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Professional Trust Company Creata nel 2009 da un rinomato studio legale e notarile, dopo una pluriennale attività di consulenza prestata nell ambito del diritto dei Trust, la PROFESSIONAL TRUST COMPANY si pone come scopo istituzionale quello di assolvere in piena indipendenza le funzioni di trustee e/o di guardiano. Vanta la stretta collaborazione con altri professionisti esperti in materia di Trust, nel settore bancario, in quello immobiliare, di famiglia e nel settore della fiscalità nazionale ed internazionale. 5
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Professional Trust Company Attività Le principali attività della Professional Trust Company sono: a) l esercizio delle FUNZIONI DI TRUSTEE DI TRUSTS espressamente istituiti, come definiti dalla Convenzione dell Aja del giorno 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364. La società, pertanto, avrà la facoltà e sarà onerata dell obbligo di amministrare, gestire o disporre di beni o diritti posti sotto il proprio controllo e/o di cui sia divenuta titolare secondo i termini del Trust e delle disposizioni particolari imposte dalla legge applicabile; b) l assunzione di INCARICHI DI PROTECTOR O GUARDIANO O TU TORE DI TRUSTS ovunque istituiti, da esercitare secondo le disposizioni 7
Attività dell atto istitutivo di Trust e le previsioni della legge applicabile; c) rendere CONSULENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE, SOCIETARIA, FINANZIARIA, GESTIONALE e di PIANIFICAZIONE AZIENDALE in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali; d) AMMINISTRAZIONE CONTABILE-FISCALE e RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DI TRUST; e) ASSET MANAGEMENT sul fondo di dotazione del Trust, anche tramite partner specializzati (immobili, quote societarie, denaro, azioni, obbligazioni, opere d arte e altri beni). 8
Professional Trust Company Il Trust Con Trust si indica un rapporto giuridico con il quale un soggetto (disponente o settlor) trasferisce dei beni - inter vivos o mortis causa - ad un altro soggetto (trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (beneficiari o beneficiaries) o in funzione di un determinato scopo. Il trustee diventa dunque proprietario dei beni che costituiscono il fondo del Trust. Egli non è tuttavia legittimato a disporne a proprio vantaggio, poiché deve amministrarli secondo le disposizioni dell atto istitutivo, essendo obbligato nei confronti dei beneficiari, i quali godono di diritto di rivendicazione. È importante menzionare come particolarità che, attraverso il trasferimento dei beni al trustee, questi vanno a creare un regime patrimoniale sepa- 9
Il Trust rato, che non è soggetto alle pretese né dei creditori del trustee né di quelli del disponente. In caso di decesso del trustee il fondo del Trust non è sottoposto alla normativa in materia di successione e rimane esclusa dal patrimonio soggetto a successione. Inoltre, il patrimonio oggetto del Trust può essere anche sostituito. 1) IL DISPONENTE Il disponente è il soggetto (in possesso della capacità di agire) che costituisce il Trust e prepara quindi il relativo atto istitutivo. Quest ultimo contiene il programma del Trust e regola i diritti e doveri del trustee, l amministrazione dei beni e le modalità e i tempi del futuro trasferimento degli stessi ai beneficiari. Il disponente é titolare di diversi diritti; egli può, ad esempio, stabilire la durata del Trust, l amministrazione del patrimonio e le possibili modifiche dell atto istitutivo. È tuttavia consigliabile che egli costituisca il Trust per atto pubblico redatto dal notaio. Tramite un altro negozio giuridico, il c.d. atto dispositivo del Trust, i beni vengono trasferiti al trustee. Il disponente cede in questo modo la proprietà dei beni. 10
Professional Trust Company 2) IL TRUSTEE Il trustee rappresenta l unico soggetto assolutamente necessario, senza il quale non può esistere il Trust. Il trustee può essere una persona fisica, una società o un associazione, alla quale vengono trasferiti da parte di un terzo beni mobili o immobili oppure altri diritti. In relazione a questi, egli si obbliga ad amministrarli o ad utilizzarli in nome proprio, ma a vantaggio di un terzo. Il trustee può adempiere i suoi obblighi gratuitamente oppure verso il pagamento di un corrispettivo che viene determinato solitamente nell atto istitutivo. Poiché i beni in Trust sono separati dal patrimonio personale del trustee (c.d. patrimonio segregato), essi non vanno a formare l asse ereditario e non sono quindi soggetti al regime di successione. 3) I BENEFICIARI I beneficiari del Trust sono quelle persone che vengono indicate dal disponente quali riceventi di un determinato vantaggio. Si distingue tra: - Vested interest beneficiaries: i beneficiari vengono indicati nominalmente nell atto di Trust e ottengono un diritto legale nei confronti del trustee, attraverso il quale diventano beneficiari 11
Il Trust del reddito in Trust e/o del patrimonio alla scadenza del Trust stesso. - Contingent beneficiaries: la posizione dei beneficiari è legata al sopraggiungimento di una circostanza futura. - Beneficiaries of discretionary trust: tramite l atto di Trust viene concesso al trustee il diritto di designare i beneficiari o di determinare il livello dei diritti dei beneficiari prescelti. 4) IL GUARDIANO Il guardiano (protector) è una figura opzionale che ha il compito di sorvegliare l attività del trustee. Egli garantisce il corretto svolgimento e controlla che questo avvenga secondo le disposizioni dell atto di Trust. Il guardiano può essere in possesso anche di un diritto istruttorio nei confronti del trustee per lo svolgimento di determinati compiti. 12
Professional Trust Company Di seguito uno schema riassuntivo sul funzionamento del Trust. 13
Scopo e possibili applicazioni del Trust Gli scopi per i quali un Trust può essere creato sono molteplici, pari alle molte configurazioni che l istituto può assumere. Denominatore comune rimane il vincolo di segregazione, ovvero la protezione che il Trust offre nella sua configurazione più garantista, ovvero quando viene istituito nella forma irrevocabile sul fronte del disponente e discrezionale su quello dei beneficiari: il patrimonio in Trust, infatti, non potrà essere aggredito da terzi creditori o soggetti in genere, siano essi riconducibili al disponente, al trustee o ai beneficiari, almeno fintanto che l istituto non sia nato a pregiudizio di diritti già esistenti. 14
Professional Trust Company Tra le molteplici applicazioni del Trust ricordiamo: - a PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE DI UNA PERSONA (es. immobili), che non possa accedere al diverso istituto del fondo patrimoniale (es. perché single), o che voglia segregare beni non disponibili in quest ultimo (es. denaro). Il riferimento va in modo particolare agli imprenditori e ai professionisti più esposti ai rischi di responsabilità civile (medici, avvocati, commercialisti, revisori, ingegneri); - per SUPPORTARE IL PASSAGGIO GENERAZIONA- LE DI UNA SOCIETÀ, sia essa operativa o a capo di un gruppo. La disposizione in Trust di partecipazioni consente non solo di proteggere i titoli da eventuali futuri accadimenti che possono interessare il loro proprietario, ma altresì di dare univocità di direzione, nell esercizio dei diritti amministrativi (i.e. diritti di voto). Non meno rilevante è poi la possibilità di gestire in modo pianificato il trasferimento della proprietà alla nuova generazione, in soccorso del c.d. patto di famiglia, laddove questi non possa operare; 15
Scopo e possibili applicazioni del Trust - a favore di PERSONE FISICHE CON PROBLEMATI- CHE SULLA SUCCESSIONE DEI LORO BENI anche in presenza di minori; con separazioni e divorzi; con famiglie allargate; - a TUTELA DELLA PERSONA AFFETTA DA DISTURBI PSICHICI O FISICI, alla quale si voglia garantire adeguata assistenza sociale e medica per tutto il corso della relativa vita; - al fine di dare PRECISE RASSICURAZIONI AI PRO- PRI CREDITORI, circa il fatto che i beni saranno destinati al soddisfacimento dei loro diritti (Trust c.d. solutori); - allo scopo di SU PER A R E E V EN T UA LI SI T UA- ZIONI DI INCOMPATIBILITÀ STABILITE DALLA LEGGE, ad esempio, nei mercati entro i quali si vogliono impedire eccessive concentrazioni o in sede di bandi pubblici (c.d. Blind Trust); - nel MONDO DELLE FARMACIE, per superare i forti limiti temporali fissati dal Decreto Bersani circa il passaggio del testimone dal padre al figlio; 16
Professional Trust Company - in funzione di uno SCOPO MERITEVOLE, CULTU- RALE O UMANITARIO, in luogo della più tradizionale ma rigida fondazione; - a favore di ENTI CON LA NECESSITÀ DI PERSEGUIRE ATTIVITÀ E REALIZZARE OPERE DI INTERESSE PUB- BLICO. 17
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