REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO NON OGM (SOIA E MAIS) I & F BUREAU VERITAS ITALIA REGOLAMENTO PARTICOLARE

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1 Emesso da Ufficio: REGOLAMENTO PARTICOLARE INDICE 1. INTRODUZIONE TERMINOLOGIA PRODUTTORE FAMIGLIA DI PRODOTTO PIANO PER LA QUALITÀ DI PRODOTTO MATERIA PRIMA CONTAMINAZIONE CROCIATA (CROSS CONTAMINATION) OGM COADIUVANTE TECNOLOGICO ADDITIVO PCR PARTITA CAMPIONARIA DNA CONTAMINAZIONE CROCIATA ACCIDENTALE CREAZIONE PIANO QUALITA DA PARTE DEL LICENZIATARIO SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE GLOSSARIO E RIFERIMENTI GLOSSARIO RIFERIMENTI VALUTAZIONE DELLE MATERIE PRIME VALUTAZIONE DEI FORNITORI GESTIONE DEL PROCESSO PRODOTTO FINITO IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA AZIONI CORRETTIVE E GESTIONE PRODOTTI NON CONFORMI FORMAZIONE DEL PERSONALE Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 1/17

2 Emesso da Ufficio: 3.11 AUDIT PIANO DEI CONTROLLI E DEI CAMPIONAMENTI VALUTAZIONE PRESSO IL PRODUTTORE OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (AD INTEGRAZIONE DELLE SEZ. 6, 7 E 8 DELLA GP01P) GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI LABORATORI UTILIZZATI DALL ODC E DAL LICENZIATARIO UTILIZZO DEL LOGO E DICITURE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP05P) ALLEGATO A CRITERI DI CAMPIONAMENTO BUREAU VERITAS ALLEGATO VERSIONE DATA COMMENTI 00 Prima Emissione Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 2/17

3 Emesso da Ufficio: SOMMARIO La procedura di seguito descritta mira ad illustrare le metodiche e requisiti aggiuntivi relativi alla certificazione di prodotto comunemente definita non OGM ( non contenente non derivante da mais e soia OGM ). 1. INTRODUZIONE Tale procedura considera le seguenti classi di prodotto finito: Classe di rischio 0 del prodotto (prodotto non a rischio): Classe di rischio 1 del prodotto (prodotto a basso rischio) Classe di rischio 2 del prodotto (prodotto a rischio): Prodotto che non contiene nella sua formulazione mais, soia, e loro derivati Prodotti a rischio di contaminazioni crociate; prodotti che nella loro composizione storica prevedono l impiego di materie prime a rischio Prodotti che contengono materie prime a rischio Non verranno accettate da Bureau Veritas Italia S.p.A. Divisione Certificazione (nel seguito Bureau Veritas richieste di certificazione per prodotti con classe di rischio 0. I prodotti oggetto di certificazione ed i relativi requisiti /limiti di accettazione sono riportati di seguito: PRODOTTO FINITO Prodotti alimentari ad uso umano che contengono o che potrebbero contenere nella loro formulazione soia, mais e/o loro derivati. Additivi che contengono o che potrebbero contenere nella loro formulazione soia, mais e/o loro derivati. Sementi di mais e soia REQUISITO utilizzo di materie prime non contenenti, non consistenti e non derivanti da soia e mais geneticamente modificati e/o assenza di contaminazione crociata (concentrazione di DNA geneticamente modificato inferiore allo 0,1% rispetto al DNA specie specifico totale; per valori compresi fra 0.01 % e 0.1 % dovrà essere comunque dimostrata la casualità dell evento da parte del richiedente/licenziatario). utilizzo di materie prime non consistenti di soia e mais geneticamente modificati e assenza di contaminazione crociata (concentrazione di DNA geneticamente modificato inferiore allo 0,01 % rispetto al DNA specie specifico totale) I. Alimenti zootecnici che contengono o che l attività di controllo, svolta dalle organizzazioni è volta a garantire il rispetto del limite di legge (0,9 %), pari almeno a: Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 3/17

4 Emesso da Ufficio: potrebbero contenere nella loro formulazione soia, mais e/o loro derivati. materie prime: garanzia analitica su ogni lotto, questa può avvenire tramite prove svolte direttamente dal licenziatario o dai suoi fornitori, in ogni caso non ci si può basare solo sulle analisi del fornitore. prodotto finito: validazione delle attività/procedure attuate dalle organizzazioni per garantire l assenza di eventuale contaminazione crociata. Animali alimentati con alimenti zootecnici di cui al punto IV l utilizzo esclusivo di alimenti come descritti al precedente punto precedente Il licenziatario potrà essere certificato a fronte di questa procedura con limiti uguali o più restrittivi rispetto alla tabella sopra esposta. Le presenti regole particolari sono integrative rispetto a quanto previsto dal Regolamento Generale per la certificazione di conformità di prodotto (GP01P) e rispetto al documento RT-11 Sincert. Forniscono quindi una specifica regolamentazione relativa alla procedura ed ai requisiti di un prodotto e/o famiglia di prodotti. Esse pertanto devono essere applicate unitamente al documento GP01P e RT-11 Sincert, le cui disposizioni sono in ogni caso da considerarsi prevalenti su quelle riportate in queste regole, qualora insorgano interpretazioni discordanti in ordine alle stesse (tranne il caso in cui Il Regolamento Bureau Veritas risulti più restrittivo). 2. TERMINOLOGIA 2.1 PRODUTTORE Per produttore si intende l azienda che produce e/o pone sul mercato, sotto suo nome il prodotto oggetto delle presenti regole, assumendo la completa responsabilità sullo stesso. Il produttore che ha ottenuto la concessione del diritto d uso del Marchio Bureau Veritas assume la denominazione di licenziatario. 2.2 FAMIGLIA DI PRODOTTO Si intende l insieme dei prodotti previsti nell ambito di una determinata norma di riferimento o aventi, materie prime similari. 2.3 PIANO PER LA QUALITÀ DI PRODOTTO Insieme delle particolari modalità operative, delle risorse e delle sequenze delle attività relative attuate dal produttore per garantire la qualità di un determinato prodotto o famiglia di prodotti in relazione al non utilizzo di soia e mais OGM. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 4/17

5 Emesso da Ufficio: 2.4 MATERIA PRIMA Matrice alimentare inclusi ingredienti, additivi, aromi e coadiuvanti tecnologici utilizzati per la preparazione e lavorazione di prodotti alimentari. 2.5 CONTAMINAZIONE CROCIATA (CROSS CONTAMINATION) Evento imprevisto la cui analisi delle cause dimostri la fortuita e non intenzionale presenza di materie prime contenenti, consistenti e derivanti da OGM nella fabbricazione del prodotto. 2.6 OGM Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. 2.7 COADIUVANTE TECNOLOGICO Sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscono un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito (D.M. n 209 del 27/02/96). 2.8 ADDITIVO Qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente (D.M. n 209 del 27/02/96). 2.9 PCR Polimerase Chain Reaction Reazione a catena della polimerasi, procedura di amplificazione del DNA che consente in breve tempo ed in modo riproducibile di moltiplicare n volte una sequenza specifica del suddetto acido nucleico. L analisi PCR può essere qualitativa o quantitativa. In attesa di una validazione dei metodi da parte della comunità europea sono da ritenersi validati i metodi qualitativo e quantitativo real time indicati dal Ministero della Sanità con circolari del n 600.5/40.4/ /84-105/515 e 600.4/24418/OGM.253. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 5/17

6 Emesso da Ufficio: 2.10 PARTITA CAMPIONARIA Si intende materia prima e/o prodotto finito presente in azienda al momento della verifica ispettiva o del campionamento 2.11 DNA Acido desossiribonucleico: sequenza di nucleotidi che rappresenta materiale genetico di un organismo CONTAMINAZIONE CROCIATA ACCIDENTALE Evento imprevisto la cui analisi delle cause dimostri la fortuita e non intenzionale presenza di OGM nella fabbricazione del prodotto 3. CREAZIONE PIANO QUALITA DA PARTE DEL LICENZIATARIO Deve essere stilato un disciplinare / piano di prodotto che soddisfi almeno i requisiti di seguito descritti. 3.1 SCOPO Deve essere definito chiaramente lo scopo della certificazione in funzione della scelta aziendale: Utilizzo di materie prime non contenenti, non consistenti e non derivanti da soia e mais geneticamente modificati Assenza di contaminazione crociata 3.2 CAMPO DI APPLICAZIONE Specificare chiaramente il campo di applicazione, precisando i prodotti interessati ed oggetto di certificazione; per tali prodotti si dovrà procedere ad una suddivisione in funzione delle classi di rischio associate ai singoli prodotti, come definito nel paragrafo GLOSSARIO E RIFERIMENTI GLOSSARIO Specificare e chiarire i termini contenuti nel piano della qualità RIFERIMENTI E necessario indicare tutta la normativa nazionale/europea applicabile in tema di OGM tra cui: Regolamento CE 1829 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 6/17

7 Emesso da Ufficio: Regolamento CE Reg del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Regolamento CE n 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. Direttiva 22/2001 CEE sul campionamento delle granaglie. Direttiva 18/2001/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. D.M. 28/12/2001 Corresponsione delle tariffe in euro per le verifiche relative all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. UNI EN ISO 5555 oli e grassi vegetali. Campionamento. UNI CEI EN Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti. EA 6/01 Guidelines on the Application of EN UNI Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari. UNI Sistema di rintracciabilità nelle aziende agro-alimentari. Circolare Ministero Sanità DM n Regolamento Tecnico SINCERT RT-06 Criticità relative agli schemi di certificazione di prodotto. Direttiva 90/220/CEE sull emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati RT-11 SINCERT Requisiti minimi per la certificazione di prodotti con caratteristica/requisito non OGM 3.4 VALUTAZIONE DELLE MATERIE PRIME Deve essere effettuata una valutazione dei prodotti finiti al fine di stilare un elenco delle materie prime utilizzate. La scomposizione deve essere completa in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura ( DL 109/92 e successive modifiche) e secondo la definizione del par 1.4. L elenco degli ingredienti deve essere esaustivo e includere: fornitore stato OGM accettabile intesa come soglia massima di presenza accidentale dovuta a contaminazione crociata percentuale contenuta nel prodotto finito origine (geografica e di matrice primaria) Per ogni materia prima che possa, dopo analisi del rischio contenere o derivare da mais e soia, deve essere identificata la criticità tenendo conto delle due seguenti classi: Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 7/17

8 Emesso da Ufficio: Classe A - Classe B - Materie prime che contengono DNA analiticamente rilevabile Materie prime che non contengono DNA analiticamente rilevabile, ma che possono derivare da prodotti geneticamente modificati Nella classificazione sopra esposta deve essere comunque considerato il rischio di contaminazioni crociate. 3.5 VALUTAZIONE DEI FORNITORI La valutazione dei fornitori deve essere documentata e deve comprendere, in funzione della criticità, almeno i seguenti punti: Certificazione di prodotto per il requisito Non OGM oppure capacità di fornire garanzie sul lotto fornito (Certificato su prodotto acquistato e Certificato di analisi sui lotti) Rapporto contrattuale definito fra le parti Piano dei controlli e audit sul fornitore Presenza di procedure documentate in grado di dimostrare: chiara definizione di lotto, elementi di rintracciabilità e procedure di richiamo, separazione OGM - non OGM Qualora il risultato delle prove analitiche condotte sui campioni ottenuti dai fornitori non risulti significativo il campionamento dovrà essere condotto sui subfornitori1, i quali dovranno essere verificati e campionati dal licenziatario e da OdC nell arco dei tre anni secondo le frequenze definite. Le verifiche ispettive presso i fornitori debbano essere condotte con due obiettivi: eseguire il campionamento (vedi punto 2) dei singoli ingredienti/materie prime critiche verificare la gestione del requisito Non OGM (piani analitici, dichiarazioni, audit c/o i subfornitori, ecc) per i prodotti forniti all'azienda nostra cliente e considerati a criticità A e B. Pertanto, si devono inserire nel piano qualità le modalità di gestione del requisito NON OGM da parte del fornitore, considerando anche il caso che questo possa fare acquisti spot. In alternativa, pur facendo riferimento nel piano qualità a questa tematica, l Organismo di certificazione deve valutare l accordo contrattuale tra le parti in cui il fornitore definisce la gestione del requisito non OGM. Nota: la valutazione deve includere anche i fornitori di trasporti qualora possano essere critici ai fini di eventuale contaminazione OGM. 1 Tale principio può essere derogato nei seguenti casi : 1) aromi/additivi come ingredienti di un prodotto complesso 2) caso in cui sul sub- fornitore venga effettuato un test di rintracciabilità che fornisca garanzie analitiche del lotto testato o che sia disposto a subire un audit Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 8/17

9 Emesso da Ufficio: 3.6 GESTIONE DEL PROCESSO Deve esistere chiara descrizione delle fasi di processo dall arrivo merci fino alla consegna. Il piano di autocontrollo aziendale deve contemplare il rischio OGM anche per l imballaggio. Per ogni fase di processo a rischio OGM devono esistere chiare metodiche di monitoraggio e procedure di azione. 3.7 PRODOTTO FINITO Deve essere presente una scheda tecnica di ogni prodotto finito ( o documento similare) che elenchi chiaramente gli ingredienti e che specifichi lo stato di non contenenza o derivanza da OGM. In funzione delle classi di criticità materie prime (vedi 3.1.4) i prodotti finiti debbono essere suddivisi in classi di rischio prodotto finito (vedi punto 1) Nel caso non si riescano a garantire tutti i lotti di materie prime critiche in entrata deve essere prelevato un campione-testimone per ogni lotto di prodotto finito e conservato fino alla data di scadenza. I risultati dei monitoraggi devono essere conservati fino alla data di scadenza del prodotto finito. Deve essere presente una procedura scritta di richiamo del prodotto OGM. 3.8 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA Deve essere presente una procedura che specifichi la metodica che permetta di risalire al fornitore e al lotto di ogni singola materia prima critica utilizzata. Deve essere presente una specifica procedura documentata (o altra forma equivalente) che definisca le metodiche di identificazione per le differenti fasi di processo. Nella definizione delle procedure di tracciabilità bisogna tener conto della normativa cogente/volontaria in tema di rintracciabilità (vedi punto ) Il principio di rintracciabilità (vedi UNI e UNI per l applicazione) deve essere applicato su tutte le materie prime a rischio. Individuata la materia prima a rischio la rintracciabilità deve essere percorsa fino al punto in cui è rilevabile il DNA della specie oggetto della ricerca, quindi la rintracciabilità di una materia prima a rischio, deve essere estesa fino al punto in cui la prova analitica sia significativa (presenza di DNA rilevabile della specie originaria nell ingrediente2). La rintracciabilità può avere estensioni ridotte qualora nella ricostruzione della filiera si incontrino prodotti provenienti da aziende certificate, da organismi accreditati, a fronte del documento tecnico RT-11 SINCERT. 2 Tale principio può essere derogato nel caso di aromi/additivi come ingredienti di un prodotto complesso, fermo restando l obbligo di ottenere evidenze in merito alla conformità dello stesso. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 9/17

10 Emesso da Ufficio: 3.9 AZIONI CORRETTIVE E GESTIONE PRODOTTI NON CONFORMI Devono essere applicate delle procedure documentate che descrivono: La gestione delle non conformità OGM La gestione delle azioni correttive Tutte le non conformità e le azioni correttive relative agli OGM, di qualsiasi entità, devono essere documentate e sono fatte oggetto di una ricerca di cause documentata. Le azioni correttive e le non conformità devono sempre messe a disposizione di Bureau Veritas. Tutte le non conformità relative al superamento dei limiti certificati debbono essere tempestivamente comunicati all ente FORMAZIONE DEL PERSONALE Il personale deve essere formato sul rischio e procedure OGM (registrazioni) AUDIT Devono essere previste procedure di audit per il rischio OGM: interni presso i fornitori critici ( da effettuare direttamente o tramite ausilio di ente terzo) PIANO DEI CONTROLLI E DEI CAMPIONAMENTI Deve esistere un piano di controlli e di campionamenti delle materie prime e del prodotto finito. I relativi aggiornamenti sono immediatamente sottoposti alla verifica del valutatore Bureau Veritas in fase di sorveglianza. Il piano dei controlli /campionamenti deve indicare almeno : fase di processo modalità di azione controlli limiti azioni da intraprendere in caso di non conformità responsabilità Deve essere dimostrata significatività delle analisi. Devono essere effettuati screening al fine di analizzare prodotto in punti efficaci. Il fattore discriminante deve essere la presenza di DNA nel campione sottoposto ad analisi. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 10/17

11 Emesso da Ufficio: Deve essere dimostrata la significatività del campionamento (vedi allegato a). Nota: Il laboratorio deve essere inserito nella lista dei fornitori qualificati e deve essere verificato periodicamente a fronte di parametri predefiniti (es. accreditamenti, partecipazione a circuiti di ring test, n analisi fatte/anno). Il laboratorio utilizzato deve dare evidenza di conformità alla EN 45001/ISO VALUTAZIONE PRESSO IL PRODUTTORE OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (AD INTEGRAZIONE DELLE SEZ. 6, 7 E 8 DELLA GP01P) Il diritto d uso del marchio si acquisisce dopo aver superato i controlli, le prove iniziali e le valutazioni in campo. L uso del marchio è regolamentato dalla procedura GP05P. Le valutazioni consistono in: Visita in campo effettuata presso la/e unità produttiva/e e, ove opportuno, un campione dei fornitori critici visita di sorveglianza sul sistema produttivo a cadenza prestabilita effettuata presso la/e unità produttiva/e e, ove opportuno, un campione dei fornitori critici prove di laboratorio sui prodotti certificati (prova di tipo + prove di sorveglianza), secondo il programma definito da Bureau Veritas; eventuali visite non pianificate presso i rivenditori autorizzati dal produttore e lungo la filiera. Nella sua qualità di proprietario del marchio Bureau Veritas può eseguire senza preavviso prelievi casuali sui prodotti certificati, sia presso i consumatori, nonché presso clienti, rivenditori, per effettuare test di rintracciabilità a ritroso e controlli analitici. CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ VERIFICHE ISPETTIVE IN FASE DI CERTIFICAZIONE CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ VERIFICHE ISPETTIVE IN FASE DI MANTENIMENTO DEVONO ESSERE VERIFICATI UN NUMERO DI SITI OMOGENEI CORRISPONDENTI A N (N= NUMERO SITI COINVOLTI CHE SONO STABILIMENTI PRODUTTIVI E FORNITORI DI MATERIE PRIME CRITICHE) dovranno essere verificati almeno 0.6 n (sorveglianza annuale) siti omogenei coinvolti. Il 60% della radice di n deve essere determinato ogni anno nel caso in cui il numero di siti coinvolti nell oggetto della certificazione sia differente dal numero presente in fase di certificazione. TALE PRINCIPIO PUÒ ESSERE DEROGATO NEL CASO CHE TUTTE LE MATERIE PRIME CRITICHE SIANO DI CLASSE A OPPURE NEI CASI CITATI IN NOTA 1 A PAG. 8. IN TAL CASO QUINDI E POSSIBILE FERMARSI ALLA VERIFICA PRESSO IL LICENZIATARIO CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ CAMPIONAMENTO PER FILIERE ANIMALI CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ CAMPIONAMENTI PER PRODOTTI TRASFORMATI CRITERIO MINIMO NUMEROSITÀ CAMPIONAMENTO PER SEMENTI L OdC deve campionare e analizzare (in fase di certificazione e poi per ogni L ODC deve campionare ed analizzare n fase di certificazione, un L OdC deve campionare ed analizzare almeno un campione per Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 11/17

12 Emesso da Ufficio: anno di mantenimento) un campione per ogni mangimificio interessato (il campionamento può essere condotto presso il mangimificio e/o presso l allevamento). Se il prodotto finito certificato è il mangime, l ODC deve inoltre campionare ed analizzare n fase di certificazione, un numero di materie prime pari al 60% delle MP a rischio presenti in mangimificio al momento della verifica ispettiva di certificazione. numero di materie prime pari al 60% delle MP a rischio presenti in stabilimento al momento della verifica ispettiva di certificazione. IL PRIMO ANNO DI SORVEGLIANZA DEVE ESSERE CAMPIONATO ED ANALIZZATO UN NUMERO DI MATERIE PRIME A RISCHIO PARI AL 30%, IL SECONDO ANNO IL 30% ED IL TERZO ANNO IL 30%. ogni varietà di semente certificata. Il primo anno di sorveglianza deve essere campionato ed analizzato un numero di materie prime a rischio pari al 30%, il secondo anno il 30% ed il terzo anno il 30%. TALE PRINCIPIO DI CAMPIONAMENTO PUÒ ESSERE DEROGATO NEI CASI CITATI IN NOTA 1 A PAG. 8 L OdC si riserva di interpretare tali criteri in maniera più restrittiva a seconda della criticità del prodotto. 5. GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI L ODC classificherà le NC secondo quanto segue: o o per i prodotti I, II, III: evidenza analitica di DNA geneticamente modificato al di sopra dei limiti definiti comporta il declassamento degli stessi e quindi il non uso della certificazione. Deve inoltre dimostrare le azioni correttive intraprese. per i prodotti IV, V: evidenza analitica di DNA geneticamente modificato al di sopra dei limiti definiti, l organizzazione richiedente la certificazione dovrà dare evidenza di averne sospeso l impiego immediatamente e dimostrare le azioni intraprese. In caso di positività verrà effettuata analisi sul controcampione. Se la seconda analisi non conferma la prima si attua la terza analisi sul 3 controcampione. Vale quindi il principio di 2 risultati su 3 (utilizzando lo stesso laboratorio concordato tra le parti). 6. LABORATORI UTILIZZATI DALL ODC E DAL LICENZIATARIO I laboratori deputati all effettuazione delle analisi devono essere conformi alla EN 45001/ISO per le prove PCR quali -quantitativa, con i seguenti limiti analitici di rilevabilità: 0,01% (almeno) per le analisi qualitative 0,01% (almeno) per le analisi quantitative Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 12/17

13 Emesso da Ufficio: 7. UTILIZZO DEL LOGO E DICITURE (AD INTEGRAZIONE DELLA GP05P) L uso del marchio è regolamentato dalla procedura GP05P. Inoltre si specifica che i prodotti certificati non potranno riportare sugli imballi primari e/o secondari la dicitura prodotto OGM free, potranno invece riportare la dicitura generica NON OGM (SOIA, MAIS E DERIVATI) I suddetti imballi dovranno contenere le seguenti informazioni minime: il documento tecnico di riferimento. il numero di certificato e/o il numero di commessa Qualsiasi dicitura e/o uso del marchio relativo alla certificazione deve essere approvata dall ente. Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 13/17

14 Emesso da Ufficio: ALLEGATO A CRITERI DI CAMPIONAMENTO BUREAU VERITAS La metodologia di campionamento da applicare è funzione dello stato fisico del prodotto: a) solidi b) liquidi Per l esecuzione del campionamento si considera partita campionaria quanto presente in azienda al momento della verifica per ogni singolo ingrediente a rischio. a) solidi Per i solidi il metodo di campionamento è quello riportato nella tabella 1 della Direttiva della UE n 22 del 2001 SOGGETTO Allevamento Mangimificio SILOS VERTICALE5, Partita campionaria Tutti gli alimenti zootecnici presente in allevamento il giorno della verifica Tutti gli alimenti zootecnici FINITI relativi ad una determinata specie animale presenti in mangimificio il giorno della verifica (es. avicoli, bovini ecc.) L ente, a discrezione, ha la possibilità di campionare le materie prime Numero campioni 3 (Rif. Tabella della Direttiva n. 22 del 2001) Un campione per l analisi (globale) per partita campionaria (il campione per l analisi è costituito da 10 campioni elementari di alimento zootecnico4 pronto all uso) Ogni campione elementare deve essere di almeno 200 grammi (vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del 2001) Un campione per l analisi (globale) per partita campionaria (il campione per l analisi è costituito da 10 campioni elementari di alimento zootecnico3 pronto all uso) Ogni campione elementare deve essere di almeno 200 grammi. (vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del 2001) 3 I campioni elementari sono prelevati in triplice in modo da costituire 3 campioni globali (uno per il richiedente, un per il laboratorio e uno per l ente). I campioni globali devono essere sigillati (def. Sigillatura in Direttiva 22) 4 Il campione deve essere prelevato in più punti lungo il punto di consumo (mangiatoia) o dell alimentatore automatico o tramoggia ecc. 5 Il campione può essere prelevato o dal silos in fase di carico camion (situazione ideale), o in fase di lavorazione (subito prima del caricamento del silos), o dal silos stesso (possibilmente in punti differenti del silos) Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 14/17

15 Emesso da Ufficio: Numero campioni 3 SOGGETTO Partita campionaria (Rif. Tabella della Direttiva n. 22 del 2001) Mangimificio SILOS ORIZZONTALE Mangimificio SACCHI Molino SILOS VERTICALI Molino CONFEZIONI (esempio di farina di mais) Stoccatore SILOS VERTICALE Stoccatore SILOS ORIZZONTALE Stoccatore SACCHI (semente) Trasformatore Quanto presente in azienda (totale) per tipologia di prodotto (es. magazzino di soia, magazzino di mais) Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto (es. per avicoli ecc) Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto (es. mais o soia) Quanto presente in azienda (totale) per tipologia di prodotto (es. magazzino di soia, magazzino di mais) Quanto presente in azienda per tipologia di prodotto Su PF se c è possibilità di cross contamination va fatto il campione (viene campionata la partita campionaria che coincide con tutto quanto presente in magazzini per tipologia di prodotto es biscotti, panettoni ecc) Se non c è rischio di cross contamination non è obbligatorio fare analisi su PF. Devono essere analizzate anche le materie prime (sempre). vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del 2001 vedi Tab. 2 della Direttiva n 22 del 2001 vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del 2001 vedi Tab. 2 della Direttiva n 22 del 2001 vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del 2001 vedi Tab. 1 della Direttiva n 22 del 2001 vedi Tab. 2 della Direttiva n 22 del 2001 Tabella della Direttiva n. 22 del 2001 Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 15/17

16 Emesso da Ufficio: b) liquidi Per quanto riguarda il campionamento dei liquidi si rimanda alla UNI EN ISO 5555 Oli e grassi animali e vegetali. Tabella 1 della Direttiva n 22 del 2001: Numero minimo di campioni elementari prelevati da una partita Peso della partita (in kg) Numero minimo di campioni elementari prelevati < 5 3 da 50 a > Se la partita consiste in confezioni singole, il numero di confezioni che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 2; Tabella 2: Numero di confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale se la partita consiste in confezioni singole Numero di confezioni o unità della partita da 1 a 25 da 26 a 100 Numero minimo di confezioni o unità da prelevare 1 confezione o unità Circa il 5%, almeno due confezioni o unità > 100 Circa il 5%, fino ad un massimo di 10 confezioni o unità Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 16/17

17 Emesso da Ufficio: ALLEGATO 1 Alla luce di quanto esposto nella presente procedura, si allega di seguito un esempio di scomposizione degli ingredienti del prodotto finito ai fini dell indagine rischio OGM es: PRODOTTO DA FORNO xy -scomposizione materie prime MATERIA PRIMA ORIGINE BOTANICA CLASSE A-B FORNITORE EVENTUALE SUBFORNITORE* GARANZIE FORNITORE (O SUBFORNITORE) RISCHIO PIANO ANALISI Aroma A Destrosio da mais B Fornitore A Subfornitore H Analisi ogni lotto Sì 1 PCR/ ogni 3 lotti in arrivo Farina frumento - - * è necessario scomporre fino al punto in cui DNA di mais e soia risulti rilevabile Copia controllata del presente documento è solamente quella elettronica disponibile on-line sulla rete aziendale. 17/17

COMITATO DI ACCREDITAMENTO

COMITATO DI ACCREDITAMENTO Via P.A. Saccardo,9 I-20134 MILANO Tel.: + 39 022100961 Fax: + 39 0221009637 Sito Internet: www.sincert.it E-mail: sincert@sincert.it C.F./P.IVA 10540660155 Titolo Requisiti minimi per la certificazione

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