Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività



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Transcript:

Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività Regime Iva L'imposta sul valore aggiunto è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972 e si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. L'art. del 633 individua i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale delle operazioni imponibili cui si applica l'imposta sul valore aggiunto. Requisito oggettivo: - cessioni di beni a titolo oneroso traslative della proprietà ovvero istitutive o traslative di diritti reali di godimento; - prestazioni di servizi dietro corrispettivo derivanti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere; - importazioni da chiunque effettuate; - acquisti intra-comunitari. Requisito territoriale : - effettuazione dell'operazione nel territorio dello Stato. Requisito soggettivo: - esercizio di imprese; - esercizio di arti e professioni; - effettuazione di importazioni. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Principio di esigibilità dell'imposta La disciplina relativa all'iva è stata modificata, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998, ad opera del D.Lgs. n. 313 del 1997, emanato al fine di uniformare la normativa italiana alle disposizioni di cui alla Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 388 (la VI Direttiva). L'adeguamento ha, in particolar modo, consentito di individuare il momento in cui l'imposta diviene esigibile, facendo dipendere da tale circostanza la decorrenza del diritto di esercitare la detrazione di cui all'art. 19 del 633. In base all' art. 6 del 633, nella nuova formulazione, l'imposta diviene esigibile al momento di effettuazione dell'operazione (con l'eccezione, prevista dall'ultimo comma del predetto articolo, per le operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti, per le quali l'imposta diviene esigibile, in ogni caso, all'atto del pagamento del corrispettivo).

Effettuazione dell'operazione: a) cessioni di beni: - beni immobili: momento della stipula; - beni mobili: momento della consegna o della spedizione; le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne che per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; b) prestazioni di servizi: - all'atto del pagamento del corrispettivo - all'atto di emissione della fattura - al momento in cui sono rese con riguardo ai prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci; se anteriormente ai predetti eventi viene emessa la fattura o è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Operazioni effettuate nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni ecc. - anche nei confronti dei consorzi costituiti tra gli enti pubblici territoriali ai sensi dell'art. 25 della 142 del 1990, e delle Camere di commercio, e degli altri soggetti indicati nell'art. 6, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972: - la previsione normativa (modificata ad opera del D.Lgs. n. 313) posticipa il momento in cui l'imposta diviene esigibile (fermo restando quello di effettuazione dell'operazione) all'atto del pagamento del corrispettivo, lasciando, però, la facoltà per il cedente o il prestatore di rinunciare al rinvio del pagamento dell'imposta e di attenersi alla regola generale; - non influisce sulla quantificazione dell'imposta una eventuale modifica delle aliquote applicabili all'operazione. L'imposta diviene esigibile, in ogni caso, al momento del pagamento del corrispettivo; a tale evento si deve fare riferimento per determinare l'aliquota d'imposta applicabile (sempre che non si sia scelto di anticipare l'imposta). Fatturazione Una specifica disciplina, parzialmente modificata dall'art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 56/1998, è prevista per le fatture c.d. "differite" relative alle cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, secondo periodo del D.P.R. n. 633. Si tratta delle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, per le quali la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero del documento stesso. Per tali fatture, la registrazione deve avvenire entro la data di emissione, con riferimento, però, al mese di consegna o spedizione dei beni; l'imposta, pur se la fatturazione è posticipata come emissione, diviene esigibile dal momento della consegna o spedizione del bene. In deroga a tale disposizione, l'art. 21, c. 4, quarto periodo, come modificato dal citato D.Lgs. n. 56/1998, prevede, nel caso di operazioni cosiddette triangolari (cessioni effettuate a terzi dal cessionario per tramite del proprio cedente), che la fattura possa essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Questa agevolazione è vincolata al rilascio di una autorizzazione, da parte del Ministero, in relazione a motivate esigenze delle

imprese che la richiedono. In proposito, il Ministero delle finanze ha emanato la C.M. 22 dicembre 1998, n. 228/E al fine di concedere, in linea generale e senza necessità di specifiche istanze, la predetta autorizzazione ai soggetti che si avvalgono del beneficio in argomento emettendo le fatture differite entro il mese successivo, purché soddisfino le condizioni indicate nel paragrafo 3 della stessa circolare. In questa particolare fattispecie l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Inoltre, il terzo comma del citato art. 21 stabilisce che, nel caso in cui l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendano beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, per ognuna di esse devono essere indicati in modo distinto: la natura, quantità e qualità dei beni o servizi, i corrispettivi e i dati necessari per determinare la base imponibile nonché l'aliquota e l'ammontare della relativa imposta. Esempio: cessione di beni soggetti ad aliquota ordinaria in data 30 marzo, con documento di trasporto: - termine per l'emissione della fattura: 15 aprile - termine per la registrazione della fattura: 15 aprile. L'Iva sulla fattura emessa il 15 aprile, con riferimento al documento di trasporto del 30 marzo, deve essere computata a debito nella liquidazione relativa al mese di marzo o al primo trimestre. All'atto della effettuazione di ciascuna operazione imponibile, il soggetto d'imposta deve emettere una fattura che, in base a quanto dispone l'art. 21 del n. 633, deve contenere l'indicazione dei dati anagrafici dei soggetti tra i quali viene posta in essere l'operazione, la partita IVA del soggetto emittente, la natura, quantità e qualità dei beni ceduti o dei servizi forniti nell'operazione, l'ammontare imponibile e l'imposta, distinta per aliquote. In deroga alla prescrizione generale appena ricordata, l'emissione della fattura non è obbligatoria per le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto per i quali è prevista, in alternativa, l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Le fatture emesse devono essere registrate cronologicamente, nel registro previsto dall'art. 23 del n. 633, entro 15 giorni dalla data di emissione. Le fatture di acquisto e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, numerate progressivamente, devono essere registrate nel corrispondente registro previsto dall'art. 25 del 633, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Tale diritto, in base a quanto previsto dall'art. 19 del 63, così come modificato ad opera del D.Lgs. n. 313/1997, può essere esercitato al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Il D.Lgs. n. 52 del 2004, modificando gli artt. 21 e 39 del n. 633, ha apportato rilevanti novità in tema di fatturazione, che attengono: - alla possibilità di emettere le fatture in forma elettronica; - all'emissione di un'unica fattura nei confronti del medesimo cliente per cessioni o per prestazioni effettuate nello stesso giorno; - alla possibilità che la fattura sia emessa direttamente dal cliente o da terzi (appalto di fatturazione);

- alle indicazioni da riportare in fattura, con particolare riferimento alla numerazione, al "reverse charge", alla cessione intra-comunitaria di mezzi di trasporto, alla fatturazione in lingua o in valuta estera. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, la trasmissione della fattura in formato elettronico presuppone un accordo col destinatario della fattura medesima e, per garantire l'autenticità del suo contenuto e l'origine, occorre sia apposta sulla stessa il riferimento temporale e la firma elettronica qualificata. La fattura in formato elettronico si considera emessa al momento della trasmissione per via elettronica (quella cartacea, invece, si ha per emessa al momento della consegna o della spedizione). Le fatture emesse e ricevute in forma elettronica devono essere archiviate elettronicamente e il luogo di archiviazione può essere situato anche in un altro Stato, a condizione che l'amministrazione finanziaria possa accedere all'archivio direttamente. Liquidazione Il primo e il secondo comma dell'art. 27 del 633 (liquidazioni e versamenti mensili) sono stati sostituiti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 100 del 1998 (modificato da ultimo dal D.P.R. n. 435 del 2001). L'art. 1, in particolare, dispone che entro il giorno 16 di ciascun mese, ogni soggetto d'imposta deve determinare la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente - risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili - e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del 633. Entro lo stesso termine di cui sopra deve essere effettuato il versamento dell'imposta eventualmente dovuta. Si segnala che, per espressa disposizione normativa, gli elementi necessari per il calcolo della liquidazione, pur non dovendo essere più annotati in base alle disposizioni attualmente in vigore, dovranno essere forniti in forma sistematica all'amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R: n. 100/98, il contribuente, che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia data comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente (cfr. Ufficio delle entrate, dove istituito), nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. Con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 435, contestualmente all'eliminazione dell'obbligo di presentare la dichiarazione periodica, è stato introdotto un nuovo adempimento: la cosiddetta "comunicazione dati Iva". Le cooperative, pertanto, a partire dal 2003 dovranno presentare in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 3, c. 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo.

Secondo quanto chiarito dalle istruzioni, devono presentare la "comunicazione dati Iva", in linea generale, tutti i titolari di partita Iva, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, ad eccezione di alcuni soggetti appositamente indicati. Non sono, in particolare, tenuti alla presentazione della comunicazione: - i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del 633, a meno che non abbiano registrato operazioni intra-comunitarie o siano stati effettuati acquisti ai sensi dell'art. 17 del 633 (oro e argento con il metodo del reversecharge); - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, c. 6 del 633 (i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 2.582,28 elevato a euro 7.746,85 se esercitano l'attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma); - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Conferimenti alle società cooperative agricole L'individuazione del momento in cui l'imposta diviene esigibile permette di stabilire quando la cessione dei prodotti agricoli o ittici dal socio alla cooperativa si considera effettuata ai fini dell'applicazione dell'iva e dei relativi adempimenti (fatturazione e registrazione). In particolare, per i produttori agricoli cui si rende applicabile il regime speciale di cui all'art. 34 del 633, l'operazione di conferimento si ritiene effettuata al momento del pagamento del prezzo. Tale momento può essere anticipato mediante l'emissione della fattura o il pagamento. Se, invece, il socio ha optato per il regime ordinario, l'operazione si intende effettuata secondo le regole generali stabilite dall'6 del 633, e cioè con riferimento al momento della consegna o spedizione dei beni. Tuttavia, nel caso particolare dei conferimenti con prezzo da determinare, secondo quanto previsto dal D.M. 15-11-75, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui il prezzo è noto o è stato comunque determinato. Unica condizione richiesta è che i conferimenti, al fine di vincere le presunzioni di cessione, devono risultare da idonei documenti che contengano il richiamo al D.M. 15 novembre 1975. L'operazione si considera comunque effettuata in caso di emissione della fattura o di pagamento di acconti. Si ricorda che per la liquidazione dell'imposta (mensile o trimestrale) occorre fare riferimento all'esigibilità sorta con riferimento al mese di determinazione del prezzo. Nel caso di conferimenti di prodotti agricoli effettuati alle cooperative nel 1998 ma non fatturati in tale anno in quanto il pagamento viene eseguito in anni successivi, il Ministero delle finanze, nella R.M. 02-02-99, n. 10/E ha precisato che, in tal caso, al socio compete la rettifica della detrazione poiché i beni, al 31 dicembre 1998, ai fini fiscali erano ancora nella sua disponibilità. In tale ipotesi, l'operazione si deve considerare effettuata al momento del versamento del prezzo ai soci produttori. Ai sensi dell' art. 34, c. 7 del 633, al fine di semplificare gli adempimenti contabili per gli agricoltori, le cooperative possono emettere fatture per conto dei produttori agricoli soci. In tal caso la cooperativa emette la fattura, attribuendole una propria numerazione progressiva distinta da quella delle fatture emesse, che deve poi registrare ai sensi dell'art. 25 del 633. Copia della fattura emessa dalla cooperativa per suo conto deve essere consegnata al

produttore agricolo socio il quale attribuisce la numerazione progressiva delle proprie fatture emesse, provvedendo alla sua annotazione ai sensi dell'art. 23 del 633. Il soggetto passivo da cui dipende l'operazione resta pur sempre il produttore agricolo con il proprio regime fiscale cui la cessione resta vincolata, sia al fine del momento di emissione della fattura, sia ai fini dell'aliquota applicabile. Giusto il disposto dell'art. 11 del D.Lgs. n. 313 del 1997, così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, c. 2 della 350/2003, per gli anni dal 1998 al 2004 le disposizioni di cui all'art. 34 del 633, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a euro 20.658,28. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici, compresi nella Tabella A) allegata al predetto decreto, effettuate negli anni dal 1998 al 2004 da tali soggetti, l'iva si applica con le aliquote proprie dei singoli beni, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti in questione sono considerate unitariamente, agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 del 633, a decorrere dal 1 gennaio 2005. Decorrerà, pertanto, da tale data l'obbligo di procedere all'unificazione, ai fini Iva, delle attività rientranti nel regime speciale eventualmente gestite con contabilità separata. L'art. 2, c. 2 della 350, introducendo l'art. 34-bis del 633, ha previsto un particolare regime di tassazione per alcune particolari attività agricole. Secondo quanto disposto, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui all'art. 2135, c. 3 del c.c., l'imposta sul valore aggiunto deve essere determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. L'applicazione del regime in parola è di carattere facoltativo: l'opzione (o la revoca) per la determinazione dell'imposta nel modo ordinario si esercitano con le modalità stabilite dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. Agevolazioni In base all'art. 16 del 633 l'iva si applica, ordinariamente, con l'aliquota del 20 per cento. Nella Tabella allegata al D.P.R. n. 633/1972 vengono, però, indicate le operazioni che, in aderenza anche a quanto indicato nella VI Direttiva CEE, sono soggette ad Iva con un'aliquota ridotta; nella parte II della Tabella vengono indicati i beni e servizi cui si applica l'aliquota del 4 per cento e nella parte III quelli soggetti all'aliquota del 10 per cento. Le società cooperative possono, in determinate circostanze, effettuare operazioni imponibili cui si applica un'aliquota Iva ridotta; è previsto, inoltre, uno specifico regime agevolativo, che si manifesta attraverso la riduzione della base imponibile ovvero attraverso la previsione di particolari forme di esenzione. Rinviando alle specifiche parti di questo volume la trattazione relativa alle norme agevolative previste per le società cooperative agricole ed edilizie, ci soffermiamo unicamente sulla disciplina applicabile alle erogazioni di servizi sanitari. In base a quanto dispone il n. 41-bis della Tabella, parte II, allegata al 633, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, o ovunque rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti

e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale sono soggette all'iva con l'aliquota ridotta del 4 per cento. La disposizione è di contenuto analogo a quella prevista nell'art. 10, n. 27-ter del 633 (modificata ad opera dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997 e dalla legge 28 del 1999) che dispone che le medesime prestazioni socio-sanitarie, svolte da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da Onlus sono esenti da imposta. Confrontando le due disposizioni si evince che la stessa prestazione, se resa da una cooperativa (di regola, sono le cooperative sociali di "tipo A" quelle che pongono in essere queste attività) sconta l'iva al 4 per cento mentre se resa da un altro soggetto (tra quelli identificati nell'art. 10) è esente da imposta. Le due disposizioni assumono particolare rilevanza per le cooperative sociali che, in base all art. 10, c. 8 del D.Lgs. n. 460 del 1997 sono considerate Organizzazioni non lucrative di utilità sociale per legge e a cui si applica sia la disciplina propria di cui alla legge n. 381/1991, sia la disciplina prevista per le Onlus, secondo un criterio di "maggior favore". In base a tale principio le cooperative sociali possono discrezionalmente applicare le disposizioni, dell'una normativa e dell'altra, che di volta in volta risultano loro più favorevoli. Nella fattispecie sopra delineata, quindi, le cooperative sociali, Onlus "di diritto" possono decidere se applicare alle prestazioni effettuate il regime di esenzione di cui all'art. 10 n. 27- ter del 633, ovvero quello di imponibilità ad aliquota ridotta di cui al n. 41-bis della richiamata tabella del 633. La scelta riteniamo non possa essere valutata a priori ma debba essere ponderata dalla cooperativa sulla base, tra l'altro, del proprio volume d'affari e della struttura e tipologia degli acquisti. Si ricorda, infatti, che, in base all'art. 19 del 633 non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni afferenti ad operazioni esenti (le prestazioni sociosanitarie, qualora la cooperativa intenda qualificarsi come Onlus). Iva intra-comunitaria La disciplina delle operazioni intra-comunitarie è contenuta negli artt. Dal 37 al 60 del D.Lgs. n. 331 del 1993 (convertito, con modifiche, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427). Il regime intra-comunitario attuale (basato su un meccanismo di tassazione nello Stato di destinazione dei beni oggetto di scambio) riveste la caratteristica della transitorietà, in attesa dell'instaurazione del regime definitivo. Sono quindi soggette ad Iva in Italia le operazioni intracomunitarie fino a quando non entrerà in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati dell'unione Europea. Acquisti In base all'art. 38 del 331, costituiscono acquisti intra-comunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. L'acquisto si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta.

I presupposti necessari a configurare l'acquisto intra-comunitario sono, pertanto, tre: - il cedente è un operatore economico soggetto all'imposta sul valore aggiunto nel proprio Stato; il cessionario è operatore economico soggetto all'iva in Italia; - oggetto dell'acquisto deve essere un bene, acquisito a titolo oneroso e non a titolo gratuito; - il bene oggetto di compravendita deve passare dal territorio di uno Stato membro al territorio italiano. In assenza di uno soltanto dei predetti requisiti non si configura la fattispecie di acquisto intracomunitario. In base all' art. 39 del 331, gli acquisti intra-comunitari si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Al momento della consegna il cessionario riceve i beni e il relativo documento di trasporto comunitario, la cui accettazione comprova l'effettuazione dell'acquisto sia agli effetti giuridico-commerciali che agli effetti fiscali. La fattura relativa all'acquisto intra-comunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché l'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni e servizi acquistati. In sintesi, sulla base di quanto indicato nell'art. 46 del 331, per l'assolvimento dell'imposta sugli acquisti intra-comunitari, la cooperativa italiana deve porre in essere il seguente meccanismo: - ricevuta la fattura dal venditore estero, ne integra gli estremi di cui sopra, determinati secondo le modalità sotto riportate; - attribuisce alla fattura d'acquisto il primo numero libero della fatturazione attiva; - determina il rapporto di cambio, se l'addebito è in valuta straniera; - converte il corrispettivo dei beni e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile (trasporto, accessori, provvigioni ecc., se inclusi in fattura) in base al tasso di cambio predeterminato; - calcola l'iva in base alla specifica aliquota; - indica sulla fattura la norma che definisce l'acquisto intra-comunitario; - annota la fattura, come sopra "integrata", nei termini rispettivamente previsti, tanto nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Cessioni In maniera speculare a quanto indicato per gli acquisti, si configura una cessione intracomunitaria quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - la cessione avviene a titolo oneroso; - l'operazione ha per oggetto il trasferimento della proprietà di beni mobili (o di altro diritto reale di godimento); - i beni sono trasportati o spediti dal cedente o dall'acquirente (o da terzi per loro conto) al di fuori del territorio dello Stato; - l'acquirente è soggetto passivo d'imposta nell'altro Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati.

Se si verificano tutte le predette condizioni l'operazione non è assoggettata ad Iva in Italia, qualificandosi come "non imponibile" nel territorio dello Stato di partenza. La stessa operazione rileva fiscalmente solo nello Stato di destinazione. Condizione indispensabile per l'emissione della fattura a cliente comunitario, senza applicazione dell'iva, è l'indicazione nella fattura della partita Iva estera del cliente, preceduta dalle due lettere del prefisso di Stato (codice ISO) e, in luogo dell'ammontare dell'imposta, dell'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o non soggetta, con gli estremi delle norme di riferimento. Si ricorda, infine, che i soggetti che effettuano acquisti e cessioni intra-comunitarie sono tenuti alla presentazione agli Uffici doganali competenti di appositi elenchi riepilogativi (mod. Intra), nella forma e con le modalità previste dal D.M. 21-10-92. Gli elenchi devono essere presentati con cadenza mensile, trimestrale o annuale, in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente. Si segnala che con il precedente D.M. sono state apportate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti connessi con la comunicazione dei predetti elenchi: è stata, in particolare, disposta una diversa cadenza dei termini di presentazione, rispetto a quella originariamente prevista dalla abrogata normativa. La periodicità di presentazione degli elenchi, per un soggetto che inizia l'attività di scambi intra-comunitari, dipende dall'entità degli scambi che si presume di realizzare nell'anno in corso, tenendo conto anche dell'ammontare della prima operazione. Gli elenchi con periodicità mensile devono essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento; quelli con riferimento trimestrale entro il mese successivo e quelli con periodicità annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra-comunitari sono indicati i dati anagrafici ed il numero di partita Iva del soggetto obbligato. Acconto sulla liquidazione annuale Entro il 27 dicembre di ciascun anno tutti i contribuenti devono versare un acconto dell'imposta sul valore aggiunto, determinato sulla base di tre diversi metodi alternativi: - (metodo) presuntivo: l'importo da versare è pari all'88 per cento di quanto si ritiene di dover corrispondere nel mese di dicembre; - (metodo) storico: l'acconto è pari all'88 per cento di quanto versato nel mese di dicembre dell'anno precedente; - (metodo) delle operazioni effettuate: l'imposta da versare è quella che risulta dal saldo dell'imposta relativa alle operazioni attive e passive poste in essere fino al giorno 20 dicembre. Presentazione della dichiarazione Iva Secondo le disposizioni vigenti alla data di approvazione delle Istruzioni al mod. Iva 2004, le cooperative devono presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno 2003 in via telematica: - autonomamente, entro il 2 novembre 2004 (cadente domenica 31 ottobre 2004); - all'interno della dichiarazione unificata, secondo le modalità previste dal novellato disposto del D.P.R. 22-07-98 n. 322 (come modificato dal D.P.R. 07-12-01 n. 435) entro il medesimo termine sopra evidenziato. In tale dichiarazione, redatta su appositi modelli, viene riepilogata l'intera attività rilevante ai fini dell'iva, sviluppata nel periodo d'imposta corrispondente. Vengono, infatti, riportate le

sommatorie di tutte le operazioni imponibili, ripartite per aliquote, calcolando anche il volume d'affari annuale del soggetto di imposta e tutti gli acquisti, compresi quelli intra-comuniatri e le importazioni. E', inoltre, prevista l'indicazione dei dati (Iva a debito ovvero a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Dal confronto tra il totale dell'imposta sulle operazioni imponibili ed i totali di quella pagata relativa agli acquisti, si desume l'eventuale saldo di Iva a debito o a credito. Con le C.M. 07-02-01 n. 14 e 05-03-01 n. 21, sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni. Se in sede di dichiarazione emerge un debito d'imposta, il relativo importo dovrà essere versato, a condizione che non sia inferiore o uguale a euro 10,33. In questo caso, infatti, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, non è dovuto alcun importo. Nel caso in cui, invece, emerga un credito del contribuente nei confronti dell'erario, il relativo importo potrà essere portato in diminuzione dell'iva dovuta per i periodi d'imposta successivi o potrà essere utilizzato in compensazione con gli altri debiti di tributi e contributi risultanti dal mod. F24. Il contribuente, in alternativa, può chiedere il rimborso dell'imposta a credito, in caso di cessazione di attività o nelle ipotesi previste dall' art. 30, c. 3 del 633 o dall'art. 34, c. 9 del 633. Si ricorda che in forza della prima disposizione, il contribuente può richiedere, tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,20, con la presentazione del mod. VR nei seguenti casi: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; b) quando effettua operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 del 633 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del 633; e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17, c. 2 del 633. A norma del citato art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972, ai produttori agricoli compete il rimborso dell'imposta (teorica), determinata sulla base delle previste percentuali di detrazione, in relazione a determinate cessioni non imponibili di prodotti agricoli. Sempre come chiarito dalle Istruzioni, oltre che nelle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso, anche qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta, risulti un'eccedenza d'imposta detraibile, a condizione che risulti un'eccedenza detraibile anche nelle dichiarazioni relative ai due anni immediatamente precedenti. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al predetto limite di euro 2.582,20.