Incontro informativo. Disabili e azienda: la programmazione degli inserimenti e le convenzioni con le cooperative sociali come strumenti di gestione



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Incontro informativo I SEMINARI DEL LAVORO Disabili e azienda: la programmazione degli inserimenti e le convenzioni con le cooperative sociali come strumenti di gestione Milano, 27 gennaio 2011

Incontro informativo I SEMINARI DEL LAVORO Disabili e azienda: la programmazione degli inserimenti e le convenzioni con le cooperative sociali come strumenti di gestione Relatori: Paolo Quinzi - Area Lavoro e Previdenza Assolombarda Dario Cassata - Consorzio CoopeRho Dario Vedani - LegaCoop Milano, 27 gennaio 2011

convenzioni di inserimento lavorativo per i disabili L. n. 68/1999 Art. 12 (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione delle categorie protette, con le cooperative sociali di tipo b, l. n. 381/1991 e con i disabili liberi professionisti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie protette.

Le convenzioni: Max. 1 lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti; Max. 30 % dei lavoratori disabili da assumere ai sensi di legge, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. n.b. la quota obbligatoria è pari a: 1 disabile da 15 a 35 dipendenti; 2 36 50 7% degli occupati > 50

Es. impresa con 100 dipendenti disabili da assumere 7 disabili convenzione 30% di 7 = 2,1 = 2

La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a); c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale (ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1), con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

La convenzione deve indicare i seguenti elementi: 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa che non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa di applicare la parte normativa e retributiva dei CCNL, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire; 3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

(Novità introdotta dalla L. n. 247/2007) Sempre l art. 12 prevede aggiunge la possinbilità in oggetto per i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge

Art. 12-bis-(Convenzioni di inserimento lavorativo) Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione delle categorie protette c.d. soggetti conferenti, e i soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Soggetti destinatari: - le cooperative sociali di cui all'articolo 1, c. 1, lett.a) e b), L. n. 381/1991 e loro consorzi; -le imprese sociali di cui all'art.2, c. 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 155/2006; - i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione delle categorie protette.

In possesso dei seguenti requisiti: a) non avere in corso procedure concorsuali; b) essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza (D.Lgs n. 626/1994 successive modificazioni e integrazioni); c) essere dotati di locali idonei; d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro (escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo); e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva prevista dalla legge (art.3 c.1, lett.a), con arrotondamento all'unità più vicina.

Requisiti per la stipula della convenzione: a) individuazione delle persone disabili da inserire, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; b) durata non inferiore a tre anni; c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei ccnl, nonchè dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro; d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

Alla scadenza della convenzione il committente, previa valutazione degli uffici competenti, può: a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; In tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, (art.13, c.4), nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi della disposizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art.14 l.n.276/2003 (c.d. Legge Biagi) Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per l impiego, di cui all'articolo 6, c.1, della l. n. 68/1999, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali art. 1, c.1, lett. b), l. n. 381/1991, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi dell impiego l. n.68/1999; c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per l impiego lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione (nei limiti delle disponibilità Finanziarie indicate dalla stessa legge) a) non superiore al 60 % per cento del costo salariale, per ogni disabile che, assunto attraverso le convenzioni apposite (art.11) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (norme in materia di pensioni di guerra DPR 23 dicembre 1978, n. 915), ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) Max. 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (tab.pensioni di guerra). c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore; d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 % o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Possono essere ammesse ai contributi le assunzioni a tempo indeterminato. realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto dei fondi. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni,