REGOLAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA approvato con atto di Consiglio n 94 del 29/09/06 e modificato con atto di Consiglio n. 30 del 19/04/2010 CAPO I^ DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 SEDE E SERVIZI La Struttura Polifunzionale Villa Letizia, è ubicata a Civitanova Marche in V.le Matteotti 170. All interno della struttura vengono attivati i servizi di seguito indicati : - Residenza Protetta per anziani non autosufficienti - Casa di Riposo per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti - Centro Diurno per anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti - Servizio mensa per anziani esterni All interno della struttura possono essere avviate attività o iniziative di servizio rivolte agli anziani, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, purchè non incompatibili o di disturbo ART. 2 DESTINATARI DEI SERVIZI Sono destinatari dei servizi erogati dalla Struttura le persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti in relazione alla varie tipologie nei limiti dei posti disponibili. CAPO II PRESTAZIONI ASSICURATE ART. 3 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI La Struttura Polifunzionale eroga prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, ricreativo-culturale e sanitarie, differenziate per varie tipologie di servizi. ART.4 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Nell'ambito delle prestazioni di tipo assistenziale sono ricompresi: a) interventi rivolti all'assistenza generica della persona ; b) assistenza tutelare diurna e notturna; c) assistenza religiosa per il soddisfacimento dei bisogni spirituali degli ospiti. ART.5 PRESTAZIONI DI TIPO ALBERGHIERO Le prestazioni di tipo alberghiero sono finalizzate alla erogazione dei seguenti servizi:
a) servizio cucina e servizio mensa; b) servizio di pulizia dell'ambiente di vita e degli arredi; c) servizio lavanderia, stireria e rammendo degli indumenti personali degli ospiti ART.6 PRESTAZIONI DI TIPO RICREATIVO - CULTURALE La struttura polifunzionale, al fine di evitare il sorgere di forme di disadattamento e di emarginazione negli ospiti e di mantenere vivo il senso della loro personalità, proporrà, compatibilmente con le condizioni fisiche e psichiche degli anziani, le seguenti attività : a) attività di animazione e socializzazione mediante promozione di iniziative sociali, culturali e ricreative, quali: proiezioni, spettacoli, gite ; b) attività occupazionali comprensive dello svolgimento di alcune mansioni quotidiane all'interno della Struttura Polifunzionale, quando ciò risulti utile a mantener vivo il senso di responsabilità ed autonomia dell'anziano; ART.7 PRESTAZIONI SANITARIE Nell ambito delle prestazioni sanitarie sono ricompresse: a) servizio infermieristico, b) prestazioni riabilitative su prescrizione medica ART.8 RISPETTO DELL'ANZIANO In tutte le attività di cui agli artt.4-5 - 6 gli operatori dovranno attenersi ai criteri che seguono: 1) costante disponibilità all'ascolto dell'anziano; 2) rispetto della riservatezza e della dignità della persona. CAPO III^ SERVIZI INTEGRATIVI ART.9 CENTRO DIURNO Il servizio, rivolto ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, è organizzato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. IL Centro ospita un numero di utenti compatibile con le possibilità ricettive della struttura,comunque non superiore a quello massimo stabilito dalle normative regionali. Il Centro assicura l apertura per 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato per almeno 7 ore giornaliere e garantisce i seguenti servizi, scelti in base al Piano Assistenziale Individualizzato : assistenza tutelare per l intero orario di apertura, servizio pasti: pranzo, merende, attività di mobilizzazione, occupazionali, ricreative In relazione alle esigenze degli utenti, compatibili con l organizzazione, il servizio può essere articolato in fasce orarie differenziate con o senza pranzo
La valutazione delle condizione del soggetto e del relativo profilo assistenziale è effettuata dall UVD. Per il servizio viene richiesto un corrispettivo stabilito dall organo comunale competente. ART.10 SERVIZIO MENSA E ALTRI SERVIZI La Struttura Polifunzionale offre la possibilità di accesso al solo servizio mensa nel limite numerico compatibile con la capacità ricettiva della struttura. Per il servizio viene richiesto un corrispettivo determinato dall organo comunale competente ed è suscettibile di adeguamenti sulla base del costo del servizio. Compatibilmente con l organizzazione la Struttura potrà offrire servizi parziali i cui corrispettivi verranno determinati dall organo comunale competente ART.11 AMMISSIONE AI SERVIZI INTEGRATIVI La richiesta di accesso ai servizi di cui agli art 9 e 10 deve essere inoltrata direttamente all'ente gestore sulla base di moduli appositamente predisposti. L'accesso è libero nei limiti dei posti disponibili; qualora le richieste superino tale limite, dovranno essere rispettati i criteri di priorità previsti dall'art 13. CAPO IV^ CASA DI RIPOSO Art. 12 TIPOLOGIA DI SERVIZI ED AMMISSIONE La Casa di Riposo garantisce il servizio residenziale ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, di norma ultrasessantacinquenni, assicurando agli stessi le prestazioni di cui agli artt. 4/5/6/7 sulla base di un Piano di Assistenza Personalizzato predisposto dal Responsabile dei Servizi in accordo con le figure professionali preposte L'ammissione nella Casa di Riposo dovrà essere richiesta dall'interessato con domanda rivolta all'ente gestore della struttura sulla base di moduli appositamente predisposti. La richiesta di ammissione potrà essere inoltrata, in caso di impedimento dell'interessato, da un familiare o da altra persona che se ne occupi, che dovrà presentare tutta la necessaria documentazione. Gli interessati, prima dell'ingresso, dovranno essere valutati da una Commissione della Casa di Riposo ai fini della definizione della condizione di autosufficienza e del carico assistenziale, in base alla scheda di valutazione prevista dalla normativa regionale di riferimento, sentito il Medico di Famiglia. L'ospite ha l'obbligo di sottoporsi, altresì, alla valutazione dell'unità Valutativa Integrata quando l'ente Gestore lo richieda al fine di verificare la permanenza dell autosufficienza ed eventualmente richiedere il passaggio dell ospite alla Residenza Protetta sulla base delle procedure specificamente stabilite. Solo a seguito di tale accertamento potrà eventualmente essere modificato il livello di tariffa.
ART.13 GRADUATORIA L'ammissione al servizio viene effettuata direttamente dall'ente Gestore della Casa di Riposo con indicazione del grado di autosufficienza. Nell'ipotesi in cui il numero dei posti disponibili risulti inferiore a quello dei richiedenti, dovranno essere rispettati i seguenti criteri indicati in ordine di priorità : 1) residenza nel Comune di Civitanova Marche ; 2) persone che vivono sole 3) persone sole per le quali sia stata accertata l'impossibilità di assistenza parentale ; 4) anzianità. 5) residenza nei Comuni limitrofi ART.14 AMMISSIONE IN DEROGA In situazioni di particolare gravità socio-familiare connotata dall'urgenza e attestata da apposita relazione redatta dall'assistente Sociale del Comune, l'amministrazione Comunale, previo atto dell'organo competente, potrà chiedere con precedenza l'ammissione di ospiti in deroga ai criteri sopra indicati purchè residenti nel Comune di Civitanova Marche. CAPO V RESIDENZA PROTETTA ART. 15 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E AMMISSIONI Il Servizio residenziale assicurato dalla Residenza Protetta, è rivolto ad anziani non autosufficienti, di norma ultra sessantacinquenni, necessitanti di un basso livello di tutela sanitaria ed un elevato livello di assistenza tutelare ed alberghiera, con problematiche prevalentemente di ordine socio-assistenziale. Il Nucleo Protetto può ospitare il numero max di ospiti previsto nell autorizzazione all esercizio rilasciata in base alla L.R. 20/02. L accesso alla Residenza avviene solo a seguito di parere favorevole dell UVI ( Unita Valutativa Integrata ) secondo la procedura di seguito indicata 1 - richiesta dell anziano o familiare referente ; in caso di impossibilità per l anziano e assenza dei familiari, la segnalazione può essere inoltrata anche dal Medico di Medicina Generale o Ospedaliero o dall Assistente Sociale di riferimento. 2 - richiesta presentata alla Segreteria Organizzativa delle cure domciliare presso la Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche o al Punto Unico di Accesso quando sarà costituito. 3 valutazione multidimensionale dell UVI con partecipazione dell Assistente Sociale
del Comune da concludersi con giudizio di idoneità o non idoneità. Art. 16 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI La Residenza Protetta garantisce, oltre alle prestazioni di cui agli artt 4,5,6, anche prestazioni di tipo sanitario sulla base degli standard regionali prefissati e degli accordi convenzionali sottoscritti con l Ente Gestore. Tali prestazioni vengono erogate direttamente dal Servizio Sanitario o dall Ente Gestore previo accordo convenzionale con l ASUR. Art. 17 PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO In sede di Valutazione Multidimensionale ( cfr. art. 15 ), stabilita per l accesso, l Unita Valutativa Integrata provvede a definire il percorso assistenziale dell ospite specificando obiettivi assistenziali, interventi, durata di degenza, tipologia di ammissione ( dimissione protetta ospedaliera, ordinaria, sollievo, ecc), scadenziario delle verifiche. Sulla base di tali indicazioni, la Residenza Protetta, tramite apposita equipe costituita da personale interno e dal medico di M.M.G ( eventualmente integrata da figure dell UVD), elaborerà il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI). Gli operatori effettueranno riunioni periodiche, con cadenza settimanale, di programmazione e verifica del PAI. Art 18 RICOVERO TEMPORANEO CON FUNZIONE DI SOLLIEVO All interno della Residenza Protetta è istituito un posto per cicli di ricovero temporaneo della durata massima di 30 gg., eventualmente prorogabili, con funzione di sollievo per la famiglia. Sono possibili, altresì, cicli di ricovero temporaneo nell arco dell anno, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto e la garanzia di possibilità di accesso per i nuovi richiedenti. Ferme restando le modalità di accesso (cfr. art 15), vengono stabilite rette differenziate per l inserimento. CAPO VI NORME COMUNI AI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI ART.19 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL'INSERIMENTO Al momento dell'ammissione in Casa di Riposo, Residenza Protetta, Centro Diurno, l'ospite dovrà presentare i seguenti documenti: - carta di identità ; - tessera S.S.N. ed eventuale esenzione ; - codice fiscale;
- eventuale verbale di riconoscimento di invalidità civile e/o di accompagnamento o copia della domanda presentata per il riconoscimento dell'invalidità medesima; - anamnesi sottoscritta dal medico di base con allegata certificazione medico-sanitaria sulle condizioni generali e particolari dello stesso, corredata da eventuali indicazioni e prescrizioni sulla somministrazione di medicinali e sugli eventuali controlli sanitari da effettuare; - documentazione sanitaria di visite e ricoveri ospedalieri precedenti; - dichiarazione di impegno al versamento della retta firmata dai diretti interessati o dai familiari, fatta salva l'ipotesi del contestuale avvio della pratica per l'integrazione della retta da parte del Comune di residenza ; - eventuale provvedimento di interdizione o di inabilitazione e correlativo decreto di nomina del tutore o curatore; - eventuale attestazione da parte del Comune di residenza dell'assitito, che eventualmente provveda all'integrazione della retta per lo specifico servizio, circa l'entità dell'integrazione stessa - anticipazione di una mensilità a titolo di cauzione al momento dell ingresso ART.20 INGRESSO NELLA STRUTTURA All'atto dell'inserimento nella Casa di Riposo e o Centro Diurno sarà compilata a cura del personale amministrativo una cartella dell'ospite completa di ogni dato anagrafico, sanitario, familiare ed economico e della documentazione presentata. Al momento dell inserimento in Residenza Protetta dovrà essere aperta una cartella assistenziale integrata ( medica, infermieristica, tutelare); nella cartella dovranno essere registrate tutte le attività sanitarie e prestazioni socio assistenziali erogate. All ingresso gli ospiti dovranno disporre di abbigliamento, biancheria personale e altri oggetti indicati nell'apposito prospetto fornito dalla Direzione. Tutti gli abiti e la biancheria dovranno essere cifrati per il riconoscimento. ART.21 ASSEGNAZIONE DELLA CAMERA Al momento dell'inserimento all'ospite verrà assegnata una camera che tuttavia, per esigenze organizzative e di relazione, e potrà essere cambiata su disposizione della Direzione dell'ente Gestore. L'ospite dovrà : ART.22 OBBLIGHI DELL'OSPITE a) osservare le regole di igiene dell'ambiente; b) mantenere in buono stato la stanza, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate ed adeguarsi alla richiesta dell'ente di garantirne la corretta utilizzazione in relazione alle proprie capacità psico-fisiche; c) consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall'ente di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, a controlli e riparazioni; d) evitare di far uso nella propria camera di fornelli, ferri da stiro e apparecchi elettrici per il riscaldamento e qualsiasi altro oggetto che la Direzione ritenga pericoloso;
e) risarcire all'amministrazione degli eventuali danni arrecati per propria incuria e trascuratezza. ART.23 OGGETTI PERSONALI DEGLI OSPITI Gli ospiti potranno portare e trattenere nella struttura oggetti personali di piccole dimensioni, sempre che gli stessi non siano di disturbo alla convivenza e sia possibile garantirne condizioni ottimali di igiene. L'Amministrazione Comunale e l'ente gestore della struttura polifunzionale non assumono responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti. In caso di decesso dell'ospite, gli oggetti o le somme di denaro conservate potranno essere ritirati dai legittimi eredi su presentazione di idoneo atto notarile o notorio o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi della L.15/68 ad eccezione dei casi in cui vi sia stata l integrazione della retta del Comune di Civitanova per i quali dovrà essere richiesta l autorizzazione di tale Ente. ART.24 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI Gli orari dei pasti verranno fissati dalla Direzione della struttura, eventualmente differenziati per tipologia di servizio. Il vitto verrà preparato sulla base di un menù settimanale, assicurando la possibilità per gli ospiti in regime di ricovero o semi-residenziale, di seguire le diete particolari richieste e giustificate dal medico curante. I pasti dovranno essere consumati nell'apposita sala da pranzo e potranno essere serviti in camera solo ove sia richiesto dallo stato di salute dell'ospite, previa autorizzazione della Direzione. ART.25 PRESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE Gli ospiti dei servizi residenziali saranno tenuti alla scelta di un medico di base operante nell'ambito territoriale dove è ubicata la struttura. L'ospite potrà richiedere, a sue spese, visite di altri medici di sua fiducia. Prescrizioni di sanitari diversi dai curanti dovranno essere convalidate dagli stessi, che redigono apposita cartella sanitaria depositata nella Casa di Riposo. L'ospite è tenuto a rispettare le terapie farmacologiche prescritte dal medico curante. L'onere delle spese mediche, specialistiche e farmaceutiche sono a totale carico dell'ospite. ART.26 SERVIZI RESIDENZIALI - VITA QUOTIDIANA Gli orari della sveglia mattutina e del ritiro serale nelle camere saranno fissati dalla Direzione per gli ospiti non autosufficienti, mentre potranno essere flessibili per gli anziani autosufficienti. Gli ospiti autosufficienti saranno liberi di uscire e rientrare nella struttura quando lo desidereranno nell'ambito degli orari stabiliti. Per i rientri serali potranno essere concesse deroghe, sempre nel rispetto delle regole di convivenza.
Se l'ospite desidererà allontanarsi dalla struttura per alcuni giorni, dovrà comunicare preventivamente alla Direzione, su apposito modulo il periodo di allontanamento, nonchè il recapito durante l'assenza. Gli ospiti saranno tenuti ad eseguire i bagni settimanali secondo il programma stabilito dalla Direzione. ART.27 VITA DI RELAZIONE I familiari e gli amici degli ospiti potranno accedere alla Struttura nel rispetto della vita comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio all'andamento dei servizi. L'orario di accesso sarà stabilito dalla Direzione sulla base delle esigenze organizzative e delle attività eseguite, tenendo conto dell'esigenza di consentire il maggior contatto possibile tra gli ospiti ed i loro conoscenti. Di norma, peraltro, nei saloni multifunzionali l'orario di accesso sarà così determinato: Nei saloni multifunzionali: MATTINO - dalle ore 9.00 alle ore 12.OO POMERIGGIO- dalla ore 16.00 alle ore 19.00 Non e concenstito il libero accesso ai piani, ne visite nella camera dell ospite, salvo nei casi in cui questi non sia più autosuffciente. In tal caso il famigliare dovra concordare preventivamente gli orari di accesso. E' fatto divieto ai visitatori di accedere ai vari servizi (cucina, guardaroba, refettorio); l'accesso al refettorio durante l'orario dei pasti, consentito solo per motivi di assistenza, su espressa autorizzazione della Direzione, obbliga al rispetto delle norme igieniche stabilite dalla Direzione. E' fatto divieto ai visitatori di introdurre alcolici, farmaci e cibo facilmente avariabile. Altri generi di conforto potranno essere introdotti solo in quantità limitata, le eccedenze saranno consegnate al personale di cucina per uso collettivo. Nel caso in cui non si rispettino le disposizioni sopra riportate per tre volte, la Direzione dispone il divieto di accesso ai piani ove sono ospitati i degenti e ai locali adibiti a servizi. ART.28 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO La Struttura Polifunzionale favorisce e promuove la collaborazione con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di compiti assistenziali e socio-ricreativi, secondo programmi concordati con la Direzione, che i volontari dovranno rispettare astenendosi da ogni azione che rechi pregiudizio al funzionamento dei servizi della struttura. ART.29 OSPITALITA' TEMPORANEA La Struttura Polifunzionale, su richiesta del Comune, potrà offrire ospitalità temporanea a cittadini in stato di bisogno, per motivi eccezionali e contingenti, per periodi predeterminati, nel rispetta della tipologia di utenza per i Servizi autorizzati.
Le tariffe per il servizio sono fissate dall'apposita convenzione per la gestione. CAPO VII RETTE ART.30 DETERMINAZIONE DELLE RETTE Le rette, differenziate in relazione al grado di autosufficienza dell'anziano e al tipo di servizio richiesto (ricovero, servizio semi-residenziale, mensa,) sono fissate dai competenti organi comunali e la decorrenza verrà stabilita con il medesimo atto. Il provvedimento che aggiorna le rette dovrà essere comunicato ai soggetti tenuti al pagamento entro 30 gg. dall'adozione. La retta di ricovero non copre le spese per l'assistenza in caso di ricovero ospedaliero dell'anziano, per le quali, pertanto, dovranno provvedere direttamente gli ospiti o i loro familiari. ART.31 MODALITA' DI PAGAMENTO Le rette dovranno essere versate mensilmente all'ente Gestore della Casa di Riposo in via anticipata, fatti salvi diversi accordi con i Comuni per le quote di integrazione a loro carico. Nei confronti degli inottemperanti l'ente Gestore della Casa di Riposo sarà autorizzata ad applicare gli interessi al tasso ufficiale di sconto più un punto. ART.32 ASSENZA DELL'OSPITE Servizo Casa di Riposo: in caso di assenza dell'utente da qualsiasi causa determinata, la retta della Casa di Riposo verrà contabilizzata per intero, se le presenze raggiungeranno i 2/3 dei giorni utili del mese. Qualora, invece, le assenze superino 1/3 dei giorni utili del mese, la retta sarà contabilizzata per i giorni di effettiva presenza, fatto salvo, comunque, l'obbligo di pagare 1/3 della retta. Nel caso in cui l'ospite manchi per un mese intero e lo stesso o la famiglia chiedano la conservazione del posto, la retta sarà pari ad un 1/3 dell'ammontare per il primo mese e a 2/3 per il secondo mese. La conservazione del posto non potrà, comunque, avere durata superiore a mesi due. Residenza Protetta: in caso di assenza dell ospite per ricovero ospedaliero, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell UVI, non sia stabilito un ricovero presso altro tipo di struttura residenziale. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di 15 giorni complessivi nell anno, fermo restando l obbligo al pagamento dell intera quota alberghiera. Nei giorni di assenza per ricovero ospedaliero l ospite è tenuto a corrispondere la retta alberghiera al 50%. Centro Diurno : la retta giornaliera viene corrisposta solo in caso di effettiva presenza; assenze prolungate potranno determinare, a discrezione della Direzione, la dimissione
dal Centro. ART.33 INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER I RESIDENTI A CIVITANOVA MARCHE Si rinvia agli artt. 30,31,32,33,34 del regolmento per l erogazione delle prestazioni socio-assistenziali ed educativo-formative ART.34 PROCEDURA PER LA DIMISSIONE DELL'OSPITE L'ospite potrà essere dimesso dalla Casa di Riposo, dal Centro Diurno e dal servizio mensa in qualsiasi momento per le seguenti cause: a) volontà propria; b) comprovata incompatibilità alla vita comunitaria e alle regole della convivenza; c) grave inosservanza delle norme della Casa di Riposo; d) gravi scorrettezze nel comportamento tenuto all'interno della struttura dai familiari dell'ospite; e) mancato, protratto pagamento della retta mensile. La dimissione verrà effettuata dall'ente gestore che ne darà comunicazione al Comune. La dimissione dalla Residenza Protetta dovrà essere concordata tra l équipe interna della Residenza che ha in carico l ospite, di cui all art 17 e l UVI. ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI Qualora normative e/o atti amministrativi nazionali, regionali vincolanti, successive all adozione del presente regolamento comportino modifiche alle procedure indicate, le stesse si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento