REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H



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REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H Testo approvato con delibera C.C. n. 109 del 30.07.2007 (in vigore dal 03.09.2007)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Finalità) 1.- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l installazione, la modifica, l adeguamento e l esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune di Venezia al fine di: a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo il principio di precauzione; c) assicurare l adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1.- Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H. 2.- Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). CAPO II PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI Art. 3. (Criteri di localizzazione) 1.- I criteri di individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti sono individuati nel Piano di Assetto del Territorio PAT a mente dell art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ( Norme per il governo del territorio ). Parte cancellata dalle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008.

Art. 4. * (Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H) 1.- Allo scopo di assicurare le finalità di cui all art. 1 del presente regolamento, i gestori delle reti di impianti di telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H interessati presentano alla Direzione Sviluppo del territorio del Comune, con cadenza biennale entro il 30 di giugno, il programma di sviluppo della propria rete che intendonorealizzare nei due anni successivi. 2.- Il programma di sviluppo della rete presentato dai gestori deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica: a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristicheradioelettriche e geometriche e l indicazione della relativa localizzazione; b) cartografia in scala 1/5.000 con l indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale; c) cartografia in scala 1/5.000 con l individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi ventiquattro mesi; d) relazione tecnica che illustri sinteticamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustifichino i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni e delle modificazioni previste, anche tenendo conto delle possibili alternative tecnologiche e localizzative, in relazione all esigenza di assicurare le finalità di cui all art. 1 del presente regolamento. 3.- Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, la Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di concerto con la Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio, eventualmente avvalendosi dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Veneto ARPAV, dell Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ISPESL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richieste ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H. 4.- La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l individuazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione di cui all art. 3 ed il perseguimento delle finalità di cui all art. 1. A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la coubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori. * Articolo cancellato dalle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008.

5.- La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di: a) una relazione tecnica, giustificativa delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti; b) un elaborato cartografico in scala 1/5000 con l indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti; c) norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorirne la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. 6.- Il responsabile della Direzione Sviluppo del Territorio del Comune procede tempestivamente: a) ad inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni alle Municipalità territorialmente interessate, le quali provvederanno alla relativa pubblicizzazione presso le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi e diffusi onde favorirne la consultazione, per l'espressione delle proprie valutazioni da rendere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; b) ad inviare la proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori che sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative, realizzative e tecnologiche ipotizzate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. 7.- Sulla base delle risultanze dell istruttoria, la Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di concerto con la Direzione Ambiente, entro cento giorni dall'invio della proposta di Piano comunale delle installazioni alle Municipalità ed ai gestori, eventualmente avvalendosi dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Veneto ARPAV, dell Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ISPESL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, formula la proposta conclusiva di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H. 8.- Sulla base della suddetta proposta conclusiva, il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, acquisiti i pareri delle Municipalità, viene approvato dal Consiglio comunale come parte integrante, del Piano degli Interventi PI di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI Art. 5. (Provvedimento autorizzatorio) 1.- L installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del permesso di costruire, da parte del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Articolo cancellato dalle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008.

nelle forme e nei tempi previsti dall art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 2.- Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia municipale. Art. 6. (Istruttoria) 1.- Nello svolgimento dell istruttoria lo Sportello Unico verifica la conformità dell intervento con il Regolamento edilizio comunale, con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore comunale e con il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché le eventuali osservazioni presentate ai sensi dell art. 7. 2.- Sono fatti salvi gli eventuali atti di assenso di competenza della Commissione di Salvaguardia per Venezia ai sensi dell art. 6 della legge 16 aprile 1973 n. 171, nonché le autorizzazioni e i pareri previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Art. 7. (Pubblicizzazione dell istanza e partecipazione) 1.- Lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell istanza di autorizzazione prevista dall art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 mediante avviso all albo pretorio e nelle sedi delle Municipalità ed indicazione in loco delle prospettate installazioni a cura della Municipalità e sul sito internet del Comune con l espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull accesso del pubblico all informazione ambientale) e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall amministrazione, ai sensi dell art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio. Art. 8. (Divieto di installazioni non previste dal Piano comunale) 1.- Non può essere autorizzata l installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Piano comunale delle installazioni. Parte cancellata dalle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008. Articolo cancellato dalle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008.

Art. 9. (Impianti provvisori) 1.- Può essere autorizzata, previo parere favorevole dell ARPAV, l installazione di impianti provvisori anche al di fuori dei siti e delle aree individuati dal Piano comunale delle installazioni la cui durata deve essere strettamente limitata alle esigenze tecniche che ne hanno fondato la richiesta e comunque non superiore a sei mesi non rinnovabili, autorizzate dalla Giunta Comunale. Non possono essere concesse proroghe. Trascorso il tempo stabilito l impianto deve essere rimosso. 2.- Sono fatti salvi gli eventuali atti di assenso di competenza della Commissione di Salvaguardia per Venezia ai sensi dell art. 6 della legge 16 aprile 1973 n. 171, nonché le autorizzazioni e i pareri previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Art. 10. (Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti) 1.- Il gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell impianto rispetto al progetto autorizzato. 2.- L attivazione dell impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico esperto nel settore, attestante che l impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, precisando tutti i parametri tecnici e di potenza, di campi elettromagnetici, minimi e massimi, raggiungibili dall impianto in condizione di massimo utilizzo. 3.- In caso di funzionamento dell impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo. CAPO IV RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI Art. 11. Piano di riassetto degli impianti esistenti 1.- Su motivata istanza delle Municipalità ovvero su richiesta dei gestori interessati, in sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni può essere prevista la predisposizione di un Piano di riassetto degli impianti esistenti con le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni degli impianti esistenti che si rendessero necessari per minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per assicurare la razionalizzazione delle reti degli impianti di telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei siti sensibili, cosi come identificati e specificati dalla circolare regionale 12.7.2001 n. 12 ( scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport ) e successivamente dal P.A.T.

2.- A tal fine debbono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio. 3. Gli impianti non adeguati al piano di riassetto nei termini previsti potranno essere disattivati Art. 12. Migliori tecnologie disponibili 1.- Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti debbono essere perseguite e prescritte soluzioni che prevedono l utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, tenendo conto anche dei risultati degli studi di fattibilità su tecnologie alternative alle macrocelle condotti da enti e società esterne o dai gestori e verificati dall amministrazione. CAPO V CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA Art. 13 Vigilanza e controlli 1.- L amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 avvalendosi delle strutture dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Veneto ARPAV. 2.- Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l attuazione del presente Regolamento avvalendosi della Polizia municipale e del personale comunale preposto. 3.- Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l espletamento delle funzioni di vigilanza. Art. 14 Monitoraggio 1.- La Direzione Ambiente del Comune, eventualmente avvalendosi dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Veneto ARPAV, dell Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ISPESL, dell azienda USL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, tenuto conto delle potenze di emissione e della vicinanza a siti sensibili, stabilisce ogni anno i criteri di priorità nei controlli e un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale, tenuto

conto delle richieste delle Municipalità, formulate anche sulla scorta delle istanze avanzate da Comitati di cittadini. Art. 15 Rapporto annuale 1.- Ogni anno la Direzione Ambiente del Comune predispone e rende pubblico, anche mediante invio alle Municipalità e alle associazioni di protezione ambientale, un Rapporto annuale sullo stato dell inquinamento elettromagnetico da radiofrequenze che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti. Art. 16 Educazione ambientale 1.- Il Comune promuove campagne di informazione e di educazione ambientale destinate ai cittadini con particolare attenzione al mondo scolastico ed aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. CAPO VI SANZIONI Art. 17 1.- Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche, e in particolare l ordine di demolizione di cui all'articolo 31 per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria. 2.- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall autorizzazione all installazione dell impianto, ai fini della tutela dell ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l autorizzazione è revocata. 3.- Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la massima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa. 4.- L applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall art. 8 della legge regionale Veneto 9 luglio 1993, n. 29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni) spetta alla Polizia municipale.

5.- L applicazione delle altre sanzioni amministrative spetta alla Direzione Ambiente, fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell edilizia) spettanti allo Sportello Unico. CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 18 Norme transitorie 1.- In sede di prima applicazione del presente Regolamento per le trasmissioni in standard DVB-H i gestori interessati presenteranno al Comune i programmi di sviluppo della rete di impianti per le trasmissioni in standard DVB-H entro sessanta giorni dall entrata in vigore del Regolamento medesimo. 2.- In attesa dell approvazione del primo Piano di assetto del territorio, il Piano comunale delle installazioni segue la procedura di elaborazione di cui all art. 4, commi 1-7 del presente Regolamento sulla base dei criteri ed indirizzi di previsti dalla Circolare regionale 12 luglio 2001 n. 12. 3.- L approvazione del Piano Comunale delle installazioni da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione di variante per le parti in contrasto ai sensi dall art. 48, comma 1, ultima linea, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 in quanto impianti di interesse pubblico. Art. 19 Accordi con i gestori 1.- E fatta salva, ai sensi dell art. 86, comma 2 del d. lgs. 1 agosto 2003 n. 259, la possibilità di concludere accordi e protocolli di intesa con i gestori. Art. 20 Entrata in vigore 1.- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Parte cancellata dalle sentenze TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008.