T R I B U N A L E DI N A P O L I. IV sezione civile REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo Italiano



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N.70910/10R.Cont. T R I B U N A L E DI N A P O L I IV sezione civile REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano Il G.U., dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all udienza del 13/11/15nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70910/10 RG tra elett. dom. in Napoli corso Umberto I n. 191 presso l avv.to Giuseppe Ursini dal quale è rapp. e dif.unitamente all avvto Domenico Terracino come da procura a margine dell atto introduttivo; attrice e in persona del legale rapp pt, elett dom in, presso lo studio dell avv., dal quale è rapp e dif come da procura in calce alla comparsa di costituzione convenuta

nonchè elett dom in Napoli via presso l avvto dal quale è rapp e dif unitamente all avv.to come da procure generali alle liti in atti convenuta in riconvenzionale oggetto: risoluzione contratto conclusioni per le parti :come da atti introduttivi e verbale del 13/11/2015 MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/09. Di poi va dichiarata sia la validità delle domande, compiutamente individuate nella causa petendi e nel petitum formale e sostanziale, che la competenza per valore del giudice adito, ai sensi degli artt. 10 e 14 cpc, in particolare il primo comma di tale ultimo articolo. Ciò chiarito, va rilevato che parte attrice, Narciso Antonio, deduce di aver acquistato, in data 9/5/2009, l auto Hyundai modello I 20 di colore grigio Gray MLT - 2 -

presso la verso il corrispettivo di 12.250,00 e contestualmente sottoscriveva il contratto di finanziamento con, per un importo di 15.960,00 da versare in 60 rate mensili di 266,00 ciascuna; che ad ottobre del 2009 la società venditrice gli comunicava che il modello acquistato non era disponibile se non di colore rosso e ciò fino al mese di dicembre e comunque non rendeva disponibile alcuna auto e per tali motivi il Narciso, dopo aver versato tre rate di finanziamento, recedeva dal contratto e in questa sede chiede dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della, la condanna dei convenuti a rimborsare le tre rate di finanziamento già versate, la risoluzione del collegato contratto di finanziamento, la condanna della al risarcimento dei danni e a comunicare quanto necessario per cancellare il nominativo dell attore dalla Centrale Rischio. Si sono costituite entrambe le società chiedendo il rigetto delle domande e inoltre, con tempestiva riconvenzionale chiede la condanna della a tenere indenne la spa di ogni pregiudizio e al pagamento della somma di 13.850,81 oltre interessi al tasso giornaliero di 0,040% dal deposito della comparsa al saldo. Nel corso del processo è stata acquisita documentazione, espletato l interrogatorio formale dell attore ed escussi i testi dell istante. Le domande meritano accoglimento per quanto di ragione. I fatti storici come sopra descritti sono sostanzialmente incontestati e comprovati dalla copia del contratto di compravendita del 9/5/2009, dall allegato contratto di - 3 -

finanziamento finalizzato all acquisto dell auto, dalla copia della convenzione tra le due società convenute, dalle dichiarazioni dei testi escussi che hanno dichiarato che il a novembre si recò presso la concessionaria per ritirare l auto pattuita e trovò la saracinesca chiusa. Da tali elementi emerge che l attore aveva acquistato un auto Hyundai modello I 20 di colore grigio Gray MLT mai resa disponibile dalla società venditrice e, sia che questa abbia offerto in sostituzione un altra auto di colore diverso come assume nella comprsa di risposta senza provare alcunchè, sia che non abbia offerto alcun veicolo, comunque sussiste un grave inadempimento della concessionaria che non mai ha consegnato la vettura acquistata con le caratteristiche e le qualità richieste dall acquirente laddove, senza alcun dubbio, il colore di un auto incide in modo preponderante nella scelta del veicolo stesso e assurge a qualità ed elemento essenziale che condiziona la validità del contratto di compravendita ; ne deriva la fondatezza della domanda di risoluzione del negozio per grave inadempimento della società venditrice. La controversia in realtà si incentra sulle conseguenze di tale pronuncia sul contratto di finanziamento concluso, è bene evidenziarlo, nel 2009, in data antecedente all entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 141/2010. Questo giudice in realtà aderisce all orami costante recente orientamento della S.C che in casi analoghi, relativi a fattispecie sorte prima del 2010, vigente il decreto legislativo 385/93 o il successivo decreto n. 206 del 2005, ha così statuito: Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato - 4 -

all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore ( sent Cass n. 3589/2010); La concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, l'obbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario ( sent Cass n.12454/2012) ; Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori ( sent Cass n.19522/2015) ; In tema di credito al consumo, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore, prevista dall'art. 125, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", si aggiunge alle comuni azioni contrattuali per le quali non vigono le condizioni stabilite da detta norma, spettando al giudice, in applicazione dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita ( sent Cass. n.20477/2014). - 5 -

In particolare va rilevato che il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass. 10.7.2008 n. 18884). Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti. Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario. Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974; Cass. 16.3.2006 n. 5851). Nel caso di specie in primis va individuato, nel contratto di finanziamento, un mutuo di scopo il quale generalmente è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (v. anche Cass. 11.2.2011 n. 3392) e poichè la somma è stata versata direttamente al - 6 -

venditore del bene, di tale somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene - che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 23.4.2001 n. 5966; Cass. 21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474). Occorre infatti evidenziare, al fine di configurare il collegamento negoziale, che la richiesta del contratto di finanziamento venne conclusa mediante la sottoscrizione dell istanza da parte del proprio all interno del punto vendita della concessionaria lo stesso giorno dell ordine di acquisto della vettura; sull ordine medesimo è espressamente riportato che il prezzo di 12.250,00 è finanziato dalla spa; è incontestato tra tutte le parti che il prezzo del finanziamento, 13.112,50 è stato direttamente erogato dalla spa alla società venditrice dell auto, in forza di una convenzione esistente tra i due, pur se non contenente un patto di esclusiva; la somma versata al venditore venne richiesta insistentemente al compratore, odierno attore, da parte dell'istituto finanziatore, odierno convenuto, malgrado la vettura non sia mai stata consegnata dal venditore. Da tali dati si desume senza dubbio che, a prescindere dalla circostanza che effettivamente non trovi applicazione l art. 42 del D.Lgs n. 206/2005 all epoca vigente in quanto difettava un accordo che attribuiva al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, comunque sussisteva un netto collegamento negoziale e causale tra il mutuo di scopo e la vendita del bene, di tal che l invalidità del secondo si riverbera sul primo e la risoluzione del contratto di vendita del veicolo legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore. - 7 -

Non solo ma le novità introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che ha sostituito l'intero capo del T.U.B. dedicato, nel testo attuale, al credito ai consumatori, confermano la correttezza della lettura che orami da anni la S.C. dà alla previgente disciplina in termini di riconoscimento implicito di un collegamento negoziale di fonte legale tra credito al consumo e contratto di acquisto di bene determinato. Quanto alla clausola n. 19 del contratto di finanziamento, di rinuncia a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo -, e che sarebbe potuta essere considerata astrattamente valida quale espressione della libertà negoziale delle parti, tale da far gravare il rischio della mancata consegna sul mutuatario, il quale non avrebbe potuto opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento (così Cass. 24.5.2003 n. 8253) - nell'attuale contesto deve essere interpretata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza che, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili (v. anche Cass. 22.12.2011 n. 28286). Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata (v. ad es. Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476) e nel caso de quo tale clausola va qualificata invalida ed inefficace, assolutamente non meritevole di tutela tenendo presente - 8 -

che l unico scopo per il quale il ha concluso il contratto di finanziamento è quello di acquistare l auto mai consegnata dalla società venditrice e, volendo perseguire il giusto equilibrio degli opposti interessi, all'interesse del mutuante che avrebbe comunque la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata si oppone quello, da considerare prevalente stante appunto l accertato collegamento negoziale alla luce del quale deve essere interpretata la volontà negoziale (ai sensi degli artt. 1175 e 1375), del mutuatario che, anche a fronte della mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna dell'autovettura (v. anche Cass. 11.2.2011 n. 3392). In definitiva in accoglimento della domanda attorea, va dichiarato risolto il contratto di compravendita del 9/5/2009 per grave inadempimento della ; dichiarato risolto il contratto di finanziamento stipulato tra e condannata quest ultima al rimborso delle non contestate rate già versate di 798,00 oltre interessi legali dalla notifica dell atto di citazione al saldo (tale è la somma richiesta dall attore e alla quale il giudice deve attenersi anche se inferiore a quella indicata nel documento sub 3 del 16/2/2010 prodotto dalla ); va dichiarato che nulla deve alla per il contratto di compravendita per cui è causa. Nessun altra domanda attorea merita accoglimento in quanto nessun danno è stato comprovato nell an e nel quantum e il nominativo del Narciso non risulta allo stato segnalato alla Centrale Rischi. - 9 -

Passando all esame delle domande proposte dalla nei confronti della, quest ultima, per i motivi sopra esposti e in base all art. 10 della convenzione tra le parti, del 25/3/2008, ritualmente prodotta, va condannata a versare la complessiva somma di 13.850,81, maggiore della somma di 13.112,50 quale importo finanziato in base al contratto di finanziamento in atti in quanto comprensiva della penale indicata nella clausola contrattuale, somma specificata nelle singole voci nel documento 3 della produzione della (non contestata né impugnata dalla srl ), oltre interessi legali dal 23/6/2010 ( data di costituzione della, come richiesto nella comparsa) al saldo e con esclusione di ogni altro diverso tasso di interesse che non risulta pattuito specificatamente nel suo ammontare, per iscritto. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Le spese di lite attoree, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro con attribuzione in solido in favore degli avv.ti Giuseppe Ursini e Domenico Terracino mentre va condannata a tenere indenne la delle somme come poco sopra determinate e delle spese e a pagare le spese di lite sopportate dalla Findomestic Banca spa. P.Q.M. Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Accoglie le domande per quanto di ragione e per l effetto : - 10 -

Dichiara risolto il contratto di compravendita del 9/5/2009 per grave inadempimento della ; Dichiara risolto il contratto di finanziamento stipulato tra e spa ; Condanna la spa al rimborso di 798,00 oltre interessi legali dalla notifica dell atto di citazione al saldo; Dichiara che nulla deve alla spa per il contratto di compravendita per cui è causa; Rigetta le altre domande attoree; Condanna i convenuti in solido a pagare le spese di lite attoree per 2.900,00 di cui 230,00 per spese oltre iva e cpa come per legge, se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in solido in favore degli avv.ti Giuseppe Ursini e Domenico Terracino. Condanna la a tenere indenne la spa di tutte le somme come sopra determinate ivi comprese le spese di lite. Condanna la a pagare alla spa 13.850,81 oltre interessi legali dal 23/6/2010 al saldo. Condanna la al pagamento delle spese processuali sopportate dalla spa che si liquidano in complessivi 3.200,00, oltre iva e cpa come per legge, se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso. - 11 -

25/01/2016 RG n. 70910/2010 Repert. n. Napoli 15/1/2016 IL G.U. - 12 -