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DELIBERAZIONE N. 1453/2015 ADOTTATA IN DATA 24/09/2015 OGGETTO: Convenzione con il Dipartimento di scienze chirurgiche dell Università degli studi di Torino per incarichi di insegnamento e lo svolgimento di tirocini formativi. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che il Dipartimento di scienze chirurgiche dell Università degli studi di Torino con nota del 5 marzo 2015, prot. n. 223, ha chiesto la disponibilità di questa azienda ospedaliera a mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico da parte degli studenti iscritti al Master di II livello Approccio integrato alla gestione peri-operatoria del trapianto di polmone ; Premesso, altresì, che successivamente, tramite e-mail del 29 aprile 2015, il citato Ateneo ha trasmesso la bozza di convenzione quadro da stipulare tra i due enti preliminarmente all attivazione di tirocini per gli iscritti a Master di I e II livello del su menzionato Dipartimento di scienze chirurgiche; Esaminato, quindi, lo schema di accordo trasmesso dall Università degli studi di Torino e accertato che: lo schema di accordo proposto è conforme alle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 nonché ai Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, approvati dalla Giunta della Regione Lombardia con delibera n. X/825 del 25 ottobre 2013; il citato Ateneo promuove e attua per i propri studenti tirocini curriculari, senza porre alcun obbligo in capo al soggetto ospitante in merito alla loro attivazione; l art. 9 esplicita gli impegni dell azienda in relazione agli aspetti della sicurezza del tirocinante, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza; Acquisito il parere del direttore del Dipartimento di Anestesia e rianimazione; Ricordato che la frequenza delle strutture di questa azienda da parte degli studenti universitari non ha mai interferito con il regolare svolgimento dell attività istituzionale, ma al contrario ha rappresentato un opportunità di scambio di conoscenze tra il mondo accademico e il mondo del lavoro; Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali MGV FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

Ritenuto, pertanto, di poter recepire il testo di convenzione per l attivazione di tirocini curriculari in favore degli studenti iscritti ai corsi di Master di I e II livello del Dipartimento di scienze chirurgiche dell Università degli studi di Torino; DELIBERA 1. di sottoscrivere con il Dipartimento di scienze chirurgiche dell Università degli studi di Torino la convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti ai Master di I e II livello del medesimo Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento (All. A); 2. di procedere alla sottoscrizione dei progetti individuali, ogniqualvolta si debbano attivare i percorsi formativi, previa acquisizione del parere del direttore/responsabile della struttura presso la quale si svolgeranno i tirocini di formazione. IL DIRETTORE GENERALE dr. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali MGV FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO E L AZIENDA OSPEDLAIERA PAPA GIOVANNI XXIII PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO E STAGE/TIROCINIO FORMATIVO TRA Il Dipartimento di scienze chirurgiche dell Università degli studi di Torino, rappresentato nella persona del Direttore Prof. Roberto Albera, nato a Torino il 13/08/1955, per la carica domiciliato in Torino, Corso Dogliotti 14, codice fiscale n. 80088230018, d ora in poi denominato soggetto promotore ; E l Azienda ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con sede legale in Bergamo, codice fiscale n. 80020570166, Partita IVA n. 00837210160 d ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato dal Dott. Carlo Nicora nato a Varese il 06/10/1958, in qualità di Direttore generale, premesso che PREMESSO al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico; il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati; la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha introdotto all art. 11 del D.L 138/2011 alcune novità al regime dei tirocini formativi; le università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU); i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte; si conviene quanto segue:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto della convenzione La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "il soggetto promotore" e il soggetto ospitante concernenti l attivazione di tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di master di I e di II livello; Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196. Art. 2 - Finalità e contenuti dello stage/tirocinio formativo Lo stage/tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo l attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un supervisore aziendale di stage/tirocinio formativo, indicato dal soggetto ospitante tra coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità organizzativa/clinica nel settore di inserimento dello/della stagista. L avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di stage/tirocinio formativo avverrà tramite la formalizzazione ed approvazione del progetto formativo (all.1), predisposto per ciascuno/a stagista inserito/a nell azienda ospitante. Tale progetto contiene: il nominativo dello/della stagista; i nominativi del tutor accademico e del supervisore aziendale di stage /tutor aziendale; obiettivo dello stage/tirocinio formativo, eventuali variazioni dello stage/tirocinio formativo, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; il testo di eventuali accordi conclusi in ordine all organizzazione delle attività teoriche e di tirocinio le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage/tirocinio formativo; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile; ogni altra indicazione che le parti ritengono utile inserire, tenendo presente che, in ogni caso, dette indicazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla presente convenzione e dalle disposizioni di legge vigenti. Art. 3 - Permanenza in azienda dello/della stagista Nel/i periodo/i di permanenza degli studenti, il soggetto ospitante garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. Il soggetto ospitante mette inoltre a disposizione degli studenti competenze specifiche tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi di fine corso studi (ove previsto); - all integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio (ove previsto); - all esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche (ove previsto); - all organizzazione di stage/tirocinio formativo, di visite studenti e gruppi di studenti (ove previsto) Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo lo/la stagista è tenuto/a a : - svolgere le attività previste dal progetto di stage/tirocinio formativo;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi clinico/assistenziali, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo. Lo stage/ tirocinio formativo ha la durata stabilita, per ciascun singolo studente, nel relativo progetto stage/tirocinio formativo (allegato 1) e si svolgerà secondo un calendario stabilito dai Competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche dell azienda ospitante. L orario di svolgimento del tirocinio è concordato fra l ente promotore il supervisore aziendale di stage/tutor aziendale in maniera da armonizzarlo con gli orari praticati dall Azienda, compatibilmente con le particolari esigenze eventualmente sussistenti per entrambe le parti. Compatibilmente con la finalità dello stage/tirocinio formativo e con la particolare natura del rapporto, lo/la studente/studentessa sarà tenuto/a inoltre a rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, nonché le norme di comportamento e le regole elementari di proficua convivenza. Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto stage/tirocinio formativo. In relazione a ciò il soggetto ospitante si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. La durata massima dello stage/tirocinio formativo non potrà comunque superare i limiti previsti dal D.M. n. 142/98 del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, art. 7. Art. 4 - Sospensione o interruzione dello stage/tirocinio formativo Lo/la stagista è tenuto/a a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo/la riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l ambiente di lavoro. Qualora si verificassero, da parte dello/della stagista, comportamenti o episodi di particolare gravità, lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante quest ultimo potrà chiedere in qualsiasi momento al Comitato Scientifico del Master la sospensione o l allontanamento definitivo dello studente con l interruzione dello svolgimento dello stage/tirocinio formativo. Il soggetto promotore potrà a sua volta interrompere lo stage/tirocinio formativo qualora la collocazione non risultasse adeguata e coerente con gli obiettivi indicati nel progetto di stage/tirocinio formativo. L interruzione dello stage/tirocinio formativo da parte di una delle due parti dovrà comunque essere comunicata tramite lettera all altra parte. La presenza dello/della stagista presso l'azienda e le attività svolte durante lo stage/tirocinio formativo dovranno essere certificate attraverso la firma delle schede stage/tirocinio formativo sia da parte dello/ della stagista, sia del supervisore aziendale di stage/tutor aziendale. Art. 5 - Collaborazioni Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'università degli Studi di Torino, potrà richiedere all'azienda che al personale dalla stessa dipendente possa essere conferito incarico di insegnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 6 - Assicurazioni Il soggetto promotore assicura lo/la stagista contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Art. 7 - Adempimenti informativi Il soggetto promotore non ha l obbligo a comunicare alle Direzioni Provinciali del Lavoro l avvio dello stage/tirocinio formativo. Il soggetto ospitante non ha l obbligo di comunicare l inizio delle attività di stage/tirocinio formativo al Centro per l impiego territorialmente competente (legge Finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2007, commi 1180 e 1181 dell articolo unico) in funzione della nota esplicativa del 4 gennaio 2007 aggiornata al 23 gennaio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che specifica che l'attività non rientra nell obbligo di comunicazione trattandosi di stage/tirocinio formativo esclusivamente formativo e non finalizzato all assunzione. Art. 8 - Valutazione finale sullo svolgimento dello stage/tirocinio formativo Il soggetto ospitante si impegna a far rispettare il progetto di stage/tirocinio formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) ed eventualmente a trasmettere al soggetto promotore la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor accademico se previsto e/o dal supervisore aziendale di stage /tutor aziendale. I docenti del Master possono chiedere ed ottenere elementi di apprezzamento dell attività svolta dal tirocinante. Al termine del periodo di svolgimento dello stage/tirocinio formativo, il soggetto promotore pubblicherà sui documenti relativi al master (brochure, compendi, sito, ecc.) la denominazione del soggetto ospitante, eventuali progetti realizzati dagli studenti nella sede di stage/tirocinio formativo (titolo ed abstract). Art. 9 - Prevenzione antinfortunistica Il soggetto ospitante garantisce allo/alla stagista una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per lo/la stagista argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; lo/la stagista è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l immediata interruzione dello stage/tirocinio formativo. Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire allo/alla stagista le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il soggetto promotore. Il soggetto ospitante si impegna infine a segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere allo/alla stagista nonché ogni sua eventuale assenza. Art. 10 - Dichiarazione dello/della stagista Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun/a stagista una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo/la stesso/a si assume l impegno di:

- seguire le indicazioni del tutor accademico e del supervisore aziendale di stage/tirocinio formativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante oltre a quanto indicato nella presente convenzione; - mantenere l obbligo della segretezza durante e dopo lo stage/tirocinio formativo per quanto attiene a processi clinico/assistenziali e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo stage/tirocinio formativo; Art. 11 - Borse di studio e lavoro, agevolazioni, ecc. Eventuali agevolazioni o supporti economici previsti dal soggetto ospitante per lo/a stagista dovranno essere regolati direttamente fra le parti interessate. Art. 12 - Foro competente Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di bergamo. Art. 13 - Imposta di bollo e registrazione La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi dell art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, l imposta di bollo se dovuta, è a carico di ciascun ente per le copie di propria competenza. Art. 14 Norme finali La presente convenzione avrà durata triennale a partire dalla sottoscrizione dell ultimo soggetto e potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa dalle parti da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 60 giorni prima della scadenza. Letto, approvato, sottoscritto Torino, Dipartimento Scienze Chirurgiche Dell Università degli Studi di Torino Direttore Prof. Roberto Albera Bergamo, Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII Direttore generale Dott. Carlo Nicora Documento informatico ai sensi dell art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Direttore Dipartimento amministrativo USC AFFARI GENERALI Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini Pratica trattata da: Paola Castelli (tel. 035 2674113)

Visto procedere Direttore sanitario dr.ssa Laura Chiappa Allegato 1 PROGETTO DI STAGE/TIROCINIO FORMATIVO relativo alla convenzione sottoscritta tra il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell Università di Torino e l Azienda... in data.. Nome e Cognome:.. Nato a.. (Prov) il.. residente in Comune:.. Prov. C.F Telefono: cell:. e.mail: Matricola:. Titolo di studio in.. Status:.. Soggetto con disabilità SI NO Azienda Sanitaria... Sede dello stage/tirocinio formativo... Tempi di accesso ai locali aziendali....... Periodo di stage/tirocinio formativo n. mesi 1... dal...... al..... Tutor accademico (indicato dal soggetto promotore):... Supervisore aziendale di stage/tutor aziendale: Polizze assicurative Infortuni sul lavoro INAIL posizione 12183777 Polizza infortuni aggiuntiva: polizza assicurativa n. 071117668 Compagnia Assicuratrice Allianz S.p.A. Responsabilità civile posizione 65/62542097 compagnia Unipol S.p.A: 1 La durata massima dello stage/tirocinio formativo non potrà comunque superare i limiti previsti dal D.M. n. 142/98 del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, art. 7.

Obiettivo dello stage/tirocinio formativo......... Eventuali variazioni dello stage/tirocinio formativo..................ob blighi dello/della stagista: seguire le indicazioni del tutor accademico e del supervisore di stage/tutor aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi clinico/assistenziali od altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del stage/tirocinio formativo; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. Torino, Firma per presa visione ed accettazione dello/della stagista Firma per il soggetto promotore Firma del supervisore aziendale di stage/tutor aziendale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------