GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



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GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO DELIBERAZIONE N 1614 DEL 30 OTTOBRE 2001 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20/12/2001 OGGETTO. Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico. SU PROPOSTA dell assessore alla Sanità; LA GIUNTA REGIONALE VISTA la legge regionale n. 39 del 30 aprile 1979 Norme per l esercizio dell emodialisi del Lazio; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1994 che ha approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 che ha approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000; VISTA la propria deliberazione di Giunta n. 619 del3 marzo 1998: Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi ; VISTA la propria deliberazione di Giunta n. 2444 del 5 dicembre 2000: Approvazione Linee Guida per l assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla Unione Europea ; PRESO ATTO che il citato D.P.R. 1.3.1994 alla sezione 5.C.3. Assistenza ai pazienti nefropatici : Interventi da compiere - al cpv 3.4 recita: Realizzare quale completamento necessario all assistenza dialitica prestata nei presidi ospedalieri e nei centri dialisi ad assistenza limitata un servizio di trasporto dal domicilio al centro e viceversa per i pazienti non autosufficienti e prevedere forme di rimborso spese per coloro che possono usufruire di mezzi propri ; TENUTO CONTO che la Commissione Regionale di Vigilanza per l esercizio dell emodialisi

nel Lazio, istituita ai sensi della citata legge regionale n. 39/79, nella seduta del 22 febbraio 2001 ha approvato una proposta di documento contenente Norme a favore di soggetti affetti da nefropatie in trattamento conservativo, dialitico, nell attesa di trapianto d organo ; CONSIDERATO che a tutt oggi la materia risulta regolamentata da numerose norme frammentarie e disseminata in varie circolari e deliberazioni di Giunta con conseguenti problemi applicativi; CONSIDERATO che la Regione Lazio, nel far proprio il contenuto del citato articolo del Piano sanitario nazionale 1994/1996 e delle successive integrazioni, debba provvedere a disciplinare in modo organico e compiuto l assistenza ai nefropatici ed in particolare la predisposizione di criteri che consentano ai pazienti nefropatici di usufruire di concorsi alle spese; RITENUTO opportuno, pertanto, dover elaborare una normativa univoca anche al fine di evitare difficoltà operative o disomogenee applicazioni nell ambito di ciascuna Azienda che a volte hanno determinato per l utenza anche delle disparità di trattamento sul territorio regionale; PRESO ATTO che le competenti strutture del dipartimento con i rappresentanti delle associazioni dei malati, sulla base della suddetta proposta approvata dalla Commissione, hanno elaborato il documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A) concernente: Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico ; RITENUTO opportuno, pertanto, approvare l allegato A che è parte Integrante della presente deliberazione concernente: Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico ; VISTA la Legge 127 del 15 maggio 1997;

All unanimità DELIBERA per le motivazioni espresse in premessa, che per intero si richiamano, di approvare l allegato A che è parte integrante della presente deliberazione concernente: Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico ; la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97.

ALLEGATO A alla DELIBERA N.1614 DEL 30 OTTOBRE 2001 DISPOSIZIONI NORMATIVE PER I SOGGETTI AFFETTI DA NEFROPATIE IN TRATTAMENTO DIALITiCO 1 TRASPORTO E CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO 1.1 Alle persone sottoposte a trattamento dialitico è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l uso dei mezzi di trasporto pubblico. Le ASL, qualora l assistito sia nell impossibilità di raggiungere I centri di cura con mezzi di trasporto pubblico e/o privato, devono provvedere con mezzi idonei. Su richiesta del paziente le ASL sono tenute a riconoscere un concorso di spesa pari a: 1.1.1 trasporto mediante auto privata: Il rimborso è pari ad 1/5 del costo della benzina per Km percorso dal proprio domicilio al centro di cura per andata e ritorno, più eventuali spese per i pedaggi autostradali documentati; 1.1.2 trasporto mediante autovettura: a richiesta si può corrispondere il contributo chilometrico per il viaggio di andata e ritorno sostenuto dall accompagnatore due volte nella stessa giornata, (sempre che questo sia possibile, in relazione alla distanza e al tempo di percorrenza) fino ad un totale di 40 km., salvo deroghe laddove sia possibile in relazione alla distanza percorribile; 1.1,3 trasporto mediante auto pubbliche (taxi): l entità dei rimborso, riconosciuto a presentazione della ricevuta di trasporto, sarà determinata oltre a quanto stabilito al punto precedente da una cifra fissa per viaggio di Lire 10.000 (diecimila) (5,17 euro). 1.2 Le modalità sopra descritte si applicano anche quando si effettua il trasporto collettivo tramite cooperative, società, associazioni di volontariato, che rilasciano regolare attestazione di pagamento. 1.3 Le A.S.L. provvedono al trasporto mediante autolettiga dei pazienti che necessitano di tale servizio. Laddove non sia possibile organizzare il servizio, sono tenute a corrispondere al paziente l intero costa che verrà documentato dalla attestazione di pagamento. 1.4 I contributi vengono corrisposti sulla base di: A) domanda dell assistito B) certificato del centro dialisi indicante i giorni di trattamento e le condizioni cliniche C) relative attestazioni. Il rimborso di cui ai punti 1.1.1,2,3 verrà assicurato dalle ASL con cadenza mensile. 1.5 Ai pazienti che versino in difficoltà economiche debitamente dimostrate la ASL competente è tenuta ad anticipare le spese necessarie al trasporto 2. CONTRIBUTI SPESE PER GLI ASSISTITI IN DIALISI DOMICILIARE 2.1 Ai fine di incentivare lo sviluppo della dialisi domiciliare, secondo le previsioni dei Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi, le A.S.L. di residenza corrispondono: 2.1.1 l intero costo per l installazione del preparatore per l emodialisi, gli impianti elettrico e

idrico nonché le relative opere murarie così come concordate con il responsabile dell Unità Operativa di Nefrologia e dialisi che effettua la terapia; 2.1.2 un contributo spese di L. 1.500.000 (774,68 euro) annuo, rivalutabile in base al tasso di inflazione programmato. 2.2 Al fine di concedere al familiare o persona addetta con continuità all assistenza del dializzato domiciliare un periodo di riposo psicofisico dall impegno assistenziale assunto i Centri di cura provvedono a garantire la dialisi attraverso: a) il rientro al Centro. o in alternativa: b) concordando con il Centro la presenza a domicilio di un infermiere addestrato ed il numero di dialisi corrispondente al periodo. Il Centro di cura, inoltre, deve garantire il rientro in caso di malattia o impossibilità temporanea del familiare o persona addetta con continuità all assistenza del dializzato. 2.2.1. Ai pazienti in dialisi peritoneale domiciliare è corrisposto un contributo spese di lire 750.000 (settecentocinquantamila) (387,34 euro) annuo, elevato a lire 1.000.000 (unmilione) (516.45 euro) per coloro che effettuano dialisi peritoneale continua automatizzata, rivalutabile in base al tasso di inflazione programmato. Il contributo è corrisposto sulla base di domanda dell assistito corredata di certificazione del Centro dialisi attestante Il trattamento. 2.3 Considerato che per i pazienti in dialisi domiciliare i costi sono vivi e costanti le A.S.L. sono tenute al rimborso con cadenza annuale. 2.4 Ai pazienti che versino in difficoltà economiche debitamente dimostrate la ASL competente è tenuta ad anticipare le spese necessarie al trattamento domiciliare. 3. RUOLO DELLE AZIENDE EROGATRICI DI DIALISI DOMICILIARE 3.1 L Azienda Sanitaria Locale o L Azienda Ospedaliera che erogano la prestazione dl dialisi domiciliare sia essa emodialisi o dialisi peritoneale devono provvedere: 3,1.1 alla consegna a domicilio del paziente di tutti i materiali necessari per l esecuzione delle sedute di dialisi. 3.1.2 al ritiro dal domicilio dei paziente ed allo smaltimento, in conformità alle norme vigenti, dei rifiuti speciali prodotti dalle sedute di dialisi. 3.1.3 alla manutenzione delle apparecchiature ubicate al domicilio del paziente direttamente al domicilio stesso. 4. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI DIALITICHE FUORI REGIONE 4.1 Ai pazienti che temporaneamente usufruiscano di trattamenti dialitici ambulatoriali presso case di cura private non accreditate di altre regioni o di altri stati o territorio navigante, viene riconosciuto il ricorso all assistenza indiretta ed alla tariffa che la Regione Lazio applica sul proprio territorio. 4.2 Il rimborso del costo delle prestazioni dialitiche viene erogato dalla A.S.L di

appartenenza dietro presentazione della fattura di pagamento. Nessuna autorizzazione preventiva è necessaria da parte della A.S.L. 5. INCENTIVAZIONE DELLA DIALISI VACANZA SUL TERRITORIO REGIONALE 5.1 Le A.S.L. e le Aziende Ospedaliere incentivano i servizi di dialisi ospedalieri per l attivazione di ulteriori turni di dialisi ai quali possono accedere i pazienti per temporanei periodi di soggiorno nella Regione. 6. INVIO DEI SIERI EMATICI AI CENTRI INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO 6.1 I centri dialisi sono tenuti a proprie spese alla preparazione e all invio dei sieri ematici ed ogni altra documentazione richiesta per il mantenimento del dializzato in lista attiva per il trapianto. 7. PRESTAZIONI DI DIALISI PER S.T.P. 7.1 Gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ricevono, a cura del S.S.N. le prestazioni di dialisi, compresa la dialisi domiciliare, riconosciute quali cure urgenti o essenziali in analogia con i cittadini regolarmente iscritti al SSN. 8. FORNITURA PRESTAZIONI DIAGNOSTICA 8.1 Così come indicato dal Piano Sanitario nazionale 1998-2000 le ASL, tenuto conto delle particolari condizioni sociali e sanitarie dei soggetti dializzati, dovranno individuare percorsi preferenziali presso i propri presidi per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e terapeutiche

REGIONE LAZIO Assessorato alla Sanità Dipartimento Servizio Sanitario Regionale 10E Prot. 25806 Roma 24 maggio 2002 Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali LORO SEDI OGGETTO: DGR 557/2002 Si trasmette, per quanto di competenza, la DGR 557/2002 che stabilisce la prosecuzione, a valere dal 1.1.2002, dell assistenza sanitaria in forma indiretta esclusivamente nei casi e alle condizioni nella stessa previsti. Si precisa che per le prestazioni usufruite dall inizio dell anno alla data di adozione del provvedimento, i rimborsi potranno essere effettuati, su richiesta dell assistito, prescindendo dalla preventiva autorizzazione della ASL Si sottolinea che il provvedimento regionale riguarda prestazioni sanitarie per le quali la domanda non è allo stato attuale complessivamente soddisfatta dalla rete dei servizi pubblici e privati accreditati e di conseguenza rappresenta una forma di tutela della salute della popolazione con riferimento alla funzione della ASL di garantire la continuità assistenziale ai propri residenti. Pertanto la verifica delle condizioni necessarie per accedere all assistenza in forma indiretta dovrà essere rapida e non dovrà comportare difficoltà per l utente. Si intende che restano vigenti le disposizioni regionali contenute nella DGR 1614/2001 riguardanti il rimborso delle prestazioni dialitiche fuori Regione. IL DIRETTORE (ELDA MELARAGNO)

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO SOCIALE Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute AREA 4A-09 Tutela Soggetti Deboli ed Integrazione Socio-Sanitaria Prot. N. 18773/4 /09 Roma 26 FEB 2003 Ai Direttori Generali delle Aziende AUSL del Lazio Ai Policlinici Universitari e.p.c. Ai Responsabili dei Centri di Riferimento Nefrologia e Dialisi LORO SEDI OGGETTO: DGR 1614 del 30.10.2001 In ordine all applicazione della DGR in oggetto vengono segnalati comportamenti difformi da parte di codeste Aziende: circostanza, questa, che ha indotto la scrivente Direzione a fornire le indicazioni che di seguito si riportano: punto1.1.2: si intende la distanza dal domicilio del paziente al Centro dialisi di circa 10km. Per un totale complessivo di 40 km. Riferito ai quattro viaggi effettuati dall accompagnatore, salvo come prevede la norma deroghe laddove sia possibile in relazione alla distanza percorribile ; punto 1.1.3: la cifra fissa per viaggio di L. 10.000 ( 5,17) è riferita al percorso di sola andata o solo ritorno: l entità del rimborso per chi utilizza auto pubbliche in andata e ritorno per singola seduta dialitica è quindi di 10,34. Si precisa che alla dicitura a quanto stabilito al punto precedente si riferisce al punto 1.1.1; punti 1.5 e 2.4: ai pazienti che versino in difficoltà economiche debitamente dimostrate la ASL competente è tenuta ad anticipare le spese necessarie al trasporto : tale impegno oltre ad avere una notevole valenza sociale rappresenta un principio normativo assunto nei contenuti da alcune sentenze; punto 6: si ribadisce l importanza del puntuale invio dei sieri ematici nei Centri in cui il paziente è in lista di attesa. E dovere dei Responsabili dei Centri dialisi garantirne la corretta applicazione, così come si rileva dalla DGR 1650/95 Caratteristiche relative all attività di assistenza ; Infine, ai fini del monitoraggio delle attività connesse all assistenza ai pazienti nefropatici, si chiede di conoscere le modalità di attuazione di quanto previsto al punto 8 della sopraccitata delibera. IL DIRIGENTE DELL AREA (Valentino Mantini) IL DIRETTORE (Elda Melaragno)

La DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE Con la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 GIUGNO 2003 N. 0899 tariffe prestazioni dialitiche il costo dell invio dei sieri ematici presso i centri trapianto è stato inserito nella tariffa della prestazione dialitica, modificando di fatto il punto 6 della DGR 1614