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PS9731 - REMAIL-CARATTERISTICHE OFFERTA BOX DOCCIA E VASCHE DA BAGNO Provvedimento n. 25299 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2015 SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n 21 in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Remail S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società opera nel settore della produzione, installazione e riparazione di docce e vasche da bagno nonché nella commercializzazione all ingrosso e al dettaglio di detti impianti. La società presenta per l anno 2013 un fatturato pari a circa 16.400.000 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di una campagna pubblicitaria ampia e articolata sulle reti televisive Mediaset relativa ad una presunta promozione, valida per il periodo estivo, per l installazione di un impianto per la doccia al posto della vecchia vasca da bagno, contenente informazioni ambigue e non veritiere in merito alle caratteristiche e al costo della suddetta installazione nonché all effettiva convenienza della promozione e alla durata della stessa. 3. In particolare, secondo le segnalazioni di alcuni consumatori 1, il professionista, nei mesi di luglio e agosto 2014, avrebbe diffuso un messaggio pubblicitario nel quale sono descritti i vantaggi derivanti dall installazione di un box doccia al posto della vecchia vasca da bagno, affermando che senza opere murarie ed in solo otto ore è possibile trasformare e sostituire la vasca da bagno con un comodo box doccia. Inoltre, il messaggio avrebbe riportato in chiara evidenza e con grande enfasi un costo di 199 euro per l installazione del sistema idrico pubblicizzato, precisando che con un piccolo prezzo è possibile avere da subito l installazione del box doccia; in realtà l indicato importo sarebbe solo un acconto mentre il costo complessivo dell istallazione pubblicizzata sarebbe molto più elevato. 4. Nel messaggio si prospettava, poi, la possibilità di usufruire di uno sconto del 50% sul prezzo dell offerta e di un ulteriore sconto del 20%, mentre in realtà il pubblicizzato sconto del 50% consisterebbe nella possibilità di usufruire di una detrazione fiscale. Anche in merito alla possibilità di usufruire dell indicata detrazione fiscale sono state fornite informazioni ambigue, in quanto il messaggio non specificava il periodo nel quale sarebbe stato necessario fare l acquisto proposto per usufruire di detta agevolazione, pur invitando i consumatori ad affrettarsi ad effettuare l acquisto. Infine, nel messaggio si affermava che la promozione avrebbe avuto una durata di solo trenta giorni senza specificare la data di inizio della stessa e quindi l effettiva scadenza della promozione. 5. Lo stesso filmato pubblicitario sopra indicato risultava reperibile sul sito internet della società www.remail.it (rilevazione del 10 settembre 2014). I medesimi profili di scorrettezza, sopra descritti, sono altresì presenti in un altro filmato pubblicitario anch esso presente sul citato sito internet, relativo alla possibilità di trasformare la vasca da bagno tradizionale in una vasca con accesso facilitato mediante apposito sportello. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 22 settembre 2014 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9731 per possibile violazione degli artt. 20, 21 lettere b) e d), 22, comma 2 come specificato al comma 4 del medesimo articolo e 23, lettera g) del Codice del Consumo. 7. In tale sede, è stata in particolare ipotizzata l ingannevolezza del messaggio pubblicitario in quanto le indicazioni relative alla possibilità di usufruire di un doppio sconto risultano ambigue e non veritiere, trattandosi per una parte di una riduzione fiscale e non di una riduzione del prezzo di acquisto. Inoltre, le affermazioni in ordine al piccolo prezzo e l indicazione dell importo di 199 euro risultavano ambigue ed idonee ad ingannare i consumatori sull entità del prezzo 1 [Cfr. Segnalazioni prot. 34404 dell 11 luglio 2014, prot. 40578, 40610, 40613 del 18 agosto 2014.]

reale di acquisto del prodotto pubblicizzato e sulla reale ed effettiva convenienza della promozione. Infine, l indicazione di un termine fittizio di durata della promozione, pari a trenta giorni, risultava idonea a indurre i consumatori a rivolgersi immediatamente al professionista in quanto è atta a far credere ai destinatari del messaggio che si trattasse di un offerta disponibile per un periodo limitato di tempo. 8. In data 14 ottobre e in data 25 novembre 2014 sono pervenute le informazioni richieste al professionista e le relative memorie difensive. 9. In data 12 novembre 2014 si è svolta l audizione dei rappresentanti della società Remail. 10. In data 14 novembre 2014 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 11. Il messaggio in questione è andato in onda a far tempo dal 1 giugno 2014 2 sino al 16 settembre 2014 con diversi passaggi televisivi giornalieri su tutte le reti Mediaset (Canale 5, Rete 4, Italia 1, Iris, LA5 Mediaset Extra, ecc.). 12. La promozione prevedeva di trasformare la vasca da bagno in doccia, con uno sconto del 20% dal listino Remail; il versamento di un acconto di 199,00 euro, a conferma dell'intenzione di acquisto, concordando quindi con il consulente Remail l'ammontare e le modalità di versamento del saldo prezzo. In particolare, lo spot televisivo riporta in alto a sinistra in sovraimpressione la scritta 199 euro. Il presentatore più volte afferma "grazie alla promozione sicurezza e risparmio con soli 199 euro avrete installato subito e a casa vostra il box doccia Remail al posto della vecchia vasca! Avete capito bene, solo 199 euro! ovvero : la straordinaria promozione sicurezza e risparmio che unisce piccolissimo prezzo a grande affidabilità. Cominciamo dalla vantaggiosissima detrazione fiscale del 50%". 13. Il prezzo per la trasformazione da vasca in doccia da listino è di 4.695 euro; il prezzo promozionale con lo sconto del 20% è di 3.756 euro. Il prezzo per la trasformazione da doccia a doccia parte da un minimo di 2.845 euro ad un massimo di 3.790 euro e rispettivamente un prezzo in promozione minimo di 2.276 euro ad un massimo di 3.032 euro 3, con un prezzo medio di circa 2.800 euro. Nel periodo dal 20 maggio 2014 a 19 luglio 2014, Remail ha concluso n. 3.321 vendite; nel periodo dal 20 luglio 2014 al 16 settembre 2014, Remail ha concluso n. 3.207 vendite. 14. Remail, salvo imprevisti, prevede che la durata dell installazione sia inferiore ad un giorno. La Carta dei Servizi Remail ed. 2014 stabilisce Eventuali limitazioni tecniche per certi tipi di servizi. Tra queste sono previste sia esclusioni di opere elettriche ( Remail non esegue opere di collegamento né di spostamento di nessun componente elettrico ), sia limitazioni di opere idrauliche, in base alle quali Remail interviene sull impianto idraulico preesistente nel bagno, e si impegna alla sostituzione parziale di tale impianto esclusivamente per quanto attiene l installazione dei propri prodotti. Remail non esegue lavorazioni idrauliche su parti di impianti non inerenti l installazione del proprio prodotto. In caso di tali lavorazioni, e nei casi in cui tali lavorazioni creino problemi all installazione del prodotto Remail, sarà esclusiva cura e responsabilità del Cliente, sia economica che di realizzazione, provvedere. 15. Remail ha modificato il contenuto del messaggio pubblicitario contestato dal 17/09/2014. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 16. Secondo quanto riportato dal professionista, la formula commerciale ideata da Remail ha consentito l'acquisizione della posizione di leadership nel settore, anche grazie ad una politica di marketing espressa su una duplice combinazione: il "passaparola" tra clienti acquisiti ed i potenziali clienti interessati, che spesso, prima o dopo la chiamata ai numeri telefonici, vogliono vedere di persona le installazioni già compiute al fine di verificare le caratteristiche di veridicità di quanto promozionato attraverso le inserzioni pubblicitarie sulle principali emittenti nazionali, su organi di stampa ed attraverso il canale denominato "web". 17. Le sempre maggiori dimensioni aziendali hanno richiesto l'assunzione di un importante organico a tutti i livelli, dai formatori tecnici, alla rete di idraulici-installatori al personale di assistenza alla clientela (prima e dopo l'acquisto) al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente in ogni fase del ciclo di vita del rapporto con Remail, tecnico amministrativo. 18. Inoltre, Remail utilizza una rete vendita di professionisti incaricati, da un lato, di dare supporto tecnico ai potenziali clienti interessati alle soluzioni offerte e, dall'altro lato, di procedere alla stipula dei contratti di vendita. 19. Remail adotta una tecnica che consente ad una squadra composta da due tecnici di installare una doccia in sostituzione della vasca da bagno in meno di otto ore. La metodologia di installazione utilizzata da Remail risulta meno invasiva e dispendiosa rispetto ad un classico intervento eseguito da molteplici maestranze che si renderebbero all'uopo necessarie (muratore, idraulico, piastrellista) per almeno tre giornate di lavoro e con il necessario coordinamento tra professionisti. 20. Il testo del messaggio pubblicitario è: "cominciamo dalla vantaggiosissima detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie che tra l'altro non sappiamo per quanto tempo proseguirà, più un ulteriore sconto Remail del 20%, quindi 50+20, quindi risparmierete più della metà". 2 [ Cfr. informazioni rese da RTI s.p.a. prot. n. 45355 del 24 settembre 2014] 3 [Cfr. listino prezzi allegato alla memoria difensiva del 14 ottobre 2014 prot. n. 48359.]

21. E' ben chiaro che il messaggio non presenta alcuna ambiguità, in quanto nel medesimo, è dichiarato espressamente che il 50% di risparmio è dovuto alla detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia mentre l'ulteriore 20% di risparmio è dovuto allo sconto offerto da Remail. Risulta quindi ben chiara la distinzione fra sconto e detrazione fiscale, così come è altrettanto chiaro che in nessuna parte del messaggio pubblicitario si parla di un "doppio sconto. 22. Il testo del messaggio pubblicitario è: "grazie alla promozione sicurezza e risparmio con soli 199 euro avrete installato subito e a casa vostra il box doccia Remail al posto della vecchia vasca! Avete capito bene, solo 199 euro! Il resto del pagamento lo concorderete comodamente con il consulente in base alle vostre possibilità. E quindi reso chiaro al pubblico che: - l'importo di 199,00 euro è la somma che il potenziale cliente dovrà versare quale acconto sul prezzo per poter aver subito l'installazione; - il resto del pagamento sarà da concordare insieme al consulente in base alle possibilità del potenziale cliente. 23. In particolare - in sede di conclusione del contratto - è concordata con il cliente, oltre alla definizione dell'importo complessivo, anche la modalità di pagamento del prezzo. Detta modalità potrà essere: versamento di acconto alla stipula di 199 euro o più, a discrezione del cliente, con conseguente successiva installazione del prodotto; versamento del saldo solamente ad eseguita installazione, anche tramite rateizzazione, se del caso con l'intervento di società finanziaria. 24. Inoltre il messaggio pubblicitario afferma che: la straordinaria promozione sicurezza e risparmio che unisce piccolissimo prezzo a grande affidabilità. Cominciamo dalla vantaggiosissima detrazione fiscale del 50%...". Il riferimento al piccolo prezzo nel testo del messaggio pubblicitario è strettamente legato alla reale convenienza del prodotto che realizzato da un'azienda affidabile come Remail, con anni di esperienza ed i cui prodotti sono caratterizzati da soluzioni innovative consente al cliente di usufruire del risparmio conseguente alla detrazione fiscale ed allo sconto offerto da Remail. In particolare, il prodotto offerto da Remail costa al cliente decisamente meno rispetto ad un lavoro tradizionale, che al contrario necessita dell'intervento di numerose maestranze. 25. Remail ha modificato il messaggio pubblicitario sin dal 16 settembre 2014 e, ciò, al fine di rendere il proprio messaggio pubblicitario ancora più chiaro, trasparente ed esplicativo possibile, così da eliminare e fugare qualsiasi forma di dubbio che potrebbe eventualmente sorgere anche in un solo potenziale consumatore. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via televisiva e attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 3 dicembre 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 27. Con parere pervenuto in data 19 dicembre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b) e d), 22, comma 2, e 23, lettera g), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la comunicazione finalizzata a promuovere il prodotto in questione, avuto riguardo ai diversi mezzi e metodi di diffusione impiegati per la pratica commerciale in oggetto, si basa su indicazioni ingannevoli relative alle modalità di sconto dei prodotti pubblicizzati ed alle promozioni organizzate dal professionista, e, pertanto, la stessa risulta potenzialmente contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbero altrimenti preso, sulla base di una erronea rappresentazione degli effetti derivanti dall'adesione alla promozione prospettata - la percezione dell'informazione pubblicitaria diffusa dalla società Remail S.r.l. da parte dei consumatori segnalanti è stata nel senso di evidenziarne l'ingannevolezza, con riferimento alle modalità di calcolo del prezzo e dal susseguirsi nel tempo delle promozioni, che il professionista definiva invece come irripetibili. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 28. Il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento è volto a pubblicizzare la possibilità di trasformare la vecchia vasca da bagno in un box doccia funzionale ed attrezzato ad un prezzo particolarmente conveniente. La società nel medesimo periodo ha diffuso analoghi messaggi riguardanti la sostituzione del vecchio box doccia con un nuovo box doccia funzionale. L offerta pubblicizzata come particolarmente conveniente avrebbe un periodo limitato di validità di soli trenta giorni. In particolare, il messaggio, con frasi accattivanti e con una scritta fissa in sovraimpressione, prospetta più volte un prezzo di 199 euro mentre, solo in chiusura di filmato, il presentatore ricorda che le modalità di pagamento del resto del prezzo devono essere concordate con il rappresentate della Remail che verrà a casa. Il messaggio, inoltre vanta uno sconto del 20% e un ulteriore sconto del 50% usufruendo della detrazione fiscale riconosciuta alle ristrutturazioni. Infine, il messaggio prospetta una facilità di esecuzione delle opere promettendo che in solo 8 ore sia possibile trasformare la vecchia vasca nel nuovo box doccia. 29. Preliminarmente, è necessario rilevare che il messaggio pubblicitario diffuso da Remail è teso essenzialmente ad agganciare il consumatore al fine di organizzare una visita al domicilio del consumatore da parte di un agente di vendita. La vendita di prodotti effettuata presso il domicilio del consumatore si estrinseca per sua natura in affermazioni e comportamenti di un soggetto in posizione di forza (il venditore) rispetto al consumatore che, per

effetto dell impatto emozionale connaturato a tale modalità di vendita, si trova in posizione di debolezza. Questo aspetto comporta che il professionista avrebbe dovuto, già in prima battuta, fornire tutti gli elementi utili al consumatore affinché quest ultimo nell adottare la decisione di chiamare la Remail e concordare un appuntamento per la visita dell incaricato, fosse già in possesso di informazioni chiare e precise sul prezzo d acquisto. Infatti, il prezzo è uno degli elementi fondamentali ed essenziali che il consumatore valuta per determinarsi in una scelta d acquisto. 30. Dalle risultanze istruttorie è emerso che il prezzo per la trasformazione della vasca in doccia è pari a circa 4.600 euro; applicando lo sconto del 20% pubblicizzato il prezzo è di circa 3.700 euro, mentre il prezzo medio per la sostituzione della doccia con altra doccia è di circa 2.800 euro. Si tratta di prezzi che come emerge dalla Carta Servizi Remail non comprendono opere elettriche né opere idrauliche aggiuntive o modificative della situazione preesistente che rimangono a carico del cliente; anche le eventuali opere che si dovessero rendere necessarie all installazione del prodotto Remail sono comunque a carico del cliente. Il prezzo reale del prodotto pubblicizzato e della relativa installazione, pertanto, è notevolmente superiore a quello pubblicizzato e soprattutto non presenta quei connotati di assoluta economicità che il messaggio pubblicitario intende trasmettere. 31. Il messaggio pubblicitario in esame, infatti, in maniera scorretta e altamente ambigua presenta in sovraimpressione l indicazione di un prezzo di 199 euro che per tutta la durata dello spot rimane ben visibile allo spettatore. Solo in chiusura di filmato il presentatore ricorda che il resto del pagamento verrà concordato con il venditore. In questa fase nessuna indicazione viene fornita circa l entità del prezzo, ma anzi tutte le frasi declamate dal presentatore sono volte a descrivere l offerta come molto conveniente e il prezzo come molto basso o come un piccolo prezzo. La percezione che ne ha il consumatore è pertanto quella di una possibilità di acquisto ad un prezzo ridotto ovvero ad un prezzo modico e detta percezione è avvalorata dall indicazione di 199 euro che compare in sovraimpressione; alcune segnalazioni confermano infatti che i consumatori avevano capito che sarebbe stato possibile acquistare il box doccia Remail pagando solo 199 euro. Per come è strutturato il messaggio, infatti, solo ascoltando interamente ed attentamente lo spot televisivo sarebbe stato possibile capire che il prezzo pubblicizzato era solo una parte di quello effettivo. Peraltro, anche qualora un consumatore particolarmente attento e avveduto avesse percepito la frase finale relativa alla circostanza che il resto del pagamento del prezzo sarebbe stato concordato con il venditore, nessun consumatore, anche il più accorto, avrebbe potuto immaginare di dover ancora pagare più del 90% del prezzo. 32. Anche le affermazioni relative all entità dello sconto praticato risultano idonee ad ingenerare confusione nel consumatore circa il prezzo complessivo da pagare. Il vantaggio, infatti, di usufruire di una detrazione fiscale non può essere assimilato ad uno sconto sul prezzo d acquisto. Infatti, una detrazione fiscale non comporta una riduzione del prezzo d acquisto ma soltanto la possibilità, in un momento successivo, di detrarre, ripartita in più anni, una quota di quanto sostenuto per l acquisto di un bene, nel caso specifico del box doccia, dalla dichiarazione dei redditi. Il messaggio pubblicitario, quindi, affermando che il consumatore può risparmiare più della metà, in quanto può usufruire dello sconto del 20% Remail più il 50% per la detrazione fiscale, induce in errore il consumatore sulla reale natura di quest ultima e crea confusione sul risparmio complessivamente conseguibile e sulla reale modalità operativa della detrazione. 33. L articolo 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo stabilisce che è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso in relazione al prezzo o al modo in cui questo è calcolato o all'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo. 34. Alla luce del dettato della norma sopra citata il messaggio pubblicitario in esame, pur riportando formalmente alcune informazioni essenziali, per come è strutturato e per le ambiguità circa il reale prezzo da pagare e l effettiva convenienza dell offerta è idoneo ad ingannare i consumatori e ad indurli ad adottare una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso. 35. Il messaggio poi presenta profili omissivi ed ingannevoli anche in relazione alle caratteristiche dei lavori necessari al fine di installare il nuovo impianto Remail. Infatti, come emerso dalle risultanze istruttorie è possibile realizzare detta trasformazione nei tempi pubblicizzati solo quando non siano necessarie opere murarie e idrauliche particolari. Secondo quanto afferma il professionista nelle memorie difensive, la metodologia di installazione utilizzata da Remail risulta meno invasiva e dispendiosa rispetto ad un classico intervento eseguito da molteplici maestranze che si renderebbero all'uopo necessarie (muratore, idraulico, piastrellista) per almeno tre giornate di lavoro e con il necessario coordinamento tra professionisti. Ma ciò è vero solo quando si trovi una situazione preesistente compatibile con detta installazione. Remail, infatti, oltre a non eseguire opere di collegamento né di spostamento di nessun componente elettrico, interviene sull impianto idraulico preesistente nel bagno, e si impegna alla sostituzione parziale di tale impianto esclusivamente per quanto attiene l installazione dei propri prodotti. Remail non esegue lavorazioni idrauliche su parti di impianti non inerenti l installazione del proprio prodotto. In caso di tali lavorazioni, e nei casi in cui tali lavorazioni creino problemi all installazione del prodotto Remail, sarà esclusiva cura e responsabilità del Cliente, sia economica che di realizzazione, provvedere 4. 4 [Cfr. Carta dei Servizi Remail ed. 2014.]

36. Il messaggio pertanto è volutamente enfatico ed omissivo nella parte in cui descrive la facilità e semplicità dell esecuzione di messa in posa del box doccia inducendo in errore i consumatori sulle reali ed effettive caratteristiche dell intervento e degli eventuali interventi edili e/o idraulici a suo carico. 37. Come noto, il Codice del Consumo, all articolo 23, lettera g), qualifica come di per sé ingannevole la pratica commerciale consistente nel dichiarare che un prodotto sarà disponibile a condizioni particolare per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole. La non correttezza della condotta commerciale trova pertanto riscontro anche nella scelta di pubblicizzare un termine di trenta giorni come termine di scadenza della promozione, senza precisare la decorrenza della stessa e l effettiva data di scadenza. Come visto dalla risultanze istruttorie, la campagna pubblicitaria in questione ha avuto una diffusione superiore al trimestre con la conseguenza che il termine di trenta giorni ivi pubblicizzato non ha altro scopo se non quello di agganciare il consumatore con l idea dell esistenza di una promozione di breve durata. 38. Il legislatore ha valutato questo comportamento ingannevole di per sè in quanto il professionista sottopone il consumatore ad una pressione psicologica tesa ad indurlo ad una decisione commerciale quasi d impulso o quanto meno in un arco di tempo più breve di quello che il consumatore avrebbe adottato, spingendolo ad effettuare un acquisto senza effettuare quella comparazione di prodotti e prezzi che normalmente avrebbe fatto. Prospettare l offerta di un prezzo scontato affermando che la stessa sia disponibile solo per un periodo di tempo molto limitato, altresì indicando un breve termine di scadenza della stessa, preclude al consumatore la possibilità di riflettere più a fondo sulla decisione di acquisto ed eventualmente di ponderare e valutare adeguatamente le offerte di altri professionisti. 39. La condotta del professionista risulta inoltre non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, ai sensi dell articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, considerato che Remail essendo un importante operatore del settore, autore di varie e molteplici campagne commerciali e quindi ben consapevole degli stringenti obblighi derivanti dalle promesse contenute nelle pubblicità e dalla idoneità attrattiva delle stesse, dovrebbe, in base ai principi minimi del canone di buona fede e correttezza, assicurare ai consumatori non solo un informazione completa, esaustiva e veritiera in merito alle reali caratteristiche delle promozioni e alla convenienza della stessa, ma anche corretta nella sua presentazione complessiva, senza profili ed elementi di ambiguità circa il reale prezzo del prodotto pubblicizzato e la durata della promozione posto che l utilizzo di una leva ambigua e non veritiera quale un prezzo particolarmente basso e un imminente scadenza hanno il precipuo scopo di determinare un aggancio immediato del consumatore, sfruttando l idea di una particolare e imperdibile convenienza. 40. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la campagna pubblicitaria diffusa da Remail, la cui portata decettiva deve essere valutata in termini oggettivi, risulta ingannevole, in quanto, in violazione dell articolo 21 comma 1 lettere b) e d), 22, comma 2, e 23, lettera g), del Codice del Consumo, contiene informazioni non vere e ingannevoli circa le caratteristiche delle opere, il prezzo nonché la durata e convenienza della promozione. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 41. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 42. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 43. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell importanza del professionista, trattandosi di un qualificato operatore del settore; del mezzo utilizzato per veicolare il messaggio, essendo stato diffuso tramite la televisione e tramite internet e quindi attraverso mezzi idonei a raggiungere un ampia platea di consumatori; nonché del contenuto altamente decettivo del messaggio che trae in errore il consumatore su un elemento centrale per le sue scelte di acquisto, quale il prezzo particolarmente basso, e conveniente, facendo parallelamente leva sulla non veritiera esistenza di una scadenza immediata della promozione. 44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 1 giugno 2014 al 16 settembre 2014 con in media circa due/tre passaggi giornalieri su sette emittenti televisive. 45. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Remail S.r.l. nella misura di 160.000 (centosessantamila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 21 comma 1 lettere b) e d), 22, comma 2, e 23, lettera g), del Codice del Consumo del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante una descrizione ambigua ed omissiva delle caratteristiche dell intervento pubblicizzato, del prezzo e della convenienza e durata della promozione a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista;

DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Remail S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 comma 1 lettere b) e d), 22, comma 2, e 23, lettera g), del Codice del Consumo del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Remail S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 160.000 (centosessantamila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella