REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO DELLA CITTA



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REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO DELLA CITTA Approvato con delibera consiliare n.8 del 3 Febbraio 1997 1

PRINCIPI GENERALI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Rilevata l importanza vitale che la vegetazione arborea riveste ai fini paesaggistici, culturali ed igienico-ambientale per la città di Aversa e per il suo territorio, vengono stabilite le seguenti norme atte a garantirne la protezione e una razionale gestione. Sono oggetto di protezione tutti gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 50 cm con misurata a petto d uomo (a circa 150 cm da terra), nonché le piante, gruppi di alberi, filari e siepi di particolare interesse che diano appositamente individuate ed elencate in un apposito documento tecnico a cura del Settore Funzionale Verde Pubblico, in considerazione della loro ubicazione, specie ed importanza storica sul territorio comunale e che pertanto costituiscono, quali risorse straordinarie, l irripetibile patrimonio storico-ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione. ART.2 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE Su tutto il territorio comunale l abbattimento o la capitozzatura delle piante di cui all art.1 restano subordinate a specifica autorizzazione da parte dell amministrazione comunale, sentito il responsabile del Settore Vede Pubblico. La suddetta autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la piante, di domanda indirizzata al Sindaco, corredata di appropriata documentazione o di quanto altro necessario a definire lo stato di necessità lamentato. L istruttoria, espletata dal competente ufficio, verrà definito nel termine massimo di gg.30 dal ricevimento della richiesta; in caso contrario la stessa è da intendersi approvata. Le autorizzazioni conterranno le prescrizioni tecniche per l esecuzione degli scavi e l allestimento dei cantieri, inoltre, il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare l ufficio con almeno 10 (diconsi dieci) giorni di anticipo sull inizio dei lavori. 2

ART.3 DIVIETI E vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare gli alberi e le siepi di cui all art.1, modificare con potature che vadano oltre la rimonda (ad eccezione degli alberi da frutto), la struttura degli alberi e delle siepi protette, qualora avvengano danneggiamenti ad alberature, siepi o tappeti erbosi, l ufficio addetto interverrà in maniera diretta e rapida per ripristinare la situazione originaria; o, se ciò non fosse possibile, per evitare danni più gravi. Nel caso i danneggiamenti risultino essere dolosi, saranno applicate le sanzioni di cui all art.12 del presente regolamento. E, inoltre, vietato: a) depositare materiali inquinanti e nocivi alle piante; b) accumulo di materiali di risulta o simili nell area di incidenza delle stesse; c) qualsiasi tipo di affissioni che provochi ferite alle essenze vegetali. ART.4 ECCEZIONI ED ESENZIONI I divieti di cui all art.3 fanno eccezione nei casi sotto configurati: a) quando il proprietario in base alle leggi statali e regionali vigenti, sia obbligato e rimuovere o modificare gli alberi o le siepi; b) quando dall albero o dalla siepe provengono pericoli, non eliminabili per persone o cose; c) in caso di lavori edilizi, il progetto tenga in massimo conto la tutela del verde preesistente, così come descritto dall art.5 di questo regolamento. Il riconoscimento di un eccezione o esenzione deve essere richiesto per iscritto all ufficio preposto documentando le motivazioni, l indicazione delle specie, della circonferenza del tronco e dell altezza degli esemplari vigenti. ART.5 PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL PROCESSO DI CONCESSIONE EDILIZIA I progetti presentati per il rilascio di concessione edilizia devono essere studiati in maniera tale da rispettare il più possibile gli alberi e le aree verdi pubbliche e private. Nel caso in cui fossero danneggiati alberi, siepi o quant altro oggetto di tutela del presente regolamento, il proprietario o responsabile dell immobile, dovrà provvedere all immediata sostituzione dell albero o siepe danneggiata. 3

ART.6 INTERVENTI PRESCRITTI E facoltà del Sindaco prescrivere che il proprietario di essenze vegetali adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa degli alberi, siepi e tappeti erbosi di cui all art.1 del presente regolamento. Ciò vale, in particolare, quando si devono predisporre ed eseguire lavori edilizi o ogni altra attività pericolosa per la vegetazione. Per gli alberi vincolati ai sensi della legge 1497/39 (Alberi Monumentali) l ente pubblico può concorrere col privato alle cure ed alla manutenzione. Nella procedura di approvazione dei suddetti progetti deve essere inserita l autorizzazione di cui all art.2 di questo regolamento. Nell autorizzazione per gli scavi possono essere prescritte metodologie particolari o distanze minime dalla base del tronco. ART.7 NORME DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA Gli interventi di manutenzione, cura e salvaguardia fitopatologia del patrimonio arboreo comunale che necessitano di autorizzazione, devono essere realizzati secondo le indicazioni di un tecnico del settore. ART.8 SEGNALAZIONE DI AVVERSITA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE Ogni tipo di danneggiamento ed avversità di alberi e siepi deve essere tempestivamente segnalato al capo ufficio Settore Funzionale Verde Pubblico. Tale segnalazione può essere fatta da qualsiasi cittadino, anche se non proprietario delle piante in oggetto. Per sintomi di malattia a causa di infestazioni da insetti fitofagi o di morte improvvisa degli alberi, l ufficio competente valuterà l opportuna cura da adottare. 4

ART.9 CONSULENZE DELL UFFICIO SETTORE VERDE PUBBLICO L ufficio fornisce, a richiesta dei cittadini, informazioni e consulenza tecnica gratuita relativamente ad ogni potatura di rimonda o comunque di cura degli alberi ed arbusti entro giorni 5 (diconsi cinque) lavorativi dalla richiesta; tale consulenza deve essere consegnata per iscritto, a firma del capo ufficio, all interessato. ART.10 NUOVI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE Per tali interventi sono necessarie la redazione e l approvazione di un progetto. Negli interventi di rimboschimento urbano, verrà privilegiato l utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone. Eventuali modifiche al presente provvedimento verranno adottate dal Consiglio Comunale, previo studio di fattibilità da parte della Commissione Consiliare preposta. I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall art.892 e seguenti del codice civile. ART.11 CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE L ufficio Settore Funzionale Verde Pubblico, entro mesi sei dall approvazione del presente regolamento, predisporrà una tavola che indichi le aree del territorio comunale coperto dagli alberi, gruppo di alberi, filari, siepi, prati ed altre aree verdi che dovranno essere oggetto di tutela. ART.12 SANZIONI Chiunque eseguirà lavori sul territorio comunale contravvenendo a quanto previsto dagli articoli del presente regolamento sarà punito a termini di legge e con una sanzione amministrativa da lire 250.000 a 3.000.000 in base alla gravità del fatto. 5

ART.13 TUTELE FITOSANITARIE PREVISTE DALLA LEGGE Gli interventi su piante di platano sono regolate dal decreto ministeriale del 03 settembre 1987 n.412, lotta obbligatoria contro cancro del platano. Potature e/o abbattimento di dette piante saranno pertanto consentiti previo accertamento e conseguente parere dell Osservatorio regionale sulle malattie delle piante opportunamente interpellato dagli uffici comunali competenti. Agli inadempienti saranno applicate le norme previste dall art.6 del decreto ministeriale n.412 del 1987. ART.14 COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE DEL VERDE URBANO Gli interventi inerenti alla pianificazione del Verde Pubblico, rientrano nelle competenze della Commissione Consiliare alla Vivibilità. 6