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A chiarimento si precisa che: Il termine ultimo di presentazione delle offerte è entro le ore 12.00 del giorno 19.02.2014; La seduta con apertura delle offerte si terrà il giorno 24 febbraio 2014 ore 9.30. Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo gentilmente a richiedere se la categoria prevalente OS7 è sostituibile dalla categoria OG1. Ringraziando porgiamo cordiali saluti. Buongiorno, come previsto dal bando di gara la categoria OS7 è sostituibile dalla categoria OG1. Buongiorno, con la presente per richiedere il seguente chiarimento: Premesso che nel caso di gara con sios non prevalenti maggiori al 15%, il concorrente privo di qualificazione per dette lavorazioni, pur se qualificato nella categoria prevalente per l intero ammontare dell appalto, è tenuto alla costituzione di un ATI verticale, scegliendo di associarsi con impresa qualificata o per l intera lavorazione sios o per almeno il 70%, fatto salvo il ricorso al subappalto per il restante 30%. (Resta fermo l istituto dell avvalimento). La gara d'appalto di cui in oggetto contempla la categoria scorporabile OS28 di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo e rientrante nei lavori di cui all'art.107 comma 2 DPR 207/2010 (ovvero cosiddetta s.i.o.s.). Ci risulta che, per siffatte categorie, di importo inferiore a 150.000,00 e inferiore al 15% del totale non trova applicazione l'art. 3.7 comma 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. La quota massima subappaltabile risulta di conseguenza essere pari al 100%. Si richiede, di confermare, o meno, tale lettura normativa. In attesa di Vs. riscontri in merito, porgiamo distinti saluti. Buonasera, in risposta quanto segue: Dal momento che l'importo delle singole categorie specialistiche è inferiore al 15% dell'importo dei lavori, soggetto a ribasso, è corretto ritenere che le stesse siano subappaltabili nella misura

del 100%, ferma restando il limite di subappaltabilità nella misura del 30% della categoria prevalente (art. 170, comma 1, del d.p.r. 207/2010).. Buongiorno, relativamente alla gara in oggetto si richiedono alcune precisazioni: essendo noi un impresa con SOA in categoria OG1 e classifica in IV possiamo partecipare da soli? Stando agli ultimi aggiornamenti normativi sembrerebbe di sì in quanto: La categoria OS7 risulta sostituibile con la categoria OG1 La categoria OS6 appartiene alle categorie assumibili in proprio anche senza requisiti e con subappalto facoltativo La categoria OS28 essendo l importo inferiore al 15% (più precisamente 14.901%) ma superiore al 10% può essere scorporata con obbligo di qualificazione o in alternativa subappaltata al 100% La categoria OS30 è inferiore al 15% (più precisamente 1.18%) ed anche inferiore al 10% quindi può essere assunta in proprio anche senza requisiti Quindi assumendo noi la OG1, la OS7, la OS30 e la OS6 e subappaltando al 100% la categoria OS28 dovremmo poter partecipare da soli. Mi confermate quanto riportato? Buongiorno, dal momento che: la qualificazione nella categoria "OS7" è ritenuta - in conformità agli indirizzi espressi dall'autorità di Vigilanza - equivalente alla qualificazione nella categoria "OG1"; la categoria "OS6" non è a qualificazione obbligatoria; la categoria "OS30" è inferiore al 10% dell'ammontare dell'appalto, è ammissibile la partecipazione di un'impresa qualificata nella sola categoria "OG1", con classifica II, purché dichiari di subappaltare il 100% della categoria OS28 ad operatore in possesso della relativa qualificazione. L'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 sottopone l'affidamento in subappalto alla condizione, fra le altre, che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. La disposizione va interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario per il mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole

ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara. Si precisa comunque peraltro che l omissione del nominativo del subappaltatore non comporta l esclusione automatica della procedura di gara stante il principio di tassatività delle cause di esclusione fissato dall art.46 comma 1bis del Codice dei contratti pubblici Buon giorno, in relazione alla procedura di gara citata in oggetto, siamo con la presente a porre alcuni quesiti per la partecipazione alla gara, quali: 1) chiediamo conferma possibilità di presentare cauzione provvisoria digitale come da Codice dell Amministrazione digitale approvato con D.Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall impresa e presentata su supporto informatico CD-ROM) e fotocopie del contenuto; 2) se obbligo di sopralluogo o presa visione progetto. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. Buongiorno, in risposta quanto segue: 1) la cauzione con firma digitale è ammessa. Si richiede comunque di allegare una stampa nel plico (ove la lettura del CD Rom risultasse comunque difficoltosa); 2) Il sopralluogo e la presa visione del progetto è obbligatoria in quanto al punto 8 dell istanza di partecipazione alla gara, il partecipante stesso dichiara direttamente o con delega a personale dipendente ha esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori ed ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, che tiene conto anche degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di quanto disposto dalle vigenti norme in materia. La presente al fine di richiedere un chiarimento: un impresa in possesso della categoria SOA OG1 classifica I, non avendo le categorie OS6, OS30, OS28 può partecipare alla gara da solo dichiarando di subappaltare ad impresa in possesso dei requisiti le lavorazioni inerenti la categoria OS28 oltre a subappaltare le opere in categoria OS6 ed OS30? Resto in attesa di vs. riscontro in merito.

Nel presente appalto solo la categoria, scorporabile, OS28 è a qualificazione obbligatoria. Pertanto, ove il concorrente sia privo della relativa qualificazione, deve dichiarare in sede di gara di volerla integralmente sub-appaltare ad impresa in possesso della relativa qualificazione, ovvero in alternativa costituire un'a.t.i. verticale. Anche per le categorie OS6 ed OS30 il subappalto è ugualmente ammesso. In ogn caso occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Pertanto, in applicazione di detta disposizione normativa, l'impresa, ove sprovvista della qualificazione nelle categorie scorporabili, deve possedere la qualificazione nella categoria OS7 (sostituibile con la categoria OG1) per un importo corrispondente alla/e categoria/e scorporabile/i non possedute, con raggiungimento, pertanto, della classifica II. A. Buonasera, con riferimento alla gara di cui all'oggetto, poichè la nostra impresa è in possesso delle categorie OS7 OG1 ed OS6 e non è in possesso delle categorie OS28 ed OS30, intende partecipare all'appalto subappaltando al 100% le opere di cui alle categorie OS28 ed OS30. B. A tal fine chiede se deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice oppure deve essere espressa la sola facoltà di subappaltare per intero tali opere? C. Inoltre si chiede se viene rilasciato l'attestato di presa visione. Rimanendo in attesa di una Vostra risposta in merito, si porgono cordiali saluti. In risposta quanto segue: A. L'impresa - così come qualificata - può partecipare alla gara, purché dichiari espressamente di voler subappatare integralmente la categoria OS28, che è a qualificazione obbligatoria. B. Deve essere indicato il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario per il mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara. C. Non viene rilasciato l attestato di presa visione ma al punto 8 dell istanza di partecipazione alla gara, il partecipante stesso dichiara direttamente o con delega a personale dipendente ha esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori ed ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, che tiene conto anche degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di quanto disposto dalle vigenti norme in materia. A. Buongiorno,in merito alla gara in oggetto chiedo se la nostra azienda può partecipare alla medesima considerando che possiede attestazione SOA in categoria os7 class. III ma non possiede attestazione in og1. B. Chiedo inoltre se la presa visione,considerato che è obbligatoria,è da prenotare. A. L'impresa in categoria OS 7, classifica III, può partecipare - solo con tale qualificazione - alla gara, purché dichiari di subappaltare integralmente la categoria OS 28, che è a qualificazione obbligatoria. B. Non viene rilasciato l attestato di presa visione ma al punto 8 dell istanza di partecipazione alla gara, il partecipante stesso dichiara direttamente o con delega a personale dipendente ha esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori ed ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, che tiene conto anche degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di quanto disposto dalle vigenti norme in materia. A. Quindi nel nostro caso, si deve indicare anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice? B. Inoltre si chiede se le categorie OS28 ed OS30 sono fungibili alla categoria OG11. Rimanendo in attesa si porgono cordiali saluti. A. Si precisa comunque peraltro che l omissione del nominativo del subappaltatore non comporta l esclusione automatica della procedura di gara stante il principio di tassatività delle cause di esclusione fissato dall art.46 comma 1bis del Codice dei contratti pubblici

B. Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del DPR 207/2010 mancando nella lex specialis di gara una contraria indicazione - l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. TAR Valle d'aosta 10/7/2013 n. 52 Buongiorno. Relativamente alla gara in oggetto, chiediamo le seguenti delucidazioni: 1) I lavori rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria OS28 possono essere subappaltati a imprese che sono in possesso della categoria OG11, la quale secondo D.P.R. n. 207/2010 consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta? 2) Il possesso dei requisiti di qualificazione da parte del subappaltatore indicato per la categoria a qualificazione obbligatoria OS28, può essere dimostrato allegando l attestazione SOA o devono essere aggiunte altri documenti/altre dichiarazioni?. 1. Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del DPR 207/2010 mancando nella lex specialis di gara una contraria indicazione - l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. TAR Valle d'aosta 10/7/2013 n. 52 2. Se si indica il nominativo del subappaltatore per la categoria a qualificazione obbligatoria OS28 la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione può essere dimostrata allegando l attestazione SOA e dichiarazione di copia conforme all originale con copia di un documento d identità. 3.