PERCORSO DELL INCLUSIONE



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PERCORSO DELL INCLUSIONE Favorire l inserimento, promuovere l integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell alunno disabile o in situazione di svantaggio nell apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Prima dell iscrizione: consultare il P.O.F.(Piano dell Offerta Formativa) della scuola cui si pensa di indirizzarsi per verificare quali siano le modalità previste per un inserimento di qualità; consultare il P.E.I. (Progetto di Integrazione di Istituto) per verificare quali siano le modalità per un inserimento di qualità, con particolare riferimento a: - accordi di programma (D.Lgs n.59/04 all.a) che garantiscano, anche per gli allievi in situazione di gravità, l inserimento nella scuola di competenza; - adeguamento edilizio e attrezzature (art. 24, L.104/92); - trasporti, forniti dagli Enti Locali su richiesta della scuola. Verificata la qualità dell integrazione,recarsi quindi presso la propria ASL di residenza e richiedere: a) l attestazione di handicap ai sensi della L.104/92; b) la diagnosi funzionale (DF) che individua le caratteristiche, i bisogni degli alunni e gli ausili necessari al processo di integrazione scolastica. La certificazione deve essere rinnovata ad ogni passaggio di ordine e grado superiore, o eventualmente recessa qualora vi sia una modifica sostanziale della situazione individuale. La certificazione di handicap può essere rilasciata anche da specialisti nell'esercizio della libera professione, ma convalidati dalla competente ASL. Iscrizione: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati; segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l autonomia). IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). GLI STRUMENTI DELL INTEGRAZIONE SCOLASTICA Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di

partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell alunno. Viene redatto per la prima volta all inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori (art. 4 DPR 22/4/1994). Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): è redatto all inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994). L Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l alunno disabile. Non deve essere considerato l unico docente cui è affidata l integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). - Chi lo richiede Il dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98) - Per quante ore La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe - Criterio diassegnazione Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia (art. 40 Legge 449/1997) - Nomine in deroga Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità dell handicap) al Direttore Scolastico Regionale l autorizzazione alla nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/138 (art. 35 comma 7 Legge 289/2002). Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam. - Cosa fare Sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all ente locale competente. - Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e Provincia (scuole superiori) art. 139 D.Lgs 112/1998). Assistenza di base: comprende l assistenza nell accompagnare l alunno in situazione di handicap dall esterno all interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell igiene personale. - Chi la svolge Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

- Responsabilità E il dirigente scolastico che, nell ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). - Cosa fare Nel caso in cui l assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera r.r. il dirigente scolastico a garantire tale servizio pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio. Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio. - Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) Provincia (scuole superiori) art. 139 D.lgs 112/1998. - Quanto costa Per la scuola dell obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (art. 28 Legge 118/1971). - Cosa fare Al momento dell iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta. ALTRI ASPETTI Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96). - Competenza Comune (per la scuola materna, elementare e media) Provincia (scuola superiore) Legge 23/96 - Cosa fare Segnalare con lettera r/r all ente competente la presenza di barriere architettoniche chiedendo, nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono tenuti art. 32 comma 20 Legge 41/86. Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono dati sensibili ai sensi dell art. 22 Legge 675/1996. - Responsabile Il dirigente scolastico - Cosa può fare Può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari.

- Con quali limiti occorre ottenere comunque il consenso dei genitori. occorre informare per iscritto i genitori dell uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99) occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99) Gite scolastiche: l alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. - Responsabile La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992) - Cosa fare Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di nviare una lettera r/r di sollecito al dirigente scolastico e al C.S.A. (Ex Provveditorato agli studi) Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell integrazione scolastica. - Cosa sono Sono uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90). - A cosa servono La progetto di integrazione dell alunno disabile (il PEI) richiede come si è visto l intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, ect). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92) - Ambito territoriale Gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, comprendente spesso diversi Comuni. - Soggetti stipulanti Il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila; il dirigente del CSA (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti delle ASL (art. 2 D.I. 9/7/92). - Chi li promuove Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente del CSA inoltrare la richiesta di stipula (art. 3 D.I. 9/7/92).

- Contenuti Nell accordo di programma devono essere chiaramente definite: 1. Le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente 2. L ufficio competente all erogazione dei servizi 3. Gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci 4. Il collegio di vigilanza - Cosa avviene in realtà Gli accordi di programma sono purtroppo spesso realizzati come se fossero delle semplici intese: non si è pertanto provveduto ad indicare accanto alle prestazioni dovute per legge i correlativi impegni finanziari ed i poteri sostitutivi del Collegio di vigilanza. N.B. tutti gli strumenti, interventi, prestazioni sopra indicati valgono per tutti i tipi di scuola (materna, elementare, media, e superiore). L integrazione scolastica nella scuola superiore si differenzia sostanzialmente per il differente sistema di valutazione del profitto scolastico. Enti Locali LA RETE NEL TERRITORIO Scuola: Dirigente Insegnanti di sostegno Collaboratori scolastici Assistenti Insegnante di Classe Personale non Docente BAMBINO Insegnante di Sostegno Dirigente Assistente Educatore ASL : strutture specialistiche

LA VALUTAZIONE L. 104/92 art.16/comma 1: Nella valutazione degli alunni handicappati è indicato, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. La valutazione dunque fa riferimento al PEI che può anche prevedere la riduzione parziale di certi contenuti. PROVE D ESAME PRIMO CICLO Nel quadro delle finalità del primo ciclo scolastico, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato (...). Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali (O.M. 80/95 Titolo II art.10/comma11, (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97, dalla O.M. 65/98 e dall art. 1 della O.M. 128/99). Ripetenze All alunno in situazione di handicap è consentito il completamento della scuola dell obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (art.14/comma 1 lettera c L. 104/92, chiarito dalla O.M. 330/97, confermata ed integrata con l O.M. 65/98). Esame Di Stato Diploma Qualora il Consiglio di classe ponga delle difficoltà circa l ammissione all esame per il conseguimento del diploma, bisogna evidenziare il processo I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati (...) fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media, anche se l alunno con handicap non si presenta agli esami (O.M. 80/95 Titolo II art.10 /comma 10, confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98). E abolito l esame di V^ elementare, mentre resta quello a conclusione del ciclo di scuola secondaria di I grado (ex III media)effettuato dall alunno, nonché la possibilità di fargli svolgere prove differenziate (O.M. 80/95 art.10, confermata dall O.M. 330/97 e dalla O.M.65/98). Attestato di frequenza

Laddove non sia possibile conseguire il diploma, deve essere rilasciato l attestato di frequenza. Tale attestato preclude l accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti d arte), mentre consente la frequenza ai Corsi regionali di Formazione Professionale (CFP) e l iscrizione alle liste di collocamento.