Formatore: Prof.ssa Annalisa Schillaci

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Transcript:

Il ruolo e i compiti del volontariato Le Misericordie Formatore: Prof.ssa Annalisa Schillaci Governatore della Misericordia di Adrano

Normativa Costituzione italiana ITALIA SICILIA Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul Volontariato Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile Legge regionale 7 Giugno 1994, n. 22 Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato Legge regionale 31 agosto 1998, n.14 Norme in materia di protezione civile DPR 21 settembre 1994, n. 613 DPR 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12 Regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile Gli statuti associativi e i regolamenti

Costituzione italiana principi fondamentali art.4 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

Parte prima diritti e doveri dei cittadini titolo 1 rapporti civili comma 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale

Le caratteristiche salienti delle norme La legge 11 agosto 1991 n. 266 stabilisce la gratuità dell impegno del volontario stabilisce l incompatibilità con il lavoro subordinato; definisce il termine organizzazione di volontariato determina la libertà di scelta della forma giuridica impone alcune tutele a garanzia del volontario (assicurazione, infortuni, ecc) prevede la creazione di registri regionale e provinciali la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici le agevolazioni fiscali possibili

Le caratteristiche salienti delle norme La legge 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile Individua nelle organizzazioni di volontariato un interlocutore privilegiato per le attività di protezione civile; Riconosce alle organizzazioni di volontariato la dignità di struttura operativa parificata con quelle tradizionalmente considerate (VVF, FF.AA., FF.OO); Rinvia ad un regolamento da emanarsi il compito di disciplinare nel dettaglio il rapporto del volontariato con il sistema, con particolare riferimento alle modalità procedurali di partecipazione dei volontari alle attività e di accesso ai contributi finanziari.

L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul Volontariato Art. 1 - Finalità e oggetto della legge La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul Volontariato Art. 2, comma 1 Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

gli statuti associativi sono regole interne, di assoluta autonomia, ma che non possono contrastare con la legislazione vigente.

Riconoscimenti istituzionali Iscrizione al registro regionale del volontariato Iscrizione all albo nazione del volontariato di PC Iscrizione all albo regionale del volontariato di PC Iscrizione ad altri albi Riconoscimento della personalità giuridica

Ma in pratica?

Cos'è un'organizzazione di volontariato Organismo liberalmente costituito al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti Lo Statuto deve prevedere: l'assenza di fini di lucro la democraticità della struttura l'elettività e la gratuità delle cariche associative la gratuità delle prestazioni degli aderenti i criteri della loro ammissione ed esclusione i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti

Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica

Le organizzazioni di volontariato perseguono l'innovazione socio-culturale

Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e internazionali

Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione

Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza

Il volontariato è un attività: Libera Gratuita Svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia sociale Può essere rivolta A persone in difficoltà Alla tutela della natura e degli animali Alla conservazione del patrimonio artistico e culturale Terzo settore perché Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti (o non affrontati) dallo Stato e dal mercato Non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico

Le risorse economiche Contributi degli associati (quota associativa) Contributi di privati Contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti Contributi di organismi internazionali Donazioni e lasciti testamentari Rimborsi derivanti da convenzioni Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Il volontariato è espressione del valore della relazione e della condivisione con l'altro

Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili

Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado

Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale

Onlus e volontariato: facciamo chiarezza Il decreto legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha istituito le ONLUS, acronimo che indica le Organizzazione non Lucrative di Utilità Sociale, introducendo quindi, non dei nuovi soggetti giuridici, ma delle qualifiche fiscali rappresentative di un regime tributario agevolato. La normativa del 1997 ha specificato la natura giuridica dei soggetti che sono ONLUS di diritto (comma 1), che possono essere ONLUS (comma 8), che non possono assolutamente essere ONLUS (comma 10).

Onlus e volontariato: facciamo chiarezza Sono Onlus di diritto Organizzazioni di volontariato Cooperative sociali (e consorzi di cooperative al 100%) Organizzazioni non governative Possono essere Onlus Associazioni Fondazioni Comitati Società cooperative Altri enti di carattere privato Non possono essere Onlus Enti pubblici Ipab (Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza) Società diverse dalle cooperative Fondazioni bancarie Partiti e movimenti politici Organizzazioni sindacali Associazioni di datori di lavoro Associazioni di categoria Enti non residenti

È Onlus se: Svolge la sua attività in uno dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, promozione della cultura e dell arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. Non svolge attività diverse prima indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ELEMENTO CARATTERIZZANTE Assenza di scopo di lucro Trattandosi di attività che possono produrre un vantaggio economico per l'ente, l'assenza di lucro deve discendere da: divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto; obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

E il Volontario? Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore. (CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO )

QUINDI Il volontario è "persona che di propria spontanea volontà, decide di fare qualcosa". Il Volontario è la persona che sceglie di intervenire per prestare aiuto rendendosi disponibile ad un servizio: personale, spontaneo, gratuito, disinteressato.

I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l'agire volontario

I volontari nell'esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da promuovere e da valorizzare

I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell'organismo in cui operano e partecipano

I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato

I volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà

I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone

I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presenza preziosa

I volontari ricevono dall'organismo di appartenenza o dall'ente in cui prestano servizio copertura assicurativa

Confederazione Nazionale delle Misericordie d Italia

Origini storiche delle Misericordie Si fa risalire la prima Confraternita ad opera di San Pietro Martire dell Ordine dei Predicatori nel 1244; Anche nel Romanzo del Manzoni, I Promessi Sposi, abbiamo un riscontro storico con i Monatti in occasione della peste di Milano del 1641

Il Fenomeno Misericordie dalla Prima Confraternita di Misericordia, nata in Toscana, il fenomeno Misericordia ha attecchito in tutta Italia, varcando i confini nazionali raggiungendo anche la Russia

Le Misericordie in Italia Oltre 700 Confraternite 2.550 Automezzi 800.000 Iscritti

Le Misericordie in Sicilia 92 Confraternite 900 Automezzi 400.000 Iscritti Le Misericordie nella Provincia di Catania 31 Confraternite 145 Automezzi 4.700 Iscritti

Principalmente riconosciamo le Misericordie dalle Ambulanze...

...e dalle divise

Ma quali sono realmente le attività delle Misericordie?

Interventi di supporto in calamità naturali

Assistenza sanitaria sociale

Assistenza ai disabili

Penserete che allora il volontario è una persona come Superman? se state pensando questo sbagliate!!!

Il volontario è una persona che non ha nulla di diverso, anzi si riesce a confondere con gli altri facilmente ma ha in sé una carica interiore che lo porta a donarsi al prossimo con un forte spirito di abnegazione, e questo lo fa essere unico ed insostituibile.

Un volontario come può essere impegnato in una Misericordia? Le Mansioni che possono essere espletate sono di: Soccorritore; Autista; Centralinista; Assistenza:» Anziani;» Handicappati;» Tossicodipendenti;» Carcerati;» Immigrati; Accompagnatore Minori a Rischio Formazione

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