REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE E DELL ORGANIZZAZIONE

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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE E DELL ORGANIZZAZIONE FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE DELLA LIBERA UNIVERSITA DEGLI STUDI PER L INNOVAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI (LUSPIO) ROMA Art. 1 - Premesse a. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea in "Scienze Giuridiche e dell Organizzazione" (Classe L-14), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto della Libera Università degli Studi per l Innovazione e le Organizzazioni, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; b. Il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche e dell Organizzazione (Classe L-14) afferisce alla Facoltà di Scienze Politiche, in conformità con la delibera del C.d.A. del 5 marzo 2012, nell anno accademico 2012-2013 il corso sarà in esaurimento, di conseguenza, sarà disattivato il primo anno e non sarà possibile l immatricolazione. Resteranno attivi il secondo e il terzo anno. Art. 2 - Finalità e obiettivi formativi specifici a. Il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche fornisce la preparazione culturale e le capacità pratiche degli operatori giuridici di imprese private e pubbliche. Scopo del corso è la formazione di un giurista in grado di utilizzare e applicare il diritto, le scienze economiche e linguistiche nella gestione delle risorse umane, nei rapporti di lavoro tra le imprese. Il percorso formativo ha lo scopo di fornire la conoscenza delle regole giuridiche che governano l organizzazione e il funzionamento dell impresa, nonché le relazioni che essa instaura con altri operatori economici e con le istituzioni. b. I laureati in Scienze Giuridiche e dell Organizzazione devono possedere il dominio dei principali saperi afferenti all area giuridica, in particolare negli ambiti privatistico, pubblicistico, penale e commerciale nonché in ambito comparatistico, economico e comunitario. Al fine formativo indicato, il Corso di laurea promuove la capacità di utilizzare la lingua inglese per comunicare, in forma orale e scritta, informazioni sia generali, che specialistiche. Il laureato deve essere in grado d individuare ed acquisire autonomamente soluzioni tecnichegiuridiche da utilizzare in contesti professionali in collaborazione con esperti di altre discipline, analizzare i rapporti fra istituzioni ed enti nazionali e comunitari, operare attraverso l uso di strumenti informatici per la comunicazione e la gestione dell informazione. c. L obiettivo è, dunque, quello di fornire una preparazione multidisciplinare nonché assicurare, da subito, un livello culturale adeguato a consentire al laureato

l esercizio di molteplici funzioni giuridico-amministrative, giuridico-economichelegali, sia nel mondo delle imprese, sia delle organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. d. Attraverso la scelta delle materie opzionali e i moduli specialistici attivati nell ambito delle varie discipline, sarà possibile caratterizzare i percorsi formativi dei singoli studenti sulla base dei loro interessi specifici e obiettivi professionali. e. I laureati della classe L-14 svolgeranno attività professionali in ambito giuridicoamministrativo, pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica con profili quali quelli di operatore giudiziario, operatore giuridico di impresa, operatore giuridico-informatico, nonché di consulente del lavoro. Art. 3 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica L ammissione è subordinata al possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all estero e riconosciuto idoneo. L ammissione ai corsi di studio richiede, altresì, sulla base della normativa vigente, il possesso o l acquisizione di un adeguata preparazione iniziale. A tal fine è prevista una verifica delle conoscenze di base che sarà affidata a una Commissione composta da docenti della Facoltà di Scienze Politiche e svolta sulla base di un colloquio. Nel caso di un inadeguata preparazione saranno indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. L ammissione è consentita anche ai possessori di diplomi di Istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale senza anno integrativo: in questo caso lo studente deve assolvere lo specifico obbligo formativo assegnato dal Consiglio di Facoltà su proposta della Commissione Didattica, tenendo conto del livello generale di preparazione dello studente. Art. 4 - Attività formative e insegnamenti a. Le attività formative previste nel quadro generale dell Ordinamento didattico e l elenco degli insegnamenti sono descritti nel piano didattico, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Il piano didattico è il seguente: I anno Insegnamento SSD CFU IUS/08 9 costituzionale privato IUS/01 9 Filosofia del IUS/20 9 diritto Istituzioni di IUS/18 6 diritto romano Economia SECS- 9 politica P/01 IUS/21 9 pubblico comparato Cultura e LIN/10 6 lingua inglese Abilità informatiche INF/01 2 59

II anno III anno Insegnamento SSD CFU Storia delle IUS/19 6 codificazioni moderne IUS/14 6 dell Unione Europea Politica SECS-P/02 6 economica Storia M-STO/04 9 contemporanea IUS/10 9 amministrativo IUS/13 9 internazionale IUS/05 6 dell economia Ulteriori 6 conoscenze linguistiche Esame a scelta 6 63 Insegnamento SSD CFU Tutele IUS/15 6 giurisdizionali e procedure alternative della IUS/10 6 regolazione dei mercati e della concorrenza IUS/04 9 commerciale del lavoro IUS/07 9 Esami a scelta 12 dello studente Tirocini 7 Prova finale 9 58 TOTALE CFU 180

b. L ordinamento didattico del Corso di laurea indica il numero massimo di crediti formativi assegnati alle attività formative lasciate alla libera scelta dello studente tra tutte quelle che vengono individuate annualmente e rese note tramite il sito web dell Ateneo. La scelta degli esami da parte dello studente può essere fatta con riguardo a tutti gli insegnamenti offerti dal Corso di laurea, nonché ad insegnamenti impartiti in altre Facoltà del medesimo Ateneo, purché coerenti e compatibili con il piano curricolare del Corso di laurea. c. E' possibile anticipare gli esami previsti dal piano didattico negli anni successivi a quello al quale si è iscritti solamente dopo aver superato quelli previsti fino all anno di corso al quale si è iscritti. Si può tuttavia chiedere, con domanda motivata indirizzata al Preside, di sostituire esami previsti dal piano didattico per l anno in cui si è iscritti con esami degli anni successivi. Le domande verranno sottoposte alla valutazione della Commissione Didattica e all approvazione del Consiglio di Facoltà. La Commissione Didattica potrà respingere le domande se queste saranno ritenute non coerenti con un percorso formativo logico e consequenziale e, dunque, considerate tali da determinare difficoltà di apprendimento degli studenti. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia approvata, ha diritto, su richiesta, ad essere ascoltato dalla Commissione Didattica. d. Non sono previste propedeuticità e obblighi di frequenza. e. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri). Art. 5 - Iscrizione agli anni successivi Per l iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio non è richiesta l acquisizione di un numero minimo di CFU. Art. 6 - Tipologia e modalità di svolgimento della didattica Fatta salva la libertà di insegnamento, la didattica si svolge in forma convenzionale e le modalità di svolgimento possono comprendere: lezioni frontali esercitazioni attività di tutorato seminari attività di apprendimento delle lingue attività di laboratorio per acquistare competenze informatiche e di metodi quantitativi stage e-learning. Art. 7 - Calendario delle lezioni e disciplina degli esami e delle verifiche di profitto Il calendario delle lezioni si colloca all interno del calendario dell Ateneo, determinando i periodi di lezione e i periodi di svolgimento degli esami.

Art. 8 - Esami e verifiche a. Per ciascuna attività formativa indicata nel piano didattico, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, l'accertamento del profitto determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. b. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). c. La verifica del profitto utile per l acquisizione dei crediti è compiuta per ogni corso e attività formativa secondo le modalità e i criteri stabiliti dal docente responsabile dell insegnamento. d. Potranno essere previsti esami di profitto consistenti in prove orali, prove scritte o entrambe e prove di verifica (tesine, colloqui, ecc.) anche durante lo svolgimento del corso d insegnamento. Ai sensi del regolamento d ateneo qualora l esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell esito dell esame stesso. Qualora l esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti. In ogni caso, qualunque sia l esito della prova scritta lo studente ha diritto ad essere ammesso alla prova orale. Gli eventuali accertamenti parziali in itinere non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e comunque non sono considerati sostitutivi degli accertamenti previsti al comma a. e. Le commissioni di esame sono nominate dal Preside della Facoltà e sono presiedute dal responsabile dell insegnamento e dovranno essere composte di almeno due membri, con la possibilità di articolarsi in sottocommissioni a loro volta composte di almeno due membri. f. Le loro valutazioni dovranno essere compiute sotto la responsabilità del titolare dell insegnamento cui spetta anche attestarne i risultati. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione e la verbalizzazione deve avvenire contestualmente alla conclusione dell esame. g. La valutazione deve essere espressa in trentesimi, con eventuale lode, ed il voto minimo per il superamento dell esame è di diciotto trentesimi. Art. 9 - Riconoscimento crediti e trasferimenti a. Il Consiglio di Facoltà, previa proposta della Commissione Didattica, è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di laurea dello stesso Ateneo o di altre Università e per le conoscenze e le abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l Università, purché compatibili con l ordinamento didattico del corso di laurea al quale avviene l iscrizione.

b. Considerata la vastità dei contenuti proposti da diversi insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare, pur perseguendo la finalità della mobilità degli studenti, il Consiglio di Facoltà, previa proposta della Commissione Didattica, si riserva, se necessario e visti i programmi degli insegnamenti sostenuti dagli studenti, di vincolarli eventualmente al sostenimento dei relativi esami, ovvero, in caso di carenze in un determinato settore scientifico-disciplinare, di proporre attività integrative, con la cui effettuazione, l esame potrà essere riconosciuto. c. Il riconoscimento dei CFU acquisiti è oggetto di valutazione della Commissione Didattica e di approvazione da parte del Consiglio di Facoltà. d. Gli esami sostenuti presso altre facoltà dell Ateneo o altre università possono essere convalidati al posto di esami uguali o affini, secondo la valutazione della Commissione Didattica, e possono essere riconosciuti come attività formative a scelta nei limiti dei CFU previsti per tali attività. e. I CFU ottenuti in master universitari vengono valutati soltanto se per ciascuna materia sono indicati sia il numero di CFU conseguiti, sia la valutazione in trentesimi. I corsi integrati potranno essere considerati solo nel caso in cui i CFU siano individuabili per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD), con le modalità di riconoscimento indicate nel comma precedente. Altrimenti, i crediti acquisiti in master o in altri corsi di formazione universitari saranno valutabili nell ambito dei CFU previsti come Stage, tirocini, e altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro, considerando il rapporto tra ore di frequenza e numero di crediti riconosciuti ai programmi formativi dal Regolamento di Facoltà per gli stage e i tirocini curriculari, in base al quale 1 CFU equivale a 25 ore di lavoro dello studente. f. Per gli studenti in trasferimento dalla stessa classe di laurea di altri atenei è garantita la convalida di almeno il 50% dei CFU conseguiti nello stesso SSD, ai sensi dell art. 3, commi 8 e 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007 di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale. g. Agli studenti già laureati che si iscriveranno al corso di laurea verranno riconosciuti esami uguali o affini a quelli sostenuti, previa valutazione da parte della Commissione Didattica del corso di laurea. Eventuali esami non corrispondenti a quelli previsti dal piano di studio del corso saranno valutati come attività formative a scelta, nei limiti previsti per queste ultime. In ogni caso lo studente dovrà elaborare la tesi di laurea. h. Nel caso di trasferimento con totale o parziale convalida di esami da altro corso di studi, altra facoltà e/o altro ateneo, lo studente viene iscritto al 2 anno qualora ottenga la convalida di almeno 30 CFU da precedente carriera, e al 3 anno se ottiene il riconoscimento di almeno 70 CFU. Lo studente trasferito da altra Università dovrà comunque conseguire presso l Ateneo LUSPIO almeno il 15% dei 180 CFU necessari per il conseguimento del titolo, oltre alla prova finale. i. E possibile attribuire, a seguito di specifiche domande, CFU per le conoscenze e abilità professionali pregresse nell ambito dei crediti previsti nel piano di studi per Stage, tirocini, e altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro. Le richieste saranno valutate dalla Commissione Didattica e approvate dal Consiglio di Facoltà. Nel caso di significative e prolungate esperienze lavorative che rientrino negli ambiti disciplinari di specifici insegnamenti, nei limiti posti dalle normative vigenti, si potranno attribuire ulteriori CFU subordinatamente ad una verifica da sostenere con un docente della disciplina alla quale è possibile ricondurre le conoscenze e abilità o di discipline affini.

Art. 10 - Criteri generali per il riconoscimento di CFU acquisiti al di fuori del Corso di Laurea Tenendo conto dell articolo 8 del presente Regolamento, si indicano di seguito alcuni criteri necessari per il riconoscimento di CFU al di fuori del corso di laurea: La certificazione degli esami sostenuti deve essere presentata all atto dell iscrizione al corso di Laurea. Non saranno accettate certificazioni presentate o conseguite successivamente alla data dell iscrizione. La certificazione dovrà essere presentata in originale o in copia autenticata. In caso diverso, la Commissione Didattica potrà provvedere al riconoscimento, subordinandone la ratifica da parte del Consiglio di Facoltà all esibizione in Segreteria della certificazione originale. Fa eccezione alla regola dei commi precedenti del presente articolo il riconoscimento di CFU relativi al conseguimento di conoscenze informatiche, sempre che esse siano conformi ai parametri stabiliti nell articolo 10. Art. 11 - Riconoscimento di CFU per conoscenze informatiche Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per conoscenze informatiche, è necessario che lo studente presenti il diploma finale attestante il conseguimento dell ECDL (comprensivo di tutti e sette i moduli). È possibile conseguire il suddetto diploma anche durante lo svolgimento del Corso di Laurea. Art. 12 - Riconoscimento di CFU per conoscenze linguistiche Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per conoscenze linguistiche, presentate dallo studente all atto dell immatricolazione, saranno riconosciute certificazioni, conformi alla normativa europea, con livelli non inferiori a B2 o equivalenti, come da tabella allegata al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze giuridiche e delle Organizzazioni. Solo in casi eccezionali e su apposita richiesta al Preside è possibile conseguire conoscenze linguistiche anche durante lo svolgimento del corso di laurea. Art. 13 - Riconoscimento di CFU per attività seminariali e di tirocinio La partecipazione ad attività seminariali o di tirocini, sia interne che esterne all Ateneo, svolte presso enti pubblici o privati, comporta l acquisizione di crediti da determinare a seconda delle caratteristiche delle attività medesime e dell impegno richiesto ai partecipanti. Gli argomenti o le tematiche di tali attività devono essere compatibili con i profili formativi del Corso di laurea. Per alcune attività seminariali e di tirocinio, organizzate da docenti o insegnamenti del Corso di Laurea, la Facoltà informa, tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo, della possibilità di acquisizione di crediti formativi. È possibile per gli studenti richiedere alla Commissione Didattica una preventiva valutazione, in termini di quantificazione di crediti formativi attribuibili, in relazione alla scelta di prendere parte a determinati eventi: in questo caso sono tenuti a presentare tutte le informazioni necessarie all organo che interpellano. Si potranno attribuire 0,25 CFU per la partecipazione a seminari e convegni di durata non inferiore a 2 ore; 0,50 e 1 CFU per iniziative che richiedono, rispettivamente, una presenza di mezza giornata e di una giornata lavorativa. Si precisa, tuttavia, che l effettiva attribuzione

dei crediti e la loro valutazione quantitativa sarà subordinata alla rilevanza scientifica dell evento e alla sua aderenza alle finalità del corso di laurea. L attribuzione dei crediti è, inoltre, subordinata all effettiva presenza degli studenti nella sede in cui si svolge l evento e alla rilevazione della presenza stessa. Art. 14 - Riconoscimento crediti per programmi di cooperazione in aziende private e pubbliche La Commissione didattica può proporre al Senato Accademico programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienze di apprendimento sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti didattici. La Commissione Didattica determina i criteri per il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Università di altri paesi. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati e approvati dal Consiglio di Facoltà su proposta della Commissione didattica. Art. 15 - Modalità di verifica dei risultati degli stage e dei tirocini È consigliabile che lo stage venga attivato tramite la procedura interna d Ateneo che formalizzi il rapporto tra l organizzazione ospite e l Ateneo e che definisca nello specifico i contenuti dell esperienza di stage proposta. I risultati dei periodi di stage o tirocinio in Aziende o Enti Pubblici o assimilabili vengono verificati attraverso la compilazione, da parte dell Azienda o Ente ospitante lo studente, di un attestato di valutazione dell attività svolta, comprensivo di una sintetica descrizione della stessa e dell indicazione del numero di ore di impegno profuso dallo studente. Detto attestato, firmato e datato dal tutor aziendale dello stage, dovrà essere consegnato dallo studente alla Segreteria Didattica unitamente ad un modulo compilato dal docente relatore. Allo studente vengono accreditati un numero di CFU commisurati all impegno profuso nello stage, fermo restando il limite massimo di 7 CFU. Perché si possano convalidare 7 CFU dall attività di stage, questo deve avere una durata comunque non inferiore a 10 settimane. Tutte le informazioni circa i contatti, le procedure e la modulistica sono disponibili sul sito http://www.luspio.it. Art. 16 - Riconoscimento dei crediti sostenuti con il progetto Socrates/Erasmus Per il riconoscimento dei crediti corrispondenti agli esami sostenuti all estero all interno del progetto Socrates / Erasmus è vivamente consigliato allo studente di verificare preventivamente l equivalenza tra gli esami da sostenersi all estero e gli esami previsti nel proprio piano di studio, attraverso un incontro con il docente del relativo modulo didattico ed un confronto dei programmi d esame. Una volta superato l esame all estero e conclusa l esperienza Erasmus lo studente potrà recarsi dal docente per la verbalizzazione dell esame, convertendo, ove necessario la votazione ottenuta in trentesimi. Il docente può riservarsi la possibilità di effettuare una prova integrativa qualora il programma dell esame sostenuto non coincida esattamente con quanto previsto nel piano di studio o desideri accertare la preparazione conseguita.

La partecipazione al progetto Erasmus avviene tramite bando di concorso che viene pubblicato sulla relativa pagina dedicata all interno del sito web d Ateneo. Art. 17 - Conseguimento della laurea a. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU secondo quanto indicato nell'allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo seguente. b. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. c. La commissione all'unanimità può attribuire la lode. d. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale di 3 anni del Corso di Studio, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente alto negli anni accademici precedenti, ai sensi della normativa vigente (DDD.MMM. 16 marzo 2007 e 26 luglio 2007 n. 386) e del regolamento didattico di Ateneo. Questa possibilità è, tuttavia, subordinata alla presentazione di una specifica domanda al Preside della Facoltà, alla valutazione positiva della Commissione Didattica e all approvazione del Consiglio di Facoltà. Art. 18 - Prova finale a. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta in una materia del Corso di Studio e della quale sia stato sostenuto il relativo esame, elaborata sotto la guida del docente titolare. b. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Preside e sono composte di norma da sette membri effettivi ed almeno un membro supplente. Possono fare parte della commissione anche Professori a contratto in servizio presso la Facoltà nell'anno accademico interessato e i cultori della materia. La commissione deve tenere in considerazione il curriculum dello studente, la completezza dell'elaborato in relazione all'argomento ed infine la discussione. Ulteriori modalità e/o criteri per la valutazione conclusiva possono essere specificati nel Regolamento tesi.