ISTITUZIONE DI NUOVI ORDINI PROFESSIONALI



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ISTITUZIONE DI NUOVI ORDINI PROFESSIONALI Roma, 29 dicembre 1997 Presidente del Senato della Repubblica On.le Nicola MANCINO Presidente della Camera dei Deputati On.le Luciano VIOLANTE Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Romano PRODI Ministro di Grazia e Giustizia Prof.Avv. Giovanni Maria FLICK Con la presente segnalazione, l Autorità garante della concorrenza e del mercato intende segnalare, ai sensi dell articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i profili di contrasto con i principi della concorrenza e del libero mercato contenuti in numerose proposte e disegni di legge presentati al Parlamento nel corso della XIII legislatura e concernenti la regolamentazione di varie arti e mestieri, attraverso l istituzione di Ordini e Collegi, nonché naturalmente dei relativi Albi. La maggior parte delle iniziative legislative considerate - riportate nell elenco allegato - ha ad oggetto attività che non sono annoverabili tra quelle di carattere intellettuale, che certamente non incidono su interessi costituzionalmente protetti, ma che nemmeno toccano interessi pubblici di qualche rilevanza. Ciò nonostante tali iniziative legislative prevedono limitazioni dell accesso al mercato per cui soltanto i soggetti che abbiano superato un esame di abilitazione e conseguentemente siano iscritti all Albo possono esercitare l attività. Si rileva poi che in molte di tali proposte e disegni di legge è prevista una Commissione d esame composta esclusivamente, o in maggioranza, da iscritti all Ordine. Alcune proposte legislative, che disciplinano attività svolte da soggetti con preparazione scolastica non troppo dissimile dispongono una rigida compartimentazione dei mercati, introducendo ingiustificate riserve di attività. Altre, invece, dispongono delle incompatibilità tra professioni, in base alle quali non è possibile essere iscritti a più di un Ordine, ovvero l iscrizione non è consentita a coloro che svolgono attività professionali concorrenti. Si noti che alcune iniziative legislative mirano persino a rafforzare vigenti regolamentazioni restrittive degli accessi e dell esercizio dell attività. Da ultimo, ma non meno importante, la quasi totalità delle proposte legislative dispone la fissazione dei prezzi per i servizi offerti dagli iscritti, attraverso una delibera dell Ordine ratificata da un successivo decreto ministeriale. Nel ribadire il proprio orientamento, già espresso in occasione sia dell Indagine Conoscitiva sugli Ordini e i Collegi professionali (IC 15-Settore degli ordini e collegi professionali, provvedimento n. 5400 del 3 ottobre 1997), sia della Relazione Annuale sull attività svolta, presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1997, l Autorità rileva come, in generale, la protezione e l eccesso di regolamentazione dei mercati possano ostacolare lo sviluppo delle attività produttive e dell offerta di servizi, limitando l ingresso di nuovi soggetti e bloccando l evoluzione dell offerta verso equilibri più coerenti con le esigenze della domanda e con le opportunità tecnologiche disponibili. L effetto complessivo di queste politiche è il venir meno dei naturali incentivi esistenti in una struttura concorrenziale volti sia ad incrementare i tassi di produttività e di produzione dell attività sia ad introdurre innovazioni. Al riguardo, la variegata esperienza europea indica che i paesi caratterizzati da assetti 1

regolamentativi più rigidi, come l Italia e la Grecia, sono anche quelli che registrano i tassi di crescita del reddito più modesti, con conseguenze negative sui livelli occupazionali. Quanto alla regolamentazione delle professioni di tipo più intellettuale oggetto di alcune iniziative legislative considerate, l Autorità ritiene che la costituzione di nuovi Ordini professionali e l attribuzione agli iscritti ai relativi Albi di esclusive di attività dovrebbe essere giustificata da specifiche esigenze di salvaguardia dell esistenza e del funzionamento del mercato, oltre che di tutela dei consumatori. Più precisamente, quando il rapporto tra professionista e cliente è caratterizzato da forti asimmetrie informative è ragionevole limitare l accesso alla professione solo a coloro che possiedono determinati requisiti di qualificazione professionale. In questi casi, la tutela dei consumatori e lo stesso sviluppo del mercato può giustificare l introduzione di forme di selezione all entrata, quali la definizione per legge dei requisiti minimi di capitale umano, in primo luogo la formazione scolastica ed il superamento di un esame di abilitazione, nonché un controllo sull attività svolta dagli operatori. E evidente, tuttavia, che l istituzione di forme di selezione all entrata può comportare un aumento dei costi dei servizi offerti. In particolare, è plausibile un aumento dei costi dei servizi di qualità inferiore. Infatti, l attività professionale nelle varie aree di attività prevede sempre l erogazione di servizi di diversa complessità e, essendo i requisiti di accesso fissati dal regolamentatore con riguardo a prestazioni mediamente complesse, verranno sottoposti alla medesima regolamentazione anche i servizi di qualità inferiore, che potrebbero essere erogati da operatori meno qualificati, a prezzi più bassi. Inoltre, l introduzione di tale forma di regolamentazione potrebbe tradursi in una limitazione della concorrenza tra professionisti - laddove l esiguità del numero di operatori ammessi ad esercitare rispetto alle esigenze della domanda conferisce agli stessi potere di mercato - e di conseguenza in guadagni superiori a quelli raggiungibili in assenza di regolamentazione o in presenza di regolamentazioni meno stringenti. Pertanto, l istituzione di un Ordine professionale è giustificata solo nella misura in cui i costi che i consumatori potrebbero subire in sua assenza risultano superiori ai benefici che ne derivano. Nel caso dei mercati oggetto delle iniziative legislative elencate in appendice non risultano esistere problemi di asimmetrie informative o, se esistono, non appaiono così gravi da rendere necessaria una tutela del consumatore tale da giustificare l introduzione di una regolamentazione rigida degli accessi e un controllo sulle attività svolte dagli operatori. Al riguardo, si osserva che nella quasi totalità di tali mercati, la domanda può essere dilazionabile nel tempo e ciò aumenta la possibilità per i consumatori di richiedere informazioni sulla qualità dei servizi offerti prima del loro utilizzo. Inoltre, per molte delle professioni per le quali è stata proposta la costituzione di un Ordine l utenza è rappresentata prevalentemente da imprese, le quali hanno in genere una conoscenza approfondita delle esigenze che intendono soddisfare, oltre che una dotazione di risorse e di capacità sufficienti per valutare gli effetti derivanti dall acquisizione di tali servizi (come, ad esempio, per gli informatici, i chimici e tecnici farmaceutici, i biologi alimentari, gli informatori scientifici del farmaco, i periti assicurativi). In altri termini, i consumatori dei servizi oggetto delle nuove iniziative parlamentari sembrano poter realizzare qualche forma di controllo, giudicando le prestazioni ricevute in precedenti esperienze di consumo o le prestazioni ricevute da altri consumatori, e beneficiando dell operare dei meccanismi reputazionali. Si tratta, infatti, di prestazioni per le quali le possibilità informative esistenti per il consumatore in un mercato concorrenziale appaiono sufficienti a garantire adeguate possibilità di tutela. Pertanto, le proposte legislative elencate appaiono non solo suscettibili di introdurre vincoli regolamentari inutili e talvolta controproducenti, che frenano ingiustificatamente l operare della concorrenza, ma avere come principale obiettivo quello di garantire i redditi degli operatori già presenti nel mercato anzichè di proteggere i consumatori. Neppure il riconoscimento delle professioni emergenti appare giustificare l introduzione di una rigida regolamentazione degli accessi e delle attività svolte dagli operatori. Al riguardo, l Autorità ribadisce quanto già sottolineato nell indagine conoscitiva sugli ordini e i collegi professionali, che le esigenze di tutela del consumatore possono comunque essere soddisfatte attraverso sistemi di certificazione di qualità basati su meccanismi diversi e meno restrittivi della concorrenza di quelli previsti da un Ordine o un Albo professionale. Quanto alla previsione, nelle iniziative legislative riportate in appendice, di tariffari per le diverse prestazioni degli iscritti all Ordine, l Autorità, in precedenti numerosi casi, ha sostenuto che appare 2

ingiustificata la previsione per legge di meccanismi di determinazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, le quali non rispondono, evidentemente, all'esigenza di garantire la qualità dei servizi prestati e la correttezza degli operatori nei confronti dei consumatori. E' evidente infatti che le tariffe fisse o minime non assicurano che ai livelli di prezzo fissati non siano forniti servizi di qualità non adeguata e per altro verso impediscono al sistema dei prezzi di operare, segnalando ai consumatori la qualità delle prestazioni offerte. Un cambiamento incisivo della struttura dell intervento pubblico nell economia, volto a eliminare gli ingiustificati ostacoli che ritardano o impediscono lo sviluppo, potrebbe pertanto comportare vantaggi in termini di crescita economica e di andamento dell occupazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, l Autorità ritiene che il proliferare di iniziative parlamentari, volte all istituzione di Albi e Ordini professionali in settori che mostrano limitati problemi di asimmetrie informative determinano restrizioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato non giustificate da esigenze di tutela di interessi generali. Peraltro, eccessive regolamentazioni strutturali dell offerta, volte a stabilire limiti quantitativi al numero degli operatori presenti nei mercati, riducono sensibilmente le possibilità espansive di un paese, con svantaggi notevoli in termini di mancata crescita economica e di ridotto sviluppo dell occupazione. Nel momento in cui si profilano con crescente nettezza sia a livello comunitario che da parte di singoli paesi europei tendenze ad una deregolamentazione dei settori e delle libere professioni, occorrerebbe evitare l'ingiustificata sottrazione alla dinamica concorrenziale dei mercati di nuove attività. IL PRESIDENTE Giuliano Amato 3

Appendice Attività per le quali sono stati presentati disegni e proposte di legge volte alla istituzione di nuovi ordini e albi professionali 1) Istituzione dell'albo professionale degli artisti dello spettacolo: proposta di legge n. A.C. 376 presentata il 9 maggio 1996. La proposta di legge prevede l istituzione di un Collegio degli artisti dello spettacolo (autori, cantanti e attori, cantautori) che ha il compito di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo è subordinata al possesso di titoli di studio definiti nella stessa proposta di legge, ovvero al superamento di un esame davanti ad apposita commissione di valutazione, composta da iscritti all albo, nonché da rappresentanti del pubblico cui è destinata la presentazione artistica e dei centri di diffusione dell opera. Salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell ingegno già esistenti, la proposta di legge prevede tariffari per i compensi dovuti agli artisti da approvare con legge. L esercizio dell attività artistica nell ambito dello spettacolo è subordinato all iscrizione all albo. 2) Istituzione dell'albo professionale dei doppiatori cinematografici: proposta di legge n. A.C. 445 presentata il 9 maggio 1996. La proposta di legge prevede la costituzione di un Ordine professionale dei doppiatori cinematografici, il cui Consiglio ha il ruolo di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione. E, inoltre, prevista la fissazione delle tariffe minime dei servizi offerti dagli iscritti che dovranno essere approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia. L esercizio della professione è subordinato all iscrizione al relativo albo. 3) Istituzione dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco e norme in materia di stato giuridico ed economico dei lavoratori delle case da gioco: proposta di legge n. A.C. 225 presentata il 9 maggio 1996. La proposta di legge prevede la costituzione di un Consiglio nazionale degli impiegati tecnici di gioco, i cd. croupiers, che ha il compito, attraverso il Comitato esecutivo, di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione davanti ad una commissione composta da iscritti all Albo. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all Albo. 4) Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione: proposta di legge n. A.C. 4030 presentata il 23 luglio 1997. La proposta di legge prevede l istituzione in ogni provincia di Albi professionali dei consulenti della motorizzazione, tenuti da Consigli provinciali, sui quali vigila un Consiglio nazionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione davanti ad apposite commissioni regionali nominate con decreto del Ministro dei Trasporti e composte da rappresentanti della Motorizzazione Civile, dell ACI, del Ministero delle Finanze, da un notaio e da un professore di materie giuridiche. E inoltre prevista la deliberazione di tariffe minime e massime da parte del Consiglio nazionale, le quali devono essere approvate dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell Industria. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all albo. 5) Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialità: disegno di legge n. A.S. 525 presentato il 23 maggio 1996. Il disegno di legge prevede l istituzione di un Albo ai cui iscritti è riconosciuta una competenza in materia di indagini tecniche, amministrative ed estimative, limitatamente a categorie e sub-categorie di competenza, dirette all ottenimento e alla convalida di una valutazione o stima o di una constatazione specifica su materie inerenti alla sua specialità, tra le quali estimo, contabilità dei lavori, consulenze aziendali, ecc.. L esercizio dell attività è incompatibile con alcune professioni, quali quella di notaio, di agente di mediazione, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi, ecc.. E inoltre prevista la costituzione, in ogni regione nel cui territorio esercitano almeno 100 periti, di un Collegio professionale e di un Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in specialità. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di abilitazione. L attività è riservata agli iscritti all albo. 6) Disciplina della professione di investigatore privato: proposta di legge n. A.C. 1909 presentata il 17 luglio 1997 e disegno di legge n. A.S. 2497 presentato il 3 giugno 1997. 4

Le iniziative legislative prevedono la costituzione di un Ordine degli investigatori privati, di un Consiglio nazionale dell Ordine e di tre consigli interregionali. Questi ultimi hanno il compito di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di una prova di idoneità. E anche prevista la fissazione delle tariffe professionali che vengono proposte dal Consiglio nazionale dell Ordine e approvate dal Ministro di grazia e giustizia. 7) Istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti: proposte di legge n. A.C. 700 e n. A.C. 2320 presentate, rispettivamente, il 10 maggio 1996 e il 25 settembre 1996. Le proposte di legge prevedono l istituzione di un Ordine professionale dei traduttori e interpreti e di un Consiglio nazionale, che cura la tenuta del relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di una prova di idoneità. Sono previste tariffe minime professionali che vengono proposte dal Consiglio nazionale dell Ordine e approvate dal Ministro di grazia e giustizia. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all albo. 8) Ordinamento della professione di guida turistica: disegno di legge n. A.S. 1041 presentato il 23 luglio 1996. Il disegno di legge prevede l istituzione, presso ogni regione o gruppo di regioni, di un Collegio circoscrizionale che cura la tenuta del relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo conseguimento del titolo professionale di guida turistica, ossia di uno specifico diploma universitario con valore abilitante, rilasciato da università statali o da istituti statali di livello universitario. A tal fine, il disegno di legge propone l organizzazione di corsi di durata triennale, per i quali viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell Università la definizione dei programmi, delle materie e delle prove d esame. L ammissione a tali corsi universitari avviene a seguito del superamento di un apposito esame. L esercizio dell attività è subordinato all iscrizione all albo. 9) Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi: proposte di legge n. A.C. 305, n. A.C. 1319 e n. A.C. 3762 presentate, rispettivamente, il 9 maggio 1996, il 30 maggio 1996 e il 27 maggio 1997; disegni di legge n. A.S. 250 e n. A.S. 851 presentati, rispettivamente, il 10 maggio 1996 e il 3 luglio 1996. Le iniziative legislative prevedono l istituzione, presso ogni provincia italiana, di un Albo professionale dei tributaristi tenuto da appositi consigli provinciali. L iscrizione all Albo avviene a seguito del superamento di un esame di abilitazione. L iscrizione a tale Albo non è consentita ad alcune figure professionali, quali ad esempio, gli esattori di pubblici tributi, i notai, gli incaricati di gestioni esattoriali, ecc.. Alcune iniziative legislative (A.C. 305 e A.S. 250) prevedono inoltre la costituzione di un Consiglio nazionale i cui membri sono eletti dai consigli provinciali. Fra i compiti del Consiglio nazionale vi è l individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che avviene, sentito il parere dei consigli provinciali, ogni tre anni con delibera soggetta ad approvazione del Ministro di grazia e giustizia. In particolare, il disegno di legge n. A.S. 250 prevede l inderogabilità delle tariffe per gli iscritti agli albi provinciali. Tutte le iniziative legislative dispongono che l esercizio della professione e il titolo di tributarista sono riservati agli iscritti all albo. 10) Istituzione dell'albo professionale degli amministratori immobiliari: proposta di legge n. A.C. 380 presentata il 9 maggio 1996. La proposta di legge prevede l istituzione, in ogni circoscrizione di tribunale, di un Collegio degli amministratori immobiliari presso il quale viene istituito il relativo Albo professionale, nonché di un Collegio nazionale dei Collegi degli amministratori. L iscrizione all Albo professionale avviene previo superamento di un esame di abilitazione, indetto con cadenza biennale dal Ministro di grazia e giustizia, davanti a commissioni nominate dal consiglio e delle quali fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia. E inoltre prevista la fissazione dei compensi spettanti agli amministratori di condominio, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio direttivo nazionale, sentite le organizzazioni della proprietà edilizia. L esercizio della professione è riservato agli iscritti all albo. 11) Disciplina della professione di sociologo: proposte di legge n. A.C 92 e n. A.C. 1103 presentate, rispettivamente, il 9 maggio 1996 e il 22 maggio 1996. Le proposte di legge prevedono l istituzione dell Ordine dei sociologi e cui appartengono gli iscritti al relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato con il quale viene conseguita l abilitazione all esercizio professionale. E inoltre prevista l istituzione di un elenco 5

speciale all interno dell Albo per i dipendenti della pubblica amministrazione. L attività di sociologo è riservata agli iscritti all albo. 12) Istituzione dell'ordine degli informatici: proposte di legge n. A.C. 2798 e n. A.C. 2825 presentate, rispettivamente, il 29 novembre 1996 e il 4 dicembre 1994; disegno di legge n. A.S. 1641 presentato l 11 novembre 1996. Le iniziative legislative prevedono l istituzione, presso il Ministero di grazia e giustizia, di un Ordine nazionale degli informatici, oltre che di ordini provinciali presso ogni comune capoluogo di provincia. Ogni Ordine provinciale provvede alla tenuta di albi professionali distinti per le tre diverse specializzazioni di dottore, tecnico e perito informatico. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato. A quest ultimo riguardo, le due proposte di legge prevedono esami di Stato differenziati per ciascuna delle tre professionalità, davanti a commissioni d esame composte da iscritti ai rispettivi albi. Fra le competenze dei consigli provinciali e del consiglio nazionale vi è la fissazione delle tariffe professionali. L esercizio della professione è subordinato all iscrizione all albo. 13) Disciplina delle attività di informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco: proposte di legge n. A.C. 928, n. A.C. 1957 e n. A.C. 2678 presentate, rispettivamente, il 16 maggio 1996, il 23 luglio 1996 e l 11 novembre 1996. Le proposte di legge prevedono la costituzione di Collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, presso i quali sono istituiti gli albi professionali. I Collegi provinciali fanno capo ad un Consiglio nazionale che ha funzioni di vigilanza. Fra i requisiti per l iscrizione all Albo vi è il possesso di uno dei diplomi di laurea elencati nei disegni di legge, ossia in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in veterinaria, in chimica, in scienze biologiche, ecc.. Per svolgere l attività di informatore scientifico è necessaria l iscrizione all albo. 14) Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo Albo professionale: proposte di legge n. A.C. 1711, n. A.C. 1741, n. A.C. 2035 e n. A.C. 3900 presentate, rispettivamente, il 1 luglio 1996, il 2 luglio 1996, il 30 luglio 1996 e il 20 giugno 1997. Le proposte di legge prevedono l istituzione dell Ordine professionale dei chimici e tecnologi del farmaco a cui è affidata la tenuta del relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato, che abilita all esercizio della professione. Fra i compiti dell Ordine vi è anche quello di stabilire il tariffario delle prestazioni professionali. L esercizio della professione è subordinato all iscrizione all albo. 15) Disciplina della professione di odontotecnico: proposta di legge n. A.C. 1155 presentata il 23 maggio 1996. La proposta di legge prevede la costituzione di un Collegio nazionale degli odontotecnici, alla cui iscrizione è subordinata l attività di produzione di protesi dentarie e di progettazione tecnica delle stesse. Ai fini dell iscrizione al Collegio nazionale, l odontotecnico deve possedere, tra l altro, il diploma di abilitazione dell attività di odontotecnico. A tal fine, è prevista l istituzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, di un corso biennale (a cui possono accedere i possessori del titolo di maturità professionale ad indirizzo odontotecnico conseguito a seguito della frequenza dei corso disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992) il cui esame finale è abilitante all attività di odontotecnico. 16) Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari: disegno di legge n. A.S. 325 presentata il 14 maggio 1996. Il disegno di legge prevede la costituzione di un Ordine nazionale dei biotecnologi alimentari, presso il Ministero di grazia e giustizia, e di ordini provinciali, presso ogni comune capoluogo di provincia. Gli ordini provinciali, attraverso il consiglio dell Ordine, hanno il compito di tenere il relativo Albo professionale. L iscrizione all Albo avviene previo superamento di un esame di Stato, riservato ai laureati in scienze delle preparazioni alimentari. L attività professionale può essere svolta solo dagli iscritti all albo. 17) Istituzione dell'albo professionale dei dottori naturalisti: proposta di legge n. A.C. 185 presentata il 9 maggio 1996. La proposta di legge prevede l istituzione di un Ordine nazionale dei dottori naturalisti strutturato a livello regionale e, limitatamente alle provincie autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale. 6

All Ordine appartengono gli iscritti al relativo Albo professionale. L iscrizione avviene previo superamento di un esame di abilitazione, cui sono ammessi i laureati in scienze naturali e in scienze ambientali che dimostrino di avere svolto pratica professionale per un periodo di almeno due anni. Sono altresì ammessi i laureati in altre facoltà (farmacia, biologia, chimica, geologia, agraria, ecc.) iscritti ai relativi albi professionali, che abbiano esercitato la professione in modo continuativo per un periodo di tre anni. L iscrizione al costituendo Albo comporta la cancellazione dall Albo di provenienza. L Ordine nazionale è retto da un Consiglio nazionale che ha il compito, tra l altro, di proporre le tariffe professionali degli onorari minime e massime, le quali dovranno essere approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell ambiente. L attività di dottore naturalista è riservata agli iscritti all albo. 18) Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione dell Albo professionale: proposta di legge n. A.C. 3452 presentata il 20 marzo 1997. La proposta di legge prevede l istituzione dell Albo professionale dei pedagogisti, la cui iscrizione è riservata a coloro che sono in possesso, tra l altro, dell abilitazione all esercizio della professione. L abilitazione viene conseguita dopo avere superato un esame di Stato. E, inoltre, previsto che gli iscritti all Albo professionale costituiscano l Ordine nazionale dei pedagogisti, la cui effettiva istituzione è demandata ad apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario essere iscritti all albo. 19) Disciplina dell'attività di pranoterapia e istituzione dell'albo professionale: proposta di legge n. A.C. 680 presentata il 10 maggio 1996. La proposta di legge riconosce la pranoterapia come professione sanitaria ausiliaria e dispone l istituzione di un Albo professionale presso il Ministero della sanità. L iscrizione all Albo è subordinata al superamento di un esame di abilitazione, al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato un corso annuale di pranoterapia e hanno svolto per almeno un anno tale attività presso strutture sanitarie pubbliche o private. Inoltre, al corso possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma della scuola dell obbligo e di un attestato, rilasciato da una commissione scientifica da costituire con decreto del Ministro della sanità, che certifichi le proprietà di emissioni bioenergetiche e bioelettriche provenienti dal tessuto epiteliale delle mani. E fatto divieto di esercitare la professione di pranoterapeuta a coloro che non siano regolarmente iscritti all albo. 20) Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria: proposta di legge n. A.C. 375 presentata il 9 maggio 1996. La proposta di legge riconosce la chiropratica come professione sanitaria primaria. A tal fine, prevede l istituzione di un corso di studi universitario della durata di almeno sei anni, ivi compreso un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia. La proposta di legge dispone, inoltre, l istituzione di un Albo professionale alla cui prima iscrizione provvede una Commissione nominata con decreto del Ministro della Sanità. L iscrizione all Albo è consentita ai possessori di laurea in chiropratica e di abilitazione all esercizio professionale. E inoltre prevista l obbligatorietà dell iscrizione al costituendo Albo per lo svolgimento dell attività di chiropratico. 21) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche: proposta di legge n. A.C. 78 presentata il 9 maggio 1996; disegno di legge n. A.C. 4216 presentato il 7 ottobre 1997. La proposta di legge dispone il riconoscimento, nell area infermieristico-assistenziale, delle professioni di infermiere, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica/o, oltre che il riconoscimento, nell area tecnica, delle attività di tecnico di radiologia, di tecnico ortopedico e di fisioterapista. Per tali attività è prevista l istituzione di Albi professionali presso i Collegi provinciali individuati dal Ministro della Sanità ai sensi del d.legs. 502/92 e l istituzione di nuovi Collegi ove non esistenti. Per l esercizio di tali professioni diventa obbligatoria l iscrizione all Albo. Il disegno di legge, invece, prevede l istituzione di nuovi Albi professionali per ciascuno dei profili di attività individuati dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 6, comma 3, del citato d.legs. 502/92, oltre che l istituzione dei relativi Ordini e delle Federazioni Nazionali degli Ordini. Viene demandata a successivo decreto ministeriale l individuazione dei limiti e dell articolazione delle attività proprie di ciascuna di tali figure professionali. Inoltre, è previsto che gli esistenti Collegi provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari, delle vigilatrici d infanzia, degli ostetrici e dei tecnici sanitari di radiologia, istituiti ai sensi del.legs. 502/92, assumano la denominazione di Ordini provinciali e che la denominazione delle relative Federazioni nazionali sia conseguentemente modificata. 7

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