REGOLAMENTO DELLE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DI RIETI (LEGGE 127/97 ART. 12 - COMMA 2 )



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REGOLAMENTO DELLE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DI RIETI (LEGGE 127/97 ART. 12 - COMMA 2 ) 1

Articolo 1 ( Principi Generali ) 1. Il vigente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 12, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo nonché della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 2. La Provincia di Rieti provvede alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà, nel rispetto dell'ordinamento giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. Articolo 2 (Ambiti di Applicazione) 1. I beni da alienare sono indicati nel bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale sulla base di una perizia di massima. 2. Il vigente regolamento norma le alienazioni dei beni immobili di proprietà Provinciale soggetti al regime del patrimonio disponibile della Provincia. Articolo 3 ( Competenza in merito agli atti di alienazione del Patrimonio ) 1. I beni immobili da alienare sono individuati dal Consiglio Provinciale singolarmente o mediante l'approvazione di Piani di Alienazione. 2. La deliberazione Consiliare di individuazione dei beni immobili da alienare dovrà contenere: Gli estremi catastali (foglio, particella, subalterno) al N.C.T. e N.C.E.U.; L'individuazione sulle mappe del N.C.T.; Le planimetrie del N.C.E.U. nel caso di edifici; La consistenza ed il valore catastale. 1. Le procedure di vendita dei beni, individuati dal consiglio Provinciale ai sensi del 1 comma del presente articolo, sono definite con provvedimento dirigenziale nel rispetto delle norme previste nel vigente regolamento. Articolo 4 ( Atti di alienazione dei Beni Immobili ) 1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 127/1997 comma 2 e dell'art. 4 comma 15 della Legge n. 488/1999, i beni immobili disponibili ed i diritti reali di godimento della Provincia sono alienabili in deroga alle norme di contabilità dello Stato. 2. Le procedure di alienazione dei beni immobili della Provincia di Rieti, meglio individuate agli art. 8, 9 e 10 del vigente Regolamento, sono le seguenti: Asta pubblica; Gara Informale; Trattativa privata diretta; Permuta; 1. La procedura di vendita è determinata dal Dirigente responsabile del procedimento in conformità alle norme del vigente Regolamento. 2

Articolo 5 ( Criteri per l'individuazione dei Beni da alienare ) 1.I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal consiglio Provinciale con propri provvedimenti, adottati ai sensi del 1 comma dell'art. 3 del vigente Regolamento, su proposta del dirigente responsabile ed individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'ente sulla base delle seguenti valutazioni: Beni a bassa redditività; Beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi; Beni non ubicati nel territorio della Provincia di Rieti; Beni facenti parte di immobili in proprietà pro-quota con altri soggetti pubblici o privati per i quali si valuti non sussistere l'interesse al mantenimento della comproprietà ovvero l'acquisto della proprietà intera, individuate catastalmente come ditte complesse ( proprietà superficiario e proprietà dell area ); Beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi; Beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione di immobili destinati a conseguire le finalità dell'ente, individuati nell'ambito di piani organici di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia. Articolo 6 ( Determinazione del valore dei Beni Immobili da alienare ) 1.Il valore dei beni immobili e dei diritti di godimento oggetto del vigente Regolamento è determinato mediante perizia estimativa con riferimento ai valori di mercato per i beni di caratteristiche analogiche, sulla base delle metodologie estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 2.La perizia estimativa può essere effettuata da tecnici provinciali designati dal Dirigente responsabile del procedimento, o da un professionista esterno di fiducia, scelto dal Dirigente stesso anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato. In tal caso la perizia di stima dovrà essere resa in forma giurata. I professionisti incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto. 3.La perizia estimativa dovrà espressamente contenere: I criteri e le motivazioni tecniche che anno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile. 1.Il valore individuato mediante la perizia di cui al comma precedente, maggiorato delle spese per adempimenti catastali, (frazionamenti, accatastamenti, aggiornamenti, ecc.) costituirà il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione. 2.Le permute sono formate sulla base di perizia di stima comparativa. Articolo 7 ( Prelazione Volontaria ) 1.Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle norme in materia, la Provincia riconosce il diritto di prelazione nei casi indicati nei commi seguenti. 2.E' riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dalla perizia estimativa, ai locatari, conduttori e/o occupanti dei beni immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in 3

regola con il pagamento dei canoni di locazione. 3.Possono esercitare il diritto di prelazione anche coloro che occupano stabilmente i beni immobili posti in alienazione in assenza di qualsiasi forma contrattuale, a condizione che manifestino la volontà di regolarizzare ai sensi del C.C. il pagamento dei canoni riferiti agli ultimi 10 anni a decorrere dalla data della richiesta. 4.E riconosciuto il diritto di prelazione anche per coloro che utilizzano a qualsiasi titolo i beni di proprietà della Provincia e, da questa affidati in gestione ad altri enti pubblici ( Comuni, Comunità Montane, ecc. ) 5.La Provincia comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata A/R., il corrispettivo e le altre condizioni per concretizzare la compravendita. L esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo di raccomandata A/R entro 30 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione unitamente ad una garanzia fidejussoria bancaria o assicurata o a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Rieti pari al 10% del valore dell immobile, che verrà restituito in caso di non perfezionamento del formale atto di compravendita da parte del titolare del diritto. Articolo 8 ( Permute ) 1. La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all altro, come regolato dall art. n. 1552 del Codice Civile; 2. La permuta può avvenire anche senza corrispettivo in denaro, può esserci una compensazione di tipo economico, nel caso di beni di deverso valore. 3. In caso di permuta le spese derivanti dal Rogito sono equamente divise tra i permutanti. Articolo 9 ( Asta Pubblica ) 1.Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica qualora il prezzo base degli stessi, determinato come indicato al 4 comma del precedente art. 6, sia superiore a euro 20.000,00. 2.Quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e o il valore veniale riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale. 3.Il Dirigente responsabile del procedimento è tenuto a pubblicare, con le modalità del successivo art. 11, un avviso di vendita nel quale devono essere indicate le condizioni e le procedure previste per l alienazione. 4.L asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base. 5.Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base di gara a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato alla Provincia di Rieti, che costituirà anticipo del corrispettivo in caso di aggiudicazione. Per i concorrenti non aggiudicatari la cauzione è sollecitamente svincolata, per i concorrenti presenti tale svincolo avviene nella stessa giornata. 6.Qualora nel bando di gara sono posti in vendita più lotti, gli interessati possono presentare richieste 4

di acquisto anche per più lotti, presentando una offerta specifica per ogni singolo lotto nel rispetto di quanto espresso nel precedente punto 5. 7.Il mancato esito positivo dell esperimento di gara di cui agli articoli precedenti, produce la possibilità di ridurre della percentuale del 10% il prezzo a base d asta. Qualora, anche l sito della gara successiva risulti negativo, si procederà all aggiudicazione al miglior offerente che ha offerto un prezzo in ribasso compreso entro i limiti massimi del 20% del prezzo di perizia. 8.Il Dirigente Responsabile dispone con proprio provvedimento, l aggiudicazione della alienazione. Solo in caso di aggiudicazione in ribasso rispetto al prezzo base, prima della aggiudicazione definitiva, procederà a sottoporre gli esiti della procedure di gara alla Giunta Provinciale, per l approvazione. 9.In caso di offerte in rialzo si procede all aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Nell ipotesi di offerte in ribasso l Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all alienazione. 10.In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a richiedere ulteriori offerte migliorative e, nel caso di conferma delle offerte, si procederà ad estrazione a sorte. Articolo 10 ( Gara Informale ) 1. Si procede alla vendita con il sistema della gara informale quando l appetibilità del bene è, per sua natura, la sua utilizzazione potenziale ed il suo valore venale, riconducibile ad un mercato ristretto di ambito Provinciale o Regionale. 2. Alla gara è data pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei ( Porta Portese, Informer, Portali Immobiliari ecc, ), di volta in volta individuati nella determinazione di vendita e, utilizzando due quotidiani diffusi nell ambito del territorio ritenuto interessato, nonché negli albi dei Comuni e della Provincia. 3. Le offerte devono essere presentate entro il termine previsto e con le procedure riportate nell avviso di vendita pubblicato. Articolo 11 ( Trattativa privata Diretta ) 1. La Provincia può vendere a trattativa privata e senza previo esperimento della procedura di offerta al pubblico, i beni ed i diritti reali immobiliari il cui valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi euro 20.000,00, oppure indipendentemente dal valore di stima: L alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici; In caso di permuta; Quando l interesse all acquisizione sarà manifestato soltanto da un unico soggetto ( ad esempio resedi non suscettibili di utilizzazione autonoma o con un unico confinante ecc.); Qualora l importo sia superiore al limite suddetto, dovrà essere esperita procedura di gara limitata ai soli soggetti interessati. interpellare più soggetti potenzialmente interessati; 1. Il Dirigente Responsabile del procedimento procede alla vendita del bene mediante trattativa privata diretta ad un prezzo non minore di quello di base, determinato come indicato al 4 comma dell art. 6 del vigente Regolamento, con le modalità che ritiene più idonee. 5

Articolo 12 ( Avviso d asta ) 1. L avviso d asta è pubblicato nei canali ritenuti più idonei ( Porta Portese, Informer, Portali Immobiliari ecc, ) e negli albi dei Comuni e della Provincia, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara e deve contenere: L autorità che presiede l incanto, il luogo, il giorno, l ora e le modalità dello svolgimento della gara; Il bene oggetto d asta; Il prezzo posto a base di gara; I termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle del pagamento del prezzo definitivo; Gli uffici Provinciali presso i far pervenire l offerta; La cauzione; Il Responsabile del Procedimento. Articolo 13 ( Procedure di Gara ) 1.Le gare di cui agli articoli 8 e 9 sono effettuate con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara e determinato ai sensi del 4 comma dell art. 6. 2.I termini e le modalità di presentazione delle offerte saranno indicati nei relativi bandi d asta. Articolo 14 ( Aggiudicazione e Stipulazione del Contratto ) 1.In caso di aggiudicazione mediante gara di cui all art.8, 9 e 10, il deposito cauzionale, versato dall aggiudicatario a garanzia dell offerta, sarà trattenuto come caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso. 2.L aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 3.Il contratto verrà stipulato nelle forme e modalità previste dal C. C., entro 60 giorni dalla comunicazione dell avvenuta aggiudicazione. 4.Il contratto è rogato da un Notaio o dal Segretario Provinciale a scelta dal contraente. 5.Al momento della stipula dovrà essere versato il restante prezzo decurtato del deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra. 6.La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto. 7.La vendita è stipulata a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene, con le relative accessioni e pertinenze. Articolo 15 ( Revoca e Rinvio ) 1.Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti dal presente regolamento per fatto dell interessato o non vengano rispettate le condizioni contenute nell offerta di vendita, l atto con cui si dispone l alienazione verrà revocato e sarà incamerata la cauzione. 2.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le normative 6

vigenti in materia di alienazione per gli Enti Pubblici. Articolo 16 ( Norme Transitorie ) 1.Le norme del vigente Regolamento si applicano alle procedure di alienazione e disposizione dei beni immobili di proprietà della Provincia in corso alla data di approvazione del vigente Regolamento limitatamente ai provvedimenti ancora da adottare e facendo salvi quelli già adottati. 2.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all albo della Provincia. SOMMARIO ART. 1 ( Principi Generali ).2 ART. 2 ( Ambiti di Applicazione ).2 ART. 3 ( Competenza in merito agli atti di alienazione del Patrimonio )...2 ART. 4 ( Atti di alienazione dei Beni Immobili )...2 ART. 5 ( Criteri per l'individuazione dei Beni da alienare )...3 ART. 6 ( Determinazione del valore dei Beni Immobili da alienare )...3 ART. 7 ( Prelazione Volontaria )...3 ART. 8 ( Permute )...4 ART. 9 ( Asta Pubblica )...4 ART. 10 ( Gara Informale )...5 ART. 11 ( Trattativa privata Diretta )....5 ART. 12 ( Avviso d asta )....5 ART. 13 ( Procedure di Gara )...6 ART. 14 ( Aggiudicazione e Stipulazione del Contratto )...6 7

ART. 15 ( Revoca e Rinvio )...6 ART. 16 ( Norme Transitorie )...6 SOMMARIO...7 8