COMUNE DI SASSUOLO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 09/03/1995) 1
Art. 1 Finalità Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti ai cittadini italiani residenti nel Comune di Sassuolo e si intendono, altresì, alle persone temporaneamente dimoranti nel territorio comunale che si trovano in situazioni di bisogno tali da renderli non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti Servizi ed altri Enti. L' assistenza domiciliare è rivolta all' anziano non autosufficiente che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l' aiuto determinante degli altri. E' altresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani non autosufficienti l' adulto non autosufficiente affetto da forme di malattia morbose a forte prevalenza nell' età senile. Gli interventi vengono effettuati singolarmente o congiuntamente ad altri interventi di assistenza sociale e sanitaria e sono rivolti alle persone con difficoltà psico fisiche e/o ai nuclei familiari in particolari condizioni di disagio sociale, con lo scopo di contribuire: alla permanenza della persona nel proprio ambiente di vita; al mantenimento dell' equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi oneri assistenziali verso qualcuno dei componenti; alla prevenzione ed al recupero delle situazioni di emarginazione del declino psicofisico tramite la diffusione delle norme di educazione alla salute e delle corrette abitudini di vita. Il presente regolamento disciplina gli interventi assistenziali erogati tramite operatori addetti all' assistenza di base dipendenti dall' Amministrazione Comunale e/o operatori di Enti e Cooperative convenzionate con l' Amministrazione. L' assistenza domiciliare si integra e si coordina con tutti gli interventi socio-assistenziali e sanitari di base con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie domiciliari (infermieristiche, medico generiche, specialistiche). Le disposizioni concernenti tale integrazione si applicheranno a seguito di stipula di apposita convenzione in attuazione del Piano Sanitario Regionale e delle direttive della Giunta Regionale. 2
Art. 2 Prestazioni Le finalità di cui al precedente articolo si perseguono mediante le seguenti prestazioni: aiuto nelle attività fisiche personali (igiene, vestizione, deambulazione, ecc.); aiuto nel favorire l' autosufficienza nell' attività giornaliera (rapporto con il medico e la struttura sanitaria, accompagnamento presso gli ambulatori, l' ospedale, ecc., acquisti vari); aiuto per il governo della casa ( solo in casi particolari); attività di segretariato (pagamento utenze, pratiche burocratiche, ecc.); aiuto nell' integrazione sociale; servizio di lavanderia; consegna del pasto caldo a domicilio; integrazione di prestazioni di interventi per tutti i servizi a rete del territorio, in collaborazione con il personale di questi ultimi; valorizzazione e promozione del contesto parentale e di vicinato nell' attuazione degli interventi assistenziali; rilevazione sistematica delle informazioni necessarie alla definizione dei programmi di intervento e alla verifica dei risultati. 3
Art. 3 Diritti degli utenti L' Amministrazione Comunale si obbliga di adottare una specifica politica di informazione e partecipazione dei cittadini sulle modalità di accesso ai vari servizi (art. 2 L.R. n. 2/85 e L. 241/90); in particolare dovrà essere assicurato agli utenti l' esercizio del: diritto di informazione sulle potenzialità della rete dei servizi rispetto alle tipologie e alla loro dislocazione sulle finalità e sugli standard qualitativi, sulle modalità di accesso e di contribuzione ai costi di gestione; diritto dell' anziano a conoscere e ad esprimere un preventivo consenso relativamente alle proposte di intervento elaborate dal servizio; diritto a ricevere, entro un termine fissato, motivate risposte in merito alle richiesta assistenziali avanzate; diritto a ricorrere a forme di tutela in via amministrativa in caso di indisponibilità o diniego dell' intervento richiesto; diritto alla qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell' intervento; diritto alla riservatezza con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogno e alle prestazioni richieste ricevute. Art. 4 Modalità di ammissione Sono ammessi al S.A.D. gli anziani parzialmente autosufficienti e/o non autosufficienti e l' adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell' età senile. L' ammissione e/o la formulazione dell' eventuale graduatoria dei richiedenti è competenza esclusiva dell' Assistente Sociale preposta che valuta lo stato di bisogno e determina l' accesso al servizio di base ai seguenti criteri: grado di autosufficienza fisica e/o psichica dell' utente; condizioni socio - familiari; risorse economiche. L' ammissione al servizio è determinata a seguito di formale domanda presentata all' Assistente Sociale preposta da parte del soggetto interessato, dai familiari o d' ufficio. 4
La procedura istruttoria verrà completata entro 30 gg. dalla presentazione della domanda completa di documentazione ed entro lo stesso termine ne verrà data comunicazione al richiedente. L' eventuale ricorso in merito alle decisioni adottate dovrà essere indirizzato al responsabile del Servizio Anziani il quale, informata la Commissione Consiliare Sicurezza Sociale, fornirà risposta entro 30 gg. dalla data di presentazione del ricorso. Documentazione da allegare alla richiesta di ammissione al Servizio: a) Utente - stato di famiglia o autocertificazione; - certificato del medico di base o altra documentazione sanitaria attestante le condizioni di salute; - fotocopia dell' eventuale decreto di invalidità civile; - certificazione reddituale in fotocopia (mod. 740, 730, 201, 0 bis M) e ogni altro reddito non assoggettabile all' IRPEF (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensione od assegno di invalidità civile, pensione di guerra, ecc.); - fotocopia della ricevuta dell' eventuale pagamento dell' affitto; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. b) Obbligati Ogni singolo nucleo degli obbligati richiedenti la contribuzione dovrà produrre la seguente documentazione: - stato di famiglia o autocertificazione; - fotocopia redditi ultimi accertati (mod. 740, 730, 201); - ulteriori redditi non assoggettabili all' IRPEF; - fotocopia del libretto di lavoro o certificato di disoccupazione; - certificato di iscrizione scolastica o universitaria; - eventuale ricevuta del pagamento dell' affitto o di "spese sociali" (spese sostenute per familiari anziani e/o portatori di handicap ospiti di strutture protette o fruitori di altri servizi sociali di assistenza); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 5
Art. 5 R e t t a Il servizio viene garantito a fronte di una contribuzione degli utenti e/o obbligati nella seguente misura: 1) 1 intervento settimanale pari a 4 mensili 2) 2/3 interventi settimanali pari a 8/12 mensili 3) 4/5 interventi settimanali pari a 16/20 mensili 4) oltre 5 interventi settimanali pari a 24 mensili Gli interventi dureranno cieca 1 ora:; prestazioni di eventuali frazioni di ora (30 min.) saranno sommate. L' utente e/o un suo familiare dovrà sottoscrivere, al momento dell' ammissione, l' impegno al pagamento della quota dovuta. Sono assoggettati a contribuzione tutti gli interventi e/o prestazioni di assistenza domiciliare, ad esclusione di quelli relativi alla promozione delle relazioni sociali e alla consegna del pasto a domicilio (quest' ultimo già a contribuzione). Le tariffe del servizio vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. Sono esonerati dal predetto carico contributivo: gli anziani soli con reddito inferiore a. 900.000 mensili (al netto delle spese di affitto nella misura massima di. 500.000 mensili); gli anziani con reddito inferiore alle. 900.000 mensili con coniuge e/o figli non in grado di concorrere alle spese del servizio. Le tariffe vengono ridotte nella misura del 50% nei seguenti casi: per gli anziani soli con reddito superiore a. 900.000 mensili e non oltre. 1.200.000; per gli anziani con reddito superiore a. 900.000 e non oltre. 1.200.000 con coniuge e/o figli non in grado di concorrere alle spese del servizio. Nel caso il servizio venga richiesto da due anziani dello stesso nucleo familiare, il reddito da prendere in esame per l' eventuale contribuzione e/o esonero dal pagamento, sarà di. 1.600.000. 6
I contributi da porre a carico degli obbligati degli utenti seguono gli stessi criteri e modalità applicati per le rette della Casa Protetta "Casa Serena" (allegato delibera n. 15 del 28/01/93 del Consiglio Comunale). Art. 6 Dimissione dal servizio Le dimissioni dal servizio possono avvenire su richiesta dell' utente stesso, di un suo familiare o d' ufficio per le seguenti motivazioni: raggiungimento dell' obiettivo assistenziale contenuto nel programma di intervento; trasferimento in altro territorio comunale; modifica della situazione originaria che ha determinato l' ammissione al servizio; risoluzione di un rapporto iniziato con la caratteristica della temporaneità; inadempienza al pagamento della retta. 7