DELIBERAZIONE del COMITATO DEI SINDACI



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Ambito Sociale Territoriale n 3 Ente capofila Comunità Montana del Catria e Nerone - Cagli Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico DELIBERAZIONE del COMITATO DEI SINDACI N 27 del 12.12.2003 Oggetto PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE - APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA E DISCIPLINA DELLE PROCEDURE D AMBITO Presenti: Gino Traversini Domenico Papi Orazio Ioni - Presidente - Vice Presidente - Componente Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Stefano Cordella, Coordinatore dell Ambito Territoriale n.3 Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato IL COMITATO DEI SINDACI VISTO il documento istruttorio allegato, nel quale si propone di approvare il programma di intervento per l affidamento familiare Accordo di programma e disciplina delle procedure d Ambito; RITENUTO opportuno deliberare in merito, per i motivi esposti in tale documento che vengono condivisi; SENTITO al riguardo l Ufficio di Piano CON VOTI unanimi resi in forma palese DELIBERA 1. DI APPROVARE l accordo di programma (allegato A) e la relativa disciplina delle procedure (allegato B) relativo al programma di intervento per l affidamento familiare, da sottoscrivere con l Az. USL n.2 di Urbino, i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano e Piobbico a livello di Ambito Territoriale Sociale. 2. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Comuni membri ed alla Comunità Montana Catria e Nerone, quale ente capofila, per gli adempimenti conseguenti Il Presidente F.to Dr. Gino Traversini Il Segretario verbalizzante F.to Dr. Stefano Cordella La presente deliberazione è stata esposta all Albo Pretorio della Comunità Montana del Catria e Nerone per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2003 al 2.1.2004 La presente deliberazione è copia conforme all originale per uso amministrativo e d ufficio Dr. Stefano Cordella

Oggetto: PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE - APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA E DISCIPLINA DELLE PROCEDURE D AMBITO DOCUMENTO ISTRUTTORIO RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 8.11.2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ; D.A. n. 306 del 1.3.2000 Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 D.G.R. 592 del 19.3.2002 Istituzione Ambiti sociali territoriali D.G.R. n. 1670 del 17.7.2001 Linee guida per l attuazione del piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 18.7.2002 Approvazione Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci dell Ambito territoriale n. 3 - Cagli Deliberazione n. 3 del Comitato dei Sindaci del 18.07.2002 Istituzione Ufficio di Piano Legge 4 maggio 1983 n.184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ; Legge 28.03.2001 n.149 Modifiche alla Legge 4 maggio n.184 recante Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori nonché il titolo VIII del libro primo del Codice Civile; D.P.C.M. 14.02.2001; Delibera di Giunta Regionale n.869 del 17.06.2003 Indirizzi in materia di interventi socio sanitari territoriali relativi all affidamento di cui alla Legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modifiche. Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.15 del 21.05.2003 Approvazione Piano sociale di zona 2003 MOTIVAZIONI A seguito dell adozione da parte della Giunta Regionale delle delibere n.1896/02 e n.869/03, il Comitato dei Sindaci con atto n.26 del 13.10.2003 approvava lo schema di accordo di programma con l Az. USL n.2 di Urbino per l attivazione dell Équipe adozione e affidamento familiare. Accordo successivamente sottoscritto dai rappresentanti dell Az. USL e dell Ambito Sociale n.3 in data 20.10.2003. Nel particolare per quanto concerne l istituto dell Affido Familiare si rende necessaria l istituzione del Servizio di Affido Familiare di cui fanno parte gli operatori dell équipe integrata d Ambito Adozione, Affidamento e il personale addetto ai Servizi Sociali Comunali, al fine di perseguire una migliore operatività. Si rende necessario altresì un protocollo d intesa che uniformi le prestazioni su tutto il territorio di riferimento che faciliti gli operatori nel compito di erogare prestazioni sempre più qualificate, unitarie, coordinate ed integrate. PROPOSTA Per le motivazioni sopra riportate si ritiene necessario: 3. DI APPROVARE l accordo di programma (allegato A) e la relativa disciplina delle procedure (allegato B) relativo al programma di intervento per l affidamento familiare, da sottoscrivere con l Az. USL n.2 di Urbino, i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano e Piobbico a livello di Ambito Territoriale Sociale. Il Coordinatore d Ambito Dr. Stefano Cordella Allegato A

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L ISTITUZIONE DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE E APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE. TRA La Comunità Montana del Catria e del Nerone zona D1 I Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico E L Azienda Sanitaria Locale n.2 di Urbino Riferimenti normativi: Legge 4 maggio 1983 n.184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ; Legge 28.03.2001 n.149 Modifiche alla Legge 4 maggio n.184 recante Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori nonché il titolo VIII del libro primo del Codice Civile; Legge 08.11.2000 n.328 Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ; D.P.C.M. 14.02.2001; Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002 ; Delibera di Giunta Regionale n.869 del 17.06.2003 Indirizzi in materia di interventi socio sanitari territoriali relativi all affidamento di cui alla Legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modifiche. Piano sociale di zona approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n.15 del 21.05.2003; Il giorno.. del mese di dell anno 2003, presso la sede della Comunità Montana del Catria e Nerone, le parti sottoscrivono il presente accordo di programma per uniformare su tutto il territorio dell Ambito Sociale n.3 nell interesse primario del cittadino - utente e di facilitare gli operatori nel compito di erogare prestazioni sempre più qualificate, unitarie, coordinate e integrate. Art.1 Finalità Il presente accordo di programma disciplina il rapporto tra la Comunità Montana del Catria e Nerone, ente capofila dell Ambito Sociale n.3, i Comuni che fanno parte dell Ambito e l Azienda Sanitaria Locale n.2 per l istituzione del Servizio di Affido Familiare (S.A.F.), per la ripartizione dei compiti e delle funzioni, nonché per disciplina delle procedure in merito all Istituto dell affido familiare. Pertanto, scopo del presente protocollo d intesa è quello di uniformare le prestazioni su tutto il territorio di riferimento nell interesse primario del cittadino-utente e di facilitare gli operatori nel compito di erogare prestazioni sempre più qualificate, unitarie, coordinate ed integrate. Art.2 Organizzazione dei servizi Il S.A.F. è un servizio gestito in forma associata tra la Comunità Montana del Catria e Nerone che svolge le funzioni di ente capofila ed i Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico e A.S.L. n.2 di Urbino. Il S.A.F. è gestito attraverso: L Équipe integrata d Ambito Adozione, Affidamento di cui fanno parte le Assistenti Sociali: appartenenti all Ufficio di Promozione Sociale e lo Psicologo proveniente dalla A.S.L. n.2; Personale addetto ai Servizi Sociali Comunali. Sono previsti incontri periodici tra tutti i soggetti sopra individuati per momenti di confronto e verifica, con la partecipazione e il coordinamento generale del Coordinatore d Ambito. Art.3 Comunità Montana e Ambito Sociale n.3 La Comunità Montana capofila tramite l Ambito Sociale fornisce ai Comuni, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalla vigente normativa statale e regionale, le figure di Assistente Sociale appartenenti dall U.P.S.; ad esse è affidato il ruolo tecnico afferente al Servizio Sociale Professionale così come meglio specificato nel disciplinare allegato al presente accordo di programma. Dette Assistenti Sociali sono assegnate all Équipe Integrata d Ambito Adozione, Affidamento.

I compiti e le funzioni attribuite all Ambito Sociale vengono svolte dalla Comunità Montana in qualità di ente capofila. Art.4 Compiti dei Comuni I Comuni per lo svolgimento delle funzioni che verranno espletate presso le sedi municipali assicurano: la rilevazione del bisogno di affido e supporto del progetto in itinere; la gestione di tutti gli atti amministrativi e contabili relativi agli affidamenti familiari che l ente locale ha in carico così come meglio specificato nel disciplinare per l affido familiare; la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle funzioni sopra elencate; l interazione del loro personale dipendente con le Assistenti Sociali. Art.5 Compiti dell Az. U.S.L. n.2 L Azienda U.S.L. n.2, garantisce: la figura dello psicologo per lo svolgimento delle attività professionali competenti; la piena collaborazione degli operatori Distretto Sanitario di Cagli (Assistenti Sociali e Psicologo) con le Assistenti Sociali dell Ambito; l affiancamento delle proprie Ass. Sociali a quelle dell Ambito n.3 nella fase di passaggio dei casi. Lo Psicologo fornito dall Az. U.S.L. di Urbino fa parte dell Équipe integrata d Ambito Adozione, Affidamento. Art.6 Compiti dell équipe integrata d ambito L equipe integrata d ambito Adozione, Affidamento, svolge le funzioni disciplinate dall apposito Accordo di Programma sottoscritto dalla Comunità Montana e dall Az. U.S.L. n.2 di Urbino in data 20.10.2003, nonché le attività professionali competenti così come meglio specificato nel disciplinare per l affido familiare allegato. Art.7 Oneri Essendo il Servizio di Affido Familiare una delle attività dell Ufficio di Promozione Sociale, gli oneri finanziari per la dotazione di Assistenti Sociali destinati al Servizio Affido viene sostenuta utilizzando l apposito fondo che la Regione Marche stanzia annualmente per lo staff del Coordinatore d Ambito e l U.P.S. Qualora ci sia la necessità, sulla base della programmazione annuale del Comitato dei Sindaci, i Comuni e la Comunità Montana possono essere chiamati a concorrere, in quote stabilite da tale organismo, al cofinanziamento parziale o totale di detto onere. Art.8 Approvazione e validità dell accordo Il presente Accordo di Programma con annesso disciplinare delle procedure d Ambito, che trova nel piano sociale di zona l atto fondamentale consiliare di riferimento e derivazione, è promosso e licenziato dal Comitato dei Sindaci dell Ambito Sociale n.3 di Cagli e, quindi, definitivamente approvato dalla Comunità Montana, ente capofila, e dalla Azienda U.S.L. n.2 di Urbino. Completata la procedura di approvazione e di stipula l accordo viene trasmesso ai Comuni dell Ambito per la relativa presa d atto. Il presente Accordo di Programma è valido per anni 3 (tre), salvo eventuali modifiche o aggiornamenti da stipularsi tra le stesse parti. Il Presidente della Comunità Montana Catria e Nerone Gino Traversini Il Sindaco di Acqualagna Bruno Capanna Il Sindaco di Apecchio Orazio Ioni Il Sindaco di Cagli Domenico Papi Il Sindaco di Cantiano Gino Traversini Il Sindaco di Piobbico Adriano Blasi Il Commissario Straordinario ASL n.2 Ciro Mingione Allegato B

DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE D AMBITO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PREMESSO CHE - lo scopo generale dell affido è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in istituto o altra struttura comunitaria; - l affido familiare è un intervento di collocazione temporanea, anche solo diurna, di minori presso famiglie diverse dalla loro e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo d origine in vista del suo rientro; - che si può ricorrere all affido familiare solo qualora la famiglia naturale si trovi nell impossibilità e nell incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e d assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l apporto dei servizi sociali e sanitari territoriali; - che l affido è da considerarsi sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparatorio in situazioni di crisi e ciò dopo aver esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia d origine; - che il minore ha diritto di vivere nell ambito della propria famiglia e che i Servizi Sociali e Sanitari territoriali, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo anzitutto gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un opera di sostegno economico, sociale e psicologico nei confronti dei genitori entro il 4 grado, al fine di porli in condizioni di adempiere direttamente alla loro funzione educativa; Art.1 Provvedimento di affidamento familiare L affido familiare è disposto dall Amministrazione Comunale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Art.2 Beneficiari Possono beneficiare del servizio di affido familiare i minori da 0 a 18 anni, prorogabili fino a 21 anni per situazioni particolari che si trovano in stato di carenza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di rispondere ai loro bisogni. Art.3 Durata L affido familiare ha una durata temporanea indicata nel provvedimento salvo diverse disposizioni del Tribunale per i minorenni. In base a quanto disposto dalla normativa in vigore, trascorso il periodo previsto nell atto di affido, qualora permangano le difficoltà della famiglia di origine, può essere richiesta una proroga al Tribunale per i minorenni. Art.4 Affidatari Gli affidatari vengono individuati tra: - famiglie con o senza figli - persone singole - comunità di tipo familiare L affidatario deve essere maggiorenne ed avere un età adeguata alle esigenze del minore. Art.5 Forme dell affido familiare L affidamento familiare risponde ad un bisogno preciso che si basa sulle necessità individuali e familiari del minore. Gli affidi possono quindi essere diversi tra loro. Si possono genericamente distinguere in: AFFIDAMENTO A TEMPO PIENO: il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria con rientri e contatti con la famiglia d origine sulla base del progetto individuato;

AFFIDAMENTO DIURNO: il minore necessita del sostegno di un altro nucleo familiare solo per qualche ora al giorno, per il fine settimana, per le vacanze, per periodi brevissimi in situazioni di emergenza. Art.6 Compiti della famiglia affidataria La famiglia affidataria si impegna a: - provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in affido, in base alle modalità e ai tempi del progetto, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia della decadenza o limitazione della potestà, sempre comunque nell interesse del minore ed in ottemperanza ad eventuali disposizioni del Tribunale per i Minorenni; - assicurare, anche in collaborazione con gli operatori coinvolti, un attenta osservazione dell evoluzione del minore, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la famiglia d origine; - garantire valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza, salubrità dell alloggio); - assicurare regolare assistenza sanitaria (ivi compresi i normali controlli periodici) e, in caso di urgenza, gli interventi medici necessari; - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d origine; - favorire il rientro del minore in famiglia, in base ai tempi e alle modalità stabilite nel progetto; - favorire i contatti del minore con la famiglia d origine secondo modalità e tempi concordati con i servizi preposti, salvo specifiche prescrizioni dell Autorità Giudiziaria affidante; - essere disponibile a collaborare con gli operatori psico-sociali referenti dell affido (Equipe integrata d Ambito) seguendo le loro indicazioni; - prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione agli operatori; - escludere qualsiasi richiesta di denaro all affidato e alla sua famiglia a qualsiasi titolo. Art.7 Compiti della famiglia d origine La famiglia d origine deve: - mantenere rapporti costanti con gli operatori psico-sociali referenti del progetto di affido e rendersi concretamente disponibili all attuazione del programma concordato per il superamento delle loro difficoltà familiari; - rispettare le modalità stabilite per gli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori psico-sociali referenti dell affido, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e di eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; - favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio affidante; - contribuire alle spese di mantenimento del minore qualora non vi siano difficoltà economiche. L entità di tale contributo viene valutata dal servizio territoriale di competenza in accordo con gli operatori; - autorizzare l affidatario, in caso di necessità e urgenza, a far attuare gli interventi medici e chirurgici necessari al minore; Art.8 Compiti dei Comuni All Amministrazione Comunale competono le seguenti procedure: - la rilevazione del bisogno di affido e supporto del progetto in itinere; - formalizzare l affido mediante ordinanza sindacale, previa sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e della famiglia d origine (a condizione che non esista un provvedimento limitativo o sospensivo della potestà parentale emesso dall Autorità Giudiziaria), e a inoltrare detto provvedimento al Giudice Tutelare per la sua omologazione; - determinare, in accordo con le figure professionali dell Équipe Integrata d Ambito, la quantificazione del contributo economico da erogare alla famiglia affidataria; - determinare un contributo di entità superiore a quelli previsti ogni qualvolta si evidenziano nel minore situazioni particolari, quali: primi mesi di vita, salute cagionevole, status psico-fisico, etc., previa documentazione che giustifichi tali spese; - stipula della polizza assicurativa tramite cui i minori e gli affidatari sono coperti per danni che dovessero sopraggiungere al minore o che lo stesso dovesse provocare nel corso dell affido;

Art.9 Comunità Montana e Ambito Sociale La Comunità Montana tramite l Ambito Sociale interviene fornendo le figure professionali di Assistenti Sociali appartenenti all Ufficio di Promozione Sociale e assegnate all Equipe Integrata adozione, affidamento e minori fuori dalla famiglia i cui compiti sono specificati nel successivo art.11. Art.10 Az. U.S.L. n.2 di Urbino La Az. U.S.L. n.2 di Urbino fornisce la figura dello Psicologo assegnato all Equipe Integrata adozione, affidamento e minori fuori dalla famiglia i cui compiti sono specificati nel successivo art.11. Qualora si renda necessario l Az. U.S.L. n.2 di Urbino fornirà altre professionalità con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva, sostenendone i relativi oneri e garantendo il sostegno alle competenze genitoriali, nonché la terapia e la psicoterapia dell infanzia, dell adolescenza e della coppia. Art.11 Compiti dell équipe integrata A seguito della Delibera di Giunta Regionale n.1896 del 29.10.2003 e n.896 del 17.06.2003, e attraverso la sottoscrizione in data 20.10.2003 dell accordo di programma tra la Comunità Montana del Catria e Nerone di Cagli (Ente capofila dell Ambito Sociale n.3) e Azienda U.S.L. n.2, è stata costituita nell Ambito Sociale n.3 l Équipe locale integrata Adozione, Affidamento al fine di assicurare l unitarietà di intervento in tale materia con lo scopo di sviluppare le politiche per l infanzia e l adolescenza anche in merito all affidamento familiare. La dotazione minima dell équipe è formata da uno Psicologo e un Assistente Sociale, professionalità integrabili con supporti specialistici ed operativi territoriali del pubblico e del privato, del sociale e del sanitario. L équipe per quanto attiene agli adempimenti connessi all affidamento familiare in generale si occupa di: - promozione dell approvazione e verifica sull applicazione del regolamento comunale dell affidamento familiare; - sensibilizzazione e informazione nei confronti dell opinione pubblica sul servizio di affido, da realizzarsi in ambito sociale territoriale o sovra-ambito; - reperimento e selezione delle famiglie disponibili all affidamento familiare; - conduzione dei lavori di gruppo e un percorso di preparazione delle famiglie disponibili all affido anche avvalendosi delle associazioni di famiglie affidatarie che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie; - abbinamento famiglia affidataria/minore, in collaborazione con il servizio socio assistenziale dell ente locale competente; - sostegno del nucleo affidatario attraverso incontri di gruppo; - collaborazione con la banca dati regionale, in relazione alla immissione e alla elaborazione periodica dei dati riferiti agli affidamenti; - verifica e valutazione dell attività svolta. - mediazione familiare. L équipe per quanto attiene agli adempimenti dello specifico progetto di affidamento familiare si occupa di: - formulare il progetto di affido; - sostenere il minore, garantendogli uno spazio espressivo e relazionale e/o terapeutico, se necessario, all interno dei servizi a sua tutela; - trasmettere alla famiglia affidataria le informazioni, relative al bambino e alla sua famiglia, ritenute necessarie per una corretta gestione dell affido, nel rispetto del segreto professionale; - sostenere la famiglia affidataria per tutta la durata dell affido con incontri periodici e programmati; - sostenere la famiglia d origine con interventi finalizzati al superamento al superamento delle difficoltà che hanno determinato l affido, fornendo un adeguato sostegno finalizzato alla condivisione della scelta dell affido e alle conseguenti iniziative a favore del minore; - collaborare, per quanto di competenza, con l Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni); - monitorare periodicamente il progetto con eventuale rivalutazione dell intervento; - collaborare con l équipe integrata per individuare la famiglia affidataria più idonea presente nella banca dati.

Art.12 Termine dell affido L affido familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l interesse del minore, quando: - sia venuta meno, all interno della famiglia di origine, la situazione di difficoltà che lo ha determinato; - la prosecuzione dell affido sia di pregiudizio al minore; Il giudice tutelare trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui sopra, sentiti il servizio sociale locale interessato e il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i Minorenni l adozione di ulteriori provvedimenti nell interesse del minore. Al termine dell affidamento familiare, gli operatori referenti assicurano, per il tempo necessario, ogni opportuno sostegno alla famiglia d origine, al minore e alla famiglia affidataria.