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Provvedimento n. 9552 ( A298 ) O.N.I.+ALTRI/CANTIERI DEL MEDITERRANEO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2001; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la denuncia delle società O.N.I. Spa, Officina Meccanica F.lli Solla Srl e Eliship Srl (di seguito, i denuncianti), pervenuta in data 24 dicembre 1999, in merito a presunti comportamenti distorsivi della concorrenza posti in essere dalla società Cantieri del Mediterraneo Spa (di seguito Camed) e dalla sua controllata Bacini Napoletani Spa (di seguito Bacini Napoletani) nei confronti di alcune imprese di riparazione e manutenzione navale, operanti nel porto di Napoli; VISTE le informazioni trasmesse dai denuncianti in data 29 febbraio, 19 aprile, 20 luglio 2000, 15 e 28 marzo, 12 aprile 2001; VISTA la documentazione in possesso dell'autorità; CONSIDERATO quanto segue: I. La denuncia 1. In data 24 dicembre 1999 è pervenuta all Autorità una segnalazione da parte delle società O.N.I. Spa (di seguito ONI), Officina Meccanica F.lli Solla Srl e Eliship Srl, successivamente integrata in data 29 febbraio e 19 aprile 2000, relativa a presunti comportamenti distorsivi della concorrenza posti in essere dalla società Camed e dalla sua controllata Bacini Napoletani. 2. Le società segnalanti, attive nella riparazione e manutenzione navale all interno del porto di Napoli, rilevano che Camed, direttamente o tramite Bacini Napoletani, è concessionaria dell intero settore del porto di Napoli in cui sono presenti le attrezzature destinate alla riparazione navale, nonché dei bacini di carenaggio e di tre banchine attrezzate esistenti nel porto. Sull area rilasciatale in concessione, Camed opera nella costruzione, montaggio e riparazione navale. Le imprese denuncianti sostengono che Camed utilizzerebbe la propria peculiare condizione di gestore dei bacini di carenaggio per impedire alle altre imprese di riparazione navale operanti nel porto di Napoli di accedere ai bacini stessi. 3. In data 15 maggio 2001 è pervenuta una comunicazione, sottoscritta dai denuncianti e da numerose altre imprese operanti nella riparazione navale nel porto di Napoli, nella quale si sottolineano le difficoltà di accesso ai servizi offerti dall attuale concessionario dei bacini di carenaggio; II. Le parti 4. Camed è una società per azioni che svolge attività di impiantistica civile, industriale, navale e meccanica, nonché l esercizio di officine, stabilimenti e bacini di carenaggio. In virtù di una licenza di subingresso del 3 ottobre 1996, scadente nell aprile del 2008, l impresa è concessionaria nel porto di Napoli di un area demaniale di circa 81.000 mq., già in concessione alla Fincantieri-Cantieri Navali Italiani Spa. Nel 1999, Camed ha realizzato un fatturato complessivo di circa 14 miliardi di lire. 5. Bacini Napoletani è una società per azioni che ha per oggetto l esercizio di bacini di carenaggio di mezzi nautici. La quasi totalità del capitale sociale (99,98%) è detenuta da Camed. Peraltro, le due società hanno in comune il

presidente del consiglio di amministrazione e la maggior parte dei componenti. Giusta licenza di subingresso del 3 ottobre 1996, scadente nell aprile del 2008, Bacini Napoletani è concessionaria nel porto di Napoli di aree demaniali per il mantenimento di quattro bacini di carenaggio. Nel 1999, Bacini Napoletani ha realizzato un fatturato di poco inferiore a 3 miliardi di lire. 6. O.N.I. Spa (di seguito ONI), Officina Meccanica F.lli Solla Srl e Eliship Srl operano nella riparazione navale all interno del porto di Napoli. Più in particolare, O.N.I. Spa esegue principalmente interventi di meccanica e motoristica, nonché di revisione di turbine; Officina Meccanica F.lli Solla Srl si occupa prevalentemente di riparazioni di parti meccaniche di navi e natanti e di manutenzione e assemblaggio di motori navali; Eliship Srl è attiva nella riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche industriali e navali. III. Il mercato rilevante Premessa 7. Il bacino di carenaggio è una costruzione artificiale che comunica con il mare o comunque con l acqua, concepita per ricevere navi ed imbarcazioni da sottoporre a riparazioni, manutenzione e pulizia. E' munito di pompe che lo prosciugano ponendo la nave all asciutto. I lavori in bacino di carenaggio riguardano la parte immersa della nave (l opera viva). Essi comprendono sia interventi di tipo ordinario-tra cui la sabbiatura e pitturazione dello scafo ed il controllo degli organi meccanici della nave -, sia attività di tipo straordinario-quali il rinnovo o la riparazione di strutture o lamiere. Nel corso della propria vita, la nave necessita abitualmente di un intervento in bacino ogni due anni. 8. I lavori in banchina interessano invece la parte emersa della nave e di norma vengono svolti durante la sosta commerciale delle imbarcazioni. In alcune occasioni è necessario il ricorso a banchine attrezzate con gru o altri macchinari. 9. Tra le due tipologie di interventi di riparazione navale, in bacino e in banchina, esistono quindi sensibili differenze in termini di finalità, tempo richiesto, entità dell intervento e infrastrutture necessarie. Ciononostante, si riscontrano forti legami tra le due attività, atteso che, da quanto risulta, vi operano in linea di massima le medesime imprese e che, durante gli interventi in bacino, gli armatori sono soliti concentrare anche tutte le necessarie attività di riparazione e manutenzione che potrebbero essere svolte in banchina, in maniera da ridurre il più possibile i tempi di inoperosità della nave. 10. Le società operanti nella riparazione navale nel porto di Napoli sono circa una trentina. Nella bozza di Piano Operativo Triennale 1999-2001 dell Autorità Portuale di Napoli, depositata in atti dai denuncianti, si afferma che le imprese operanti nella riparazione e manutenzione navale nel porto di Napoli hanno mediamente tra i 15 ed i 30 addetti e raggiungono un fatturato che in prevalenza si concentra nella fascia compresa tra 1 e 5 miliardi di lire. Nell ambito della presenta istruttoria saranno oggetto di valutazione gli effetti dei comportamenti denunciati sui mercati a valle della riparazione e manutenzione navale. Il mercato della messa a disposizione dei bacini di carenaggio Il mercato del prodotto 11. In generale, gli interventi di riparazione sull opera viva della nave non possono essere effettuati con l utilizzo di strutture diverse dai bacini di carenaggio. Pertanto, nel caso di specie la messa a disposizione dei bacini di carenaggio costituisce un mercato rilevante, distinto dalla messa a disposizione delle banchine portuali. 12. Peraltro, date le caratteristiche descritte, i soggetti che intendono prestare servizi di riparazione sulla parte immersa delle navi devono necessariamente utilizzare i bacini di carenaggio. Tale circostanza attribuisce ai bacini la caratteristica di infrastruttura essenziale. Il mercato geografico 13. Nel caso di specie, l ambito geografico del mercato della messa a disposizione dei bacini di carenaggio coincide con il porto di Napoli, in quanto le imprese di riparazione che operano in un dato porto hanno necessità di utilizzare i bacini di carenaggio situati nello stesso porto di attività, e non altrove. Le caratteristiche del mercato 14. All interno del porto di Napoli sono presenti tre bacini di carenaggio in muratura e due galleggianti, dei quali quattro sono gestiti da Camed, tramite Bacini Napoletani, ed il quinto è di proprietà della Cooperativa Cantieri Megaride. I bacini si differenziano tra loro per le dimensioni, che li rendono idonei ad ospitare imbarcazioni di diversa grandezza.

15. In particolare, i bacini di cui è concessionaria Bacini Napoletani presentano le seguenti dimensioni: bacino n. 1: m. 115 x 16 x 6 (in muratura); bacino n. 2: m. 206 x 21 x 7 (in muratura); bacino n. 3: m. 335 x 40 x 11 (in muratura); bacino n. 5 1 : m. 227 x 35 x 7 (galleggiante). Il bacino galleggiante della Cooperativa Cantieri Megaride è decisamente più piccolo: misura m. 70 (lunghezza) per m. 14 (larghezza) e dispone di una capacità di 1500 tonnellate. Per le sue caratteristiche dimensionali, può essere impiegato esclusivamente per interventi su piccoli natanti. Esso risulta perciò soltanto parzialmente sostituibile con gli altri quattro bacini. IV. Il contesto normativo 16. L occupazione e l uso dei bacini di carenaggio del porto di Napoli sono stati affidati al Municipio ed alla Camera di Commercio di Napoli con contratto di concessione del luglio 1906, ai sensi dell articolo 15 della legge n. 351 del 1904. Nella concessione erano altresì comprese aree e banchine destinate alla riparazione navale. Il contratto, all articolo 2, prevede che gli Enti concessionari possano esercitare direttamente o per mezzo di un impresa subconcessionaria la Stazione costituita dai bacini di carenaggio e dalle loro dipendenze. La concessione ha durata di 99 anni, decorrente dal 26 aprile del 1909. La scadenza del contratto è quindi prevista per il 25 aprile 2008. 17. In data 26 aprile 1911, il Municipio e la Camera di Commercio di Napoli, valendosi della facoltà contemplata dall articolo 2 del contratto di concessione, rilasciavano in sub-concessione l esercizio della stazione di costruzione e raddobbo dei bacini di carenaggio alla società privata Anonima Bacini Napoletani, per un periodo di 50 anni. Successivamente, nel luglio 1956, la Fincantieri, tramite la propria controllata SEBM Spa, subentrava nei diritti e obblighi dell atto di concessione. 18. Nel gennaio 1993, a seguito di formale rinuncia di Fincantieri, il Consorzio Autonomo del porto di Napoli autorizzava Bacini Napoletani e Camed a rilevare da Fincantieri i rami d azienda relativi rispettivamente alla gestione dei bacini di carenaggio e alla trasformazione e riparazione navale. Nell ottobre 1996, il Commissario dell Autorità Portuale di Napoli rilasciava formale licenza di sub-ingresso a Camed e Bacini Napoletani, in relazione rispettivamente alle aree demaniali destinate alla trasformazione e riparazione navale e ai bacini di carenaggio. 19. La licenza di sub-ingresso assegnata a Camed dall Autorità Portuale nel 1996 è stata rilasciata ai sensi dell articolo 46 del Codice della Navigazione e dell articolo 30 del relativo Regolamento di esecuzione. In particolare, detti articoli prevedono che quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l autorizzazione dell autorità concedente. 20. Va rilevato che all epoca del rilascio della citata licenza di sub-ingresso era già entrata in vigore la legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha introdotto specifiche norme inerenti il regime di concessione delle aree e delle banchine del porto. In particolare, l articolo 18 richiede che le concessioni siano affidate sulla base di idonee forme di pubblicità, attenendosi a criteri finalizzati a riservare nell ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. Detti criteri devono essere stabiliti mediante decreto del Ministero dei trasporti, ancora non emanato. V. Gli accertamenti preistruttori e le informazioni raccolte Dalle informazioni raccolte nel corso dell attività preistruttoria emerge il seguente quadro. a) Le condizioni di accesso ai bacini di carenaggio nel porto di Napoli 21. In linea generale, un armatore che necessiti di un intervento di riparazione richiede ad una o più società di presentare un offerta al riguardo. Se l intervento riguarda anche l opera viva della nave, l impresa di riparazione deve a sua volta richiedere alla società che gestisce il bacino di carenaggio di indicare l effettiva disponibilità e la quotazione per l utilizzo del bacino, nel periodo di interesse e per un numero di giorni compatibile con la portata dell intervento. 22. Nella segnalazione e negli atti trasmessi successivamente, i denuncianti lamentano che Camed-Bacini Napoletani utilizzerebbe la propria peculiare condizione di concessionaria esclusiva dei quattro principali bacini di carenaggio nel porto di Napoli per impedire alle altre imprese di riparazione e manutenzione operanti nello stesso porto di accedere ai bacini. In più occasioni, l impresa avrebbe risposto con grave ritardo alle richieste di quotazione per l utilizzo dei bacini, senza peraltro fornire indicazioni circa i tempi di disponibilità dei bacini. Ciò avrebbe posto i denuncianti nella condizione di non presentare offerte alle società armatoriali che necessitavano di interventi di riparazione in bacino. 1 [ La numerazione tiene conto di un altro bacino galleggiante (il n. 4) presente in passato nel porto.]

23. Peraltro, nei casi in cui le imprese di riparazione riescano comunque ad acquisire la commessa relativa ad un intervento in bacino, Bacini Napoletani e Camed adotterebbero comportamenti ostruzionistici, tesi ad ostacolare il buon andamento dei lavori. A titolo esemplificativo, è stato evidenziato che, nel mese di novembre 1999, la società Tirrenia aveva attribuito alla società ONI l esecuzione di operazioni di manutenzione in bacino per la motonave Sicilia. Dopo qualche tempo, Bacini Napoletani avrebbe comunicato ad ONI che non era più disponibile il bacino in muratura assegnato, bensì il bacino galleggiante, meno idoneo al tipo di interventi previsti e più oneroso per ONI. Al sopraggiungere della motonave Sicilia nel porto di Napoli, Bacini Napoletani avrebbe vietato l ingresso nel bacino alla nave e alle imprese incaricate della manutenzione, ritenendo insufficiente la documentazione relativa alle misure di sicurezza e sollevando riserve in merito alla validità della polizza assicurativa. Soltanto a seguito di una veemente protesta del consorzio guidato da ONI presso il Presidente dell Autorità Portuale sarebbe stato consentito all imbarcazione di accedere al bacino di carenaggio. 24. Inoltre, la società Bacini Napoletani non rispetterebbe quanto previsto dal regolamento per il porto di Napoli, approvato con decreto dell Ente Autonomo del Porto di Napoli n. 35 del 13/07/1946. Tale regolamento richiede che la società concessionaria dei bacini iscriva le domande di utilizzo degli stessi in un apposito elenco col rispettivo numero di turno e rilasci agli interessati il biglietto di iscrizione, con numerazione progressiva, indicante il turno. I capitani, armatori e loro rappresentanti, precisa il regolamento, potranno nelle ore di ufficio prendere visione del listino delle iscrizioni, copia del quale verrà affissa presso la Capitaneria e nell Ufficio della Direzione Bacini. Disattendendo a tale previsione, Bacini Napoletani impedirebbe a terzi di conoscere se e quando i bacini siano disponibili, in tal modo riservandosi una totale discrezionalità nell attribuzione degli stessi e nell assegnazione delle priorità. b) I prezzi praticati da Bacini Napoletani 25. Le società denuncianti sostengono che Bacini Napoletani praticherebbe condizioni particolarmente onerose per l utilizzo dei bacini di carenaggio, più alte di quelle applicate in altri porti italiani e, soprattutto, significativamente differenti da quelle riservate alla società controllante Camed. 26. In relazione al menzionato intervento di manutenzione per la motonave Sicilia, ONI ha evidenziato che le tariffe per l utilizzo del bacino in muratura praticate da Bacini Napoletani sono state le seguenti: L. 6.265.000 prima giornata e per ogni giornata multiplo di 5 (5a, 10a, 15a...) L. 4.698.750 giornate successive Detti ammontari, si precisava nel preventivo, erano suscettibili di uno sconto soggettivo del 6,5%. Per contro, secondo quanto consta ai denuncianti, nel preventivo presentato da Camed a Tirrenia in relazione al medesimo intervento di riparazione, la quota relativa all utilizzo dei bacini sarebbe stata pari a circa L. 2.500.000 al giorno. 27. Per avere un parametro di confronto, si consideri che i prezzi applicati dall Ente Bacini di Genova per navi in sosta di stazza equivalente sono: L. 3.624.500 prima giornata L. 2.642.775 giornate successive circa I regimi tariffari applicati dai Bacini di Palermo e dal Porto di Trieste sono simili a quelli di Genova e pari a L. 3.500.000 prima giornata L. 2.500.000 giornate successive 28. In data 13 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 sono state inviate richieste di informazioni a numerose imprese di riparazione navale attive nel porto di Napoli, per verificare se queste abbiano effettuato interventi di riparazione in bacino di carenaggio negli ultimi anni e quali siano le percentuali di bilancio attribuibili ad interventi di riparazione in bacino, in banchina e ad altre attività. 29. La documentazione acquisita dall Autorità risulta confermare i rilievi mossi dalle imprese denuncianti. In particolare, alcune delle imprese contattate hanno segnalato comportamenti di Camed-Bacini Napoletani volti ad ostacolare le attività di riparazione in bacino, quali: la discriminazione tra i prezzi di utilizzo dei bacini riservati da Bacini Napoletani a Camed e quelli imposti alle altre imprese di riparazione; una tendenziale opacità nella gestione dei bacini, che porrebbe le imprese di riparazione diverse da Camed nell impossibilità di programmare la propria attività;

l ostruzionismo nei confronti delle maestranze e la pretesa di Camed di sostituirsi alla società nell effettuazione dei lavori in bacino. Alcune società di riparazione, che pure sviluppano un fatturato di una certa entità grazie agli interventi di riparazione in bacino, risultano aver operato nei bacini principalmente in qualità di sub-fornitori di Camed, aggiudicataria delle commesse di riparazione. 30. In termini generali, dalle informazioni disponibili emerge una sensibile contrazione del giro d affari dell attività di riparazione nel porto di Napoli nell ultimo quinquennio, stimabile nell ordine del 25%. VI. Valutazioni a) La posizione dominante di Camed-Bacini Napoletani 31. Camed detiene una posizione dominante nel mercato della messa a disposizione dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli. L impresa, attraverso la società controllata Bacini Napoletani, è infatti titolare di una concessione esclusiva per l esercizio di tutti i bacini di carenaggio presenti nel porto, con la sola eccezione di un bacino galleggiante di ridotte dimensioni. Quest ultimo è però adatto soltanto per interventi relativi a piccole imbarcazioni ed è quindi soltanto parzialmente sostituibile agli altri. I bacini di carenaggio costituiscono una infrastruttura essenziale per l esecuzione di interventi di manutenzione navale in bacino. 32. Laddove un armatore necessiti di interventi che richiedono l utilizzo di bacini di carenaggio nel porto di Napoli, la società Camed, attraverso Bacini Napoletani, viene a conoscere in anticipo, rispetto alle concorrenti, la disponibilità del bacino, il periodo di sosta previsto e le relative quotazioni per l esecuzione delle attività. Inoltre, la gestione dei bacini consente a Camed di determinarne le condizioni economiche di utilizzo e di stabilire l ordine di priorità tra le imprese utilizzatrici-nel cui novero è presente anch essa -, disponendo inoltre di informazioni circa le attività delle altre imprese di riparazione navale. 33. In virtù della concessione esclusiva per l esercizio dei bacini di carenaggio di cui è titolare, Camed-Bacini Napoletani si trova in una situazione di potenza economica, grazie alla quale è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato della messa a disposizione dei bacini nel porto di Napoli, nonché di tenere comportamenti indipendenti nei confronti delle altre imprese di riparazione navale operanti nel porto 2. Per quanto concerne gli armatori, le determinazioni di Camed sono suscettibili di condizionare la possibilità di effettuare lavori di manutenzione in bacino nel porto di Napoli, nonché il periodo e le condizioni economiche di realizzazione, quanto meno con riferimento al costo di utilizzo dei bacini. 34. Giova peraltro sottolineare che la posizione dominante di Camed è rafforzata dalla gestione, in capo a quest ultima, anche delle banchine attrezzate per le riparazioni navali. Come si legge nella già menzionata bozza di Piano Operativo Triennale 1999-2001 dell Autorità portuale di Napoli, depositata in atti dai denuncianti, con l esclusione di Cantieri del Mediterraneo [Camed, ndr], che possono contare sulle banchine in concessione, non vi sono banchine adeguatamente attrezzate per le riparazioni navali. Inoltre, lo sviluppo dei traffici ha determinato una funzionalizzazione specializzata delle banchine e, più in generale, la riduzione di spazi disponibili per i riparatori. b) Il presunto abuso di posizione dominante 35. Camed-Bacini Napoletani, in quanto operatore in posizione dominante nel mercato della messa a disposizione dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, avrebbe abusato della propria posizione adottando i seguenti comportamenti: frapposizione di ostacoli all accesso ai bacini da parte delle imprese di riparazione e manutenzione navale operanti nel porto di Napoli, sia mediante l omissione o il ritardo nella presentazione delle quotazioni per l utilizzo degli stessi, sia attraverso l assenza di trasparenza circa la disponibilità dei bacini, sia, infine, tramite opposizioni asseritamente motivate da ragioni tecniche e di sicurezza; applicazione nei rapporti contrattuali tra Bacini Napoletani e Camed di condizioni economiche di utilizzo dei bacini sostanzialmente diverse da quelle imposte dalla stessa Bacini Napoletani ad altre imprese di riparazione, così determinando per queste ultime ingiustificati svantaggi nella concorrenza. 36. Abusando della propria posizione dominante nel mercato della messa a disposizione dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, Camed provocherebbe una indebita compressione delle attività economiche delle imprese operanti nella riparazione e manutenzione navale nel porto di Napoli. In particolare, Camed-Bacini Napoletani impedirebbe o renderebbe estremamente ardua a dette imprese l acquisizione di commesse per interventi in bacino di carenaggio, sfruttando nel contempo la propria posizione 2 [Secondo la Corte di Giustizia, la posizione dominante di cui all art. 82 del Trattato CE corrisponde ad una situazione di potenza economica grazie alla quale l impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori : per tutte, sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann La Roche/Commissione, sopracitata, e sentenza del 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione (Raccolta, 1978, p. 207).]

privilegiata per ottenere vantaggi competitivi ai fini dell aggiudicazione delle commesse. Inoltre, la perdita di opportunità di lavoro nel mercato delle riparazioni navali in bacino subìta dalle imprese di riparazione provocherebbe anche sensibili conseguenze sull attività di riparazione in banchina, atteso che, durante la sosta in bacino, gli armatori sono soliti far eseguire anche riparazioni sulla parte emersa dell imbarcazione, in maniera da sfruttare al meglio il periodo di sosta della nave. 37. Secondo quando emerge dalla documentazione istruttoria, dalla data di subentro di Camed nella concessione dell area portuale (1996), gli interventi di manutenzione nei bacini di carenaggio nel porto di Napoli sarebbero stati effettuati in condizioni di grave disagio, per il comportamento ostruzionistico messo in atto da Camed, per l elevato livello delle tariffe di utilizzo dei bacini, per l inadeguatezza della qualità delle strutture e dei servizi erogati. In tale contesto, alcune società di riparazione navale avrebbero operato nei bacini soltanto in quanto confinate al ruolo di subfornitori di Camed, aggiudicataria delle commesse di riparazione. La generale riduzione del fatturato delle imprese di riparazione navale localizzate nel porto di Napoli negli ultimi anni appare imputabile anche ai comportamenti abusivi ascritti alla società Camed-Bacini Napoletani. RITENUTO, sulla base delle considerazioni esposte, che i comportamenti evidenziati posti in essere dalle società Cantieri del Mediterraneo Spa e Bacini Napoletani Spa, potrebbero integrare una violazione dell articolo 3 della legge n. 287/90; DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Cantieri del Mediterraneo Spa e Bacini Napoletani Spa, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90; b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione C di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il dott. Renato Ferrandi; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione C di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata; e) che il termine di chiusura dell'istruttoria è fissato al 26 aprile 2002. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *