata Tali caratteristiche, essendo ognuna migliorativa, possono essere certificate singolarmente (ad esclusione della selezione dei fornitori) La certificabilità delle singole caratteristiche migliorative deve essere dimostrata dall azienda richiedente la certificazione. Le presenti regole particolari sono integrative rispetto a quanto previsto dal Regolamento Generale per la certificazione di conformità di prodotto (GP01P) e forniscono una specifica regolamentazione relativa alla procedura ed ai requisiti di un prodotto e/o famiglia di prodotti. Esse pertanto devono essere applicate unitamente al documento GP01P, le cui disposizioni sono in ogni caso da considerarsi prevalenti su quelle riportate in queste regole, qualora insorgano interpretazioni discordanti in ordine alle stesse. 2. TERMINOLOGIA 2.1 PRODUTTORE Per produttore si intende l azienda che produce e/o pone sul mercato, sotto suo nome il prodotto oggetto delle presenti regole, assumendo la completa responsabilità sullo stesso. Il produttore che ha ottenuto la concessione del diritto d uso del Marchio Bureau Veritas assume la denominazione di licenziatario. 2.2 FAMIGLIA DI PRODOTTO Si intende l insieme dei prodotti previsti nell ambito di una determinata norma di riferimento o aventi, materie prime similari. 2.3 CAMPIONATURA Lotto di prodotti da sottoporre a verifiche e prove di conformità, definito in base alle seguenti variabili: Numero di famiglie di prodotto oggetto di certificazione Tipo di materie prime impiegate Stabilimenti di produzione Altre informazioni rilevanti contenute nel piano della qualità del produttore 0 20/09/2006 RQ LTM 3 di 9

2.4 PIANO PER LA QUALITÀ DI PRODOTTO Insieme delle particolari modalità operative, delle risorse e delle sequenze delle attività relative attuate dal produttore per garantire la qualità di un determinato prodotto o famiglia di prodotti in relazione alle caratteristiche certificate. 2.5 RINTRACCIABILITÀ Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera). 2.6 LOTTO O BLEND Massa omogenea di prodotto ottenuto dalla miscelazione di uno o più oli extravergini di oliva con caratteristiche organolettiche e chimico fisiche definite. 3. CREAZIONE PIANO QUALITA Deve essere stilato un disciplinare /piano di prodotto che soddisfi almeno i requisiti di seguito descritti. 3.1 GESTIONE DOCUMENTALE: Deve essere specificata la gestione documentale/distribuzione alle funzioni interne/esterne interessate 3.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Deve essere definito chiaramente lo scopo della certificazione in funzione della scelta aziendale: - Caratteristiche oggetto di certificazione - applicabilità a tutti gli anelli della filiera di produzione dell olio: Lo scopo della certificazione non può coincidere con indicazioni contenute in normative cogenti, deve quindi focalizzarsi su limiti più restrittivi. Specificare inoltre chiaramente il campo di applicazione, precisando i prodotti interessati alla certificazione ed i siti coinvolti. Deve essere chiaramente definita l identificazione del prodotto certificato rispetto a quello che non lo è (marchio, etichetta, indicazione in bolla) 3.3 GLOSSARIO E RIFERIMENTI 3.3.1 Glossario Specificare e chiarire i termini contenuti nel piano della qualità. 3.3.2 Riferimenti UNI EN ISO 9001:2000 UNI 10939:2001 Sistema di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari UNI 11020 Sistema di rintracciabilità nelle aziende agro-alimentari 0 20/09/2006 RQ LTM 4 di 9

Inoltre è necessario indicare tutta la normativa nazionale/europea applicabile tra cui: Dec. Min. 3 Aprile 2001 Modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell olio di oliva. L. 13.11.60 n. 1407 G.U. 295, 2.12.60 Olio d'oliva, Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva. L. 3.8.98 n. 313 G.U. 201, 29.8.98 Olio d'oliva Olio d'oliva vergine Olio d'oliva extravergine Etichettatura Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva. Reg. CEE 2568/91 Commiss. 11.7.91 G.U.C.E. L 248, 5.9.91 e successive aggiornamenti. Reg. CEE 1257/99 ex. 2078/92. Regolamento (CE) n 1019/2002 della commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell olio di oliva. Regolamento (CE) n 796/2002 della commissione del 6 maggio 2002 recante modifica al reg. (CEE) n 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti e le note complementari di cui all allegato del Regolamento (CEE) n 2568/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Regolamento (CE) n 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio che modifica il regolamento n 136/66/CEE e il regolamento (CE) n 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell olio di oliva. 3.4 RESPONSABILITÀ Le responsabilità di gestione del piano qualità e di ogni fase del prodotto devono essere riepilogate/definite. 3.5 CARATTERISTICHE CERTIFICATE Devono essere chiaramente indicate le caratteristiche certificate per ogni tipologia di prodotto. Tracciabilità ed origine del prodotto Selezione dei fornitori Caratteristiche chimico-organolettiche qualificanti Caratteristiche aggiuntive: chiaramente specificate e controllabili Le caratteristiche sopra elencate possono essere considerate anche singolarmente ai fini della conformità a questa procedura (ad esclusione della selezione dei fornitori). 3.6 GESTIONE DEL PROCESSO Deve esistere chiara descrizione delle fasi della filiera /coinvolte. Tale descrizione del processo deve includere: 3.6.1 descrizione delle fasi/organizzazioni coinvolte (anche in flow-chart). Devono essere riepilogati uno o più diagrammi/tabelle o descrizioni similari per riepilogare l ottenimento di ognuna delle caratteristiche certificate tracciabilità/caratteristiche). 0 20/09/2006 RQ LTM 5 di 9

3.6.2 gestione degli acquisti e dei fornitori Devono essere previsti schede tecniche, contratti, capitolati qualitativi che leghino le differenti parti della filiera al fine di rispettare i requisiti oggetto di certificazione. Devono essere previste metodiche di qualifica e valutazione dei fornitori che hanno impatto sul prodotto certificato. 3.6.3 spiegazione del processo Per fase descritta devono essere riepilogate le azioni e le procedure per la gestione del processo. 3.6.4 controlli e collaudi Per ogni diagramma e per ognuna delle fasi descritte devono essere riepilogati i controlli ed i collaudi previsti dall azienda per tenere sotto controllo il processo. 3.6.5 registrazioni Devono essere riepilogati tutti i documenti operativi e di registrazione che dimostrano quanto previsto in 3.1.5.2 e 3.1.5.3. 3.7 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA Deve essere chiaramente procedurizzata una metodica che permetta rintracciare le differenti materie prime utilizzate. Deve essere presente specifica procedura documentata (o altra forma equivalente) che definisca le metodiche di identificazione per le differenti fasi di processo. Nella definizione delle procedure di tracciabilità bisogna tenere conto della normativa cogente/volontaria in tema di rintracciabilità. Deve essere presente una procedura scritta di richiamo del prodotto. Le verifiche devono essere effettuate da personale indipendente dall attività. L'efficacia del sistema di rintracciabilità e la relativa documentazione deve essere verificata, quando richiesto, con il coinvolgimento delle organizzazioni interessate, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti nelle attività o nelle caratteristiche del prodotto. Gli audit devono essere pianificati ad intervalli regolari e registrati su apposita documentazione. 3.8 AZIONI CORRETTIVE E GESTIONE PRODOTTI NON CONFORMI Devono essere applicate delle procedure documentate che descrivono: La gestione delle non conformità La gestione delle azioni correttive Tutte le non conformità e le azioni correttive relative alle caratteristiche certificate, di qualsiasi entità, devono essere documentate e sono fatte oggetto di una ricerca di cause documentata. Le azioni correttive e le non conformità devono sempre messe a disposizione di Bureau Veritas. 3.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale deve essere formato circa le prescrizioni previste dal disciplinare. 0 20/09/2006 RQ LTM 6 di 9

3.10 AUDIT Devono essere previste procedure di audit: - presso i fornitori critici (da effettuare direttamente o tramite ausilio di ente terzo) - presso le funzioni aziendali coinvolte 3.11 PIANO DEI CONTROLLI E DEI CAMPIONAMENTI Deve esistere un piano di controlli e di campionamenti delle materie prime. I relativi aggiornamenti sono immediatamente sottoposti alla verifica del valutatore Bureau Veritas in fase di sorveglianza. Il piano dei controlli /campionamenti deve indicare almeno : fase di processo modalità di azione controlli limiti azioni da intraprendere in caso di non conformità responsabilità Devono essere gestite le tarature relative a strumenti utilizzati per il controllo di parametri certificati. Il laboratorio esterno deve essere inserito nella lista dei fornitori qualificati e deve essere verificato periodicamente a fronte di parametri predefiniti (es. accreditamenti, partecipazione a circuiti di ring test, n analisi fatte/anno). Il laboratorio utilizzato deve dare evidenza di conformità alla UNI CEI EN 17025 (vedi GP01P). 4. VALUTAZIONE PRESSO IL PRODUTTORE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) 4.1 ESECUZIONE DELLE PROVE Bureau Veritas effettua la verifica di applicazione del piano qualità attraverso check-list. Le prove iniziali consistono nell esecuzione, presso il/i laboratori di prova qualificati secondo i criteri stabiliti nella GP01P (sez. 7.2) e presso laboratori aziendali, delle prove precedentemente programmate dai valutari/ispettori Bureau Veritas, sulla campionatura prelevata nel corso della visita iniziale. I criteri per la campionatura dei prodotti oggetto di prova sono quelli di seguito esposti: - prove di tipo A seguito della prova di tipo su prodotto finito devono essere stabilite prove di sorveglianza considerando i seguenti criteri: Numero di famiglie di prodotto; 0 20/09/2006 RQ LTM 7 di 9

Numero di stabilimenti produttivi; Numero di linee di produzione; Tipo di materia prima impiegata: Tra i campioni prelevati, almeno 1 (uno) per stabilimento deve essere inviato ad un laboratorio esterno qualificato Bureau Veritas, nel caso l azienda disponga di un laboratorio interno in grado di effettuare tutte le determinazioni richieste. Nel caso l azienda non disponga di tale struttura di prova, può appoggiarsi su laboratori esterni di propria fiducia, che dovranno essere oggetto di apposita valutazione tecnica. Deve essere stilato da parte di Bureau Veritas un piano dei campionamenti che riepiloghi almeno i seguenti punti: - oggetto del prelievo - tipo di analisi - metodo prova - limiti di accettazione - responsabilità di prelievo CARATTERISTICA Profilo chimico-organolettico Lotta integrata ANALISI Analisi chimica e sensoriale (panel) Analisi multiresiduale 5. OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) Il diritto d uso del marchio, che si acquisisce dopo aver superato i controlli e le prove iniziali, viene mantenuto solo se il controllo della produzione dà esito favorevole. Il controllo della produzione consiste in: Visita in campo effettuata presso la/e unità produttiva/e e, ove opportuno, un campione dei fornitori critici visita di sorveglianza sul sistema produttivo a cadenza prestabilita effettuata presso la/e unità produttiva/e e, ove opportuno, un campione dei fornitori critici prove di laboratorio sui prodotti certificati (prova di tipo + prove di sorveglianza), secondo il programma definito da Bureau Veritas; visite non pianificate presso i rivenditori autorizzati dal produttore e presso i siti produttivi. 5.1 VERIFICHE SUL PROCESSO PRODUTTIVO La visita di sorveglianza avrà cadenza di regola annuale e avverrà seguendo gli stessi criteri precedentemente esposti. 5.2 VISITE PRESSO RIVENDITORI Nella sua qualità di proprietario del marchio Bureau Veritas può eseguire senza preavviso prelievi casuali sui prodotti certificati, sia presso i consumatori, nonché presso clienti, rivenditori, stazioni appaltanti del licenziatario, nonché nei cantieri. Al fine di consentire agli ispettori Bureau Veritas detti prelievi, è fatto 0 20/09/2006 RQ LTM 8 di 9

obbligo al licenziatario di inserire nei contratti di vendita e/o in fatture e nei listini e documenti pubblicitari di vendita, per i prodotti a Marchio, la seguente clausola: L acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l accesso degli ispettori Bureau Veritas per esami e verifiche di conformità alle Norme. 6. RINUNCIA AL DIRITTO D USO DEL MARCHIO (AD INTEGRAZIONE DELLA GP01P) Il licenziatario può rinunciare al diritto d uso del marchio Bureau Veritas per uno, alcuni o tutti i prodotti oggetto di concessione, dandone preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all organismo di certificazione e per conoscenza agli organismi mandatari, nei seguenti casi: per sopravvenute modifiche alle norme Bureau Veritas, qualora non intenda adeguarsi alle nuove tecniche da queste fissate; per sopravvenute sostanziali variazioni al regolamento e/o alle regole, qualora non accetti le nuove condizioni da queste fissate; per cessazione definitiva della produzione; per sopravvenute variazioni alle condizioni economiche fissate dal tariffario, quando non intenda accettarle. Quando il licenziatario desideri rinunciare anticipatamente per qualsiasi motivo non rientrante nei casi previsti nel presente articolo, dovrà corrispondere al Bureau Veritas un indennizzo comunque non superiore all importo pagato per i diritti, prove e controlli nell anno precedente. Il licenziatario in caso di rinuncia, con o senza scioglimento del contratto, è tenuto inoltre ad attenersi alle seguenti condizioni: cessare di apporre il marchio Bureau Veritas sul prodotto in questione; attenersi alle disposizioni di Bureau Veritas per lo smaltimento dei lotti/partite di prodotto a magazzino o in corso di produzione. Bureau Veritas provvederà a: annullare i certificati di concessione e a togliere la denominazione del prodotto dall elenco periodico delle concessioni; non accettare domande per il prodotto per il quale il richiedente abbia rinunciato al marchio Bureau Veritas se non dopo 2 (due) anni dalla data della rinuncia, salvo casi particolari valutabili a discrezione dell organismo di certificazione. 7. DURATA DEL CONTRATTO Il contratto tra Bureau Veritas e il licenziatario per il rilascio del diritto d uso del marchio dura 3 (tre) anni. Al termine dei tre anni il contratto non si intende tacitamente rinnovato salvo che entro 2 (due) mesi dalla scadenza il licenziatario non ne faccia apposita richiesta di rinnovo. 0 20/09/2006 RQ LTM 9 di 9