Novità della Legge di Stabilità 2015: i nuovi minimi



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MAP Novità della Legge di Stabilità 2015: i nuovi minimi A cura di Piercarlo Bausola Dottore Commercialista in Torino La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 23/12/2014, n. 190), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300, supplemento ordinario n. 99, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha introdotto un nuovo regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni, abrogando definitivamente il regime dei contribuenti minimi ed il regime delle nuove iniziative produttive, noto come forfettino. Nel contributo si esaminiamo le principali caratteristiche del nuovo regime ed i requisiti di accesso. Premessa La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 23/12/2014, n. 190), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300, supplemento ordinario n. 99, del 29 dicembre 2014, ha introdotto numerose novità fiscali, in vigore dallo scorso 1 gennaio 2015, tra le quali troviamo una completa revisione dei regimi agevolativi per gli esercenti attività d impresa, arti e professioni in forma individuale con volumi d affari di dimensioni minime. La nuova norma si presenta, come ormai poco raffinata consuetudine degli ultimi anni, come un agglomerato di disposizioni tra loro variegate, trasfuse in un unico articolo con 735 commi. I commi dal 54 all 89 prevedono l introduzione di un nuovo regime forfetario in sostituzione di quello dei contribuenti minimi (ma anche del regime comunemente noto come forfettino e del regime contabile degli ex-minimi ), il quale prevede un nuovo sistema di determinazione del reddito con tassazione relativamente agevolativa del 15%. Sono inoltre introdotte alcune agevolazioni di carattere contributivo. Gennaio 2015 3

Decorrenza e aspetti soggettivi del nuovo regime Requisiti Il nuovo regime avrà decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Il comma 85 prevede l abrogazione dei seguenti regimi agevolati: a) regime delle nuove iniziative produttive (noto come forfettino ex art. 13, L. 23/12/2000, n. 388); b) regime dei minimi (ex art. 27, D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2011, n. 111 e art.1, commi da 96 a 115 e 117, L. 24/12/2007, n. 244). Come già era stato per il precedente regime dei minimi, il nuovo regime forfetario prevede sia alcuni requisiti soggettivi per l accesso all agevolazione, sia il rispetto di alcuni limiti per mantenimento della stessa. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni possono applicare il nuovo regime forfetario se, nell anno è precedente, hanno contemporaneamente realizzato le seguenti condizioni: a) conseguimento di ricavi ovvero percepimento di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell allegato n. 4 alla Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata ed in particolare: - euro 35.000 per Industrie alimentari e delle bevande; - euro 40.000 per Commercio all ingrosso e al dettaglio; - euro 30.000 per Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande; - euro 20.000 per Commercio ambulante di altri prodotti; - euro 15.000 per Costruzioni e attività immobiliari; - euro 15.000 per Intermediari del commercio; - euro 40.000 per Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione; - euro 15.000 per Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi; - euro 20.000 per Altre attività economiche; b) sostenimento spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per: - lavoro accessorio di cui all art. 70, D.Lgs. 10/09/2003, n. 276; - lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), TUIR; Gennaio 2015 4

- lavoratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli artt. 61 e ss. del citato D.Lgs. 276/2003; - associati in partecipazione di cui all art. 53, co. 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all art. 60, TUIR. c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell esercizio non superi i 20.000 euro; d) i redditi conseguiti nell attività d impresa, dell arte o della professione devono essere in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 49 e 50, TUIR; tale prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei redditi d impresa, dell arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l importo di 20.000 euro. Inoltre la norma prevede che ai fini dell individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui sopra, per l accesso al regime: a) non rilevino i ricavi e i compensi derivanti dall adeguamento agli studi di settore; b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assuma il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Soggetti esclusi dal regime Non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell Unione europea o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Testo unico IVA), e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 53, co. 1, D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/10/1993, n. 427; Gennaio 2015 5

d) gli esercenti attività d impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all esercizio dell attività, a società di persone o associazioni di cui all art. 5, TUIR (D.P.R. 22/12/1986, n. 917), ovvero a società a responsabilità limitata di cui all art. 116 del medesimo TUIR. Modalità di opzione per il regime Vigenza degli altri regimi agevolati in essere Le persone fisiche che intraprendono l esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all art. 35, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Testo unico IVA), di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 dell art. 1, L. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015). Pur abrogando i regimi agevolati precedenti, la Legge di Stabilità 2015 garantisce la possibilità di fruizione dei suddetti regimi, da parte dei contribuenti che vi abbiamo aderito in precedenza (sino alla data del 31 dicembre 2014), fino alla naturale scadenza degli stessi. Si ricorda che con riferimento ai contribuenti minimi tale termine era alternativamente (a seconda dell età del soggetto aderente) quinquennale o sino al compimento del 35 anno di età. Per le piccole imprese individuali ed i lavoratori autonomi che avviano l attività nel 2015, il nuovo regime forfetario costituirà l unico regime agevolato disponibile in alternativa al regime ordinario. Determinazione del reddito imponibile Le novità sulla modalità di tassazione nel nuovo regime Una differenza importante del nuovo regime forfetario introdotto, rispetto al regime dei minimi previgente attiene al limite annuo di ricavi o compensi che consentono la permanenza nell agevolazione. Come noto i vecchi minimi potevano incassare sino ad un massimo di 30.000 euro su base annua, a prescindere dal tipo di attività. Nel nuovo regime forfetario, le soglie limite di ricavi e compensi sono differenziate e quindi variabili, (come già si è avuto modo di accennare) a seconda del tipo di attività esercitata e quindi del relativo codice ATECO 2007 utilizzato. Come si è visto i limiti variano dai 15.000 euro per le attività professionali, ai 40.000 per il commercio. Un ulteriore e fondamentale elemento di differenza sostanziale tra il vecchio ed il nuovo regime riguarda però le modalità di determinazione del reddito. Gennaio 2015 6

Il regime dei minimi prevedeva infatti la determinazione della base imponibile quale differenza fra gli elementi positivi e negativi di reddito, e quindi con deduzione analitica dei costi sostenuti. Nel nuovo regime forfetario, invece, il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo d imposta un coefficiente di redditività, variabile anch esso in funzione della tipologia di attività esercitata. Il contribuente che aderirà al nuovo regime dovrà dedurre i costi sostenuti in modo forfetario, variabilmente in funzione dell ammontare dei ricavi/compensi e del coefficiente applicabile. Le percentuali di redditività da applicare sono individuate nella tabella n. 4 allegata alla Legge di Stabilità 2015 che si riporta qui di seguito: PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE 1 Industrie alimentari e delle bevande 2 Commercio all ingrosso e al dettaglio CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ (10-11) 35.000 40% 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40% 3 Commercio ambulante 47.81 30.000 40% di prodotti alimentari e bevande 4 Commercio ambulante 47.82-47.89 20.000 54% di altri prodotti 5 Costruzioni e attività immobiliari (41-42 - 43) - (68) 15.000 86% 6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 62% 7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) 40.000 40% 8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64-65 - 66) - (69-70 - 71-72 - 73-74 - 75) - (85) - (86-87- 88) 9 Altre attività economiche (01-02 - 03) - (05-06 - 07-08 - 09) - (12-13 - 14-15 - 16-17 - 18-19 - 20-21 - 22-23 - 24-25 - 26-27 - 28-29 - 30-31 - 32-33) - (35) - (36-37 - 38-39) - (49-50 - 51-52 - 53) - (58-59 - 60-61 - 62-63) - (77-78 - 79-80 - 81-82) - (84) - (90-91 - 92-93) - (94-95 - 96) - (97-98) - (99) 15.000 78% 20.000 67% Gennaio 2015 7

Sul reddito imponibile, individuato secondo i criteri e le percentuali di cui sopra, si applica un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell IRAP, pari al 15% (in luogo del 5% precedentemente previsto per i contribuenti minimi). Applicazione della tassazione nelle imprese familiari Deducibilità dei contributi previdenziali Elementi di interesse del nuovo regime forfetario Nel caso di imprese familiari di cui all art. 5, co. 4, TUIR, l imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall imprenditore. Unica eccezione al criterio forfetario di individuazione del reddito imponibile è rappresentata dalla deducibilità dei contributi previdenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell impresa familiare fiscalmente a carico; nel caso questi non sia fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si dedurranno dal reddito dell imprenditore. L eventuale parte di costo eccedente il reddito, sarà deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell art. 10, TUIR. Alcune caratteristiche degli elementi illustrati del nuovo regime, evidenziano come il medesimo sia sicuramente meno conveniente, a livello fiscale, del precedente regime dei contribuenti minimi. Occorre tuttavia rilevare come tale regime abbia caratteristiche che, se da un lato lo rendono sicuramente di maggiore complessità applicativa, dall altro lo rendono applicabile da una platea molto più ampia di piccoli soggetti (a livello economico), che potrebbero così godere di agevolazioni, seppur più lievi, ma potenzialmente più diffuse. A differenza del regime dei minimi, come già evidenziato, potrà infatti accedere al nuovo forfait anche chi sostiene nell anno spese per lavoro accessorio, dipendente e assimilato, fino a un massimo di 5.000 euro. Inoltre l accesso al regime forfetario non è inibito dall effettuazione di cessioni all esportazione e operazioni a esse assimilate. Si allenta anche il vincolo inerente il limite massimo di investimenti effettuabili in beni strumentali. Nel nuovo regime forfetario, infatti, il precedente vincolo di 15.000 euro di acquisti effettuati nel triennio precedente, presente nel regime dei minimi, viene innalzato al tetto fissato a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti, con verifica del requisito alla fine dell esercizio precedente. Gennaio 2015 8

Ai fini del calcolo del predetto limite massimo di investimenti la norma prevede che si prendano in considerazione i seguenti parametri: 1) per i beni in locazione finanziaria: il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato: il valore normale dei medesimi, determinato ai sensi dell art. 9, DPR. 917/1986 (TUIR); 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l esercizio dell impresa, dell arte o professione e per l uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50% del loro valore di acquisizione; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli artt. 54, co, 2, secondo periodo, e 102, co. 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR); 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l esercizio dell impresa, dell arte o della professione; Agevolazione per attività start-up Il comma 65 dell art.1 della Legge di Stabilità, prevede un agevolazione per i contribuenti che avviino una nuova attività, consistente nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi tre anni di attività. Al fine di beneficiare di tale agevolazione è necessario che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; b) l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di compensi di cui al comma 54, precedentemente elencati. Gennaio 2015 9

Al fine di favorire l avvio di nuove attività, la norma prevede che per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato secondo le regole precedentemente illustrato, verificate le precedenti condizioni, ai sensi del comma 64, sia ridotto di un terzo. Novità della Legge di Stabilità 2015: agevolazioni contributive La nuova norma introduce, inoltre, un agevolazione limitata ai soli soggetti che realizzino reddito d impresa (quindi non sono inclusi i professionisti), per la determinazione dei contributi previdenziali. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione telematica all INPS. Nello specifico la norma consente di determinare i contributi dovuti alle gestioni di artigiani e commercianti dell INPS, sul reddito effettivamente prodotto, senza tener conto dell obbligo di versamento sul reddito minimale annuo. Conseguentemente, il montante contributivo accumulato sarà proporzionalmente ridotto in base all importo versato. Il comma 77 dell art. 1 della Legge recita infatti: Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l accredito della contribuzione, la disposizione di cui all articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto che ha richiesto l agevolazione può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell art. 3-bis, D.L. 19/09/1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/11/1992, n. 438, e successive modificazioni. I commi 80 e 81specificano inoltre che: 80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti per- Gennaio 2015 10

centuali, prevista dall articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Inoltre i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti aderenti all agevolazione contributiva di cui al comma 76, devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Fuoriuscita dal regime agevolato Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 e cioè: a) conseguimento di ricavi ovvero percepimento di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell allegato n. 4 alla Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata; b) sostenimento spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per: - lavoro accessorio di cui all art. 70, D.Lgs.10/09/2003, n. 276; - lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), TUIR; - lavoratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli artt. 61 e ss. del citato D.Lgs. 276/2003; - associati in partecipazione di cui all art. 53, co. 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all art. 60,TUIR; c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell esercizio non superi i 20.000 euro; d) i redditi conseguiti nell attività d impresa, dell arte o della professione non siano in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 49 e 50, TUIR; tale prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei redditi d impresa, dell arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l importo di 20.000 euro. È inoltre motivo di decadenza dall agevolazione il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 57, cioè una delle cause di esclusione in precedenza elencate. Gennaio 2015 11

La cessazione determina, ai fini previdenziali, l applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni soggettive ed il rispetto dei limiti quantitativi sopra elencati. Non possono accedere al regime contributivo agevolato i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell anno della richiesta stessa. Domanda di adesione all agevolazione contributiva Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla Legge di Stabilità 2015, che intraprendono l esercizio di un attività d impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall INPS. L agevolazione può essere richiesta anche dai soggetti già esercenti attività d impresa presentando, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando il permanere delle condizioni di cui al comma 54. La legge prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma siano resi noti modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all attuazione del regime contributivo agevolato. Agevolazioni previste per gli aderenti al regime forfetario Per i contribuenti che aderiscono al nuovo regime, oltre alla tassazione secca sostitutiva, sono previste altre agevolazioni a fare da corollario. Come accadeva per il regime dei contribuenti minimi, è previsto anche per i forfetari l esonero dalla tenuta delle scritture contabili, oltre all esclusione dall applicazione di studi di settore e parametri, e al non assoggettamento a IVA e IRAP. Gennaio 2015 12

Regime IVA Assoggettamento dei compensi a ritenuta d acconto Studi di settore Obblighi contabili Al comma 59 la norma specifica che i contribuenti che applichino il regime forfetario siano esonerati dal versamento dell imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26/10/1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l esonero dall obbligo di certificazione di cui all art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. 21/12/1996, n. 696. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto d imposta. Come già era previsto per i minimi, i contribuenti devono rilasciare un apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. I contribuenti che applichino il regime forfetario sono esclusi dall applicazione degli studi di settore di cui all art. 62-bis, D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/10/1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all art. 3, co. 184, L. 28/12/1995, n. 549. È però previsto dalla norma che con successivo provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all attività svolta. La Legge prevede che, fermo restando l obbligo di conservare, ai sensi dell art. 22, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applichino il regime forfetario siano esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al D.P.R. 22/07/1998, n. 322. I contribuenti forfetari di cui al comma 54 dell art.1 della Legge di Stabilità 2015, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all atto del pagamento degli stessi non sia stata operata la ritenuta e l ammontare dei redditi stessi. Gennaio 2015 13

Opzione IVA La nuova norma, al comma 70 dell art. 1, prevede che contribuenti forfetari possano optare per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L opzione rimane valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l opzione resterà valida per ciascun anno successivo, fino a quando permanga la concreta applicazione della scelta operata. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Transizione tra regimi Il comma 86 dell art. 1 della norma prevede che i soggetti che nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgano: del regime fiscale agevolato di cui all art. 13, L. 23/12/2000, n. 388 (cd. Forfettino); del regime fiscale di vantaggio di cui all art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/07/2011, n. 111, (contribuenti minimi); del regime contabile agevolato di cui all art. 27, co. 3, del medesimo D.L. 98/2011 (ex-minimi), che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 dell art.1 della nuova disposizione normativa, applicano il regime forfetario, salva opzione per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Il successivo comma 88 prevede che, come già in precedenza accennato, i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgano del regime fiscale di vantaggio cd. dei contribuenti minimi, possano continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. I medesimi soggetti di cui sopra, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (abbattimento di un terzo del reddito imponibile per le nuove attività nei primi tre periodi d imposta) per i soli periodi d imposta che residuano al completamento del triennio agevolato. Gennaio 2015 14